La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in
  materia di funzioni, compiti e rapporto di  impiego  del  personale
  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n.  42,  le
parole: «entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  ottobre
2026». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  comma  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 12 della legge 4  aprile  2025,
          n.  42,  recante:  «Misure  in  materia   di   ordinamento,
          organizzazione e  funzionamento  delle  Forze  di  polizia,
          delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  4  aprile
          2025, n. 79, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Delega al  Governo  per  la  disciplina  in
          materia di funzioni, compiti  e  rapporto  di  impiego  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).  -  1.
          Al fine di consentire al Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco di assicurare gli  obiettivi  di  salvaguardia  della
          vita umana, di incolumita' delle persone e  di  tutela  dei
          beni e dell'ambiente anche  in  relazione  alle  criticita'
          connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici  e
          dalla transizione energetica, il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il 31 ottobre  2026,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi recanti disposizioni modificative e integrative
          dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6  ottobre
          2018, n. 127. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati nel rispetto del  seguente  principio  e  criterio
          direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   mediante
          modifica,   revisione   e   semplificazione   del   decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e  modifica
          dei  ruoli  e  delle  qualifiche  esistenti  ed   eventuale
          istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   a    livello
          nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio  di  Stato,
          che sono resi nel termine di  quarantacinque  giorni  dalla
          data  di  trasmissione  di  ciascuno  schema   di   decreto
          legislativo, decorso il  quale  il  Governo  puo'  comunque
          procedere. Lo schema  di  ciascun  decreto  legislativo  e'
          successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari, che si pronunciano  nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso  il  quale  il  decreto  legislativo  puo'   essere
          comunque adottato. Se il termine  previsto  per  il  parere
          scade nei trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine previsto al comma 1 o successivamente, la  scadenza
          medesima  e'  prorogata  di  novanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per  i
          profili finanziari possono  esprimersi  sulle  osservazioni
          del Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data
          della nuova trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti
          possono comunque essere adottati. 
                4.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  e   dai
          decreti legislativi da esso previsti  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  I
          decreti legislativi di attuazione della delega  di  cui  al
          presente articolo sono corredati di relazione  tecnica  che
          dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero
          dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti  e  dei
          corrispondenti mezzi di copertura.».