IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n.  697,  recante  «Disciplina  del
riconoscimento dei diplomi  rilasciati  dalle  Scuole  superiori  per
interpreti e traduttori»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3  e
4; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e, in particolare,  l'articolo  17,  comma
96,  lettera  a),  che  prevede  che   con   decreti   del   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   e'
rideterminata  la  disciplina  concernente  il  riconoscimento  delle
Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,  l'attivazione  dei
corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  e,  in  particolare,
l'articolo 1,  che  istituisce  il  Ministero  dell'istruzione  e  il
Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca,   con   conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  come  modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, "al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria,  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica", nonche' la determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il  Rapporto  finale  del  Gruppo  di  ricerca  appositamente
costituito  dall'Osservatorio  per   la   valutazione   del   sistema
universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999; 
  Vista   la   Dichiarazione   congiunta   dei    Ministri    europei
dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di  Bologna  il  19
giugno 1999; 
  Vista la legge  11  luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 10 gennaio 2002, n.  38,  concernente  «Regolamento  di
riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge  11  ottobre
1986, n. 697, adottato in  attuazione  dell'articolo  17,  comma  96,
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
  Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche'  in  materia
di   abilitazione   all'esercizio   di   attivita'    professionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e,
in particolare, l'articolo 1-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Vista la legge 16  gennaio  2006,  n.  18,  recante  «Riordino  del
Consiglio universitario nazionale»; 
  Visto  il  decreto-legge  3   ottobre   2006,   n.   262,   recante
«Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139, 140 e 141; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione  delle  classi  delle   lauree
universitarie»,  e,  in  particolare,  la  classe  di   laurea   L-12
Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale», ed in particolare
la classe di  laurea  magistrale  LM-94  Traduzione  specialistica  e
interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n.  76,  recante  «Regolamento  concernente  la   struttura   ed   il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario  e   della   ricerca   (ANVUR),   adottato   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
2026, n. 12, recante «Regolamento recante modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76,  concernente  la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale  di  valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  14
ottobre 2021, n. 1154, recante «Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale  e  periodico  delle  sedi  e  dei  corsi  di
studio»,  adottato  sulla  base  dei  criteri  e   degli   indicatori
predisposti  dall'ANVUR  ai  sensi  dell'articolo   6   del   decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  28
giugno  2023,  n.  802,  recante  integrazioni  al   citato   decreto
ministeriale 14 ottobre 2021, 1154; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 3 maggio 2018, n. 59, con il quale e'  stato  approvato
il Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002,  n.  38,
per il riordino della disciplina delle Scuole di cui  alla  legge  11
ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17,  comma
96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca  19
dicembre 2023, n. 1648, con il quale, ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'  come  modificato
dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono  state  ridefinite
le classi di laurea e, in  particolare,  la  classe  di  laurea  L-12
Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca  19
dicembre 2023, n. 1649, con il quale, ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'  come  modificato
dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono  state  ridefinite
le classi di laurea magistrale e, in particolare, la classe di laurea
magistrale LM-94 Traduzione specialistica e  interpretariato  di  cui
all'allegato del medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della  ricerca  2
maggio 2024,  n.  639,  con  cui  sono  stati  determinati  i  gruppi
scientifico-disciplinari  e   le   relative   declaratorie,   nonche'
razionalizzati e  aggiornati  i  settori  scientifico-disciplinari  e
ricondotti questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale la sen. Anna Maria Bernini e'  stata  nominata  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Considerata la necessita' di aggiornare ed unificare  in  un  unico
testo normativo le disposizioni di cui  al  decreto  ministeriale  10
gennaio 2002, n. 38 e al decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59; 
  Visto il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del  16
dicembre 2025; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2026; 
  Vista la nota del 20 aprile 2026, prot. n. 741, con la quale  viene
data la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge
n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento reca la  disciplina  del  riconoscimento
delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, che  assumono
la denominazione  di  "Scuole  superiori  per  mediatori  linguistici
(SSML)", e dell'accreditamento delle sedi e dei corsi, nonche'  delle
modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e  la  valutazione
dei  relativi  titoli,  definendone  i  criteri,  le  procedure  e  i
requisiti. 
