IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di
protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva
2013/32/UE;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di
rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE)
2021/1148;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti
dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i
regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE)
2019/817;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il
confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei
regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e
del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini
dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui
soggiorno e' irregolare, e per le richieste di confronto con i dati
Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e
da EUROPOL a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE)
2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa delle politiche dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di innovare la
disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di
avvocato al fine di adeguare la selezione dei candidati alle nuove
competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione,
e, di riflesso, al fine di garantire la qualita' della tutela dei
diritti dei cittadini;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare
l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25
in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e
diritto di autore, nonche' di risolvere la procedura di infrazione in
tema di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni per
la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd.
direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in
riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le
intercettazioni telefoniche e ambientali;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre disposizioni di proroga necessarie a completare e meglio
definire le misure organizzative necessarie per assicurare la piena
funzionalita' degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni
in materia di giudice per le indagini preliminari collegiale, sale
server e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo
stesso ufficio dei magistrati giudicanti, al fine di evitare che la
disciplina vigente, gia' prorogata in vista del raggiungimento degli
obiettivi PNRR, determini scoperture tali da incidere sul regolare
esercizio della funzione giurisdizionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
dirette ad assicurare che il presidente del tribunale abbia la
facolta' di adottare ogni provvedimento utile a garantire il
funzionamento degli uffici del giudice di pace ed a prorogare il
termine di applicabilita' delle disposizioni che ampliano le
competenze dei medesimi uffici del giudice di pace;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consolidare il
ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali, i tribunali
per i minorenni e le corti d'appello, in vista della stabilizzazione
del personale addettovi e ai fini di una piu' efficiente
riorganizzazione degli uffici;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di garantire
il piu' rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti
dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre 2026 il
termine di decadenza previsto dal comma 12-ter dell'articolo 5-sexies
della stessa legge n. 89 del 2001 per i creditori di somme liquidate
nell'anno 2022, prima che, l'8 agosto 2026, operi la decadenza
prevista dal medesimo comma 12-ter;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la
prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione
dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuita' dei
servizi di connettivita' e di innalzare i livelli di sicurezza delle
infrastrutture digitali e dei sistemi informativi;
Ritenuto inoltre necessario stabilire dei termini massimi per
l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei notai in
considerazione della necessita' di limitare il periodo entro il quale
il singolo professionista puo' essere chiamato a rispondere dei danni
cagionati nell'esercizio della propria attivita' professionale;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di adottare, prima del
12 giugno 2026, le disposizioni idonee ad assicurare la prima
attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, per il
recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 e l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE)
sopra menzionati;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni che consentano l'applicazione obbligatoria delle
procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45 del citato
Regolamento (UE) 2024/1348 che devono essere espletate entro il
termine massimo di dodici settimane ai sensi dell'articolo 51,
paragrafo 2, del medesimo Regolamento, con la possibilita' che il
richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere
soltanto in luogo specifico ai sensi dell'articolo 9 della citata
Direttiva (UE) 2024/1346;
Ritenuta la necessita' e urgenza di designare le autorita'
nazionali competenti per l'attuazione dei citati Regolamenti (UE)
2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358 e di prevedere le relative
attribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,
del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla
professione di avvocato
1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si
svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove
scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro
della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici
annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono portare con
se' testi o scritti, anche informatici, ne' strumenti elettronici o
di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame
disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione,
sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire
nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di
qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e
non ne fa immediata denuncia alla commissione e' escluso
immediatamente dall'esame, ai sensi del secondo periodo. Le prove
hanno ad oggetto la redazione di:
a) un parere motivato su una questione proposta in una materia
scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il
diritto amministrativo;
b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in
una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale e il diritto amministrativo.
3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta
e consiste in un colloquio avente ad oggetto:
a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta
preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale e il diritto amministrativo;
b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto
processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in
materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a
scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto
costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione
Europea o tributario, a scelta del candidato;
c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza
forense.
4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di
specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli
istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarita';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e
argomentazione.
5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente
delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e
alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un
punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la
valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni
d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di
cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per
ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati
idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio
complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a
18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e
lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera
b).
6. La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro
della giustizia ed e' composta da cinque membri effettivi e cinque
supplenti, dei quali:
a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal
Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la
presiede;
b) uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente
magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in
servizio;
c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o
ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.
7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte
d'appello, e' nominata una sottocommissione formata da tre componenti
effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti
sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli
iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono
individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e
c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre
membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed e'
presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero
dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi
criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per
gruppi sino a trecento candidati.
8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati
che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio
distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di
amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.
9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere
eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio
distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del
comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni
immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico
ricoperto.
10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale
amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione,
purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal
presidente della Corte di appello presso la quale e' costituita
ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta
servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione
interessata nel caso di personale non appartenente
all'amministrazione della giustizia.
11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli
abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e
le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli
elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta
del CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del regolare
svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori
possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle
commissioni di uno o piu' distretti indicati nell'atto di nomina ed
esaminare tutti gli atti.
12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la
sessione d'esame sono disciplinati:
a) le modalita' di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese
le modalita' di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali,
le modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per
le prove scritte e orali nonche' le modalita' in cui e' assicurata la
pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;
b) le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la
possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici
di apprendimento.
13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di
cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17,
sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della
banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui
al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del
rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45
della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla
verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno
l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
b) la verifica finale e' costituita da una prova scritta
consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti
relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed e'
effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di
valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del
2018.
14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato
positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione
nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini
dell'iscrizione negli albi.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire
dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente
decreto.
16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
sono abrogati.
17. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la
corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo
comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 1990.
18. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del
candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al
momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento
del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati.