Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel
limite di spesa di 59 milioni di euro;
Vista l'ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025 recante «Misure
attuative dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e
della formazione universitaria (Approvazione dello Schema di
convenzione Rieti Citta' universitaria)»;
Vista la nota della Regione Lazio del 19 marzo 2026, acquisita al
protocollo della Struttura commissariale con il n.
CGRTS-0012276-A-23/03/2026, con la quale e' stata rappresentata, su
richiesta dell'Universita' degli studi della Tuscia avallata
dall'Universita' La Sapienza, l'esigenza di apportare una modifica
testuale all'art. 2 (Finalita'), comma 1, lettera b), dello Schema di
convenzione Rieti Citta' universitaria approvato con la richiamata
Ordinanza n. 257 del 2025;
Preso atto che, come evidenziato dalla medesima nota, l'Ufficio
speciale per la ricostruzione Lazio ha espresso il proprio nulla
osta, ritenendo la modifica proposta di carattere non sostanziale;
Considerato che la modifica richiesta attiene esclusivamente ad una
migliore esplicitazione delle finalita' della convenzione, con
riferimento ai corsi erogati dalla Sapienza Universita' di Roma e
dall'Universita' degli studi della Tuscia, senza alterazione
dell'impianto complessivo dell'atto convenzionale ne' degli effetti
finanziari gia' previsti dall'ordinanza n. 257 del 2025;
Ritenuto, pertanto, di procedere, con apposita ordinanza, alla
modifica dell'allegato 1 approvato con ordinanza n. 257 del 22
dicembre 2025, limitatamente all'art. 2 (Finalita') dello Schema di
convenzione ivi allegato;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifica dell'allegato 1 approvato con ordinanza n. 257 del 22
dicembre 2025
1. La lettera b) del comma 1, dell'art. 2 (Finalita') dello «Schema
di convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e
la formazione universitaria nelle regioni dell'Italia centrale
colpite dagli eventi sismici del 2016 - Progetto Rieti Citta'
universitaria in breve "Convenzione Rieti Citta' universitaria"»,
approvato con ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025, e' sostituita
dalla seguente:
«b. consolidare l'offerta formativa universitaria attiva a Rieti
con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai corsi erogati nel
settore dell'economia circolare e quelli di specializzazione legati
alle energie innovative e al rilancio e allo sviluppo delle aree
interne colpite dal sisma dell'Universita' degli studi della
Tuscia.».