IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 37, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 9;
Vista la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del
principio della parita' di retribuzione tra uomini e donne per uno
stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la
trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;
Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la raccomandazione 2003/361/CE, adottata dalla Commissione
europea il 6 maggio 2003 e relativa alla definizione delle micro,
piccole e medie imprese;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva
n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio
dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea»;
Sentite le parti sociali in data 2 febbraio 2026;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali in data 26 marzo 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 2026;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali e per la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita', di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'economia e delle finanze, della giustizia e per la pubblica
amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/970 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a
rafforzare l'applicazione del principio della parita' di retribuzione
tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi
di applicazione.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 37, 76 della
Costituzione:
«Art. 37. - La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parita' di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di eta' per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parita' di lavoro,
il diritto alla parita' di retribuzione.»
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulga le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate
nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'
recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste inoltre le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi
e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di
facolta' e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e'
prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono
o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o
il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel
rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e
quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono
previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riporta l'articolo 9 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2024, n. 46:
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del
principio della parita' di retribuzione tra uomini e donne
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore
attraverso la trasparenza retributiva e i relativi
meccanismi di applicazione). - 1. Nell'esercizio della
delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del
Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente le
modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e
integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970,
tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando
della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per
la parita' di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione
della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5
marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti
sociali nazionali;
b) introdurre disposizioni volte a individuare gli
strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il
valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle
parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando
incertezze interpretative e applicative;
c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di
trasparenza retributiva, estendere a una piu' ampia platea
di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilita' e
le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo,
tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario
retributivo di genere, verificando altresi' la possibilita'
di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da
dati amministrativi gia' esistenti, quali i flussi
informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli
enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri
amministrativi per le imprese.»
- La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare
l'applicazione del principio della parita' di retribuzione
tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i
relativi meccanismi di applicazione, e' pubblicata nella
GUUE 17 maggio 2023, n. L 132.
- La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del
principio delle pari opportunita' e della parita' di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego, e' pubblicata nella GUUE 26 luglio 2006, L 204.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE 4
maggio 2016, L 119.
- La raccomandazione 2003/361/CE, adottata dalla
Commissione europea il 6 maggio 2003 e relativa alla
definizione delle micro, piccole e medie imprese, e'
pubblicata nella GUUE 20 maggio 2003, L 124.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento», e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», e' pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998,
n. 191, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazz.
Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003,
n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12
agosto 2003, n. 186.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure
intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2003,
n. 187.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n.
125, S.O. n. 133.
- Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma
dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.
67», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2016, n. 17.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2018, n. 205.
- Il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019,
relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
nell'Unione europea», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29
luglio 2022, n. 176.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2023/970 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 si
veda nelle note alle premesse.