IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»  e,  in  particolare,  l'articolo  17,  comma
4-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 7 e
20; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e  funzionalita'  delle  pubbliche
amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio
2025, n. 69 e, in particolare, l'articolo 14, comma 6-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, che
prevede che il contingente  di  personale  degli  uffici  di  diretta
collaborazione e' stabilito complessivamente in 136 unita'; 
  Ritenuta l'esigenza  di  dare  attuazione  all'articolo  14,  comma
6-bis, del decreto-legge n. 25 del  2025,  apportando  le  necessarie
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del  2010,
volte  a  incrementare  il  contingente  degli  uffici   di   diretta
collaborazione di  cui  all'articolo  17  del  medesimo  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  di  24   unita'   di   personale   non
dirigenziale; 
  Informate le organizzazioni sindacali con lettera prot. n.  0044114
del 29 settembre 2025; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1370/2025 espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  18
novembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2026; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Incremento del contingente di personale 
               degli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, all'articolo 17, comma 1, del testo
unico delle disposizioni  regolamentari  in  materia  di  ordinamento
militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, le  parole:  «in  136  unita'.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in 160 unita'.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10,  comma  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  87,  quinto  comma,  della  Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214  del  12
          settembre 1998: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 20 del decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999: 
              «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. 
              2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,  comma
          2, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
                b)  assolvimento  dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
                c) organizzazione degli uffici preposti al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
                d) organizzazione del  settore  giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». 
              «Art. 20 (Il Ministero della difesa). - 1. Al Ministero
          della difesa  sono  attribuite  le  funzioni  e  i  compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  difesa  e  sicurezza
          militare dello Stato, politica militare e partecipazione  a
          missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi
          internazionali  di  settore,  pianificazione   generale   e
          operativa delle forze armate e  interforze,  pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa. 
              2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti di cui all'articolo 15 del codice  dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66   recante:   «Codice
          dell'ordinamento  militare»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010: 
              «Art. 14  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro e  organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance). - 1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di
          quanto previsto dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale: 
                a) per  l'esercizio  delle  funzioni  indicate  negli
          articoli  10,  11,  12  e  13,   di   uffici   di   diretta
          collaborazione, aventi esclusive competenze di  supporto  e
          di raccordo con l'amministrazione; 
                b) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  del
          supporto dell'organismo indipendente di  valutazione  della
          performance. 
              2. Il Ministro della difesa puo' essere  coadiuvato  da
          un  portavoce,  anche  esterno   all'amministrazione,   con
          compiti di diretta collaborazione ai fini dei  rapporti  di
          carattere  politico-istituzionale   con   gli   organi   di
          informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo  7  della
          legge 7 giugno 2000, n. 150. 
              3. Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione
          della  performance  di  cui  al  presente   articolo   sono
          disciplinati con il regolamento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  14,  comma  6-bis,
          del  decreto-legge  14  marzo   2025,   n.   25,   recante:
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   reclutamento   e
          funzionalita' delle pubbliche amministrazioni»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14  marzo  2025,  n.   61,
          convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025,  n.
          69, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  13
          maggio 2025: 
              «Art.   14   (Misure   urgenti   per   la   progressiva
          armonizzazione    dei    trattamenti    economici     delle
          amministrazioni centrali e delle Agenzie). - (Omissis). 
              6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati  al
          miglioramento     e     all'incremento      dell'efficienza
          dell'attivita' e  dei  servizi,  la  dotazione  finanziaria
          destinata    all'erogazione    dell'indennita'    di    cui
          all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002,  n.  98,  e'
          incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2026  e  quella  destinata
          all'erogazione  dell'indennita'  di  cui  all'articolo  19,
          comma 11, del testo unico delle disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, di cui al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  e'
          incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2026. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 17 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: «Testo unico
          delle disposizioni regolamentari in materia di  ordinamento
          militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  18
          giugno 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 17 (Personale  addetto  agli  uffici  di  diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione, di cui  all'articolo  14,
          comma  2,  lettere  a),  b),  c)   e   d),   e'   stabilito
          complessivamente in  160  unita'.  Entro  tale  contingente
          complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta
          collaborazione  i  dipendenti  dell'amministrazione   della
          difesa,  ovvero  altri  dipendenti   pubblici,   anche   in
          posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o  in  altre
          analoghe posizioni  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,
          nonche' ai sensi dell'articolo 14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite  del  10  per
          cento del predetto contingente  complessivo,  collaboratori
          assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  esperti  e
          consulenti  per  specifiche  aree  di   attivita'   e   per
          particolari professionalita' e specializzazioni, anche  con
          incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          rispetto del criterio dell'invarianza della  spesa  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. 
              2. Per il personale estraneo all'Amministrazione  della
          difesa, l'assegnazione  o  il  rapporto  di  collaborazione
          cessa al termine  del  mandato  governativo  del  Ministro,
          ferma  restando  la  possibilita'  di  revoca   anticipata.
          Nell'ambito del  contingente  stabilito  dal  comma  1,  e'
          individuato, per lo svolgimento di  funzioni  attinenti  ai
          compiti di diretta collaborazione, un numero  di  specifici
          incarichi di funzioni di livello dirigenziale non  generale
          non superiore a  nove,  con  funzioni  di  direzione  delle
          strutture in  cui  si  articolano  gli  uffici  di  diretta
          collaborazione , oltre all'incarico di livello dirigenziale
          generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo,
          conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              3. Gli  incarichi  di  cui  al  comma  2  concorrono  a
          determinare   il   limite   degli   incarichi   conferibili
          dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,  n.
          108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  se  di  livello
          dirigenziale non generale sono conferiti dal  Ministro,  su
          proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo  14;
          nell'ambito del medesimo contingente di  cui  al  comma  1,
          sono assegnati tredici colonnelli o generali di  brigata  e
          gradi corrispondenti in servizio permanente. 
              4. Le posizioni relative ai responsabili degli  uffici,
          costituite dal Capo di  Gabinetto,  dal  Capo  dell'Ufficio
          legislativo, dal Consigliere diplomatico,  dal  Capo  della
          segreteria del Ministro,  dal  Segretario  particolare  del
          Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari  di
          Stato, nonche' la posizione del Portavoce, del  Consigliere
          giuridico e del Direttore per  la  politica  di  difesa  si
          intendono aggiuntive rispetto  al  contingente  di  cui  al
          comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti  del  ruolo  dei
          dirigenti, sono incaricati ai sensi  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione
          Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2
          e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai
          sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d),  elementi  di
          informazione che concorrono alla redazione dei modelli  dei
          documenti caratteristici dei responsabili degli  organi  di
          pubblica  informazione  centrali  e  periferici  costituiti
          presso lo Stato maggiore della difesa, gli  Stati  maggiori
          delle Forze  armate,  il  Comando  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri, il Segretariato generale  della  difesa  e  la
          Direzione nazionale degli armamenti. 
              4-ter.  La  posizione  del  Capo   dell'Ufficio   studi
          strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del
          contingente di cui ai commi 2 e 3.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'articolo  14,  comma  6-bis,  del
          decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 si vedano le  note  alle
          premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.