  2. Le Scuole superiori per mediatori  linguistici  rilasciano,  ove
riconosciute e accreditate ai sensi del presente regolamento,  titoli
di studio conseguibili al termine di corsi di studio di  primo  ciclo
di durata triennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi
di laurea rilasciati dalle Universita' al termine dei corsi afferenti
alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di  cui  al
decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648. Qualora  le  suddette
Scuole abbiano ottenuto l'accreditamento di un corso e di  una  sede,
le stesse possono rilasciare titoli di studio  di  secondo  ciclo  di
durata biennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi  di
laurea magistrale rilasciati dalle universita' al termine  dei  corsi
afferenti  alla  classe  delle  lauree   magistrali   in   Traduzione
specialistica  e  interpretariato   (LM-94)   di   cui   al   decreto
ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649. 
  3. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca; 
    b) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    c) per Direzione, la Direzione generale  della  didattica  e  del
personale  delle  istituzioni  universitarie  e   delle   istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); 
    d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione  generale
della didattica e del personale  delle  istituzioni  universitarie  e
delle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica (AFAM); 
    e) per Scuole superiori  per  mediatori  linguistici  (SSML),  le
Scuole pubbliche e private di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697; 
    f) per soggetto  gestore,  i  soggetti  pubblici  e  privati  che
abbiano presentato istanza ovvero abbiano ottenuto il  riconoscimento
di una SSML e l'accreditamento di uno o piu' corsi di primo ciclo  di
durata triennale, ai sensi dell'articolo 3; 
    g) per Comitato regionale di coordinamento, il  Comitato  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25; 
    h) per ANVUR, l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca, istituita ai  sensi  dell'articolo  2,
commi da 138 a  141,  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    i) per CUN, il Consiglio  universitario  nazionale  di  cui  alla
legge 16 gennaio 2006, n. 18; 
    l) per supplemento  di  diploma,  il  documento  integrativo  del
titolo di studio, rilasciato in formato standardizzato e allegato  al
titolo finale, recante la descrizione del percorso  formativo,  delle
competenze acquisite e del livello del titolo nel  sistema  nazionale
di istruzione superiore, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148,
di recepimento della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  La  legge  11  ottobre  1986,   n.   697,   recante:
          «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle
          Scuole superiori per interpreti e traduttori» e' pubblicata
          nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 27 ottobre 1986. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) l'organizzazione del lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - Si riportano i commi 95 e 96 dell'articolo  17  della
          Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997: 
                «95.   L'ordinamento   degli    studi    dei    corsi
          universitari, con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'
          disciplinato  dagli  atenei,  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
          n. 341, in conformita' a  criteri  generali  definiti,  nel
          rispetto della normativa comunitaria  vigente  in  materia,
          sentiti  il  Consiglio   universitario   nazionale   e   le
          Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente  articolo.  Nell'ambito  dei
          criteri generali di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di
          promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e  la
          formazione di profili professionali innovativi,  una  parte
          dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata  ad
          attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
          scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti  disciplinari   non
          previsti per le  attivita'  di  base  o  per  le  attivita'
          caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
          essere organizzate sotto forma di  corsi  di  insegnamento,
          laboratori,  esercitazioni,  seminari  o  altre   attivita'
          purche'  finalizzate  all'acquisizione  di   conoscenze   e
          abilita' funzionalmente correlate al  profilo  culturale  e
          professionale identificato dal corso di studio. Nell'ambito
          dei criteri generali di cui al primo periodo,  al  fine  di
          promuovere l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio e la
          formazione di profili professionali innovativi,  una  parte
          dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata  ad
          attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
          scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti  disciplinari   non
          previsti per le  attivita'  di  base  o  per  le  attivita'
          caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
          essere organizzate sotto forma di  corsi  di  insegnamento,
          laboratori,  esercitazioni,  seminari  o  altre   attivita'
          purche'  finalizzate  all'acquisizione  di   conoscenze   e
          abilita' funzionalmente correlate al  profilo  culturale  e
          professionale identificato dal corso di studio.  I  decreti
          di cui al presente comma determinano altresi': 
                  a) con riferimento ai  corsi  di  cui  al  presente
          comma,  accorpati  per  aree  omogenee,  la  durata,  anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione  di  nuove  tipologie  di  corsi  e  di   titoli
          universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
          ordinamenti e  la  durata  di  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 maggio 1998, n.  178,  in  corrispondenza  di
          attivita'   didattiche   di   base,   specialistiche,    di
          perfezionamento scientifico, di alta formazione  permanente
          e ricorrente; 
                  b) modalita' e strumenti per l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                  c) modalita' di attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
                96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica, emanati  sulla  base  di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma  95,  e'   altresi'   rideterminata   la   disciplina
          concernente: 
                  a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
          11 ottobre  1986,  n.  697,  l'attivazione  dei  corsi,  il
          rilascio e la valutazione dei relativi titoli; 
                  b)  il  riconoscimento  degli   istituti   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio  1989,  n.
