La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma 
 
  1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di  ogni  anno
quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine  di
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della  prevenzione
di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a
favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di  rischio.  Nel
caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1°  maggio,  la
Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo  sabato
di maggio. 
  2. In occasione della Giornata di cui al  comma  1,  lo  Stato,  le
regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie,  le  istituzioni  del
sistema educativo di istruzione e formazione e  gli  enti  del  Terzo
settore possono  organizzare  attivita'  di  sensibilizzazione  e  di
screening per la prevenzione del melanoma. 
  3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli  effetti  civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo della nota qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  27  maggio   1949,   n.   260,   recante:
          «Disposizioni  in  materia  di  ricorrenze   festive»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del  31  maggio
          1949.