La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di consenso informato 
                      preventivo delle famiglie 
 
  1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il  consenso
informato preventivo dei genitori o degli studenti,  se  maggiorenni,
per la partecipazione  a  eventuali  attivita'  che  riguardino  temi
attinenti all'ambito della sessualita',  nonche'  ad  acquisire  tale
consenso previa messa a  disposizione,  per  opportuna  visione,  del
materiale  didattico  che  intendono  utilizzare  per  le   attivita'
medesime,  secondo  le  disposizioni  del   presente   articolo.   Le
istituzioni   scolastiche   adeguano   il    Patto    educativo    di
corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249,
alle disposizioni del primo periodo. 
  2. La partecipazione alle attivita' extracurricolari  eventualmente
previste dal Piano triennale dell'offerta  formativa  che  riguardino
temi attinenti all'ambito  della  sessualita'  richiede  il  consenso
informato  preventivo,  in  forma  scritta,  dei  genitori  o   degli
studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione,  per
opportuna visione, del materiale didattico che si intende  utilizzare
per le attivita' medesime.  Il  consenso  informato  preventivo  deve
essere richiesto  entro  il  settimo  giorno  antecedente  alla  data
prevista per lo svolgimento delle attivita'. La richiesta di consenso
esplicita le  finalita',  gli  obiettivi  educativi  e  formativi,  i
contenuti, gli argomenti, i temi e le modalita' di svolgimento  delle
attivita' di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza  di
esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario
titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di
enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati  nel
rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che,  in
caso di mancata adesione alle attivita' di cui al presente comma, gli
studenti si astengono dalla frequenza. 
  3.  La  partecipazione  alle  attivita'  relative   all'ampliamento
dell'offerta formativa eventualmente  previste  dal  Piano  triennale
dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della
sessualita' richiede  il  consenso  informato  preventivo,  in  forma
scritta, dei genitori o degli studenti, se  maggiorenni,  secondo  le
modalita' di cui al  comma  2.  In  caso  di  mancata  adesione  alle
attivita'  di  cui  al  presente  comma,   l'istituzione   scolastica
garantisce,  mediante  i  propri  strumenti  di  flessibilita'  e  di
autonomia  didattica  e  organizzativa,  la  fruizione  di  attivita'
formative  alternative,  comunque  comprese   nel   Piano   triennale
dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori
o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attivita'  formative
alternative,  unitamente  alle  informazioni  di  cui  al  comma   2,
contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle
attivita' riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualita'. 
  4. E' garantita la presenza di un docente  durante  lo  svolgimento
delle attivita' di cui ai commi  2  e  3  che  coinvolgono  alunni  o
studenti di minore eta'. 
  5. Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  Indicazioni  nazionali
adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per  la  scuola
dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse,  in  ogni  caso,  le
attivita' didattiche  e  progettuali  nonche'  ogni  altra  eventuale
attivita'  aventi  ad  oggetto  temi   attinenti   all'ambito   della
sessualita'. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  l'articolo  5-bis   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante
          «Regolamento recante lo statuto delle studentesse  e  degli
          studenti  della  scuola   secondaria»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998: 
                «Art. 5-bis (Patto educativo di  corresponsabilita').
          -   1.   Contestualmente   all'iscrizione   alla    singola
          istituzione scolastica, e' richiesta la  sottoscrizione  da
          parte dei genitori e degli studenti di un  Patto  educativo
          di corresponsabilita', finalizzato a  definire  in  maniera
          dettagliata e condivisa diritti e doveri nel  rapporto  tra
          istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
                1-bis. Nel Patto  di  cui  al  comma  1,  e'  incluso
          l'impegno dell'istituzione scolastica e  delle  famiglie  a
          collaborare   per   consentire   l'emersione   di   episodi
          riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo,
          di situazioni di uso  o  abuso  di  alcool  o  di  sostanze
          stupefacenti, nonche' di altre forme di dipendenza. 
                1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il  Patto
          educativo  di  corresponsabilita',  definendo  in   maniera
          dettagliata  le  attivita'  formative  e  informative   che
          intendono programmare a  favore  delle  studentesse,  degli
          studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento
          all'uso sicuro e consapevole della rete internet. 
                2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano  le
          procedure  di  sottoscrizione  nonche'  di  elaborazione  e
          revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 
                3. Nell'ambito delle prime due  settimane  di  inizio
          delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica
          pone in essere le iniziative piu' idonee per  le  opportune
          attivita'  di  accoglienza  dei  nuovi  studenti,  per   la
          presentazione  e  la  condivisione  dello   statuto   delle
          studentesse  e  degli   studenti,   del   piano   triennale
          dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto  e  del
          patto educativo di corresponsabilita'.». 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89,  recante  «Revisione
          dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
          scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione  ai
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009. 
                «Art. 1 (Previsioni generali). -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dalla legge  28  marzo  2003,  n.  53;  dal
          decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;  dal  capo  IV
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226;
          dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7  settembre
          2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          ottobre 2007, n. 176, la scuola dell'infanzia  e  il  primo
          ciclo  di  istruzione  sono   disciplinati   dal   presente
          regolamento. 
                2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso
          modifiche  delle  disposizioni  legislative   vigenti,   ad
          introdurre, nell'organizzazione e nel  funzionamento  della
          scuola dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,
          misure di riorganizzazione e  qualificazione,  al  fine  di
          assicurare migliori  opportunita'  di  apprendimento  e  di
          crescita educativa,  e  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
          istruzione. 
                3.  In  sede  di  prima   attuazione   del   presente
          regolamento, e comunque per un periodo non superiore a  tre
          anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico  2009-2010,
          si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli  allegati
          A, B, C e D del decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.
          59, come aggiornate dalle Indicazioni per il  curricolo  di
          cui al decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  in
          data 31 luglio 2007. Con atto  di  indirizzo  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli
          assetti  pedagogici,  didattici   ed   organizzativi   agli
          obiettivi previsti dal presente regolamento. 
                4.    Nel    corso    del     triennio     scolastico
          2009/2010-2011/2012,    l'eventuale     revisione     delle
          Indicazioni nazionali, di cui  al  comma  3,  da  adottarsi
          mediante regolamento ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e'  effettuata,  sulla
          base degli esiti di apposito monitoraggio  sulle  attivita'
          poste in essere  dalle  istituzioni  scolastiche,  affidato
          all'Agenzia  nazionale  per  lo   sviluppo   dell'autonomia
          scolastica  (ANSAS)  e  all'Istituto   nazionale   per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione (INVALSI).».