Il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la
gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con
legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'articolo
14-quater «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la
gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana»:
«1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformita' a
quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete
impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata
pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il
recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e
l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Presidente della Regione
Siciliana e' nominato Commissario straordinario. La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di due anni e puo'
essere prorogata o rinnovata.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale
strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella
regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la
realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di
termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione
garantisca un elevato livello di recupero energetico;
b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente
articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei
rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui
alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali
di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera
b).
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera
a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario,
ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne
costituisce variante.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il
Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal
Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal Commissario
straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge,
ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per
l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli
relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei
beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e
le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55.
6. La Regione Siciliana puo' dare supporto al Commissario
straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture
amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina
assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita
struttura posta alle dirette dipendenze dello stesso Commissario,
prevedendo altresi', su richiesta del Commissario medesimo, la nomina
di due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L' incarico di sub-commissario ha
durata massima di dodici mesi e puo' essere rinnovato.
6-bis. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto
tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti
anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai
soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del
Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al
lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui
al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli
14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo
si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente
articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le
risorse di cui al comma 9.
9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di
800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la
coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli
affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse
del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con
le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo
1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla
medesima regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di
ammissibilita'. L'accordo per la coesione di cui al periodo
precedente da' evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del
costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di
cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilita' annuali di
bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti
interventi.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2024 con il quale «il Presidente della Regione siciliana
pro-tempore e' nominato, ai sensi del succitato articolo 14-quater,
comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario
straordinario per il completamento nella Regione siciliana della rete
impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata
pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il
recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e
l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2026 e, specificatamente, l'articolo 1 «Proroga
dell'incarico del Commissario straordinario»:
1. Ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
febbraio 2024, n. 11, l'incarico conferito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 al Presidente della
Regione siciliana pro-tempore di Commissario straordinario per il
completamento, nella Regione Siciliana, della rete impiantistica
integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione
regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero
energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di
metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di
protezione dell'ambiente e della salute pubblica conferito, e'
prorogato per la durata di tre anni.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024.»;
Vista la deliberazione di giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con
la quale e' stato istituito presso la Presidenza della regione, ai
sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio speciale per
la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti
nella Regione Siciliana, Ufficio di supporto all'attivita' del
Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo
dei rifiuti nella Regione Siciliana (di seguito, «Ufficio speciale»);
Vista la deliberazione di giunta regionale 24 febbraio 2026, n. 74
con la quale e' stato prorogato il termine di scadenza dell'Ufficio
speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei
rifiuti nella Regione Siciliana;
Visto l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato
il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il
Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati
individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse
del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali
l'intervento ID: FSCRI_RI_3579 dal titolo discarica per rifiuti non
pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la
piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo
dell'importo di euro 16.179.720,71;
Vista la deliberazione di giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359
«Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
2021/2027. delibera Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2024,
n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva» con la quale
l'intervento ID: FSCRI_RI_3579 dal titolo Discarica per rifiuti non
pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la
piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo,
dell'importo di euro 16.179.720,71, e' stato definitivamente inserito
nella programmazione FSC 2021-2027;
Visto l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti -
Stralcio rifiuti urbani, approvato con ordinanza 21 novembre 2024 n.
