IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole, in particolare l'art. 7, paragrafo 2, lettere a) e b);
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, in
particolare l'art. 7, paragrafo 2, lettere a) e b);
Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre
2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della
direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri
minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per
l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre
2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della
direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri
minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per
l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in
particolare l'art. 36;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, ed in
particolare l'art. 1, comma 1, che attribuisce al Gruppo di lavoro
permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi
e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di
moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei
fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai
prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per la produzione a scopo di commercializzazione e la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625»;
Visto in particolare l'allegato VIII del decreto legislativo n.
20/2021 nel quale e' riportata la lista dei caratteri e delle
condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilita',
la omogeneita' e la stabilita' delle varieta' vegetali, e dove
previsto il valore agronomico e che recepisce le direttive 2003/90/CE
e 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178
del 16 ottobre 2023;
Visto il decreto del Ministro della sovranita' alimentare e delle
foreste del 18 aprile 2025, n. 180158, che modifica il decreto 31
gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici
dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione
del 4 dicembre 2025 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e
2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame delle
varieta' di navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo
laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo
portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026 -
registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;
Ritenuto necessario aggiornare l'allegato VIII del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, inerente i protocolli e le linee
direttrici indicate, cosi' come modificate dalla direttiva di
esecuzione (UE) 2025/2449, contenenti i caratteri e le condizioni
minime sui quali deve vertere l'esame per determinare la
differenziabilita', l'omogeneita', la stabilita' e, nei casi previsti
il valore agronomico e di utilizzazione delle varieta' appartenenti
ad alcune specie di piante agrarie e ortive;
Ravvisata la necessita' di recepire nell'ordinamento nazionale la
direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 ai sensi dell'art. 36 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, quale atto di esecuzione dell'Unione
europea che modifica esclusivamente modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico;
Acquisito il parere favorevole del gruppo di lavoro permanente per
la protezione delle piante - sezione sementi di cui al decreto
ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, in data 15 aprile 2026;
Acquisito, altresi', il parere del Comitato fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 19, espresso nella seduta del 14-15 aprile 2026;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1
1. Con il presente decreto, in attuazione della direttiva di
esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025 e ai
sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
aggiornati gli elenchi delle specie che devono essere conformi ai
protocolli tecnici dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali
(UCVV) di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 20.