IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976  n.
752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici  statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue  nel
pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20-ter e 37; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio,  1988,
n. 305 recante «Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione  Trentino-Alto  Adige  per  l'istituzione  delle  sezioni  di
controllo della Corte dei conti di Trento  e  di  Bolzano  e  per  il
personale ad esse addetto» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 6; 
  Acquisito il parere della Corte dei conti  espresso  dalle  Sezioni
riunite in sede consultiva nell'Adunanza del 6 marzo 2025; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio,
                            1976, n. 752 
 
  1. All'articolo 20-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «I  comuni
informano» sono inserite le seguenti: «, mediante notificazione,»; 
    b) al secondo periodo del comma 5,  le  parole:  «dalla  data  di
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla notificazione»; 
  2. All'articolo 37, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  le  parole:  «un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972. 
              - Si riporta il testo degli articoli 20-ter, 37  e  107
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976
          n. 752 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale
          della   regione   Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
          proporzionale negli uffici statali siti nella provincia  di
          Bolzano e di  conoscenza  delle  due  lingue  nel  pubblico
          impiego» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del  15
          novembre 1976, come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 20-ter. - 1. Qualora intenda  beneficiare,  nei
          casi   previsti,   degli   effetti   giuridici    derivanti
          dall'appartenenza    o    dall'aggregazione    al    gruppo
          linguistico, ogni cittadino residente nella  provincia,  di
          eta' superiore agli anni  diciotto  e  non  interdetto  per
          infermita' di mente, ha facolta' di rendere in ogni momento
          una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad
          uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e  ladino.
          Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno  di  tali
          gruppi, lo  dichiarano  e  rendono  soltanto  dichiarazione
          nominativa di aggregazione ad uno di essi. 
                2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono  rese  sul
          foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile  allegato
          al presente decreto, disponibile  presso  ogni  cancelleria
          del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del  giudice
          di pace, anche in via telematica. 
                3. Il foglio A/1, sottoscritto  dal  dichiarante,  e'
          collocato dal medesimo in apposita  busta  gialla,  chiusa,
          nominativa e consegnata  personalmente  e  direttamente  al
          tribunale,  ovvero  al  giudice  di  pace  del   luogo   di
          residenza. La busta e' sigillata  all'atto  della  consegna
          presso il tribunale o il giudice di  pace.  Il  giudice  di
          pace inoltra al tribunale le buste ad esso  consegnate.  Il
          cancelliere del tribunale conserva  le  buste  sigillate  e
          certifica con immediatezza, in carta libera e senza  spese,
          l'appartenenza  o  l'aggregazione  al  gruppo   linguistico
          soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita'
          giudiziaria   per   esigenze   di   giustizia,   sigillando
          nuovamente la busta.  La  richiesta  di  certificazione  di
          appartenenza o di aggregazione puo' essere inoltrata  anche
          per il tramite del  giudice  di  pace.  In  tale  caso,  il
          tribunale  provvede  agli  adempimenti  successivi  e  alla
          consegna  in  plico  chiuso  della  certificazione  per  il
          tramite del giudice di pace. Il personale del  tribunale  e
          del giudice di pace e' tenuto al segreto d'ufficio.  Presso
          i medesimi uffici non e' consentita  alcuna  annotazione  o
          registrazione anche informatica relativa al contenuto delle
          dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere
          al dichiarante di produrre detta certificazione  fuori  dei
          casi e  per  finalita'  diverse  da  quelli  tassativamente
          previsti  dalla  legge.   Ai   fini   dell'appartenenza   o
          dell'aggregazione  al  gruppo  linguistico  il  dichiarante
          produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico
          chiuso,  nel  momento  in  cui  dichiara  il  possesso  dei
          requisiti per i benefici previsti. Tale plico  chiuso  puo'
          essere  aperto  solo  nel  momento   in   cui   l'autorita'
          competente verifica il possesso dei requisiti predetti.  Ai
          dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita
          in plico chiuso. Con decreto del Presidente della Provincia
          autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della  giustizia,
          il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  e
          il Garante  per  la  protezione  di  dati  personali,  sono
          definite  le  modalita'  di  attuazione   delle   procedure
          telematiche del presente articolo. 
                4. Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1  spiegano
          effetti  decorsi  diciotto  mesi  dal  momento  della  loro
          consegna ed hanno durata indeterminata fino al  momento  in
          cui  un'eventuale  dichiarazione   di   modifica   acquista
          efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal  momento  della
          sua consegna la dichiarazione puo'  essere  modificata  dal
          dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al  comma
          3. La dichiarazione di modifica di cui  al  presente  comma
          acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna.  La
          precedente dichiarazione e' conservata per un  periodo  non
          superiore  a  30  mesi  dalla  data  della  consegna  della
          dichiarazione di modifica.  La  dichiarazione  e'  altresi'
          revocabile in ogni tempo. In caso di  revoca  il  tribunale
          consegna al dichiarante la busta  gialla  in  plico  chiuso
          contenente  il  foglio  A/1  e   annota   la   data   delle
          restituzioni senza registrazione anche informatica relativa
          al   contenuto    delle    precedenti    dichiarazioni    o
          certificazioni.  Un'eventuale  altra   dichiarazione   puo'
          essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui
          il Tribunale consegna la  busta  recante  la  dichiarazione
          revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni. 
                5. I  comuni  informano,  mediante  notificazione,  i
          cittadini e i soggetti di cui  al  comma  7-bis  che  hanno
          compiuto la  maggiore  eta',  o  che  hanno  trasferito  la
          propria residenza in un comune della provincia  di  Bolzano
          da comuni situati  fuori  provincia,  e  i  cittadini  o  i
          soggetti di cui  al  comma  7-bis  interdetti  che  abbiano
          riacquistato la capacita', della  facolta'  di  rendere  la
          dichiarazione,  dei  suoi  effetti  e  circa  le  eventuali
          modifiche.  Le  dichiarazioni  rese  entro  un  anno  dalla
          notificazione spiegano effetto immediato. 
                6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono  essere
          rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici
          e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci. 
                7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione
          ad  uno  dei  tre  gruppi  linguistici  producono  identici
          effetti  giuridici  e  sono  provate  dal  foglio  A/1.  Le
          dichiarazioni attestano l'appartenenza o  l'aggregazione  a
          tutti  gli  effetti   di   legge.   Le   dichiarazioni   di
          appartenenza o di aggregazione  necessarie  ai  fini  della
          partecipazione alle elezioni  comunali  o  provinciali  nel
          territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo  le
          modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale. 
                7-bis. Le dichiarazioni di cui al  presente  articolo
          possono essere altresi' rese, con le medesime modalita'  ed
          effetti,  presso  la  sede  principale  del  tribunale   di
          Bolzano: 
                  a) dai cittadini anche di altro  Stato  dell'Unione
          europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza  di
          uno  Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto   di
          soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,  anche  se
          non residenti nella provincia di Bolzano; 
                  b) dai cittadini di Paesi terzi che siano  titolari
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo o che siano  titolari  dello  status  di  rifugiato
          ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se  non
          residenti nella provincia di Bolzano. 
                La prima dichiarazione resa dai soggetti  di  cui  al
          presente  comma  spiega  effetto  immediato,  salvo  quanto
          disposto dal comma 5.». 
                «Art. 37. - La copertura dei posti vacanti  riservati
          agli appartenenti ai tre  gruppi  linguistici  e'  disposta
          mediante  destinazione   agli   uffici   giudiziari   della
          provincia  di  Bolzano  degli  aspiranti,  appartenenti  ai
          gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame  per  uditore
          giudiziario   ed   effettuato   il    tirocinio    previsto
          dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari  della
          provincia di Bolzano. 
                Alla  temporanea  copertura  dei  posti  vacanti  per
          mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente  della
          Corte di  appello  o  il  procuratore  generale  presso  la
          competente Corte  di  appello  possono  provvedere  con  le
          necessarie applicazioni, con magistrati  preferibilmente  a
          conoscenza della lingua tedesca. 
                L'applicazione non puo' superare  la  durata  di  tre
          anni.». 
                «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno  emanate
          le norme di attuazione del presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco o ladino. 
