IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante  «Nuovi  interventi
in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2,  comma  26,  ai
sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  sono  determinati  i  requisiti  richiesti  per  l'iscrizione
all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11,  della  legge  6  dicembre
1991, n. 394, come sostituito dal comma  25  del  presente  articolo,
nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» e, in particolare, l'articolo 9, comma 11; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  recante  «Norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento
e formazione dei dipendenti pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135» e, in particolare, l'articolo 7; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, recante «Regolamento recante l'individuazione, ai
sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle  scuole  di  specializzazione
che rilasciano  i  diplomi  di  specializzazione  che  consentono  la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,   n.   509,   recante
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2026; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota del 26 marzo 2026; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Modalita' di iscrizione all'albo degli idonei 
    all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  (di
seguito «Ministero»), con cadenza almeno quadriennale, mediante bando
pubblicato  sul  Portale  di  cui  all'articolo  35-ter  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' sul proprio sito  internet
istituzionale, indice  una  selezione  per  titoli  per  l'iscrizione
all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita'  di  direttore  di
parco nazionale (di seguito «Albo»), istituito ai sensi dell'articolo
9, comma 11, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 11, terzo periodo,  della  legge
n. 394 del  1991,  l'iscrizione  all'albo  dura  cinque  anni,  salvo
rinnovo mediante espletamento della procedura di selezione di cui  al
comma 1 del presente articolo. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214  del  12
          settembre 1998: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  26  dell'articolo  2
          della legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  recante:  «Nuovi
          interventi in campo ambientale», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998: 
              «26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono determinati i requisiti richiesti  per
          l'iscrizione all'albo, di cui  all'articolo  9,  comma  11,
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  come  sostituito  dal
          comma 25 del presente articolo,  nonche'  le  modalita'  di
          svolgimento  delle  procedure  concorsuali.  All'albo  sono
          iscritti i direttori in carica  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, nonche'  i  soggetti  inseriti
          nell'elenco degli idonei di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente del 14 aprile 1994.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 11,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle
          aree protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  292
          del 13 dicembre 1991: 
              «Art. 9 (Ente parco). - Omissis. 
              11. Il direttore del parco e'  nominato,  con  decreto,
          dal Ministro dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa  di  tre
          candidati proposti dal  consiglio  direttivo  tra  soggetti
          iscritti ad un albo di idonei all'esercizio  dell'attivita'
          di  direttore  di  parco  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente,  al  quale  si  accede  mediante   procedura
          concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede  a
          stipulare con il direttore nominato un  apposito  contratto
          di diritto privato per una durata non  superiore  a  cinque
          anni. 
              Omissis.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,  n.   487   recante:   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  185
          del 9 agosto 1994. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445  recante:   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione   amministrativa»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          recante: «Codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011. 
              -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190   recante:
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          265 del 13 novembre 2012. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  recante:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          80 del 5 aprile 2013. 
              - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39  recante:
          «Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013,  n.  62  recante:  «Regolamento  recante  codice   di
          comportamento   dei   dipendenti    pubblici,    a    norma
          dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  4
          giugno 2013. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante:
          «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
          formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche
          di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  135»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2013: 
              «Art. 7 (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al  concorso
          per titoli ed esami di cui all'articolo 28,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  essere
          ammessi   i   dipendenti   di   ruolo    delle    pubbliche
          amministrazioni, muniti di  laurea,  che  abbiano  compiuto
          almeno cinque anni  di  servizio  o,  se  in  possesso  del
          dottorato di ricerca  o  del  diploma  di  specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, almeno tre anni  di  servizio,  svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
          laurea. Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali
          reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il  periodo  di
          servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
          i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
          e  strutture  pubbliche  non  ricomprese   nel   campo   di
          applicazione  dell'articolo  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti  del  diploma  di
          laurea, che hanno svolto per almeno due  anni  le  funzioni
          dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno
          ricoperto   incarichi   dirigenziali   o   equiparati    in
          amministrazioni pubbliche per un periodo  non  inferiore  a
          cinque anni, purche' muniti  di  diploma  di  laurea.  Sono
          altresi' ammessi i cittadini italiani,  forniti  di  idoneo
          titolo di studio universitario,  che  hanno  maturato,  con
          servizio continuativo per almeno quattro anni  presso  enti
          od  organismi  internazionali,  esperienze  lavorative   in
          posizioni funzionali apicali per l'accesso  alle  quali  e'
          richiesto il possesso del diploma di laurea. 
