IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 37, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 9; 
  Vista la direttiva (UE)  2023/970  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione  del
principio della parita' di retribuzione tra uomini e  donne  per  uno
stesso  lavoro  o  per  un  lavoro  di  pari  valore  attraverso   la
trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione; 
  Vista  la  direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la raccomandazione 2003/361/CE,  adottata  dalla  Commissione
europea il 6 maggio 2003 e relativa  alla  definizione  delle  micro,
piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla  tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale  e
dell'attivita'  sindacale,  nei  luoghi  di  lavoro   e   norme   sul
collocamento»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva
n. 2014/54/UE relativa alle misure intese  ad  agevolare  l'esercizio
dei  diritti  conferiti  ai  lavoratori  nel  quadro   della   libera
circolazione dei lavoratori»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  gennaio  2016,  n.  8,  recante
«Disposizioni in materia di depenalizzazione, a  norma  dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  giugno  2022,  n.  104,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea»; 
  Sentite le parti sociali in data 2 febbraio 2026; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 febbraio 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 26 marzo 2026; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2026; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali e per  la
famiglia, la natalita' e le pari  opportunita',  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'economia e delle finanze, della  giustizia  e  per  la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il  presente  decreto  attua  la  direttiva  (UE)  2023/970  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  maggio  2023,  volta  a
rafforzare l'applicazione del principio della parita' di retribuzione
tra uomini e donne per uno stesso lavoro o  per  un  lavoro  di  pari
valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi  meccanismi
di applicazione. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  37,  76  della
          Costituzione: 
                «Art. 37.  -  La  donna  lavoratrice  ha  gli  stessi
          diritti e, a parita' di lavoro, le stesse retribuzioni  che
          spettano al lavoratore.  Le  condizioni  di  lavoro  devono
          consentire  l'adempimento  della  sua  essenziale  funzione
          familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
          adeguata protezione. 
                La legge stabilisce il limite minimo di eta'  per  il
          lavoro salariato. 
                La  Repubblica  tutela  il  lavoro  dei  minori   con
          speciali norme e garantisce ad essi, a parita'  di  lavoro,
          il diritto alla parita' di retribuzione.» 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              L'art. 87, quinto comma, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il  potere  di  promulga  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Si riportano gli articoli 31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente lettera. 
                Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti,  le
          sanzioni indicate dalla presente lettera  sono  determinate
          nella   loro   entita',   tenendo   conto   della   diversa
          potenzialita' lesiva dell'interesse protetto  che  ciascuna
          infrazione presenta in  astratto,  di  specifiche  qualita'
          personali del  colpevole,  comprese  quelle  che  impongono
          particolari doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,
          nonche' del vantaggio patrimoniale  che  l'infrazione  puo'
          recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel  cui
          interesse  egli  agisce.  Ove  necessario  per   assicurare
          l'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nei   decreti
          legislativi,   sono   previste    inoltre    le    sanzioni
          amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi
          e, nei casi piu'  gravi,  della  privazione  definitiva  di
          facolta'   e    diritti    derivanti    da    provvedimenti
          dell'amministrazione, nonche'  sanzioni  penali  accessorie
          nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e'
          prevista la confisca obbligatoria delle cose che  servirono
          o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o
          il reato previsti dai  medesimi  decreti  legislativi,  nel
          rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo  240,  terzo  e
          quarto comma, del codice penale e  dall'articolo  20  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
          Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono
          previste  sanzioni  anche  accessorie  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.» 
              - Si riporta l'articolo 9 della legge 21 febbraio 2024,
          n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  Legge  di   delegazione   europea   2022-2023»,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2024, n. 46: 
                «Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
          della  delega  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2023/970 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10
          maggio  2023,  volta  a   rafforzare   l'applicazione   del
          principio della parita' di retribuzione tra uomini e  donne
          per uno stesso lavoro  o  per  un  lavoro  di  pari  valore
          attraverso  la  trasparenza  retributiva   e   i   relativi
          meccanismi di  applicazione).  -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del
          Parlamento europeo del Consiglio, del 10  maggio  2023,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                  a)   apportare   alla    normativa    vigente    le
          modificazioni  necessarie  ad  assicurare  la  corretta   e
          integrale  applicazione  della  direttiva  (UE)   2023/970,
          tenendo conto anche di quanto  riportato  nei  considerando
          della direttiva medesima, in coerenza con la strategia  per
          la parita' di genere 2020-2025, di cui  alla  comunicazione
          della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo,  del  5
          marzo 2020,  e  nel  rispetto  dell'autonomia  delle  parti
          sociali nazionali; 
                  b) introdurre disposizioni volte a individuare  gli
          strumenti o le metodologie per valutare  e  raffrontare  il
          valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle
          parti sociali nella definizione di tale valore ed  evitando
          incertezze interpretative e applicative; 
                  c) ai fini  del  rafforzamento  dei  meccanismi  di
          trasparenza retributiva, estendere a una piu' ampia  platea
          di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilita'  e
          le comunicazioni di informazioni sul  divario  retributivo,
          tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario
          retributivo di genere, verificando altresi' la possibilita'
          di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da
          dati  amministrativi  gia'  esistenti,   quali   i   flussi
          informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli
          enti  previdenziali,  al  fine   di   ridurre   gli   oneri
          amministrativi per le imprese.» 
              - La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  10  maggio  2023,  volta  a  rafforzare
          l'applicazione del principio della parita' di  retribuzione
          tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
          pari valore  attraverso  la  trasparenza  retributiva  e  i
          relativi meccanismi di applicazione,  e'  pubblicata  nella
          GUUE 17 maggio 2023, n. L 132. 
              - La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione  del
          principio  delle  pari  opportunita'  e  della  parita'  di
          trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione  e
          impiego, e' pubblicata nella GUUE 26 luglio 2006, L 204. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati),  e'  pubblicato  nella  GUUE  4
          maggio 2016, L 119. 
              -  La  raccomandazione  2003/361/CE,   adottata   dalla
          Commissione europea  il  6  maggio  2003  e  relativa  alla
          definizione  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,  e'
          pubblicata nella GUUE 20 maggio 2003, L 124. 
              - La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla
          tutela della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale,  nei  luoghi
          di lavoro e norme sul collocamento»,  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131. 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          recante «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero», e' pubblicato nella Gazz. Uff 18  agosto  1998,
          n. 191, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazz.
          Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29  luglio  2003,
          n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
          «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per  la  parita'  di
          trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza  e
          dall'origine etnica», e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  12
          agosto 2003, n. 186. 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
          «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per  la  parita'  di
          trattamento in materia di occupazione e  di  condizioni  di
          lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure
          intese ad agevolare l'esercizio dei  diritti  conferiti  ai
          lavoratori  nel  quadro  della  libera   circolazione   dei
          lavoratori», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2003,
          n. 187. 
              - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
          norma dell'articolo 6 della  legge  28  novembre  2005,  n.
          246», e' pubblicato nella Gazz. Uff.  31  maggio  2006,  n.
          125, S.O. n. 133. 
              - Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
          «Disposizioni  in  materia  di  depenalizzazione,  a  norma
          dell'articolo 2, comma 2, della legge 28  aprile  2014,  n.
          67», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2016, n. 17. 
              - Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,
          recante «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2018, n. 205. 
              - Il  decreto  legislativo  27  giugno  2022,  n.  104,
          recante «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2019/1152  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  20  giugno  2019,
          relativa a condizioni di lavoro trasparenti  e  prevedibili
          nell'Unione europea», e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  29
          luglio 2022, n. 176. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2023/970  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 10  maggio  2023  si
          veda nelle note alle premesse.