IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa dell'Unione europea» e, in particolare, gli  articoli
31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numeri 16) e 17); 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024,
sulle norme riguardanti gli organismi per la parita'  in  materia  di
parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o
dall'origine etnica, tra le  persone  in  materia  di  occupazione  e
impiego  indipendentemente  dalla  religione  o   dalle   convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento  sessuale
e tra le donne e gli uomini in materia di  sicurezza  sociale  e  per
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che
modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1500  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli  organismi
per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle  pari
opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e  impiego,
e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE; 
  Vista la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del  19  dicembre  1978,
relativa  alla  graduale  attuazione  del  principio  di  parita'  di
trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale; 
  Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del  29  giugno  2000,
che attua il principio della parita' di trattamento  fra  le  persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
  Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre  2000,
che stabilisce un quadro generale per la parita'  di  trattamento  in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
  Vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
che attua il principio della parita'  di  trattamento  tra  uomini  e
donne per quanto riguarda l'accesso  a  beni  e  servizi  e  la  loro
fornitura; 
  Vista  la  direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
  Vista la direttiva  (UE)  2010/41  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del  principio  della
parita' di trattamento fra gli  uomini  e  le  donne  che  esercitano
un'attivita' autonoma  e  che  abroga  la  direttiva  86/613/CEE  del
Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2014/54/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese  ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel  quadro
della libera circolazione dei lavoratori; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla  tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone indipendentemente della razza e dall'origine etnica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva
n. 2014/54/UE relativa alle misure intese  ad  agevolare  l'esercizio
dei  diritti  conferiti  ai  lavoratori  nel  quadro   della   libera
circolazione dei lavoratori»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della
parita' di  trattamento  tra  uomini  e  donne  per  quanto  riguarda
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno  2009,  n.  69  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali»; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni» e, in particolare, l'articolo 1, comma 85, lettera f); 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  106,  recante
«Attuazione    della    direttiva     (UE)     2016/2102     relativa
all'accessibilita' dei siti web e  delle  applicazioni  mobili  degli
enti pubblici»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge  europea  2019-2020»  e,  in  particolare,
l'articolo 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, recante «Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa
fascia  di  formazione,  nonche'  sperimentazione   organizzativa   e
didattica» e, in particolare l'articolo 13; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente resi in  data
31 marzo 2026 dalla Commissione affari  costituzionali,  in  data  1°
aprile 2026 dalla Commissione bilancio e tesoro nonche'  in  data  1°
aprile 2026 dalla Commissione  politiche  dell'Unione  europea  della
Camera dei deputati e in data 31 marzo 2026 dalla Commissione  affari
costituzionali, in data 1° aprile  2026  dalla  Commissione  bilancio
nonche' in data 25 marzo 2026 dalla Commissione politiche dell'Unione
europea del Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione, del Ministro per la famiglia, la  natalita'  e
le pari opportunita' e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  contiene  disposizioni  di   adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  alla  direttiva   (UE)   2024/1499   del
Consiglio, del 7 maggio 2024, e alla  direttiva  (UE)  2024/1500  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024,  al  fine  di
rafforzare la  tutela  della  parita'  di  trattamento  di  cui  alle
direttive 79/7/CEE del Consiglio, del 19  dicembre  1978,  2000/43/CE
del Consiglio, del 29 giugno 2000, 2000/78/CE del Consiglio,  del  27
novembre 2000, 2004/113/CE del Consiglio, del  13  dicembre  2004,  e
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
e 2010/41/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  luglio
2010,  assicurando  la  parita'  di  trattamento   tra   le   persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, e in materia  di
occupazione e  impiego  indipendentemente  dalla  religione  o  dalle
convinzioni    personali,    dalla    disabilita',    dall'eta'     o
dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale, accesso a beni e  servizi  e  relativa  fornitura,
nonche' in materia di occupazione e impiego. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riportano l'articolo 1 e l'allegato A, numeri  16)
          e 17) della legge 13 giugno 2025, n. 91,  recante:  «Delega
          al Governo per il recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  legge  di
          delegazione europea 2024»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 145, del 25 giugno 2025: 
              «Art. 1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  4  a  29
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.
          Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.». 
