IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 229  del  nuovo  codice  della  strada  approvato  con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 114 del 18 maggio  1992,  che  delega  i  Ministri  della
Repubblica a recepire, secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le
direttive  comunitarie  concernenti  le  materie  disciplinate  dallo
stesso codice; 
  Visto l'art. 168 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  recante
la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 285 del  1992
concernenti  rispettivamente  i  servizi  di   polizia   stradale   e
l'espletamento dei servizi di polizia stradale; 
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato  l'accordo  europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose  su  strada,
denominato ADR; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento
della direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci  pericolose,
che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  la
competenza  a  recepire  la  normativa  comunitaria  in  materia   di
trasporto di merci pericolose; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  3
marzo 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 77 del 3  aprile  1997,  di  attuazione  della  direttiva
95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995 concernente  l'adozione  di
procedure uniformi  in  materia  di  controlli  su  strada  di  merci
pericolose; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
21  dicembre  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio  2002,  di  recepimento  della
direttiva 2001/26/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio  concernente  l'adozione
di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada
di merci pericolose; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del  6  maggio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 167 del 20 luglio 2005, di  recepimento  della
direttiva 2004/112/CE  della  Commissione  che  adegua  al  progresso
tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di
procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di
merci pericolose; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/1999  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19  ottobre  2022  relativa  a  procedure  uniformi  in
materia di controllo dei trasporti  su  strada  di  merci  pericolose
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie  L  274
del 24 ottobre 2022 che ha  codificato  e  abrogato  le  disposizioni
delle sopra citate direttive 95/50/CE, 2001/26/CE e 2004/112/CE; 
  Vista la decisione (UE) 2024/1254  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica le direttive  2009/12/CE,
2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio  e
la direttiva  96/67/CE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  alcuni
obblighi di comunicazione  nei  settori  del  trasporto  aereo  e  su
strada, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie
L del 30 aprile 2024; 
  Vista la direttiva (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23  giugno
2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I  e
II della direttiva  (UE)  2022/1999  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di  controllo  dei
trasporti su strada di merci pericolose,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea serie L del 13 ottobre 2025; 
  Ritenuto opportuno trasporre in  un  unico  testo  le  disposizioni
della direttiva 2022/1999/UE, come modificate  dalla  decisione  (UE)
2024/1254 e dalla direttiva (UE) 2025/1801; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  ai  controlli  sui  trasporti
stradali di merci pericolose effettuati per  mezzo  dei  veicoli  che
circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da
uno Stato membro dell'Unione o da un Paese  non  aderente  all'Unione
europea. 
  2. Il presente  decreto  non  si  applica  ai  trasporti  di  merci
pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o
che si trovano sotto la responsabilita' di quest'ultime. 
  3.  Le  disposizioni  del   presente   decreto   non   pregiudicano
minimamente il diritto  di  controllare,  nel  rispetto  del  diritto
comunitario,  i  trasporti  nazionali  ed  internazionali  di   merci
pericolose  effettuati  nel  territorio  nazionale  da  veicoli   non
contemplati dal presente decreto.