La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «regione Trentino-Alto Adige»,  ovunque  ricorrono,
sono    sostituite    dalle    seguenti:    «regione    Trentino-Alto
Adige/Südtirol»; 
    b)  le  parole:  «province»  e  «provincia»,  ovunque  ricorrono,
qualora riferite all'ente provincia  autonoma,  sono  rispettivamente
sostituite  dalle  seguenti:   «province   autonome»   e   «provincia
autonoma»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione  e  i
principi  dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  con   il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali  -
tra  i  quali  e'  compreso  quello  della  tutela  delle   minoranze
linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle  riforme
economico-sociali della Repubblica» sono sostituite  dalle  seguenti:
«In   armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi   generali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  con  il  rispetto  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e   dagli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali  e'
compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -» e
le parole: «potesta' di emanare norme  legislative»  sono  sostituite
dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e  nei
limiti previsti dal presente statuto,»; 
      2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
compresa la disciplina  del  rapporto  di  lavoro  e  della  relativa
contrattazione collettiva»; 
    d) all'articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del  precedente
articolo  e  dei  principi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  4   e   dei   principi
fondamentali»; 
    e) all'articolo 8: 
      1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
compresa la disciplina  del  rapporto  di  lavoro  e  della  relativa
contrattazione collettiva»; 
      2) il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
        «5)  governo  del  territorio,  ivi   compresi   urbanistica,
edilizia e piani regolatori»; 
      3) il numero 17) e' sostituito dal seguente: 
        «17) viabilita', acquedotti e contratti pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»; 
      4) il numero 19) e' sostituito dal seguente: 
        «19)   assunzione   diretta,   istituzione,   organizzazione,
funzionamento  e   disciplina   di   servizi   pubblici   d'interesse
provinciale  e  locale,  ivi  compresa  la  gestione  del  ciclo  dei
rifiuti»; 
      5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico»; 
      6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti: 
        «29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di  interesse
provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica; 
        29-ter) commercio»; 
    f) all'articolo 9: 
      1) il numero 3) e' abrogato; 
      2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in
quanto disciplinate dall'articolo 13»; 
    g) l'articolo 12 e' abrogato; 
    h) all'articolo  20,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I Presidenti delle  province  autonome  esercitano
altresi'  le  attribuzioni  spettanti   all'autorita'   di   pubblica
sicurezza in materia  di  gestione  della  fauna  selvatica,  di  cui
all'articolo  8,  numero  29-bis),  ad  eccezione  della   disciplina
relativa alle armi e alle munizioni nonche' alle  connesse  attivita'
di autorizzazione e sanzionatorie»; 
    i) all'articolo 25, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella  provincia
di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza  nel  territorio
regionale per un periodo ininterrotto di due  anni.  Per  l'esercizio
del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento e'  richiesto
il requisito  della  residenza  nel  territorio  provinciale  per  un
periodo ininterrotto di un anno. L'elettore  che  abbia  maturato  il
periodo di  residenza  ininterrotta  biennale  nel  territorio  della
regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali,
nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato  il
maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di  periodi
di pari durata, nel comune di sua ultima  residenza.  L'elettore  che
trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di
Bolzano e'  iscritto  nelle  liste  elettorali  della  corrispondente
provincia  di  cui  al   terzo   periodo   immediatamente   dopo   il
trasferimento della residenza  quando  possa  vantare  una  residenza
storica, con cui abbia gia' maturato le  condizioni  per  l'esercizio
del diritto elettorale attivo nella  provincia.  Per  l'elezione  dei
Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per  quella
dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il  biennio  di
maturazione del requisito  della  residenza  l'elettore  esercita  il
diritto di voto nel comune di precedente residenza»; 
    l) all'articolo 47, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      «Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma  il
Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita'
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta  giorni
dalla data della loro pubblicazione»; 
    m) all'articolo 50: 
      1) al secondo comma, dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Il Consiglio della  provincia  autonoma  di  Bolzano  puo'
deliberare, a maggioranza assoluta  dei  propri  componenti,  che  la
composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi,  in
tutto o in parte,  alla  consistenza  dei  gruppi  linguistici  quale
risulta dall'ultimo censimento linguistico»; 
      2) al terzo  comma,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «In caso di rappresentanza del  gruppo  linguistico  ladino
nella Giunta provinciale, i restanti incarichi  di  governo  spettano
agli altri gruppi  linguistici  in  rapporto  alla  loro  consistenza
calcolata  sul   numero   totale   dei   componenti   del   Consiglio
provinciale»; 
    n) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 55.  - Le  leggi  regionali  e  quelle  provinciali  sono
promulgate, rispettivamente,  dal  Presidente  della  regione  o  dal
Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di
approvazione»; 
    o)  all'articolo  61,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora  nel  Consiglio
comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad  un  gruppo
linguistico, il Consiglio comunale ha la facolta' di  riconoscere  la
sua  rappresentanza  nella  giunta  municipale  con  il  voto   della
maggioranza dei suoi componenti»; 
    p) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione
del rispettivo Consiglio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previa
deliberazione della rispettiva Giunta»; 
    q) all'articolo 103, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      «I  progetti  di  modificazione  del  presente   statuto   sono
sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta  dei  componenti
del  Consiglio  regionale  e  dei  Consigli  provinciali  sul   testo
approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa  non  sia
raggiunta entro il termine di  sessanta  giorni,  le  Camere  possono
adottare le modificazioni con  la  maggioranza  assoluta  dei  propri
componenti nella seconda  votazione,  fermi  restando  i  livelli  di
autonomia gia' riconosciuti»; 
    r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole:  «del  presente
statuto» sono inserite le seguenti:  «,  recanti  anche  disposizioni
volte ad armonizzare l'esercizio della potesta' legislativa regionale
e provinciale con quella statale,  tenendo  conto  delle  particolari
condizioni di autonomia  attribuite  alla  regione  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano»; 
    s)   all'articolo   114,   le   parole:   «Trentino-Alto    Adige
(Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle  seguenti:  «Trentino-Alto
Adige/Südtirol  (in  lingua  tedesca:  Region  Trentino-Südtirol/Alto
Adige)». 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 18 maggio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5,  8,  9,  20,
          25, 47, 50, 55, 61, 98, 103, 107  e  114  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante:
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  20
          novembre  1972,  come  modificato  dalla   presente   legge
          costituzionale: 
                «Art. 4.  -  In  armonia  con  la  Costituzione  e  i
          principi   generali   dell'ordinamento   giuridico    della
          Repubblica  e  con  il  rispetto  dei   vincoli   derivanti
          dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dagli   obblighi
          internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e'
          compreso quello della tutela delle  minoranze  linguistiche
          locali -, la regione ha competenza  legislativa  esclusiva,
          nelle forme e nei limiti  previsti  dal  presente  statuto,
          nelle seguenti materie: 
                  1)  ordinamento  degli  uffici  regionali   e   del
          personale ad  essi  addetto,  compresa  la  disciplina  del
          rapporto  di  lavoro  e   della   relativa   contrattazione
          collettiva; 
                  2) ordinamento degli enti para-regionali; 
                  3) ordinamento degli enti locali e  delle  relative
          circoscrizioni; 
                  4)  espropriazione  per   pubblica   utilita'   non
          riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
          e le materie di competenza provinciale; 
                  5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 
                  6) servizi antincendi; 
                  7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 
                  8) ordinamento delle camere di commercio; 
                  9) sviluppo della cooperazione  e  vigilanza  sulle
          cooperative; 
                  10) contributi di miglioria in relazione  ad  opere
          pubbliche  eseguite  dagli  altri  enti  pubblici  compresi
          nell'ambito del territorio regionale.». 
                «Art.  5.  -  La  regione,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto  dall'articolo  4  e  dei  principi   fondamentali
          stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme  legislative
          nelle seguenti materie: 
                  1) ordinamento dei comuni; 
                  2)  ordinamento  delle  istituzioni  pubbliche   di
          assistenza e beneficenza; 
                  3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di
          credito agrario, delle Casse di  risparmio  e  delle  Casse
          rurali,  nonche'  delle  aziende  di  credito  a  carattere
          regionale.». 
