Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre  2025,  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Vista l'ordinanza n. 257  del  22  dicembre  2025  recante  «Misure
attuative dell'art. 1, comma 194, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e
della  formazione  universitaria  (Approvazione   dello   Schema   di
convenzione Rieti Citta' universitaria)»; 
  Vista la nota della Regione Lazio del 19 marzo 2026,  acquisita  al
protocollo    della    Struttura    commissariale    con    il     n.
CGRTS-0012276-A-23/03/2026, con la quale e' stata  rappresentata,  su
richiesta  dell'Universita'  degli  studi   della   Tuscia   avallata
dall'Universita' La Sapienza, l'esigenza di  apportare  una  modifica
testuale all'art. 2 (Finalita'), comma 1, lettera b), dello Schema di
convenzione Rieti Citta' universitaria approvato  con  la  richiamata
Ordinanza n. 257 del 2025; 
  Preso atto che, come evidenziato  dalla  medesima  nota,  l'Ufficio
speciale per la ricostruzione Lazio  ha  espresso  il  proprio  nulla
osta, ritenendo la modifica proposta di carattere non sostanziale; 
  Considerato che la modifica richiesta attiene esclusivamente ad una
migliore  esplicitazione  delle  finalita'  della  convenzione,   con
riferimento ai corsi erogati dalla Sapienza  Universita'  di  Roma  e
dall'Universita'  degli  studi  della   Tuscia,   senza   alterazione
dell'impianto complessivo dell'atto convenzionale ne'  degli  effetti
finanziari gia' previsti dall'ordinanza n. 257 del 2025; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere,  con  apposita  ordinanza,  alla
modifica dell'allegato 1  approvato  con  ordinanza  n.  257  del  22
dicembre 2025, limitatamente all'art. 2 (Finalita') dello  Schema  di
convenzione ivi allegato; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo  2026
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'allegato 1  approvato  con  ordinanza  n.  257  del  22
                            dicembre 2025 
 
  1. La lettera b) del comma 1, dell'art. 2 (Finalita') dello «Schema
di convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, nonche' dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e
la  formazione  universitaria  nelle  regioni  dell'Italia   centrale
colpite dagli  eventi  sismici  del  2016  -  Progetto  Rieti  Citta'
universitaria in breve  "Convenzione  Rieti  Citta'  universitaria"»,
approvato con ordinanza n. 257 del 22 dicembre  2025,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «b. consolidare l'offerta formativa universitaria attiva a  Rieti
con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai corsi  erogati  nel
settore dell'economia circolare e quelli di  specializzazione  legati
alle energie innovative e al rilancio  e  allo  sviluppo  delle  aree
interne  colpite  dal  sisma  dell'Universita'  degli   studi   della
Tuscia.».