          56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; 
                  c) il differimento dei termini per la convalida dei
          titoli di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,  n.  280,  e  la
          valutazione dei diplomi rilasciati  entro  il  31  dicembre
          1996 dalle scuole di cui all'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.  14,  anche
          ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; 
                  d) il riordino  delle  universita'  per  stranieri,
          prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani; 
                  e) i professori a contratto di cui agli articoli 25
          e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni  in  materia
          di  requisiti  scientifici  e  professionali  dei  predetti
          professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
          rinnovabilita' dei contratti.». 
              - Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge  9  gennaio
          2020,   n.   1,   recante:   «Disposizioni   urgenti    per
          l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
          dell'universita'  e  della   ricerca»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12: 
                «Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1.  Sono
          istituiti  il  Ministero  dell'istruzione  e  il  Ministero
          dell'universita' e della  ricerca  ed  e'  conseguentemente
          soppresso il Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
          della ricerca. 
                2. All'articolo 2 del decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono  sostituiti
          dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero
          dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali e per il  turismo;  14)  Ministero
          della salute."; 
                  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
          Il numero dei Ministeri e'  stabilito  in  quattordici.  Il
          numero  totale  dei  componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.". 
                3.  Per  le  finalita'  del  presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per  l'anno  2020  e
          2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei  quali
          327.500 euro  per  l'anno  2020  e  393.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021 per il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca. Per  le  medesime  finalita'  e'  altresi'
          autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020  e  di
          euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  2,  51-bis,  51-ter  e
          51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo
          2020, n. 12. 
                «Art.  2  (Ministeri).  -  1.  I  Ministeri  sono   i
          seguenti: 
                  1)  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale; 
                  2) Ministero dell'interno; 
                  3) Ministero della giustizia; 
                  4) Ministero della difesa; 
                  5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  6) Ministero delle imprese e del made in Italy; 
                  7)  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e delle foreste; 
                  8)  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
          energetica; 
                  9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                  11) Ministero dell'istruzione e del merito; 
                  12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
                  13) Ministero della cultura; 
                  14) Ministero della salute; 
                  15) Ministero del turismo. 
                2. I ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
                3. Sono in ogni caso attribuiti  ai  ministri,  anche
          con  riferimento  alle  agenzie  dotate   di   personalita'
          giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo  politico
          di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo  n.  29
          del 1993 e la relativa responsabilita'. 
                4.  I  ministeri  intrattengono,  nelle  materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli
          affari esteri. 
                4-bis.  Il  numero  dei  Ministeri  e'  stabilito  in
          quindici. Il numero totale dei  componenti  del  Governo  a
          qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza  portafoglio,
          vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.». 
                «Art.   51-bis   (Istituzione   del    ministero    e
          attribuzioni).-    1.    E'    istituito    il    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, cui  sono  attribuite  le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          istruzione   universitaria,   di    ricerca    scientifica,
          tecnologica e artistica  e  di  alta  formazione  artistica
          musicale e coreutica. 