                 «Art. 8. - Le province hanno la potesta' di  emanare
          norme legislative entro  i  limiti  indicati  dall'art.  4,
          nelle seguenti materie: 
                  1)  ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del
          personale ad  essi  addetto,  compresa  la  disciplina  del
          rapporto  di  lavoro  e   della   relativa   contrattazione
          collettiva; 
                  2) toponomastica, fermo  restando  l'obbligo  della
          bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 
                  3) tutela e conservazione del  patrimonio  storico,
          artistico e popolare; 
                  4) usi e costumi locali  ed  istituzioni  culturali
          (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi  carattere
          provinciale;  manifestazioni   ed   attivita'   artistiche,
          culturali ed educative  locali,  e,  per  la  provincia  di
          Bolzano, anche con  i  mezzi  radiotelevisivi,  esclusa  la
          facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 
                  5)   governo   del   territorio,    ivi    compresi
          urbanistica, edilizia e piani regolatori; 
                  6) tutela del paesaggio; 
                  7) usi civici; 
                  8) ordinamento delle minime  proprieta'  culturali,
          anche  agli  effetti  dell'art.  847  del  codice   civile;
          ordinamento dei "masi chiusi" e delle  comunita'  familiari
          rette da antichi statuti o consuetudini; 
                  9) artigianato; 
                  10) edilizia comunque sovvenzionata,  totalmente  o
          parzialmente,  da  finanziamenti  a   carattere   pubblico,
          comprese  le  agevolazioni  per  la  costruzione  di   case
          popolari in localita' colpite da calamita' e  le  attivita'
          che enti a carattere extra  provinciale,  esercitano  nelle
          province con finanziamenti pubblici; 
                  11) porti lacuali; 
                  12) fiere e mercati; 
                  13) opere di prevenzione e di pronto  soccorso  per
          calamita' pubbliche; 
                  14) miniere, comprese le acque minerali e  termali,
          cave e torbiere; 
                  15) caccia e pesca; 
                  16) alpicoltura e parchi per  la  protezione  della
          flora e della fauna; 
                  17) viabilita',  acquedotti  e  contratti  pubblici
          relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  di   interesse
          provinciale; 
                  18)  comunicazioni   e   trasporti   di   interesse
          provinciale,  compresi  la   regolamentazione   tecnica   e
          l'esercizio degli impianti di funivia; 
                  19)      assunzione      diretta,      istituzione,
          organizzazione,  funzionamento  e  disciplina  di   servizi
          pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa  la
          gestione del ciclo dei rifiuti; 
                  20) turismo e industria  alberghiera,  compresi  le
          guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 
                  21)  agricoltura,  foreste   e   Corpo   forestale,
          patrimonio zootecnico ed ittico,  istituti  fitopatologici,
          consorzi agrari e stazioni  agrarie  sperimentali,  servizi
          antigrandine, bonifica; 
                  22) espropriazione per pubblica utilita' per  tutte
          le materie di competenza provinciale; 
                  23) costituzione  e  funzionamento  di  commissioni
          comunali e provinciali per  l'assistenza  e  l'orientamento
          dei lavoratori nel collocamento; 
                  24) opere idrauliche della terza, quarta  e  quinta
          categoria;   piccole   e   medie   derivazioni   a    scopo
          idroelettrico; 
                  25) assistenza e beneficenza pubblica; 
                  26) scuola materna; 
                  27)  assistenza  scolastica  per   i   settori   di
          istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 
                  28) edilizia scolastica; 
                  29) addestramento e formazione professionale, 
                  29-bis) tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema  di
          interesse provinciale, compresa  la  gestione  della  fauna
          selvatica; 
                  29-ter) commercio.». 
                «Art. 9. -  Le  province  emanano  norme  legislative
          nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 
                  1) polizia locale urbana e rurale; 
                  2)  istruzione  elementare  e  secondaria   (media,
          classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
          artistica); 
                  3) 
                  4) apprendistato; libretti di lavoro;  categorie  e
          qualifiche dei lavoratori; 
                  5)  costituzione  e  funzionamento  di  commissioni
          comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 
                  6) spettacoli  pubblici  per  quanto  attiene  alla
          pubblica sicurezza; 
                  7) esercizi pubblici, fermi  restando  i  requisiti
          soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato  per  ottenere
          le licenze, i poteri di  vigilanza  dello  Stato,  ai  fini
          della  pubblica  sicurezza,  la  facolta'   del   Ministero
          dell'interno  di  annullare  d'ufficio,  ai   sensi   della
          legislazione  statale,  i  provvedimenti   adottati   nella
          materia, anche se definitivi.  La  disciplina  dei  ricorsi
          ordinari  avverso  i  provvedimenti   stessi   e'   attuata
          nell'ambito dell'autonomia provinciale; 
                  8) incremento della produzione industriale; 
                  9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse  le
          grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico,   in   quanto
          disciplinate dall'articolo 13; 
                  10) igiene e  sanita',  ivi  compresa  l'assistenza
          sanitaria e ospedaliera; 
                  11) attivita' sportive e ricreative con i  relativi
          impianti ed attrezzature.». 
