La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in
materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 12, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le
parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre
2026».
N O T E
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 12 della legge 4 aprile 2025,
n. 42, recante: «Misure in materia di ordinamento,
organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia,
delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2025, n. 79, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Delega al Governo per la disciplina in
materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1.
Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della
vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticita'
connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e
dalla transizione energetica, il Governo e' delegato ad
adottare, entro il 31 ottobre 2026, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni modificative e integrative
dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre
2018, n. 127.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto del seguente principio e criterio
direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
modifica, revisione e semplificazione del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica
dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale
istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative a livello
nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato,
che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza
medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni
del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione del presente articolo e dai
decreti legislativi da esso previsti non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I
decreti legislativi di attuazione della delega di cui al
presente articolo sono corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero
dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura.».