Il Commissario straordinario per la valorizzazione  energetica  e  la
  gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 
 
  Visto il decreto-legge 9 dicembre  2023,  n.  181,  convertito  con
legge  2  febbraio  2024,  n.  11  e,  specificatamente,   l'articolo
14-quater «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la
gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana»: 
    «1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e  in  conformita'  a
quanto stabilito  agli  articoli  179,  182  e  182-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  il  completamento  della  rete
impiantistica integrata  che  consenta,  nell'ambito  di  un'adeguata
pianificazione regionale del sistema  di  gestione  dei  rifiuti,  il
recupero  energetico,  la  riduzione  dei  movimenti  di  rifiuti   e
l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un  alto
grado di  protezione  dell'ambiente  e  della  salute  pubblica,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  Presidente  della   Regione
Siciliana  e'   nominato   Commissario   straordinario.   La   durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di  due  anni  e  puo'
essere prorogata o rinnovata. 
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: 
    a)  adotta,  previo  svolgimento  della  valutazione   ambientale
strategica, il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 199 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
finalizzato a realizzare la chiusura  del  ciclo  dei  rifiuti  nella
regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno,  la
realizzazione   e   la   localizzazione   di   nuovi   impianti    di
termovalorizzazione  di  rifiuti  il  cui  processo  di   combustione
garantisca un elevato livello di recupero energetico; 
    b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5  del  presente
articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la  gestione  dei
rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di  cui
alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali
di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f),  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    c) assicura la realizzazione degli impianti di cui  alla  lettera
b). 
  3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui  alla  lettera
a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario,
ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e  ne
costituisce variante. 
  4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni  di  cui  al  comma  2  il
Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella  penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004,   n.   42,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Le  ordinanze  adottate  dal
Commissario  straordinario  sono  immediatamente  efficaci   e   sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
  5. L'autorizzazione dei  progetti  e'  rilasciata  dal  Commissario
straordinario con ordinanza e  sostituisce, ad ogni effetto di legge,
ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrente  per
l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli
relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei
beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini  e
le modalita' di cui all'articolo 4, comma  2,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55. 
  6.  La  Regione  Siciliana  puo'  dare  supporto   al   Commissario
straordinario  di  cui  al  comma  1   con   le   proprie   strutture
amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
ovvero  istituire,  compatibilmente   con   la   vigente   disciplina
assunzionale e con oneri a carico del proprio  bilancio,  un'apposita
struttura posta alle dirette  dipendenze  dello  stesso  Commissario,
prevedendo altresi', su richiesta del Commissario medesimo, la nomina
di due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L' incarico di sub-commissario ha
durata massima di dodici mesi e puo' essere rinnovato. 
  6-bis. Il Commissario straordinario  puo'  avvalersi  del  supporto
tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti,  scelti
anche tra soggetti estranei alla pubblica  amministrazione  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato  dai
soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del
Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al
lordo dei contributi previdenziali e degli  oneri  fiscali  a  carico
dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di  cui
al presente comma sono posti a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli  articoli
14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  7. Per le condotte poste in essere ai sensi del  presente  articolo
si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91. 
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente
articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'  speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale  confluiscono  le
risorse di cui al comma 9. 
  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel  limite  complessivo  di
800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per  la
coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro  per  gli
affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
del  decreto  legge  19  settembre  2023,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con  le  risorse
del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e  con
le risorse destinate ad interventi complementari di cui  all'articolo
1, comma 54, della citata legge n.  178  del  2020,  riferibili  alla
medesima regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri  di
ammissibilita'.  L'accordo  per  la  coesione  di  cui   al   periodo
precedente da' evidenza delle risorse ivi  indicate  sulla  base  del
costo complessivo derivante dalla realizzazione degli  interventi  di
cui al comma 2 e, compatibilmente con le  disponibilita'  annuali  di
bilancio,  del  finanziamento  della   realizzazione   dei   suddetti
interventi.»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2024 con il quale «il  Presidente  della  Regione  siciliana
pro-tempore e' nominato, ai sensi del succitato  articolo  14-quater,
comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  2  febbraio  2024,  n.  11,  Commissario
straordinario per il completamento nella Regione siciliana della rete
impiantistica integrata  che  consenta,  nell'ambito  di  un'adeguata
pianificazione regionale del sistema  di  gestione  dei  rifiuti,  il
recupero  energetico,  la  riduzione  dei  movimenti  di  rifiuti   e
l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un  alto
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio   2026   e,   specificatamente,   l'articolo   1    «Proroga
dell'incarico del Commissario straordinario»: 
    1. Ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
febbraio 2024, n. 11, l'incarico conferito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  22  febbraio  2024  al  Presidente  della
Regione siciliana pro-tempore di  Commissario  straordinario  per  il
completamento, nella  Regione  Siciliana,  della  rete  impiantistica
integrata che consenta,  nell'ambito  di  un'adeguata  pianificazione
regionale  del  sistema  di  gestione  dei   rifiuti,   il   recupero
energetico, la riduzione dei movimenti di  rifiuti  e  l'adozione  di
metodi e di tecnologie piu' idonei  a  garantire  un  alto  grado  di
protezione  dell'ambiente  e  della  salute  pubblica  conferito,  e'
prorogato per la durata di tre anni. 