                2. Al Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,   ivi
          compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nei
          limiti  di  cui  all'articolo  51-ter,  eccettuate   quelle
          attribuite, ad altri ministeri o ad  agenzie,  ivi  inclusa
          l'Agenzia  nazionale  per   la   ricerca   (ANR)   di   cui
          all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160, e fatte in ogni  caso  salve,  le  funzioni  conferite
          dalla  vigente  legislazione  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali.  E'  fatta   altresi'   salva   l'autonomia   delle
          istituzioni universitarie, degli enti di  ricerca  e  delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica.». 
                «Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti   aree   funzionali:   compiti    di    indirizzo,
          programmazione e coordinamento della ricerca scientifica  e
          tecnologica   nazionale,   dell'istruzione   universitaria,
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e  di
          ogni   altra   istituzione    appartenente    al    sistema
          dell'istruzione  superiore  ad  eccezione  degli   istituti
          tecnici   superiori;   programmazione   degli   interventi,
          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e
          finanziamento   delle   universita',   delle    istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
          e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
          merito e diritto allo studio; accreditamento e  valutazione
          in materia universitaria e di  alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica;  attuazione  delle  norme  europee  e
          internazionali in materia  di  istruzione  universitaria  e
          alta   formazione   artistica   musicale    e    coreutica,
          armonizzazione europea e  integrazione  internazionale  del
          sistema  universitario  e  di  alta  formazione   artistica
          musicale e coreutica  anche  in  attuazione  degli  accordi
          culturali stipulati  a  cura  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
          vigilanza  degli  enti  e  istituzioni   di   ricerca   non
          strumentali; completamento dell'autonomia  universitaria  e
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica;
          formazione di grado  universitario  e  di  alta  formazione
          artistica e musicale;  razionalizzazione  delle  condizioni
          d'accesso  all'istruzione   universitaria   e   accademica;
          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle
          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra
          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e
          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera
          nelle universita' e negli enti  di  ricerca  nonche'  nelle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica; integrazione tra  ricerca  applicata  e  ricerca
          pubblica; coordinamento  della  partecipazione  italiana  a
          programmi nazionali e internazionali di  ricerca;  sostegno
          della ricerca spaziale e aerospaziale;  cura  dei  rapporti
          con  l'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR);  congiuntamente  con
          il Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  funzioni  di
          indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI)   e   dell'Istituto   nazionale   di
          documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),
          individuato, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione  del
          programma  europeo  per  l'istruzione,  la  formazione,  la
          gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
          di  competenza  del  Ministero  dell'universita'  e   della
          ricerca;  cooperazione  scientifica  in  ambito  nazionale,
          europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca
          delle imprese ivi compresa la gestione  di  apposito  fondo
          per  le  agevolazioni  anche  con  riferimento  alle   aree
          depresse  e  all'integrazione  con  la  ricerca   pubblica;
          finanziamento delle infrastrutture di ricerca  anche  nella
          loro configurazione  di  European  Research  Infrastructure
          Consortium (ERIC) di cui al regolamento  (CE)  n.  723/2009
          del Consiglio  del  25  giugno  2009;  programmi  operativi
          nazionali  finanziati  dall'Unione  europea;  finanziamento
          degli enti privati di ricerca  e  delle  attivita'  per  la
          diffusione della cultura scientifica e artistica;  supporto
          alle attivita' degli Osservatori,  nazionale  e  regionali,
          per la  formazione  sanitaria  specialistica  di  cui  agli
          articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
          368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
          le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  19  febbraio  2009,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009;  promozione  del
          coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
          degli  enti  pubblici  di  ricerca  e   delle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          perseguendo obiettivi  di  eccellenza  e  incrementando  la
          sinergia e la cooperazione tra di essi  e  con  il  sistema
          economico-produttivo,   pubblico   e    privato,    nonche'
          valutazione  dei  progetti  di  ricerca;  altre  competenze
          assegnate dalla vigente legislazione.». 
                «Art. 51-quater (Ordinamento). - 1. Il  Ministero  si
          articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da  un
          segretario generale ai sensi  degli  articoli  4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a nove, in relazione alle aree
          funzionali di cui all'articolo 51-ter.». 
              - La legge 11 luglio 2002, n. 148,  recante:  «Ratifica
          ed esecuzione  della  Convenzione  sul  riconoscimento  dei
          titoli di studio relativi all'insegnamento superiore  nella
          Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme
          di  adeguamento  dell'ordinamento  interno»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002. 