                «Art. 20. - I Presidenti delle Province esercitano le
          attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza,
          previste dalle  leggi  vigenti,  in  materia  di  industrie
          pericolose, di  mestieri  rumorosi  ed  incomodi,  esercizi
          pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e
          domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di
          minori  di  anni  diciotto.  I  Presidenti  delle  province
          autonome  esercitano  altresi'  le  attribuzioni  spettanti
          all'autorita' di pubblica sicurezza in materia di  gestione
          della  fauna  selvatica,  di  cui  all'articolo  8,  numero
          29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e
          alle  munizioni  nonche'   alle   connesse   attivita'   di
          autorizzazione e sanzionatorie. 
                Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni  i
          Presidenti delle Province si avvalgono anche  degli  organi
          di polizia statale, ovvero della polizia locale,  urbana  e
          rurale. 
                Le  altre  attribuzioni  che  le  leggi  di  pubblica
          sicurezza vigenti devolvono al prefetto  sono  affidate  ai
          questori. 
                Restano ferme le  attribuzioni  devolute  ai  sindaci
          quali ufficiali di pubblica sicurezza o  ai  funzionari  di
          pubblica sicurezza distaccati.». 
                «Art. 25. - Il Consiglio regionale  e'  composto  dai
          membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. 
              Per l'esercizio del  diritto  elettorale  attivo  nella
          provincia  di  Bolzano  e'  richiesto  il  requisito  della
          residenza  nel  territorio   regionale   per   un   periodo
          ininterrotto di  due  anni.  Per  l'esercizio  del  diritto
          elettorale attivo nella provincia di Trento e' richiesto il
          requisito della residenza nel territorio provinciale per un
          periodo ininterrotto  di  un  anno.  L'elettore  che  abbia
          maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale  nel
          territorio  della  regione  e'  iscritto,  ai  fini   delle
          elezioni dei Consigli provinciali, nelle  liste  elettorali
          del comune della  provincia  ove  ha  maturato  il  maggior
          periodo di  residenza  nel  biennio  oppure,  nel  caso  di
          periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza.
          L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia
          di Trento o in quella di Bolzano e'  iscritto  nelle  liste
          elettorali della corrispondente provincia di cui  al  terzo
          periodo  immediatamente   dopo   il   trasferimento   della
          residenza quando possa vantare una residenza  storica,  con
          cui abbia gia' maturato le condizioni per  l'esercizio  del
          diritto elettorale attivo nella provincia.  Per  l'elezione
          dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti
          e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo  63,
          durante il  biennio  di  maturazione  del  requisito  della
          residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune
          di precedente residenza.». 
                «Art. 47. - Sono organi della provincia: il Consiglio
          provinciale, la giunta provinciale e  il  Presidente  della
          Provincia. 
                In  armonia  con  la  Costituzione   e   i   principi
          dell'ordinamento  giuridico  della   Repubblica,   con   il
          rispetto degli obblighi internazionali e  con  l'osservanza
          di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale,
          approvata dal  Consiglio  provinciale  con  la  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo
          della  Provincia  e,  specificatamente,  le  modalita'   di
          elezione del Consiglio provinciale,  del  Presidente  della
          Provincia e degli assessori,  i  rapporti  tra  gli  organi
          della Provincia, la presentazione  e  l'approvazione  della
          mozione motivata di sfiducia nei confronti  del  Presidente
          della  Provincia,  i   casi   di   ineleggibilita'   e   di
          incompatibilita'   con   le   predette   cariche,   nonche'
          l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle  leggi
          provinciali  e  del  referendum   provinciale   abrogativo,
          propositivo   e   consultivo.   Al   fine   di   conseguire
          l'equilibrio della rappresentanza dei  sessi,  la  medesima
          legge promuove condizioni di  parita'  per  l'accesso  alle
          consultazioni elettorali. Le dimissioni  contestuali  della
          maggioranza  dei  componenti   il   Consiglio   provinciale
          comportano  lo  scioglimento   del   Consiglio   stesso   e
          l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente
          della  Provincia,  se  eletto  a  suffragio  universale   e
          diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia  sia
          eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio  e'  sciolto
          quando non sia in grado di funzionare per  l'impossibilita'
          di formare  una  maggioranza  entro  novanta  giorni  dalle
          elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. 
                Nella Provincia  autonoma  di  Bolzano  il  Consiglio
          provinciale e' eletto con sistema proporzionale. 
                Qualora  preveda  l'elezione  del  Presidente   della
          Provincia di Bolzano a suffragio universale e  diretto,  la
          legge provinciale e' approvata con la maggioranza  dei  due
          terzi dei componenti il Consiglio provinciale. 
              Sulle leggi provinciali di cui al secondo  e  al  terzo
          comma  il  Governo  della  Repubblica  puo'  promuovere  la
          questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte
          costituzionale entro trenta giorni dalla  data  della  loro
          pubblicazione. 
                Le leggi provinciali di cui  al  secondo  comma  sono
          sottoposte a referendum provinciale, la cui  disciplina  e'
          prevista da apposita legge di ciascuna  Provincia,  qualora
          entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta
          un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei  componenti
          del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum
          non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei
          voti validi. 
                Se le leggi sono state approvate  a  maggioranza  dei
          due terzi dei componenti il Consiglio  provinciale,  si  fa
          luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi  dalla  loro
          pubblicazione,  la  richiesta   e'   sottoscritta   da   un
          quindicesimo degli aventi diritto al  voto  per  l'elezione
          del Consiglio provinciale.». 
                «Art. 50.  -  La  Giunta  provinciale  di  Trento  e'
          composta  del  Presidente,  del  vice  Presidente  e  degli
          assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta del
          Presidente, di  due  o  di  tre  vice  Presidenti  e  degli
          assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta  di
          tre vice Presidenti, di  cui  uno  appartenente  al  gruppo
          linguistico  ladino,  quando  uno   dei   suoi   componenti
          appartiene a tale gruppo linguistico. 
                La composizione della Giunta provinciale  di  Bolzano
          deve adeguarsi  alla  consistenza  dei  gruppi  linguistici
          quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia.  Il
          Consiglio  della  provincia  autonoma   di   Bolzano   puo'
          deliberare, a maggioranza assoluta dei  propri  componenti,
          che la composizione della  Giunta  provinciale  di  Bolzano
          debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza  dei
          gruppi linguistici  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
          linguistico. I componenti la Giunta provinciale di  Bolzano
          che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio
          provinciale stesso con la maggioranza  dei  due  terzi  dei
          suoi componenti su proposta di uno o piu' gruppi consiliari
          purche' vi sia  il  consenso  dei  consiglieri  del  gruppo
          linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che
          costituiscono  la  maggioranza  che  sostiene   la   Giunta
          provinciale. I vice Presidenti appartengono uno  al  gruppo
          linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano  e,
          nel caso di cui al terzo periodo del primo  comma,  uno  al
          gruppo linguistico ladino. Il Presidente  sceglie  il  vice
          Presidente chiamato a sostituirlo  in  caso  di  assenza  o
          impedimento. 
                Al gruppo linguistico ladino puo' essere riconosciuta
          la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche
          in deroga alla rappresentanza  proporzionale.  In  caso  di
          rappresentanza del gruppo linguistico ladino  nella  Giunta
          provinciale, i restanti incarichi di governo spettano  agli
          altri gruppi linguistici in rapporto alla loro  consistenza
          calcolata sul numero totale dei  componenti  del  Consiglio
          provinciale. Nel caso in cui vi sia un solo  rappresentante
          ladino nel Consiglio provinciale e questo venga  eletto  in
          Giunta, deve rinunciare all'incarico  di  Presidente  o  di
          vice Presidente del Consiglio provinciale. 
                L'approvazione  della   mozione   di   sfiducia   nei
          confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio
          universale e diretto, nonche' la rimozione o le  dimissioni
          dello stesso comportano le dimissioni  della  Giunta  e  lo
          scioglimento del Consiglio provinciale.». 
