IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la Direttiva (UE) 2024/1346  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme  relative  all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale; 
  Visto il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura  comune  di
protezione  internazionale  nell'Unione   e   abroga   la   direttiva
2013/32/UE; 
  Visto il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  14  maggio  2024  che  stabilisce  una  procedura  di
rimpatrio  alla  frontiera  e  che  modifica  il   Regolamento   (UE)
2021/1148; 
  Visto il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti
dei cittadini di paesi terzi alle  frontiere  esterne  e  modifica  i
regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240  e  (UE)
2019/817; 
  Visto il Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14  maggio  2024  che  istituisce  l'«Eurodac»  per  il
confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace  dei
regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo  e
del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio  e  ai  fini
dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e  apolidi  il  cui
soggiorno e' irregolare, e per le richieste di confronto con  i  dati
Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri  e
da EUROPOL a fini di  contrasto,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)
2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e
che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa delle politiche dell'Unione europea; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  innovare  la
disciplina dell'esame di Stato  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato al fine di adeguare la selezione dei  candidati  alle  nuove
competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione,
e, di riflesso, al fine di garantire la  qualita'  della  tutela  dei
diritti dei cittadini; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adeguare
l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25
in tema di misure di urgenza in  materia  di  diritto  industriale  e
diritto di autore, nonche' di risolvere la procedura di infrazione in
tema di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni  per
la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE  (cd.
direttiva sui ritardi pagamento  nelle  transazioni  commerciali)  in
riferimento al servizio di  noleggio  delle  apparecchiature  per  le
intercettazioni telefoniche e ambientali; 
  Ritenuta  inoltre  la  straordinaria  necessita'   e   urgenza   di
introdurre disposizioni di proroga necessarie a completare  e  meglio
definire le misure organizzative necessarie per assicurare  la  piena
funzionalita' degli uffici giudiziari interessati dalle  disposizioni
in materia di giudice per le indagini  preliminari  collegiale,  sale
server e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo
stesso ufficio dei magistrati giudicanti, al fine di evitare  che  la
disciplina vigente, gia' prorogata in vista del raggiungimento  degli
obiettivi PNRR, determini scoperture tali da  incidere  sul  regolare
esercizio della funzione giurisdizionale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
dirette ad assicurare  che  il  presidente  del  tribunale  abbia  la
facolta'  di  adottare  ogni  provvedimento  utile  a  garantire   il
funzionamento degli uffici del giudice di  pace  ed  a  prorogare  il
termine  di  applicabilita'  delle  disposizioni  che   ampliano   le
competenze dei medesimi uffici del giudice di pace; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  consolidare  il
ruolo dell'ufficio per il processo presso i  tribunali,  i  tribunali
per i minorenni e le corti d'appello, in vista della  stabilizzazione
del  personale  addettovi  e  ai  fini   di   una   piu'   efficiente
riorganizzazione degli uffici; 
  Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di garantire
il piu' rapido ed  efficiente  pagamento  degli  indennizzi  previsti
dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre  2026  il
termine di decadenza previsto dal comma 12-ter dell'articolo 5-sexies
della stessa legge n. 89 del 2001 per i creditori di somme  liquidate
nell'anno 2022, prima  che,  l'8  agosto  2026,  operi  la  decadenza
prevista dal medesimo comma 12-ter; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  la
prosecuzione e il  potenziamento  del  processo  di  digitalizzazione
dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuita' dei
servizi di connettivita' e di innalzare i livelli di sicurezza  delle
infrastrutture digitali e dei sistemi informativi; 
  Ritenuto inoltre  necessario  stabilire  dei  termini  massimi  per
l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei notai in
considerazione della necessita' di limitare il periodo entro il quale
il singolo professionista puo' essere chiamato a rispondere dei danni
cagionati nell'esercizio della propria attivita' professionale; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di adottare, prima  del
12 giugno  2026,  le  disposizioni  idonee  ad  assicurare  la  prima
attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal
Parlamento europeo  e  dal  Consiglio  il  14  maggio  2024,  per  il
recepimento della citata Direttiva  (UE)  2024/1346  e  l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alle  disposizioni  dei  Regolamenti  (UE)
sopra menzionati; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  prevedere
disposizioni  che  consentano   l'applicazione   obbligatoria   delle
procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45  del  citato
Regolamento (UE) 2024/1348  che  devono  essere  espletate  entro  il
termine massimo  di  dodici  settimane  ai  sensi  dell'articolo  51,
paragrafo 2, del medesimo Regolamento, con  la  possibilita'  che  il
richiedente protezione internazionale  sia  autorizzato  a  risiedere
soltanto in luogo specifico ai sensi  dell'articolo  9  della  citata
Direttiva (UE) 2024/1346; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza  di  designare  le   autorita'
nazionali competenti per l'attuazione  dei  citati  Regolamenti  (UE)
2024/1348,  2024/1356  e  2024/1358  e  di  prevedere   le   relative
attribuzioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  materia  di  esame  di  Stato  per  l'accesso  alla
                       professione di avvocato 
 
  1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di  avvocato  si
svolge in un'unica sessione  annuale  e  si  articola  in  due  prove
scritte e in una prova orale. 