              2. Al corso-concorso selettivo  di  formazione  di  cui
          all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, possono  essere  ammessi,  con  le  modalita'
          stabilite nel regolamento di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo 28, i soggetti muniti di  laurea  specialistica  o
          magistrale oppure del diploma di laurea conseguito  secondo
          gli   ordinamenti   didattici   previgenti    al    decreto
          ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di  dottorato
          di  ricerca,  o  diploma  di  specializzazione,  conseguito
          presso  le  scuole  di  specializzazione  individuale   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, o master  di  secondo  livello  conseguito
          presso universita' italiane  o  straniere  dopo  la  laurea
          magistrale.  Al  corso-concorso  possono  essere   ammessi,
          altresi',   i   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
          amministrazioni,   muniti   di   laurea   specialistica   o
          magistrale, che abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
          servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
          quali e' richiesto il possesso della laurea. 
              3. Il  corso-concorso  ha  la  durata  di  dodici  mesi
          comprensivi  di   un   periodo   di   applicazione   presso
          amministrazioni pubbliche,  uffici  amministrativi  di  uno
          Stato dell'Unione europea o di un organismo  comunitario  o
          internazionale, secondo modalita' determinate  dal  decreto
          di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n.
          165 del 2001, nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel  periodo
          di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico
          della Scuola nazionale dell'amministrazione. 
              4. La percentuale sui posti  di  dirigente  disponibili
          riservata al corso-concorso di cui  al  comma  2  non  puo'
          essere inferiore al cinquanta per cento. 
              5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          settembre  2004,  n.  272,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) l'articolo 2 e' abrogato; 
                b)  all'articolo  3  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          "Concorso pubblico per titoli ed esami"; 
                  2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. L'accesso alla qualifica di  dirigente  nelle
          amministrazioni ed enti di cui  all'articolo  1,  comma  1,
          avviene per concorso pubblico per titoli ed esami,  indetto
          dalle singole amministrazioni,  nella  percentuale  massima
          del cinquanta per cento dei posti da ricoprire."; 
                  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
                    "2-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito
          del concorso di  cui  al  comma  1  ed  il  valore  massimo
          assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito  della  procedura
          concorsuale. Il valore  complessivo  dei  titoli  non  puo'
          superare il quaranta per cento della votazione  finale  del
          candidato."; 
                c) all'articolo 5, comma 1, le parole:  "Il  concorso
          pubblico per esami" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
          concorso pubblico per titoli ed esami"; 
                d) all'articolo 5, comma 5, dopo  le  parole:  "prova
          orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche'  il  punteggio
          conseguito all'esito della valutazione dei titoli"; 
                e) all'articolo 6, comma 1, dopo  le  parole:  "dalla
          Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione"   sono
          inserite le seguenti: "su delibera  conforme  del  Comitato
          per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione"; 
                f) all'articolo 6, comma 2, dopo  le  parole:  "dalla
          Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione"   sono
          inserite le seguenti: "su delibera  conforme  del  Comitato
          per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione"; 
                g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 7  (Corso-concorso  selettivo  di  formazione
          dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica  di  dirigente
          nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  1,  per
          una percentuale non inferiore al cinquanta  per  cento  dei
          posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di
          formazione     bandito     dalla      Scuola      nazionale
          dell'amministrazione."; 
                h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art.  10  (Graduatoria  del  concorso).  - 1.   Al
          corso-concorso di formazione dirigenziale  sono  ammessi  i
          candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
          di  ammissione  entro  il  limite  del  numero  dei   posti
          disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato  del
          venti per cento. 
                  2.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso   di
          ammissione   al   corso-concorso   e'   predisposta   dalla
          commissione  esaminatrice  in  base  al  punteggio   finale
          conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei
          voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova
          orale. A parita' di merito trovano applicazione le  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  titoli  di  preferenza.   La
          graduatoria  di  merito  e'  approvata  con   decreto   del
          Presidente della Scuola nazionale  dell'amministrazione  ed
          e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola.  Della
          pubblicazione viene dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana."; 
                i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art.  11  (Commissioni  esaminatrici).   - 1.   Le
          commissioni esaminatrici del concorso per  l'ammissione  al
          corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e  14,
          sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri."; 
                l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi). - 1.
