IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto  l'articolo  48-bis  dello   Statuto   speciale,   introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della  Valle  d'Aosta  -  Vallee
d'Aoste  concernenti  il  conferimento  di  funzioni  in  materia  di
istituzioni di alta formazione artistica e musicale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n.
83, concernente il «Regolamento recante le procedure e  le  modalita'
per la programmazione e il reclutamento del personale docente  e  del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
180 del 29 marzo 2023; 
  Vista la proposta della  Commissione  paritetica,  approvata  nelle
riunioni del 14 ottobre 2024 e del 27 gennaio 2026; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 24 febbraio 2026; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri dell'universita' e  della  ricerca,  dell'istruzione  e  del
merito,  dell'economia  e   delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio  2007,
  n. 136, in materia di istituzioni di alta  formazione  artistica  e
  musicale 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 2007,  n.  136,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  dopo  le  parole:  «compresa  la  trasformazione
dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in  istituzione
di alta formazione musicale,» sono inserite le seguenti: «di  seguito
denominato Conservatoire de la Vallee d'Aoste,»; 
    b) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
periodi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato  prestati
presso il Conservatoire de la Vallee d'Aoste sono ritenuti  utili  ai
fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma  17,  e  dall'articolo
17, comma 9, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
2024, n. 83,  nonche'  ai  fini  della  partecipazione  ai  bandi  di
concorso di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca n. 180 del 29 marzo 2023, per l'attribuzione degli  incarichi
di insegnamento a tempo determinato e indeterminato.»; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il  personale
docente delle istituzioni di cui al comma 1 puo' essere trasferito, a
domanda, con passaggio nei rispettivi  ruoli,  nelle  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel restante
territorio nazionale, secondo le norme vigenti  per  i  trasferimenti
del personale docente. Il personale docente delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica  operanti  nel  restante
territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio
nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta formazione musicale e
artistica e coreutica operanti nel  territorio  della  Valle  d'Aosta
subordinatamente al previo accertamento della conoscenza della lingua
francese, secondo le modalita' stabilite dalla regione.  Il  servizio
prestato nelle Istituzioni di provenienza e'  valutato  a  tutti  gli
effetti. Per la ricongiunzione dei servizi a  fini  previdenziali  si
applica la normativa vigente in materia.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,
          recante:  "Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  59  del  10  marzo
          1948. 
              - Il  decreto  legislativo  24  luglio  2007,  n.  136,
          recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale  della
          Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste concernenti il  conferimento
          di funzioni in materia di istituzioni  di  alta  formazione
          artistica  e  musicale»  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.199 del 28 agosto 2007. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          2024, n. 83, recante: «Regolamento recante le  procedure  e
          le modalita' per la programmazione e  il  reclutamento  del
          personale docente e del personale amministrativo e  tecnico
          del comparto AFAM» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 143 del 20 giugno 2024. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  integrale  dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo 24 luglio  2007,  n.  136,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1. - 1. Alle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica  operanti  nell'ambito  del
          territorio   della   Valle   d'Aosta,   si   applicano   le
          disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,  e
          dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma  7,  di  detta
          legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto. 
                2. Le funzioni amministrative statali  relative  alle
          istituzioni di cui al comma 1, compresa  la  trasformazione
          dell'Istituto musicale pareggiato della  Valle  d'Aosta  in
          istituzione  di  alta  formazione  musicale,   di   seguito
          denominato  Conservatoire  de  la  Vallee   d'Aoste,   sono
          delegate alla regione Valle d'Aosta che le esercita  previa
          acquisizione,  ove  previsto,  del  parere  del   Consiglio
          nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e   musicale
          (CNAM), a tale fine integrato da  un  rappresentante  della
          regione  in  seno  alle  istituzioni  di  volta  in   volta
          interessate, previsto dai rispettivi statuti.  Gli  statuti
          delle istituzioni di alta formazione artistica  e  musicale
          assicurano   un'adeguata   rappresentanza   della   regione
          autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in seno  agli  organi
          delle istituzioni medesime. 
