IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  recante  «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura»,  e
in particolare l'articolo 10, comma 3, come modificato  dall'articolo
1, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, a mente
del quale «Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  con  decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
definisce i criteri generali per la ripartizione dei  consiglieri  di
cui  al  comma  2,  sulla  base  della  classificazione  ISTAT  delle
attivita' economiche  e  tenendo  conto  del  numero  delle  imprese,
dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto  di  ogni  settore,
nonche'  dell'ammontare  del  diritto  annuale  versato,   ai   sensi
dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio  dalle  imprese
di ogni settore. Con le stesse modalita' sono apportate le successive
modifiche»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente la disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2011, n. 155, recante «Regolamento sulla  composizione  dei  consigli
delle camere di commercio in attuazione dell'articolo  10,  comma  3,
della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  cosi'  come  modificata  dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, ed in particolare l'articolo 2,  comma  1,  ai  sensi  del
quale  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   ha   assunto   la
denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Vista la nuova classificazione  delle  attivita'  economiche  ATECO
2025, pubblicata sul sito istituzionale  dell'Istituto  nazionale  di
statistica e resa nota  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024,  entrata  in
vigore dal 1° gennaio 2025; 
  Considerata pertanto, in ragione delle variazioni intervenute nella
codifica delle attivita'  economiche,  la  necessita'  di  aggiornare
l'elencazione dei codici ATECO recata dall'allegato al decreto n. 155
del 2011; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 6 novembre 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2026; 
  Vista la nota prot. n. 4540 del 25 febbraio 2026, con la  quale  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Classificazione delle attivita' economiche 
 
  1. L'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico  4
agosto 2011, n.  155,  e'  sostituito  dall'allegato  A  al  presente
decreto, di cui forma parte integrante. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 117  e  118  della
          Costituzione: 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
                «Art.  118.  -  Le   funzioni   amministrative   sono
          attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
          unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane,
          Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
                I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
                La legge statale disciplina  forme  di  coordinamento
          fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e
          h)  del  secondo  comma  dell'articolo  117,  e  disciplina
          inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
          tutela dei beni culturali. 
                Stato,  Regioni,  Citta'  metropolitane,  Province  e
          Comuni favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
          singoli e associati, per lo  svolgimento  di  attivita'  di
          interesse   generale,   sulla   base   del   principio   di
          sussidiarieta'». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1998: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti36 per la disciplina delle materie, non  coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4
          agosto  2011,   n.   155,   recante:   «Regolamento   sulla
          composizione dei consigli  delle  camere  di  commercio  in
          attuazione  dell'articolo  10,  comma  3,  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, cosi' come  modificata  dal  decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.222 del 23 settembre 2011: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          11 novembre 2022, n. 173 recante: «Disposizioni urgenti  in
          materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
          2022: 
                «Art. 2  (Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
          Italy). - 1. Il Ministero dello sviluppo  economico  assume
          la denominazione di Ministero delle imprese e del  made  in
          Italy. 
                2. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 12,  le  parole:  «Ministero  dello
          sviluppo  economico»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
                  b) all'articolo 27: 
                    1) il comma 1 e' abrogato; 
                    2) al comma 2, le  parole:  «Il  Ministero»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Il Ministero  delle  imprese  e
          del made in Italy»; 
                    3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) e' inserita
          la seguente: 
                    «d-bis) contribuisce a definire  le  strategie  e
          gli  indirizzi  per  la  valorizzazione,  la  tutela  e  la
          promozione del made in Italy in Italia e nel  mondo,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della   cooperazione    internazionale,    del    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze,    del    Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste e del Ministero del turismo»; 
                    4)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «(Attribuzioni)»; 
                  c) all'articolo 29, comma 2, le parole:  «Ministero
          delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:
          «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
                  d)  la  rubrica  del  Capo  VI  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese  e  del
          made in Italy»; 
                  e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole:
          «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite  dalle
          seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy». 
                3. All'articolo 8,  comma  3,  del  decreto-legge  1°
          marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55, le  parole  da  «dal  Ministro
          delegato» sino  a  «ove  nominato»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «dalla  Autorita'  delegata  per   l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale, ove nominata»  e  le
          parole: «dello sviluppo economico»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «delle imprese e del made in Italy». 
                4. Le denominazioni «Ministro  delle  imprese  e  del
          made in Italy» e «Ministero delle imprese  e  del  made  in
          Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
          denominazioni  «Ministro  dello   sviluppo   economico»   e
          «Ministero dello sviluppo economico.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 si vedano le  note
          alle premesse.