La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma
1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno
quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione
di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a
favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Nel
caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la
Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato
di maggio.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le
regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo
settore possono organizzare attivita' di sensibilizzazione e di
screening per la prevenzione del melanoma.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
1949.