3 del Commissario straordinario (di seguito, «Commissario») il quale
prevede, tra gli ampliamenti delle discariche esistenti, la
realizzazione della Vasca VII-bis presso la piattaforma impiantistica
di Bellolampo nel Comune di Palermo;
Preso atto che la societa' RAP S.p.a. - Risorse ambiente Palermo,
gestore IPPC della piattaforma impiantistica di Bellolampo, ha
redatto, avvalendosi di un gruppo di professionisti interni, il
Progetto di fattibilita' tecnico economica (PFTE) e successivamente
il Progetto definitivo dell'intervento discarica per rifiuti non
pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la
piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo»;
Vista la nota del 2 dicembre 2025, acquisita in pari data al
protocollo n. 768 dell'Ufficio speciale, con la quale la societa' RAP
S.p.a. ha invitato il gruppo di progettazione interno alla medesima
societa' a procedere alla redazione della progettazione esecutiva, al
fine di accelerare le successive fasi di attuazione dell'intervento;
Vista la nota del 20 febbraio 2026, acquisita in pari data al
protocollo n. 170 dell'Ufficio speciale, con la quale la societa' RAP
S.p.a., al fine di accelerare l'iter di realizzazione dell'intervento
strategico avente un importo dei lavori di euro 12.603.167,26, chiede
l'autorizzazione a poter derogare le seguenti norme del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed
integrazioni (di seguito, «Codice dei contratti pubblici») e in
particolare:
«1) Verifica del progetto esecutivo - articolo 42 del codice e
articolo 34, comma 2, lettera b, dell'allegato I.7 al medesimo
codice, nella parte in cui si prevede che per i lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14
del codice, la verifica sia svolta da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020,
oppure da operatori economici esterni di cui all'art. 66 del Codice,
che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita', o
dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema
interno di controllo di qualita'. In deroga alle superiori
disposizioni, la RAP S.p.a. effettuerebbe la verifica del progetto
esecutivo mediante apposita commissione tecnica interna di verifica,
composta da tre ingegneri abilitati non coinvolti nella progettazione
ed esperti nel settore, con oneri a carico del fondo incentivi di cui
all'articolo 113 del codice, e quindi con economia di tempo e di
spesa, rispetto all'affidamento mediante gara a soggetti esterni.
2) Qualificazione della stazione appaltante - Articolo 63, comma
2, del codice e allegato II.4. La RAP S.p.a. in atto possiede la
qualificazione L2, rilasciata da Anac, per l'affidamento di gare di
lavori fino alla soglia comunitaria (euro 5.538.000,00) e pertanto
non sufficiente per bandire la gara di lavori di che trattasi.»;
Visto il d.a. n. 86/GAB del 3 aprile 2026, con il quale
l'assessorato regionale territorio e ambiente, ha rilasciato il
Provvedimento autorizzatorio unico regionale («P.A.U.R.») per il
progetto denominato «Discarica per rifiuti non pericolosi denominata
vasca VII-bis da realizzare presso la piattaforma impiantistica di
Bellolampo nel Comune di Palermo» comprendente i titoli abilitativi
necessari per la realizzazione e l'esercizio del medesimo progetto
quali il D.A. n. 265/Gab del 18 settembre 2025, di rilascio del
giudizio positivo di compatibilita' ambientale (V.I.A.) e parere di
valutazione di incidenza ambientale positivo, e il D.D.G. n. 331 del
26 febbraio 2026 del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, di
rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
Considerato il progressivo esaurimento della capacita' residua
della discarica denominata vasca VII, attualmente in esercizio presso
la piattaforma impiantistica di Bellolampo, e la conseguente
necessita' di garantire con urgenza la continuita' del servizio
pubblico essenziale di smaltimento dei rifiuti;
Ritenuto di dovere procedere con ordinanza in deroga ad alcune
disposizioni del codice dei contratti pubblici, al fine di accelerare
la realizzazione dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi
denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma
impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo;
Visto l'art. 42 del codice dei contratti pubblici e il comma 2,
lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7, del medesimo codice
dei contratti pubblici che dispone che l'attivita' di verifica della
progettazione e' effettuata dai seguenti soggetti: «per i lavori di
importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui
all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di
un sistema interno di controllo della qualita', o dalla stazione
appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di
controllo di qualita'» e che la lettera a) del medesimo articolo
dispone che «per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di
euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;
Considerato, al fine di contenere i tempi rispetto all'affidamento
a soggetto esterno mediante procedura di gara, di derogare al comma
2, lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7, del codice dei
contratti pubblici e consentire che l'attivita' di verifica del
progetto esecutivo dell'intervento discarica per rifiuti non
pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la
piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo sia