                3. La regione emana norme legislative in  materia  di
          finanziamento ed edilizia delle istituzioni di cui al comma
          1.   La   regione   esercita,   altresi',    le    funzioni
          amministrative in  materia  di  programmazione  e  sviluppo
          dell'offerta  formativa  e  di  raccordo   delle   medesime
          istituzioni con  il  sistema  scolastico  ed  universitario
          nell'ambito del proprio territorio. 
                4. I contratti di lavoro stipulati con  il  personale
          docente tengono conto delle  specificita'  dell'ordinamento
          regionale  della  Valle  d'Aosta.   Al   reclutamento   del
          personale  docente  si   provvede   in   armonia   con   le
          disposizioni   statali   vigenti   in    materia,    previo
          accertamento della  conoscenza  della  lingua  francese  da
          operare  secondo  modalita'  stabilite  dalla  regione.   I
          periodi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato
          prestati presso il Conservatoire de la Vallee d'Aoste  sono
          ritenuti utili ai fini di quanto disposto dall'articolo  2,
          comma 17, e dall'articolo 17,  comma  9,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83,  nonche'
          ai fini della partecipazione ai bandi di concorso di cui al
          decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
          180 del 29 marzo 2023, per l'attribuzione  degli  incarichi
          di insegnamento a tempo determinato e indeterminato. 
                4-bis. Il personale docente delle istituzioni di  cui
          al comma 1 puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio
          nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  operanti  nel  restante
          territorio  nazionale,  secondo  le  norme  vigenti  per  i
          trasferimenti del personale docente. Il  personale  docente
          delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica operanti nel restante territorio  nazionale  puo'
          essere trasferito, a domanda, con passaggio nei  rispettivi
          ruoli, nelle istituzioni  di  alta  formazione  musicale  e
          artistica e coreutica operanti nel territorio  della  Valle
          d'Aosta  subordinatamente  al  previo  accertamento   della
          conoscenza della  lingua  francese,  secondo  le  modalita'
          stabilite  dalla  regione.  Il  servizio   prestato   nelle
          Istituzioni di provenienza e' valutato a tutti gli effetti.
          Per la ricongiunzione dei servizi a fini  previdenziali  si
          applica la normativa vigente in materia. 
                5. I contributi dello Stato alle istituzioni  di  cui
          al comma 1, ove dovuti secondo la normativa  vigente,  sono
          determinati   annualmente   con   decreto   del    Ministro
          dell'universita' e della  ricerca,  previa  intesa  con  la
          regione, tenendo conto  dei  parametri  utilizzati  per  il
          finanziamento  delle  analoghe  istituzioni  operanti   nel
          territorio della Repubblica. 
                6.  Al  fine  di  garantire  lo   svolgimento   delle
          attivita'   formative   e   la   vocazione   internazionale
          dell'offerta didattica e  della  produzione  artistica,  le
          istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a
          tempo determinato a docenti  e  ricercatori  che  rivestono
          presso universita' o istituzioni di alta cultura  in  campo
          artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle
          considerate dall'ordinamento italiano, nella misura massima
          del trenta per cento della  dotazione  organica  del  corpo
          docente. 
                7.  Le  istituzioni  di  cui  al  comma   1   possono
          promuovere e sviluppare la collaborazione  scientifica  con
          le  universita',  con  i  centri  di  ricerca  e   con   le
          istituzioni d'alta formazione e specializzazione  artistica
          e musicale anche di altri stati  per  esigenze  di  ricerca
          produzione artistica e insegnamento. I relativi accordi  di
          collaborazione  possono  prevedere  l'esecuzione  di  corsi
          integrati di studio sia presso entrambe  le  istituzioni  e
          universita', sia presso una di esse, nonche'  programmi  di
          ricerca congiunti. Le medesime istituzioni  riconoscono  la
          validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
          studio  svolte  dagli  studenti  presso  le  istituzioni  o
          universita' estere, nonche' i titoli accademici  conseguiti
          al termine dei corsi integrati. 
                8. Gli accordi di collaborazione, definiti  ai  sensi
          del comma 7, sono comunicati al Ministro dell'universita' e
          della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e
          divengono esecutivi ove il Ministro  non  si  opponga,  per
          motivi di legittimita', entro i trenta giorni successivi.».