IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli
31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numeri 16) e 17);
Vista la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024,
sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia di
parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o
dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e
impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale
e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che
modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;
Vista la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi
per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle pari
opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego,
e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;
Vista la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978,
relativa alla graduale attuazione del principio di parita' di
trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale;
Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000,
che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e
donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro
fornitura;
Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la direttiva (UE) 2010/41 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della
parita' di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano
un'attivita' autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del
Consiglio;
Vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro
della libera circolazione dei lavoratori;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente della razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva
n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio
dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante
«Attuazione della direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della
parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali»;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni» e, in particolare, l'articolo 1, comma 85, lettera f);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli
enti pubblici»;
Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» e, in particolare,
l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica» e, in particolare l'articolo 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente resi in data
31 marzo 2026 dalla Commissione affari costituzionali, in data 1°
aprile 2026 dalla Commissione bilancio e tesoro nonche' in data 1°
aprile 2026 dalla Commissione politiche dell'Unione europea della
Camera dei deputati e in data 31 marzo 2026 dalla Commissione affari
costituzionali, in data 1° aprile 2026 dalla Commissione bilancio
nonche' in data 25 marzo 2026 dalla Commissione politiche dell'Unione
europea del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione, del Ministro per la famiglia, la natalita' e
le pari opportunita' e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto contiene disposizioni di adeguamento
dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1499 del
Consiglio, del 7 maggio 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1500 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, al fine di
rafforzare la tutela della parita' di trattamento di cui alle
direttive 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, 2000/43/CE
del Consiglio, del 29 giugno 2000, 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, e
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
e 2010/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio
2010, assicurando la parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, e in materia di
occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle
convinzioni personali, dalla disabilita', dall'eta' o
dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura,
nonche' in materia di occupazione e impiego.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riportano l'articolo 1 e l'allegato A, numeri 16)
e 17) della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di
delegazione europea 2024», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 145, del 25 giugno 2025:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
«Allegato A
Omissis.
16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la
parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
persone in materia di occupazione e impiego
indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive
2000/43/CE e 2004/113/CE;
17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti
gli organismi per la parita' nel settore della parita' di
trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
materia di occupazione e impiego, e che modifica le
direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;
Omissis.».
- La direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la
parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
persone in materia di occupazione e impiego
indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive
2000/43/CE e 2004/113/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
maggio 2024, Serie L.
- La direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti
gli organismi per la parita' nel settore della parita' di
trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
materia di occupazione e impiego, e che modifica le
direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 29 maggio 2024, Serie L.
- La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre
1978, relativa alla graduale attuazione del principio di
parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di
sicurezza sociale e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 gennaio
1979, n. 6.
- La direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno
2000, che attua il principio della parita' di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2000, n. L
180.
- La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
dicembre 2000, n. L 303.
- La direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, che attua il principio della parita' di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e'
pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2004, n. L 373.
- La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del
principio delle pari opportunita' e della parita' di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L
204.
- La direttiva (UE) 2010/41 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010 sull'applicazione del
principio della parita' di trattamento fra gli uomini e le
donne che esercitano un'attivita' autonoma e che abroga la
direttiva 86/613/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 luglio 2010, n. L 180.
- La direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese
ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2014, n.
L 128.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: «Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 18 agosto 1998.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
recante: «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la
parita' di trattamento tra le persone indipendentemente
della razza e dall'origine etnica» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE
relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003.
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni
per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13
del 17 gennaio 2004.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante: «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31
maggio 2006.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196,
recante: «Attuazione della direttiva 2004/113/CE, che attua
il principio della parita' di trattamento tra uomini e
donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
261 del 9 novembre 2007.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante:
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010.
- Si riporta il comma 85 dell'articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 2014:
«85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.».
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del
4 settembre 2018.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102
relativa all'accessibilita' dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2018.
- Si riporta l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2021,
n. 238, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2019-2020», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022:
«Art. 1 (Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365). -
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole:
"dall'eta'" sono inserite le seguenti: ", dalla
nazionalita'";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole:
"dell'eta'" sono inserite le seguenti: ", della
nazionalita'";
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per eta'»
sono inserite le seguenti: ", per nazionalita'";
1.3) alla lettera b), dopo le parole:
"particolare eta'" sono inserite le seguenti: "o
nazionalita'";
2) al comma 4, dopo le parole: "dell'eta'" sono
inserite le seguenti: ", della nazionalita'";
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: "di eta'" sono
inserite le seguenti: ", di nazionalita'".
1.2) alla lettera b), dopo le parole: "le
condizioni del licenziamento" sono aggiunte le seguenti: ",
la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il
ricollocamento";
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
"d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di
collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni
sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza
dei lavoratori";
2) al comma 3, dopo le parole: "all'eta'" sono
inserite le seguenti: ", alla nazionalita'";
d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "della
discriminazione" sono inserite le seguenti: "e dei suoi
familiari"»;
e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215, e' assegnato, altresi', il compito di
svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di
promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma
di discriminazione nei confronti dei lavoratori che
esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno
dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata
assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai
lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti
salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle
organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla
tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di
punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli
ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla
discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori
dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni
indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla
discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti
sull'applicazione a livello nazionale delle norme
dell'Unione europea sulla libera circolazione dei
lavoratori;
f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di
lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva n.
2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare
l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro
della libera circolazione dei lavoratori».
2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «di eta'» sono
inserite le seguenti: «, di nazionalita'».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo
2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale
appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in
posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso
la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui due di area A
e una di area B.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del
presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per
l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante:
«Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del
31 luglio 1980:
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei
seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4);
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6);
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo
ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della
progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza
e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero
3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n.
1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione delle possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
Note all'art. 1:
- Per la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, si vedano le
note alle premesse.
- Per la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1978, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29
giugno 2000, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006, si vedano le note alle
premesse.
- Per la direttiva 2010/41/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010, si vedano le note alle
premesse.