effettuata dalla stazione appaltante (RAP S.p.a.), che non dispone di
un sistema interno di controllo di qualita', mediante la costituzione
di apposita commissione tecnica interna di verifica composta da
professionisti esperti nel settore i quali non abbiano svolto, con
riferimento al medesimo progetto, attivita' di progettazione o
coordinamento della sicurezza, ne' svolgano attivita' di direzione
lavori e di collaudo;
Visto l'articolo 63 del codice dei contratti pubblici il cui comma
3 dispone «Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo'
effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione
posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il
comma 6 dell'articolo 62», il quale prescrive in particolare per le
stazioni appaltanti non qualificate di: «procedere all'acquisizione
di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o
centrale di committenza qualificata; ricorrere per attivita' di
committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a
stazioni appaltanti qualificate; eseguire i contratti per i quali
sono qualificate per l'esecuzione; ricorrere, qualora non siano
qualificate per l'esecuzione, a una stazione appaltante qualificata,
a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori,
potendo in tal caso nominare un supporto al RUP della centrale di
committenza affidataria»;
Viste le FAQ ANAC relative a «Qualificazione stazioni appaltanti»
e, in particolare, la FAQ «A3. A chi si applica la qualificazione
delle stazioni appaltanti?» la quale recita:
«Sono altresi' sottratti all'applicazione del sistema della
qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:
i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente
richiamato all'interno dell'articolo 223 del codice, i Commissari
straordinari, per l'attuazione degli interventi cui sono preposti,
agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela
ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico,
artistico e monumentale, nonche' dei principi generali
dell'ordinamento e che analoga previsione e' contenuta in altri atti
normativi, ad esempio nell'articolo 4, comma 3, del decreto legge
32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari,
nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati
ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia
necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli
articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
le amministrazioni che operano sulla base di specifiche
ordinanze emanate dai Commissari straordinari nominati sulla base
della normativa nazionale vigente»;
Considerato, sempre al fine di contenere i tempi, di derogare al
comma 3, dell'articolo 63, del codice dei contratti Pubblici e
consentire, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento
discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da
realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel
Comune di Palermo, alla stazione appaltante (RAP S.p.a.), in possesso
della qualificazione di secondo livello (L2), di effettuare la
procedura di affidamento dei lavori corrispondente alla
qualificazione di terzo livello (L1);
Cio' visto, premesso e considerato;
Il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la
gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana;
Ordina:
Art. 1
Deroghe al codice dei contratti pubblici
1. In ragione di quanto esposto in preambolo e con i poteri di cui
al comma 4 dell'articolo 14-quater del decreto legge 9 dicembre 2023,
n. 181 convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11, cosi come
modificato dall'articolo 10, comma 13-ter del decreto-legge 9 agosto
2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2024, n. 143, ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate,
relativamente all'intervento discarica per rifiuti non pericolosi
denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma
impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, C.U.P.:
J75I23000510005, e' disposta la deroga alle seguenti disposizioni del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni
ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici»:
a) al comma 2, lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7,
del codice dei contratti pubblici, consentendo che l'attivita' di
verifica del progetto esecutivo dell'intervento discarica per rifiuti
non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la
piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo sia
effettuata dalla stazione appaltante (RAP S.p.a.), che non dispone di
un sistema interno di controllo di qualita', mediante la costituzione
di apposita commissione tecnica interna di verifica composta da
professionisti esperti nel settore i quali non abbiano svolto, con
riferimento al medesimo progetto, attivita' di progettazione o
coordinamento della sicurezza, ne' svolgano attivita' di direzione
lavori e di collaudo;
b) al comma 3, dell'articolo 63, del codice dei contratti
pubblici, consentendo, per l'affidamento dei lavori relativi
all'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca
VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di
Bellolampo nel Comune di Palermo, alla stazione appaltante (RAP
S.p.a.), in possesso della qualificazione di secondo livello (L2), di
effettuare la procedura di affidamento dei lavori corrispondente alla
qualificazione di terzo livello (L1).