    2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024.»; 
  Vista la deliberazione di giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con
la quale e' stato istituito presso la Presidenza  della  regione,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio  speciale  per
la valorizzazione energetica e la  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti
nella  Regione  Siciliana,  Ufficio  di  supporto  all'attivita'  del
Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del  ciclo
dei rifiuti nella Regione Siciliana (di seguito, «Ufficio speciale»); 
  Vista la deliberazione di giunta regionale 24 febbraio 2026, n.  74
con la quale e' stato prorogato il termine di  scadenza  dell'Ufficio
speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei
rifiuti nella Regione Siciliana; 
  Visto l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato
il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri  e  il
Presidente  della  Regione  Siciliana,  con  il  quale   sono   stati
individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire  con  le  risorse
del  Fondo  sviluppo  e  coesione  (FSC)  2021/2027   tra   i   quali
l'intervento ID: FSCRI_RI_3579 dal titolo discarica per  rifiuti  non
pericolosi  denominata  «Vasca  VII-bis»  da  realizzare  presso   la
piattaforma  impiantistica  di  Bellolampo  nel  Comune  di   Palermo
dell'importo di euro 16.179.720,71; 
  Vista la deliberazione di giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359
«Programmazione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  (FSC)
2021/2027. delibera Comitato interministeriale per la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile 9 luglio 2024, n.  41  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31  ottobre  2024,
n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva»  con  la  quale
l'intervento ID: FSCRI_RI_3579 dal titolo Discarica per  rifiuti  non
pericolosi  denominata  «Vasca  VII-bis»  da  realizzare  presso   la
piattaforma  impiantistica  di  Bellolampo  nel  Comune  di  Palermo,
dell'importo di euro 16.179.720,71, e' stato definitivamente inserito
nella programmazione FSC 2021-2027; 
  Visto l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti -
Stralcio rifiuti urbani, approvato con ordinanza 21 novembre 2024  n.
3 del Commissario straordinario (di seguito, «Commissario») il  quale
prevede,  tra  gli  ampliamenti  delle   discariche   esistenti,   la
realizzazione della Vasca VII-bis presso la piattaforma impiantistica
di Bellolampo nel Comune di Palermo; 
  Preso atto che la societa' RAP S.p.a. - Risorse  ambiente  Palermo,
gestore  IPPC  della  piattaforma  impiantistica  di  Bellolampo,  ha
redatto, avvalendosi di  un  gruppo  di  professionisti  interni,  il
Progetto di fattibilita' tecnico economica (PFTE)  e  successivamente
il Progetto definitivo  dell'intervento  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi  denominata  «Vasca  VII-bis»  da  realizzare  presso   la
piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo»; 
  Vista la nota del 2  dicembre  2025,  acquisita  in  pari  data  al
protocollo n. 768 dell'Ufficio speciale, con la quale la societa' RAP
S.p.a. ha invitato il gruppo di progettazione interno  alla  medesima
societa' a procedere alla redazione della progettazione esecutiva, al
fine di accelerare le successive fasi di attuazione dell'intervento; 
  Vista la nota del 20 febbraio  2026,  acquisita  in  pari  data  al
protocollo n. 170 dell'Ufficio speciale, con la quale la societa' RAP
S.p.a., al fine di accelerare l'iter di realizzazione dell'intervento
strategico avente un importo dei lavori di euro 12.603.167,26, chiede
l'autorizzazione a poter  derogare  le  seguenti  norme  del  decreto
legislativo 31 marzo  2023,  n.  36  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni (di seguito,  «Codice  dei  contratti  pubblici»)  e  in
particolare: 
    «1) Verifica del progetto esecutivo - articolo 42  del  codice  e
articolo 34, comma  2,  lettera  b,  dell'allegato  I.7  al  medesimo
codice, nella parte in cui si prevede che per  i  lavori  di  importo
inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art.  14
del  codice,  la  verifica  sia  svolta  da  organismi  di  controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI  EN  ISO/IEC  17020,
oppure da operatori economici esterni di cui all'art. 66 del  Codice,
che dispongano di un sistema interno  di  controllo  di  qualita',  o
dalla stazione appaltante nel caso in  cui  disponga  di  un  sistema
interno  di  controllo  di  qualita'.  In   deroga   alle   superiori
disposizioni, la RAP S.p.a. effettuerebbe la  verifica  del  progetto
esecutivo mediante apposita commissione tecnica interna di  verifica,
composta da tre ingegneri abilitati non coinvolti nella progettazione
ed esperti nel settore, con oneri a carico del fondo incentivi di cui
all'articolo 113 del codice, e quindi con  economia  di  tempo  e  di
spesa, rispetto all'affidamento mediante gara a soggetti esterni. 