          Con  decreto  del   Presidente   della   Scuola   nazionale
          dell'amministrazione,  d'intesa  con  il  Comitato  per  il
          coordinamento delle scuole  pubbliche  di  formazione  sono
          stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  della  fase   di
          formazione generale del corso-concorso della durata di otto
          mesi, della  valutazione  continua,  dell'esame  conclusivo
          della  fase  di  formazione  specialistica   e   dell'esame
          finale."; 
                m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 13 (Valutazione continua ed esame  conclusivo
          della fase di formazione generale). - 1.  Gli  allievi  che
          conseguono  nella  valutazione  continua  una  media  delle
          votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
          conclusivo della  fase  di  formazione  generale.  Superano
          l'esame gli allievi che si  collocano  in  graduatoria  nel
          limite dei posti di dirigente in concorso."; 
                n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art.  14  (Formazione  specialistica).  -  1.  Gli
          allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono
          assegnati  alle  amministrazioni  di  destinazione,  scelte
          sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
          graduatoria  di  merito,  per  svolgere   un   periodo   di
          formazione specialistica di quattro mesi. Il  Comitato  per
          il  coordinamento  delle  scuole  pubbliche  di  formazione
          provvede  all'organizzazione  del  periodo  di   formazione
          specialistica tramite le Scuole di riferimento per  singolo
          Ministero o,  in  mancanza,  tramite  la  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione. 
                  2.  A  conclusione  del   periodo   di   formazione
          specialistica  gli  allievi  sostengono  un  esame  finale.
          Superano l'esame finale  gli  allievi  che  conseguono  una
          votazione di almeno ottanta su cento."; 
                o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 15 (Graduatoria finale  del  corso-concorso).
          - 1.  Le  graduatorie  dei  vincitori  sono  approvate  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene
          pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione  di
          cui all'articolo  14,  comma  1,  e  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica.  Della  pubblicazione  viene  dato  avviso  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                  2. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento    della    funzione     pubblica     provvede
          all'assegnazione  dei  vincitori  alle  amministrazioni  di
          destinazione."; 
                p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 16  (Trattamento  economico  degli  allievi).
          - 1.  Agli  allievi  del   corso-concorso   selettivo   non
          dipendenti      pubblici      la      Scuola      nazionale
          dell'amministrazione  corrisponde  una  borsa   di   studio
          stabilita in millecinquecento euro mensili al  netto  degli
          oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo  l'indice
          ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa
          di    studio    corrisposto    dalla    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione sara' rimborsato  dall'amministrazione
          di destinazione finale. 
                  2.  Agli  allievi  del   corso-concorso   selettivo
          dipendenti    pubblici    e'    corrisposto,     a     cura
          dell'amministrazione  di   appartenenza,   il   trattamento
          economico  in  godimento,  senza   alcun   trattamento   di
          missione.   L'importo    corrisposto    sara'    rimborsato
          dall'amministrazione   di   destinazione   del   dipendente
          all'amministrazione  che  lo  ha  anticipato.  Qualora   il
          trattamento  economico  del  dipendente  sia  inferiore   a
          millecinquecento  euro   mensili,   la   Scuola   nazionale
          dell'amministrazione corrisponde un'integrazione. 
                  3.  Gli  allievi   del   corso-concorso   selettivo
          dipendenti pubblici sono  collocati  a  disposizione  della
          Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge."; 
                q)  le  parole:  "Scuola  Superiore  della   Pubblica
          Amministrazione", ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
          seguenti: "Scuola Nazionale dell'Amministrazione".». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27  aprile  2018,  n.  80  recante:  «Regolamento   recante
          l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi  1  e  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
          n. 70, delle scuole di specializzazione  che  rilasciano  i
          diplomi   di    specializzazione    che    consentono    la
          partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica  di
          dirigente  della  seconda  fascia»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509
          recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35-ter, del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35-ter (Portale unico  del  reclutamento).  -  1.
          L'assunzione a  tempo  determinato  e  indeterminato  nelle
          amministrazioni pubbliche centrali di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  e  nelle  autorita'  amministrative  indipendenti
          avviene mediante concorsi pubblici orientati  alla  massima
          partecipazione ai quali si  accede  mediante  registrazione
          nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo  3,
          comma 7, della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  di  seguito
          denominato     "Portale",     disponibile     all'indirizzo
          www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne cura la gestione. 
