IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della
Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo
stesso codice;
Visto l'art. 168 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante
la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992
concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e
l'espletamento dei servizi di polizia stradale;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento
della direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose,
che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
competenza a recepire la normativa comunitaria in materia di
trasporto di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3
marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 77 del 3 aprile 1997, di attuazione della direttiva
95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di
procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci
pericolose;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002, di recepimento della
direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione
di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada
di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 6 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 167 del 20 luglio 2005, di recepimento della
direttiva 2004/112/CE della Commissione che adegua al progresso
tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di
procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di
merci pericolose;
Vista la direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in
materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 274
del 24 ottobre 2022 che ha codificato e abrogato le disposizioni
delle sopra citate direttive 95/50/CE, 2001/26/CE e 2004/112/CE;
Vista la decisione (UE) 2024/1254 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica le direttive 2009/12/CE,
2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e
la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni
obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su
strada, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie
L del 30 aprile 2024;
Vista la direttiva (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno
2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e
II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei
trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea serie L del 13 ottobre 2025;
Ritenuto opportuno trasporre in un unico testo le disposizioni
della direttiva 2022/1999/UE, come modificate dalla decisione (UE)
2024/1254 e dalla direttiva (UE) 2025/1801;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti
stradali di merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che
circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da
uno Stato membro dell'Unione o da un Paese non aderente all'Unione
europea.
2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci
pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o
che si trovano sotto la responsabilita' di quest'ultime.
3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano
minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto
comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci
pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non
contemplati dal presente decreto.