    2) Qualificazione della stazione appaltante - Articolo 63,  comma
2, del codice e allegato II.4. La RAP  S.p.a.  in  atto  possiede  la
qualificazione L2, rilasciata da Anac, per l'affidamento di  gare  di
lavori fino alla soglia comunitaria (euro  5.538.000,00)  e  pertanto
non sufficiente per bandire la gara di lavori di che trattasi.»; 
  Visto  il  d.a.  n.  86/GAB  del  3  aprile  2026,  con  il   quale
l'assessorato regionale  territorio  e  ambiente,  ha  rilasciato  il
Provvedimento autorizzatorio  unico  regionale  («P.A.U.R.»)  per  il
progetto denominato «Discarica per rifiuti non pericolosi  denominata
vasca VII-bis da realizzare presso la  piattaforma  impiantistica  di
Bellolampo nel Comune di Palermo» comprendente i  titoli  abilitativi
necessari per la realizzazione e l'esercizio  del  medesimo  progetto
quali il D.A. n. 265/Gab del  18  settembre  2025,  di  rilascio  del
giudizio positivo di compatibilita' ambientale (V.I.A.) e  parere  di
valutazione di incidenza ambientale positivo, e il D.D.G. n. 331  del
26 febbraio 2026  del  Dipartimento  dell'acqua  e  dei  rifiuti,  di
rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); 
  Considerato il  progressivo  esaurimento  della  capacita'  residua
della discarica denominata vasca VII, attualmente in esercizio presso
la  piattaforma  impiantistica  di  Bellolampo,  e   la   conseguente
necessita' di garantire  con  urgenza  la  continuita'  del  servizio
pubblico essenziale di smaltimento dei rifiuti; 
  Ritenuto di dovere procedere con  ordinanza  in  deroga  ad  alcune
disposizioni del codice dei contratti pubblici, al fine di accelerare
la realizzazione dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi
denominata  «Vasca  VII-bis»  da  realizzare  presso  la  piattaforma
impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo; 
  Visto l'art. 42 del codice dei contratti pubblici  e  il  comma  2,
lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7, del medesimo  codice
dei contratti pubblici che dispone che l'attivita' di verifica  della
progettazione e' effettuata dai seguenti soggetti: «per i  lavori  di
importo inferiore a 20 milioni di euro e  fino  alla  soglia  di  cui
all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera  a)  del
presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di
un sistema interno di controllo  della  qualita',  o  dalla  stazione
appaltante nel  caso  in  cui  disponga  di  un  sistema  interno  di
controllo di qualita'» e che la  lettera  a)  del  medesimo  articolo
dispone che «per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di
euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera  a),
del codice, da organismi di  controllo  accreditati  ai  sensi  della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020»; 
  Considerato, al fine di contenere i tempi rispetto  all'affidamento
a soggetto esterno mediante procedura di gara, di derogare  al  comma
2, lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7,  del  codice  dei
contratti pubblici e  consentire  che  l'attivita'  di  verifica  del
progetto  esecutivo  dell'intervento  discarica   per   rifiuti   non
pericolosi  denominata  «Vasca  VII-bis»  da  realizzare  presso   la
piattaforma impiantistica di Bellolampo nel  Comune  di  Palermo  sia
effettuata dalla stazione appaltante (RAP S.p.a.), che non dispone di
un sistema interno di controllo di qualita', mediante la costituzione
di apposita commissione  tecnica  interna  di  verifica  composta  da
professionisti esperti nel settore i quali non  abbiano  svolto,  con
riferimento  al  medesimo  progetto,  attivita'  di  progettazione  o
coordinamento della sicurezza, ne' svolgano  attivita'  di  direzione
lavori e di collaudo; 
  Visto l'articolo 63 del codice dei contratti pubblici il cui  comma
3 dispone «Ogni stazione appaltante o centrale  di  committenza  puo'
effettuare le procedure corrispondenti al livello  di  qualificazione
posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il
comma 6 dell'articolo 62», il quale prescrive in particolare  per  le
stazioni appaltanti non qualificate di:  «procedere  all'acquisizione
di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o
centrale di  committenza  qualificata;  ricorrere  per  attivita'  di
committenza ausiliaria a centrali  di  committenza  qualificate  e  a
stazioni appaltanti qualificate; eseguire i  contratti  per  i  quali
sono qualificate  per  l'esecuzione;  ricorrere,  qualora  non  siano
qualificate per l'esecuzione, a una stazione appaltante  qualificata,
a una centrale di committenza qualificata o a  soggetti  aggregatori,