  2. Le prove scritte si svolgono, sui temi  formulati  dal  Ministro
della giustizia, in  presenza  e  con  il  solo  ausilio  dei  codici
annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono  portare  con
se' testi o scritti, anche informatici, ne' strumenti  elettronici  o
di  telecomunicazione,  pena  la  immediata   esclusione   dall'esame
disposta con provvedimento  del  presidente  della  sottocommissione,
sentiti  almeno  due  commissari.  Qualora  siano   fatti   pervenire
nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti  di
qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li  riceve  e
non  ne  fa  immediata   denuncia   alla   commissione   e'   escluso
immediatamente dall'esame, ai sensi del  secondo  periodo.  Le  prove
hanno ad oggetto la redazione di: 
    a) un parere motivato su una questione proposta  in  una  materia
scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale  e  il
diritto amministrativo; 
    b)  un  atto  giudiziario  che  postuli  conoscenze  di   diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto  in
una materia scelta dal candidato tra il diritto privato,  il  diritto
penale e il diritto amministrativo. 
  3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova  scritta
e consiste in un colloquio avente ad oggetto: 
    a) la soluzione di un caso  pratico  che  postuli  conoscenze  di
diritto sostanziale e di diritto processuale, in una  materia  scelta
preventivamente dal candidato tra  il  diritto  privato,  il  diritto
penale e il diritto amministrativo; 
    b) la risposta a tre quesiti: il  primo  in  materia  di  diritto
processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il  secondo  in
materia di diritto sostanziale, civile, penale  o  amministrativo,  a
scelta  del  candidato,  e   il   terzo   in   materia   di   diritto
costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale,  dell'Unione
Europea o tributario, a scelta del candidato; 
    c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza
forense. 
  4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri: 
    a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione; 
    b)  dimostrazione  della  concreta  capacita'  di  soluzione   di
specifici problemi giuridici; 
    c) dimostrazione della conoscenza dei  fondamenti  teorici  degli
istituti giuridici trattati; 
    d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarita'; 
    e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e
argomentazione. 
  5. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta,  ogni  componente
delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci  punti  di  merito  e
alla prova orale sono ammessi i candidati  che  hanno  conseguito  un
punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la
valutazione della prova orale ogni componente delle  sottocommissioni
d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove  di
cui al comma 3, lettere a) e c)  e  di  dieci  punti  di  merito  per
ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati
idonei i candidati che ottengono, nella  prova  orale,  un  punteggio
complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non  inferiore  a
18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma  3,  lettera  a)  e
lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma  3,  lettera
b). 
  6. La commissione di esame e' nominata  con  decreto  del  Ministro
della giustizia ed e' composta da cinque membri  effettivi  e  cinque
supplenti, dei quali: 
    a) tre effettivi e tre supplenti,  sono  avvocati  designati  dal
Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori,  uno  dei  quali  la
presiede; 
    b) uno effettivo e un supplente sono di  regola  prioritariamente
magistrati in pensione, e  solo  in  seconda  istanza  magistrati  in
servizio; 
    c) uno effettivo e un supplente sono  professori  universitari  o
ricercatori in materie giuridiche anche in pensione. 
