IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modificazioni, con il quale e'  stato  approvato
il «Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b-bis,  del  «testo
unico», ove si prevede la possibilita'  di  disporre  l'emissione  di
tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio  attivo
di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti
contro termine o altre in uso nei mercati finanziari,  finalizzate  a
promuovere l'efficienza dei medesimi e che  al  predetto  portafoglio
attivo si applicano le norme in materia di impignorabilita' ed  altre
misure cautelari di cui all'art. 5, comma 6, del «testo unico»; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  58779  del  31  dicembre  2025,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2026
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  1416  del  10  gennaio  2022  e
successive modificazioni (di seguito «decreto disponibilita'»), ed in
particolare l'art. 3, comma 2, in cui si specifica che le  operazioni
di gestione della liquidita' possono anche avere la forma tecnica  di
operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso  nei
mercati; 
  Visto l'art. 3,  comma  1  e  2,  del  «decreto  disponibilita'»  e
successive modificazioni, ove si  stabilisce  che  le  operazioni  di
gestione della liquidita' sono eseguite,  tra  l'altro,  sui  mercati
regolamentati e che i titoli di Stato movimentati per  le  operazioni
di cui al presente  comma  possono  essere  depositati  in  un  conto
specifico presso la societa' cui e' stato  affidato  il  servizio  di
gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale  del
Dipartimento del Tesoro del 23 agosto 2000, oppure in conti specifici
intestati al Ministero presso le istituzioni finanziarie che svolgono
il servizio di depositari centrali internazionali di  titoli,  ovvero
in conti segregati intestati al Ministero presso la Banca; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato a  Monte
Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) il servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2026  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  lettera  b-bis,
secondo periodo, del «testo unico», i titoli oggetto  della  presente
emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno  in
corso solamente al momento in cui  gli  stessi  vengono  immessi  sul
mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno; 
  Vista la determinazione n. 101204 del  23  novembre  2023,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a  decorrere  dal
1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della  Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito  pubblico,  di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la  tempestivita'
dell'azione amministrativa; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026; 
  Visti i propri decreti in data  30  ottobre  e  27  novembre  2025,
nonche' 29 gennaio, 26 febbraio e 27 marzo 2026, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni  del  Tesoro
poliennali 3,45% con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio
2036; 
  Ritenuto opportuno disporre l'emissione della sottoindicata tranche
dei seguenti buoni del Tesoro poliennali da destinare al  portafoglio
attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis del «testo unico»; 
  Ritenuto  opportuno  disporre  l'annullamento  della  tranche   dei
seguenti buoni del Tesoro poliennali destinata al portafoglio  attivo
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis del «testo unico»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», per il 25 maggio 2026 e' disposta  l'emissione
della seguente tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali,  per  un
ammontare di 1.000 milioni di euro: 
    a) undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali  3,45%  con
godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036; 
  Ai sensi del comma 4, dell'art. 2, del  decreto  n.  22668  del  22
marzo 2022, come modificato dal decreto di rettifica n. 22885 del  23
marzo 2022, per il 25 maggio 2026 e'  disposto  l'annullamento  della
tranche destinata al portafoglio attivo di cui all'art. 3,  comma  1,
lettera b-bis del «testo unico» dei BTP 1,60% con godimento 1°  marzo
2016 e scadenza 1° giugno 2026, per un ammontare di 1.000 milioni  di
euro. 
  L'emissione della predetta tranche, per un  importo  pari  a  1.000
milioni di  euro,  e'  destinata  all'aggiornamento  del  portafoglio
attivo dello Stato che,  pertanto,  alla  data  del  25  maggio  2026
presentera' un importo complessivo pari a  55.000  milioni  di  euro,
detenuto presso la Monte  Titoli  S.p.a.  (oggi  Euronext  Securities
Milan S.p.a.) in un apposito conto segregato.