              «Allegato A 
              Omissis. 
              16) direttiva  (UE)  2024/1499  del  Consiglio,  del  7
          maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi  per  la
          parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
          indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
          persone   in   materia    di    occupazione    e    impiego
          indipendentemente  dalla  religione  o  dalle   convinzioni
          personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
          sessuale e  tra  le  donne  e  gli  uomini  in  materia  di
          sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni  e
          servizi e la loro fornitura, e che  modifica  le  direttive
          2000/43/CE e 2004/113/CE; 
              17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme  riguardanti
          gli organismi per la parita' nel settore della  parita'  di
          trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
          materia  di  occupazione  e  impiego,  e  che  modifica  le
          direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE; 
              Omissis.». 
              - La direttiva (UE)  2024/1499  del  Consiglio,  del  7
          maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi  per  la
          parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
          indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
          persone   in   materia    di    occupazione    e    impiego
          indipendentemente  dalla  religione  o  dalle   convinzioni
          personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
          sessuale e  tra  le  donne  e  gli  uomini  in  materia  di
          sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni  e
          servizi e la loro fornitura, e che  modifica  le  direttive
          2000/43/CE e 2004/113/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  29
          maggio 2024, Serie L. 
              - La direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme  riguardanti
          gli organismi per la parita' nel settore della  parita'  di
          trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
          materia  di  occupazione  e  impiego,  e  che  modifica  le
          direttive  2006/54/CE  e  2010/41/UE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 29 maggio 2024, Serie L. 
              - La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19  dicembre
          1978, relativa alla graduale attuazione  del  principio  di
          parita' di trattamento tra uomini e  donne  in  materia  di
          sicurezza sociale e' pubblicata nella G.U.C.E.  10  gennaio
          1979, n. 6. 
              - La direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29  giugno
          2000, che attua il principio della parita'  di  trattamento
          fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
          etnica e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio  2000,  n.  L
          180. 
              -  La  direttiva  2000/78/CE  del  Consiglio,  del   27
          novembre 2000, che stabilisce un  quadro  generale  per  la
          parita' di trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
          condizioni  di  lavoro  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.   2
          dicembre 2000, n. L 303. 
              -  La  direttiva  2004/113/CE  del  Consiglio,  del  13
          dicembre 2004, che attua  il  principio  della  parita'  di
          trattamento  tra  uomini  e  donne  per   quanto   riguarda
          l'accesso  a  beni  e  servizi  e  la  loro  fornitura   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2004, n. L 373. 
              - La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione  del
          principio  delle  pari  opportunita'  e  della  parita'  di
          trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione  e
          impiego e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2006,  n.  L
          204. 
              - La direttiva (UE) 2010/41 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  7  luglio  2010  sull'applicazione  del
          principio della parita' di trattamento fra gli uomini e  le
          donne che esercitano un'attivita' autonoma e che abroga  la
          direttiva 86/613/CEE  del  Consiglio  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 15 luglio 2010, n. L 180. 
              - La direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure  intese
          ad  agevolare  l'esercizio   dei   diritti   conferiti   ai
          lavoratori  nel  quadro  della  libera   circolazione   dei
          lavoratori e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2014,  n.
          L 128. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - La legge 20 maggio  1970,  n.  300,  recante:  «Norme
          sulla tutela della  liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,
          della liberta' sindacale  e  dell'attivita'  sindacale  nei
          luoghi di lavoro e norme sul  collocamento»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970. 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  191
          del 18 agosto 1998. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          29 luglio 2003. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE  per  la
          parita' di trattamento  tra  le  persone  indipendentemente
          della razza e  dall'origine  etnica»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  2000/78/CE  per  la
          parita' di trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
          condizioni  di  lavoro  e  della  direttiva  n.  2014/54/UE
          relativa alle misure intese ad  agevolare  l'esercizio  dei
          diritti conferiti ai lavoratori  nel  quadro  della  libera
          circolazione dei lavoratori» e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003. 
              - La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni
          per favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in
          particolare, delle persone con disabilita'  agli  strumenti
          informatici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  13
          del 17 gennaio 2004. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. 
              - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          recante: «Codice delle pari opportunita' tra uomo e  donna,
          a norma dell'articolo 6 della legge 28  novembre  2005,  n.
          246» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  31
          maggio 2006. 
              - Il decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  196,
          recante: «Attuazione della direttiva 2004/113/CE, che attua
          il principio della parita'  di  trattamento  tra  uomini  e
          donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi  e  la
          loro fornitura» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          261 del 9 novembre 2007. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  recante:
          «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
          69 in materia di mediazione finalizzata alla  conciliazione
          delle controversie  civili  e  commerciali»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010. 
              - Si riporta il comma 85 dell'articolo 1 della legge  7
          aprile 2014, n. 56,  recante:  «Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  81  del  7
          aprile 2014: 
              «85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
          con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
          fondamentali: 
                a)   pianificazione   territoriale   provinciale   di
          coordinamento,    nonche'    tutela    e     valorizzazione
          dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
                b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito
          provinciale,  autorizzazione  e  controllo  in  materia  di
          trasporto  privato,  in  coerenza  con  la   programmazione
          regionale, nonche'  costruzione  e  gestione  delle  strade
          provinciali e regolazione della  circolazione  stradale  ad
          esse inerente; 
                c) programmazione provinciale della rete  scolastica,
          nel rispetto della programmazione regionale; 
                d)  raccolta  ed  elaborazione  di  dati,  assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali; 
                e) gestione dell'edilizia scolastica; 
                f) controllo dei fenomeni  discriminatori  in  ambito
          occupazionale e  promozione  delle  pari  opportunita'  sul
          territorio provinciale.». 
              - Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,
          recante: «Disposizioni per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del
          4 settembre 2018. 
              - Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  106,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   (UE)   2016/2102
          relativa  all'accessibilita'   dei   siti   web   e   delle
          applicazioni mobili  degli  enti  pubblici»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2018. 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2021,
          n. 238,  recante:  «Disposizioni  per  l'adempimento  degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea  -  Legge  europea  2019-2020»,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022: 
              «Art. 1 (Attuazione della direttiva n.  2014/54/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  aprile  2014,
          relativa alle misure intese ad  agevolare  l'esercizio  dei
          diritti conferiti ai lavoratori  nel  quadro  della  libera
          circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019)  1602365).  -
          1. Al decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  1,  comma  1,   dopo   le   parole:
          "dall'eta'"   sono   inserite   le   seguenti:   ",   dalla
          nazionalita'"; 
                b) all'articolo 2: 
                  1) al comma 1: 
                    1.1) all'alinea, primo periodo, dopo  le  parole:
          "dell'eta'"   sono   inserite   le   seguenti:   ",   della
          nazionalita'"; 
                    1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per  eta'»
          sono inserite le seguenti: ", per nazionalita'"; 
                    1.3)   alla   lettera   b),   dopo   le   parole:
          "particolare  eta'"   sono   inserite   le   seguenti:   "o
          nazionalita'"; 
                  2) al comma 4, dopo  le  parole:  "dell'eta'"  sono
          inserite le seguenti: ", della nazionalita'"; 
                c) all'articolo 3: 
                  1) al comma 1: 
                    1.1) all'alinea, dopo le parole: "di  eta'"  sono
          inserite le seguenti: ", di nazionalita'". 
                    1.2)  alla  lettera  b),  dopo  le  parole:   "le
          condizioni del licenziamento" sono aggiunte le seguenti: ",
          la salute e la sicurezza, il reintegro professionale  o  il
          ricollocamento"; 
                    1.3)  dopo  la  lettera  d)  sono   aggiunte   le
          seguenti: 
                    "d-bis) accesso all'alloggio; 
                    d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali; 
                    d-quater)  assistenza  fornita  dagli  uffici  di
          collocamento; 
                    d-quinquies)   iscrizione   alle   organizzazioni
          sindacali ed eleggibilita' negli organi  di  rappresentanza
          dei lavoratori"; 
                  2) al comma 3,  dopo  le  parole:  "all'eta'"  sono
          inserite le seguenti: ", alla nazionalita'"; 
                d) all'articolo 5, comma 1, dopo  le  parole:  "della
          discriminazione" sono inserite le  seguenti:  "e  dei  suoi
          familiari"»; 
                e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
                «Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale
          antidiscriminazioni razziali).  -  1.  All'ufficio  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo  9  luglio
          2003,  n.  215,  e'  assegnato,  altresi',  il  compito  di
          svolgere, in  modo  autonomo  e  imparziale,  attivita'  di
          promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi  forma
          di  discriminazione  nei  confronti  dei   lavoratori   che
          esercitano il diritto alla libera circolazione  all'interno
          dell'Unione europea. 