  7. Con il decreto di cui al comma 6,  presso  ogni  sede  di  corte
d'appello, e' nominata una sottocommissione formata da tre componenti
effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi  e  due  supplenti
sono avvocati designati  dal  Consiglio  nazionale  forense  tra  gli
iscritti  all'albo  speciale   per   il   patrocinio   davanti   alle
giurisdizioni  superiori  e  uno  effettivo  e  uno  supplente   sono
individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e
c). Ciascuna sottocommissione opera  con  la  partecipazione  di  tre
membri rappresentativi di almeno due categorie  professionali  ed  e'
presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il  numero
dei candidati lo richiede, possono essere  formate,  con  gli  stessi
criteri di cui al  presente  comma,  ulteriori  sottocommissioni  per
gruppi sino a trecento candidati. 
  8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati
che  siano  membri  dei  consigli  dell'ordine  o  di  un   consiglio
distrettuale  di  disciplina  ovvero  componenti  del  consiglio   di
amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale  di
previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense. 
  9. Gli avvocati componenti della  commissione  non  possono  essere
eletti quali componenti del consiglio dell'ordine,  di  un  consiglio
distrettuale di disciplina, del consiglio di  amministrazione  o  del
comitato  dei  delegati  della  Cassa  nazionale  di  previdenza   ed
assistenza forense e del Consiglio nazionale forense  nelle  elezioni
immediatamente  successive  alla  data  di  cessazione  dell'incarico
ricoperto. 
  10.  Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate  da   personale
amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione,
purche' in possesso  di  qualifica  professionale  per  la  quale  e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati  dal
presidente della Corte di  appello  presso  la  quale  e'  costituita
ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale  che  presta
servizio   nel   distretto,   su   indicazione   dell'amministrazione
interessata    nel    caso    di    personale    non     appartenente
all'amministrazione della giustizia. 
  11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio,  gli
abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i  candidati  e
le sedi di  Corte  di  appello  ove  ha  luogo  la  correzione  degli
elaborati scritti. Il Ministro della giustizia,  anche  su  richiesta
del CNF, puo'  nominare  ispettori  per  il  controllo  del  regolare
svolgimento delle  prove  d'esame  scritte  e  orali.  Gli  ispettori
possono partecipare in ogni momento agli  esami  e  ai  lavori  delle
commissioni di uno o piu' distretti indicati nell'atto di  nomina  ed
esaminare tutti gli atti. 
  12. Con il decreto del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame sono disciplinati: 
    a) le modalita' di svolgimento dell'esame di Stato, ivi  comprese
le modalita' di svolgimento delle prove scritte e delle prove  orali,
le modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato  per
le prove scritte e orali nonche' le modalita' in cui e' assicurata la
pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione; 
    b) le modalita' di utilizzo  di  strumenti  compensativi  per  le
difficolta' di  lettura,  di  scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  la
possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici
di apprendimento. 
  13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento  di
cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018,  n.  17,
sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta  della
banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento  di  cui
al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai  fini  del
rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45
della legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
    a) le verifiche intermedie  non  sono  svolte  e  l'accesso  alla
verifica finale e' consentito a coloro che hanno  frequentato  almeno
l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione; 
    b)  la  verifica  finale  e'  costituita  da  una  prova  scritta
consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti
relativi agli insegnamenti svolti  nel  corso  di  formazione  ed  e'
effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna  di
valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo  9  del
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17  del
2018. 
  14. Dopo la conclusione dell'esame di  abilitazione  con  risultato
positivo, la commissione rilascia  il  certificato  per  l'iscrizione
nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia  ai  fini
dell'iscrizione negli albi. 
  15. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  partire
dalla prima sessione successiva all'entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012,  n.  247
sono abrogati. 
  17. All'attuazione del presente articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Resta  ferma  la
corresponsione all'Erario della tassa di cui  all'articolo  1,  primo
comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo  2,
comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 1990. 
  18. Le spese per la  sessione  d'esame  sono  poste  a  carico  del
candidato nella misura forfetaria di euro  62,  da  corrispondere  al
momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento
del contributo di cui al primo periodo sono  stabilite  con  decreto,
avente natura non regolamentare, del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati.