La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno  29  maggio  di  ciascun  anno
quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage  dello
stadio  Heysel  di  Bruxelles,  di   seguito   denominata   «Giornata
nazionale». 
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  27   maggio   1949,   n.   260,   recante
          «Disposizioni  in  materia  di  ricorrenze   festive»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.