                In seno alla commissione di cui al  precedente  comma
          e' istituita una  speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno  di
          quelli in rappresentanza della provincia  deve  appartenere
          al  gruppo  linguistico  italiano.   La   maggioranza   dei
          consiglieri provinciali del gruppo  linguistico  tedesco  o
          italiano puo' rinunciare alla designazione  di  un  proprio
          rappresentante in  favore  di  un  appartenente  al  gruppo
          linguistico ladino.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.   305,
          recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
          regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni
          di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e
          per  il  personale  ad  esse  addetto»,  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.178  del  30   luglio   1988,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  17.  -  1.  Per  far  fronte  a  straordinarie
          esigenze di funzionamento delle  sezioni  della  Corte  dei
          conti e della relativa procura aventi sede  a  Bolzano,  il
          Presidente  della  Corte  stessa  puo'  provvedere  con  le
          necessarie assegnazioni di  magistrati,  preferibilmente  a
          conoscenza della  lingua  tedesca.  Tali  assegnazioni  non
          possono superare la durata di tre anni. 
                1-bis. La dotazione organica di ciascuna  sezione  di
          controllo di cui alle tabelle A e C  allegate  al  presente
          decreto include due consiglieri nominati con le modalita' e
          in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio  1977,  n.
          385 e  dalle  conseguenti  disposizioni  regolamentari  del
          Consiglio  di  presidenza,  concernenti  i  consiglieri  di
          nomina   governativa,   sulla   base    di    designazione,
          rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma  di
          Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano.  La
          nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto
          fino al collocamento a riposo dello stesso. 
                L'assegnazione alla sezione di  prima  nomina  ha  la
          durata minima di 10  anni.  Alla  scadenza,  i  consiglieri
          nominati ai sensi  del  presente  articolo  possono  essere
          assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo  con
          carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo
          quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752.  Gli  stessi
          consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente  di
          sezione. 
                1-ter.  I  presidenti  delle  sezioni  di   controllo
          assicurano che le rispettive deliberazioni  siano  adottate
          in composizione collegiale con la presenza  di  almeno  tre
          magistrati,  nella  quale  siano  presenti   in   minoranza
          magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel  caso  di
          cui all'articolo 10 il  presidente  del  collegio  composto
          dalle   sezioni   riunite   regionali   assicura   che   le
          deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con
          la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale  siano
          presenti in minoranza  magistrati  nominati  ai  sensi  del
          comma 1-bis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.   574,
          recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
          regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della  lingua
          tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica
          amministrazione   e   nei   procedimenti   giudiziari»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  105  dell'8  maggio
          1989, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6. - 1. Una commissione  paritetica  costituita
          con decreto del commissario del Governo,  composta  da  sei
          esperti, tre di  lingua  italiana  designati  dallo  stesso
          commissario del Governo e tre di lingua  tedesca  designati
          dalla giunta provinciale: 
                  a)  determina  ed  aggiorna,  ovvero  convalida  la
          terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso  da
          parte  degli  organi,  degli  uffici  e  dei  concessionari
          indicati  nell'art.  1,   al   fine   di   assicurarne   la
          corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca; 
                  b)  cura  la  redazione  e  l'aggiornamento  di  un
          dizionario  di  terminologia  giuridica,  amministrativa  e
          tecnica nelle due lingue. 
                2. Il relativo testo viene trasmesso  al  commissario
          del Governo  e  alla  giunta  provinciale  di  Bolzano  per
          eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso  il  termine
          di sessanta giorni senza osservazioni, il testo si  intende
          approvato. 
                3. I testi in lingua italiana e tedesca delle  leggi,
          dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di  cui  ai
          commi 1, 2 e 6 dell'art. 5, da  pubblicare  nel  Bollettino
          ufficiale  della  regione,  devono  essere  rispettivamente
          redatti o tradotti osservando la  terminologia  determinata
          in base alle norme del presente articolo. 
                4.  La  commissione  determina   le   modalita'   per
          l'assolvimento  dei  suoi  compiti  e  puo'  proporre  alla
          provincia di Bolzano la  nomina  temporanea  di  consulenti
          specializzati  nei  settori  giuridico,  amministrativo   e
          tecnico.  Essa  si  avvale  per  l'espletamento  delle  sue
          funzioni di personale ed attrezzature posti a  disposizione
          dalla provincia di Bolzano. 
                5. Ai componenti della commissione spetta il compenso
          per le commissioni di  esame  della  provincia,  che  viene
          corrisposto dalla provincia stessa  salvo  il  rimborso  da
          parte dello Stato  di  una  quota  pari  alla  meta'  della
          spesa.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 20-ter e 37  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752, come
          modificati dal presente decreto, si  vedano  le  note  alle
          premesse.