potendo in tal caso nominare un supporto al  RUP  della  centrale  di
committenza affidataria»; 
  Viste le FAQ ANAC relative a «Qualificazione  stazioni  appaltanti»
e, in particolare, la FAQ «A3. A chi  si  applica  la  qualificazione
delle stazioni appaltanti?» la quale recita: 
    «Sono  altresi'  sottratti  all'applicazione  del  sistema  della
qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice: 
      i  Commissari   straordinari,   considerato   che,   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente
richiamato all'interno dell'articolo 223  del  codice,  i  Commissari
straordinari, per l'attuazione degli interventi  cui  sono  preposti,
agiscono in deroga  ad  ogni  disposizione  vigente  e  nel  rispetto
comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di  appalti  di
lavori, servizi e forniture, della normativa  in  materia  di  tutela
ambientale  e  paesaggistica,  di  tutela  del  patrimonio   storico,
artistico   e   monumentale,   nonche'    dei    principi    generali
dell'ordinamento e che analoga previsione e' contenuta in altri  atti
normativi, ad esempio nell'articolo 4, comma  3,  del  decreto  legge
32/19. Per effetto delle predette norme, i  Commissari  straordinari,
nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati
ad  operare  con  funzioni  di  stazione  appaltante  senza  che  sia
necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui  agli
articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
      le  amministrazioni  che  operano  sulla  base  di   specifiche
ordinanze emanate dai Commissari  straordinari  nominati  sulla  base
della normativa nazionale vigente»; 
  Considerato, sempre al fine di contenere i tempi,  di  derogare  al
comma 3, dell'articolo  63,  del  codice  dei  contratti  Pubblici  e
consentire, per  l'affidamento  dei  lavori  relativi  all'intervento
discarica per rifiuti non pericolosi denominata  «Vasca  VII-bis»  da
realizzare presso la  piattaforma  impiantistica  di  Bellolampo  nel
Comune di Palermo, alla stazione appaltante (RAP S.p.a.), in possesso
della qualificazione  di  secondo  livello  (L2),  di  effettuare  la
procedura   di   affidamento   dei   lavori    corrispondente    alla
qualificazione di terzo livello (L1); 
  Cio' visto, premesso e considerato; 
  Il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e  la
gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
              Deroghe al codice dei contratti pubblici 
 
  1. In ragione di quanto esposto in preambolo e con i poteri di  cui
al comma 4 dell'articolo 14-quater del decreto legge 9 dicembre 2023,
n. 181 convertito con  legge  2  febbraio  2024,  n.  11,  cosi  come
modificato dall'articolo 10, comma 13-ter del decreto-legge 9  agosto
2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  ottobre
2024,  n.  143,  ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  affidate,
relativamente all'intervento discarica  per  rifiuti  non  pericolosi
denominata  «Vasca  VII-bis»  da  realizzare  presso  la  piattaforma
impiantistica  di  Bellolampo  nel   Comune   di   Palermo,   C.U.P.:
J75I23000510005, e' disposta la deroga alle seguenti disposizioni del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e  successive  modificazioni
ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici»: 
    a) al comma 2, lettera b), dell'articolo 34,  dell'Allegato  I.7,
del codice dei contratti pubblici,  consentendo  che  l'attivita'  di
verifica del progetto esecutivo dell'intervento discarica per rifiuti
non pericolosi denominata «Vasca VII-bis»  da  realizzare  presso  la
piattaforma impiantistica di Bellolampo nel  Comune  di  Palermo  sia
effettuata dalla stazione appaltante (RAP S.p.a.), che non dispone di
un sistema interno di controllo di qualita', mediante la costituzione
di apposita commissione  tecnica  interna  di  verifica  composta  da
professionisti esperti nel settore i quali non  abbiano  svolto,  con
riferimento  al  medesimo  progetto,  attivita'  di  progettazione  o
coordinamento della sicurezza, ne' svolgano  attivita'  di  direzione
lavori e di collaudo; 
    b) al  comma  3,  dell'articolo  63,  del  codice  dei  contratti
pubblici,  consentendo,  per  l'affidamento   dei   lavori   relativi
all'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca
VII-bis»  da  realizzare  presso  la  piattaforma  impiantistica   di
Bellolampo nel Comune  di  Palermo,  alla  stazione  appaltante  (RAP
S.p.a.), in possesso della qualificazione di secondo livello (L2), di
effettuare la procedura di affidamento dei lavori corrispondente alla
qualificazione di terzo livello (L1).