                2. I compiti dell'ufficio di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riferimento alle discriminazioni nei  confronti
          dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti: 
                  a)  prestare  o   assicurare   che   sia   prestata
          assistenza indipendente, giuridica o di  altra  natura,  ai
          lavoratori dell'Unione europea e ai loro  familiari,  fatti
          salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle
          organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti  alla
          tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano; 
                  b) fungere da punto di contatto  nei  confronti  di
          punti  di  contatto  equivalenti  in  altri  Stati   membri
          dell'Unione europea al fine di  cooperare  e  di  scambiare
          informazioni utili; 
                  c) realizzare o commissionare  indagini  e  analisi
          indipendenti   riguardo   a    restrizioni    e    ostacoli
          ingiustificati al diritto di  libera  circolazione  o  alla
          discriminazione basata sulla  nazionalita'  dei  lavoratori
          dell'Unione europea e dei loro familiari; 
                  d)  assicurare  la   pubblicazione   di   relazioni
          indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni  questione
          connessa   alle   restrizioni,   agli   ostacoli   o   alla
          discriminazione di cui alla lettera c); 
                  e)     pubblicare      informazioni      pertinenti
          sull'applicazione   a   livello   nazionale   delle   norme
          dell'Unione   europea   sulla   libera   circolazione   dei
          lavoratori; 
                  f) nel  titolo,  dopo  le  parole:  «condizioni  di
          lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e  della  direttiva  n.
          2014/54/UE  relativa  alle  misure  intese   ad   agevolare
          l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel  quadro
          della libera circolazione dei lavoratori». 
              2. All'articolo  15,  secondo  comma,  della  legge  20
          maggio 1970,  n.  300,  dopo  le  parole:  «di  eta'»  sono
          inserite le seguenti: «, di nazionalita'». 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  19  marzo
          2004,  al  fine  di  adeguarlo  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9  luglio  2003,
          n. 216, introdotto dal comma 1, lettera  e),  del  presente
          articolo integrando il contingente  composto  da  personale
          appartenente ai ruoli della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in
          posizione di comando, in aspettativa o fuori  ruolo  presso
          la medesima Presidenza nelle forme previste dai  rispettivi
          ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui due di area A
          e una di area B. 
              4.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni di cui  ai  commi  1,  lettera  e),  e  3  del
          presente articolo, nel limite massimo di 382.000  euro  per
          l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a  decorrere  dall'anno
          2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo per il recepimento della  normativa  europea  di  cui
          all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  11  luglio  1980,   n.   382,   recante:
          «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di  formazione,  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209  del
          31 luglio 1980: 
              «Art. 13 (Aspettativa obbligatoria  per  situazioni  di
          incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di  professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario e' collocato  d'ufficio  in  aspettativa  per  la
          durata  della  carica,  del  mandato  o  dell'ufficio   nei
          seguenti casi: 
                1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 
                2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 
                3) nomina a componente delle istituzioni  dell'Unione
          europea; 
                3-bis) nomina a componente di organi  ed  istituzioni
          specializzate delle Nazioni Unite che comporti  un  impegno
          incompatibile  con   l'assolvimento   delle   funzioni   di
          professore universitario; 
                4); 
                5)  nomina  a  presidente  o  vice   presidente   del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 
                6); 
                7) nomina a  presidente  o  componente  della  giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale; 
                8) nomina a presidente della giunta provinciale; 
                9)  nomina  a  sindaco  del   comune   capoluogo   di
          provincia; 
                10)   nomina   alle   cariche   di   presidente,   di
          amministratore  delegato  di  enti  pubblici  a   carattere
          nazionale, interregionale o  regionale,  di  enti  pubblici
          economici, di societa' a partecipazione pubblica,  anche  a
          fini di lucro. Restano in  ogni  caso  escluse  le  cariche
          comunque direttive  di  enti  a  carattere  prevalentemente
          culturale o scientifico e la  presidenza,  sempre  che  non
          remunerata, di case editrici di pubblicazioni  a  carattere
          scientifico; 
                11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
          di giornale quotidiano o  a  posizione  corrispondente  del
          settore dell'informazione radio-televisiva; 
                12) nomina a presidente  o  segretario  nazionale  di
          partiti rappresentati in Parlamento; 
                13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui  all'art.
