La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno
quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello
stadio Heysel di Bruxelles, di seguito denominata «Giornata
nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.