              2.   All'atto   della    registrazione    al    Portale
          l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
          di tutte le  generalita'  anagrafiche  ivi  richieste,  con
          valore di dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  ai
          sensi dell'articolo 46 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          indicando un indirizzo di posta elettronica  certificata  o
          un domicilio digitale a  lui  intestato  al  quale  intende
          ricevere ogni comunicazione  relativa  alla  procedura  cui
          intende   partecipare,   ivi   inclusa   quella    relativa
          all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un
          recapito   telefonico.   All'atto    della    registrazione
          l'interessato puo' chiedere l'invio, da parte del  Portale,
          di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o  avvisi
          corrispondenti ai propri  requisiti  di  registrazione.  Il
          diario delle prove, il  punteggio  conseguito,  l'eventuale
          convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che  hanno
          superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati
          e messi a  disposizione  dei  partecipanti  in  un'area  ad
          accesso riservato, utilizzando le specifiche  funzionalita'
          del Portale unico  del  reclutamento  di  cui  all'articolo
          35-ter. Gli esiti  delle  prove  orali,  con  l'elenco  dei
          candidati esaminati, sono altresi' affissi  al  termine  di
          ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in  cui
          si e' svolta  la  prova  e  rimangono  pubblicati  fino  al
          termine di ciascuna giornata. La registrazione  al  Portale
          e'  gratuita  e  puo'  essere   effettuata   esclusivamente
          mediante i sistemi di identificazione di  cui  all'articolo
          64,    commi    2-quater    e    2-nonies,    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto  del  Ministro
          per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
          previa  acquisizione  del  parere  del   Garante   per   la
          protezione dei dati personali  e  dell'intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  individuate  le
          caratteristiche  e  le  modalita'  di   funzionamento   del
          Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al
          medesimo da parte degli utenti, le modalita' di  accesso  e
          di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni  di
          cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei  bandi
          di concorso, degli avvisi di mobilita' e  degli  avvisi  di
          selezione di professionisti ed  esperti,  ivi  compresi  le
          comunicazioni  ai  candidati  e  la   pubblicazione   delle
          graduatorie, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  o
          comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' e
          la riservatezza dei dati personali,  nonche'  le  modalita'
          per  l'adeguamento  e  l'evoluzione  delle  caratteristiche
          tecniche del Portale. In relazione alle  procedure  per  il
          reclutamento delle amministrazioni di cui  all'articolo  3,
          il decreto di cui  al  quarto  periodo  tiene  conto  delle
          specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il  medesimo
          termine di cui al quarto periodo, per le amministrazioni di
          cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e'
          adottato apposito decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, di concerto con i  Ministri  dell'interno,
          della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze  e   della
          giustizia, previa acquisizione del parere del  Garante  per
          la protezione dei  dati  personali.  La  veridicita'  delle
          dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo
          46 del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e'  verificata  dalle
          amministrazioni che indicono le selezioni e  utilizzano  il
          Portale  in  quanto  amministrazioni  procedenti  ai  sensi
          dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
              2-bis. A  decorrere  dall'anno  2023  la  pubblicazione
          delle procedure di reclutamento nei  siti  istituzionali  e
          sul   Portale   unico   del   reclutamento    esonera    le
          amministrazioni  pubbliche,  inclusi   gli   enti   locali,
          dall'obbligo di  pubblicazione  delle  selezioni  pubbliche
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.  Le  informazioni  necessarie  per  l'iscrizione  al
          Portale, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso
          da parte delle amministrazioni di cui al comma 1  e  quelle
          per la pubblicazione dei bandi di  concorso  sono  definite
          entro il 31 ottobre 2022 con protocolli  adottati  d'intesa
          tra  il  Dipartimento   della   funzione   pubblica   della
          Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   e   ciascuna
          amministrazione. Per i reclutamenti  delle  amministrazioni
          di cui all'articolo 3, i  protocolli  tengono  conto  delle
          specificita' dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella  di
          cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
              4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni  ed  enti
          locali  per  le  rispettive  selezioni  di  personale.   Le
          modalita' di utilizzo da parte di Regioni  ed  enti  locali
          sono definite con il decreto del Ministro per  la  pubblica
          amministrazione di cui al comma 2. 
              5. I bandi per il reclutamento e per la  mobilita'  del
          personale pubblico sono pubblicati sul Portale  secondo  lo
          schema  predisposto   dal   Dipartimento   della   funzione
          pubblica.  Il  Portale  garantisce   l'acquisizione   della
          documentazione relativa a tali  procedure  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza  la
          pubblicazione in modo  accessibile  e  ricercabile  secondo
          parametri utili ai cittadini che  intendono  partecipare  a
          tali procedure. 
              6.  All'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              - Per il testo dell'articolo 9, comma 11, della legge 6
          dicembre 1991, n. 394, si vedano le note alle premesse.