                «Art. 61.  -  Nell'ordinamento  degli  enti  pubblici
          locali sono  stabilite  le  norme  atte  ad  assicurare  la
          rappresentanza proporzionale  dei  gruppi  linguistici  nei
          riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. 
                Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun  gruppo
          linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta
          municipale se nel Consiglio comunale vi  siano  almeno  due
          consiglieri appartenenti al gruppo stesso. 
              Nei comuni della  provincia  di  Bolzano,  qualora  nel
          Consiglio  comunale  sia  presente  un   solo   consigliere
          appartenente  ad  un  gruppo  linguistico,   il   Consiglio
          comunale   ha   la   facolta'   di   riconoscere   la   sua
          rappresentanza nella giunta municipale con  il  voto  della
          maggioranza dei suoi componenti.». 
                «Art. 98. - Le leggi e  gli  atti  aventi  valore  di
          legge  della  Repubblica  possono  essere   impugnati   dal
          Presidente della  Regione  o  da  quello  della  Provincia,
          previa   deliberazione   della   rispettiva   Giunta,   per
          violazione del presente statuto o del principio  di  tutela
          delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. 
                Se lo Stato invade  con  un  suo  atto  la  sfera  di
          competenza assegnata dal presente statuto  alla  regione  o
          alle province, la regione o  la  provincia  rispettivamente
          interessate   possono   proporre   ricorso    alla    Corte
          costituzionale per regolamento di competenza. 
                Il ricorso e' proposto dal Presidente della Regione o
          da  quello  della  Provincia,  previa  deliberazione  della
          rispettiva giunta. 
                Copia dell'atto di impugnazione  e  del  ricorso  per
          conflitto  di   attribuzione   deve   essere   inviata   al
          commissario  del  Governo  in  Trento,  se  trattasi  della
          regione o della provincia di Trento, e al  commissario  del
          Governo  in  Bolzano  se  trattasi   della   provincia   di
          Bolzano.». 
                «Art.  103.  -  Per  le  modificazioni  del  presente
          Statuto  si  applica  il   procedimento   stabilito   dalla
          Costituzione per le leggi costituzionali. 
                L'iniziativa  per  le  modificazioni   del   presente
          Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta
          dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano
          e   successiva   conforme   deliberazione   del   Consiglio
          regionale. 
                I progetti di modificazione del presente statuto sono
          sottoposti a intesa, adottata a  maggioranza  assoluta  dei
          componenti  del  Consiglio   regionale   e   dei   Consigli
          provinciali sul  testo  approvato  in  prima  deliberazione
          dalle Camere. Ove  l'intesa  non  sia  raggiunta  entro  il
          termine di sessanta giorni, le Camere possono  adottare  le
          modificazioni  con  la  maggioranza  assoluta  dei   propri
          componenti  nella  seconda  votazione,  fermi  restando   i
          livelli di autonomia gia' riconosciuti. 
                Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque
          sottoposte a referendum nazionale.». 
                «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno  emanate
          le norme di attuazione del presente statuto, recanti  anche
          disposizioni  volte  ad   armonizzare   l'esercizio   della
          potesta' legislativa regionale  e  provinciale  con  quella
          statale, tenendo  conto  delle  particolari  condizioni  di
          autonomia attribuite alla regione e alle province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sentita una commissione  paritetica
          composta di dodici membri  di  cui  sei  in  rappresentanza
          dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio
          provinciale di Trento e  due  di  quello  di  Bolzano.  Tre
          componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco
          o ladino. 
                In seno alla commissione di cui al  precedente  comma
          e' istituita una  speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno  di
          quelli in rappresentanza della provincia  deve  appartenere
          al  gruppo  linguistico  italiano.   La   maggioranza   dei
          consiglieri provinciali del gruppo  linguistico  tedesco  o
          italiano puo' rinunciare alla designazione  di  un  proprio
          rappresentante in  favore  di  un  appartenente  al  gruppo
          linguistico ladino.». 
                «Art. 114. - La  traduzione  in  lingua  tedesca  del
          presente testo unico concernente lo statuto speciale  della
          regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  (in  lingua  tedesca:
          Region Trentino-Südtirol/Alto Adige) sara'  pubblicata  nel
          "Bollettino Ufficiale" della regione.».