          16 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso  le
          amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
          enti pubblici economici. 
                Hanno   diritto   a   richiedere   una    limitazione
          dell'attivita'  didattica  i  professori   di   ruolo   che
          ricoprano la carica di  rettore,  pro-rettore,  preside  di
          facolta' e direttori  di  dipartimento,  di  presidente  di
          consiglio di corso di laurea, di componente  del  Consiglio
          universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con
          provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e  non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. 
                Il professore che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
          situazioni di incompatibilita' di cui ai  precedenti  commi
          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della   nomina,   al
          rettore, che adotta il  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa per la  durata  della  carica,  del  mandato  o
          dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa  e'  corrisposto
          il trattamento economico previsto dalle norme  vigenti  per
          gli impiegati civili dello Stato che versano in  una  delle
          situazioni indicate nel primo  comma.  E'  fatto  salvo  il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,  n.   146.   In   mancanza   di   tali   disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni. 
                Il  periodo  dell'aspettativa,  anche  quando  questo
          ultimo  sia  senza  assegni,  e'  utile   ai   fini   della
          progressione nella carriera, del trattamento di  quiescenza
          e di previdenza secondo le  norme  vigenti,  nonche'  della
          maturazione dello straordinariato ai sensi  del  precedente
          art. 6. 
                Qualora  l'incarico  per   il   quale   e'   prevista
          l'aspettativa  senza  assegni  non   comporti,   da   parte
          dell'ente, istituto o societa', la  corresponsione  di  una
          indennita' di carica si applicano, a far tempo dal  momento
          in  cui  e'  cominciata  a  decorrere   l'aspettativa,   le
          disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966,  n.  1078.
          Qualora si tratti degli incarichi previsti ai  numeri  10),
          11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero
          3) dell'art. 3 della citata  legge  12  dicembre  1966,  n.
          1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'. 
                I professori collocati in aspettativa  conservano  il
          titolo  a  partecipare   agli   organi   universitari   cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;  essi
          mantengono il solo  elettorato  attivo  per  la  formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche accademiche previste dal precedente  secondo  comma
          ed  hanno  la  possibilita'   di   svolgere,   nel   quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione e delle scuole a fini speciali,  cicli  di
          conferenze e di  lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche
          nell'ambito dei corsi ufficiali di  insegnamento,  d'intesa
          con il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro
          preclusa la titolarita'. E' garantita  loro,  altresi',  la
          possibilita'  di  svolgere  attivita'  di   ricerca   anche
          applicativa, con modalita' da determinare d'intesa  tra  il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio di istituto o di dipartimento, ove  istituito,  e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione delle possibilita' di far parte delle
          commissioni di concorso sono fatte salve le  situazioni  di
          incompatibilita' che si  verifichino  successivamente  alla
          nomina dei componenti delle commissioni. 
                Il presente articolo si applica anche  ai  professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del  7
          maggio 2024, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  la  direttiva  (UE)  2024/1500  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Per la  direttiva  79/7/CEE  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 1978, si vedano le note alle premesse. 
              - Per la direttiva 2000/43/CE  del  Consiglio,  del  29
          giugno 2000, si vedano le note alle premesse. 
              - Per la direttiva 2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27
          novembre 2000, si vedano le note alle premesse. 
              - Per la direttiva 2004/113/CE del  Consiglio,  del  13
          dicembre 2004, si vedano le note alle premesse. 
              - Per la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 5 luglio 2006, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per la direttiva 2010/41/CE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 7 luglio 2010, si vedano  le  note  alle
          premesse.