              -   Il   decreto   del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 10 gennaio  2002,  n.  38,
          concernente  recante:  «Regolamento   di   riordino   della
          disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre  1986,
          n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma  96,
          lettera  a),  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  127  del  4  giugno
          2018. 
              - Si riporta l'articolo 1-bis  decreto-legge  9  maggio
          2003,  n.  105,  recante:  «Disposizioni  urgenti  per   le
          universita' e gli enti di ricerca  nonche'  in  materia  di
          abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  professionali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110  del  14  maggio
          2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  luglio
          2003, n. 170: 
                «Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli  studenti,  dei
          diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e
          delle istituzioni della formazione superiore). - 1.  Per  i
          fini  di  cui   all'articolo   1,   presso   il   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio,
          e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  l'Anagrafe   nazionale   degli   studenti,   dei
          diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
          delle istituzioni  della  formazione  superiore,  avente  i
          seguenti obiettivi: 
                  a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
          formativi  attraverso  il  monitoraggio  tempestivo   delle
          carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; 
                  b)   promuovere   la    mobilita'    nazionale    e
          internazionale  degli  studenti  agevolando  le   procedure
          connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; 
                  c) fornire elementi  di  orientamento  alle  scelte
          attraverso un quadro informativo sugli esiti  occupazionali
          dei diplomati e laureati e  sui  fabbisogni  formativi  del
          sistema produttivo e dei servizi; 
                  d) individuare idonei interventi di  incentivazione
          per sollecitare la domanda e lo sviluppo  di  servizi  agli
          studenti,  avendo  come  riferimento  specifiche   esigenze
          disciplinari e territoriali, nonche' le  diverse  tipologie
          di studenti in ragione del  loro  impegno  temporale  negli
          studi; 
                  e)  supportare   i   processi   di   accreditamento
          dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti
          tecnici superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione
          superiore; 
                  f) monitorare e sostenere le  esperienze  formative
          in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
          del riconoscimento dei periodi di alternanza  studio-lavoro
          come crediti formativi. 
                2. Il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  con  propri  decreti,  da  emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  individua,
          sentiti  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, il Consiglio universitario  nazionale,  l'Agenzia
          nazionale per la  valutazione  delle  universita'  e  della
          ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
          e le altre consulte  degli  studenti,  i  dati  che  devono
          essere presenti  nei  sistemi  informativi  degli  istituti
          tecnici superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione
          superiore  da  trasmettere  periodicamente,  con  modalita'
          telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174
          del 29 luglio 2003. 
              -   Il   decreto   del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270
          recante:   «Modifiche   al   regolamento   recante    norme
          concernenti l'autonomia didattica degli  atenei,  approvato
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12  novembre
          2004, n. 266. 
              - La legge 16 gennaio 2006, n.  18  recante:  «Riordino
          del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006. 
              -  Si  riportano  i  commi  138,   139,   140   e   141
          dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262
          recante: «Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
          2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006, n. 286: 
                «138.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema   di
          valutazione   della   qualita'   delle   attivita'    delle
          universita' e degli enti  di  ricerca  pubblici  e  privati
          destinatari    di    finanziamenti    pubblici,     nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'   di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni: 
                  a)  valutazione  esterna   della   qualita'   delle
          attivita'  delle  universita'  e  degli  enti  di   ricerca
          pubblici e privati destinatari di  finanziamenti  pubblici,
          sulla base di un programma annuale approvato  dal  Ministro
          dell'universita' e della ricerca; 
                  b)  indirizzo,  coordinamento  e  vigilanza   delle
          attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
          interna degli atenei e degli enti di ricerca; 
                  c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
          programmi statali  di  finanziamento  e  di  incentivazione
          delle attivita' di ricerca e di innovazione. 
                139.  I  risultati  delle  attivita'  di  valutazione
          dell'ANVUR  costituiscono  criterio  di   riferimento   per
          l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita'  e
          agli enti di ricerca. 
                140. I componenti dell'organo direttivo  dell'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca (ANVUR) sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti, formulata  sulla  base
          di un  elenco  di  persone,  definito  da  un  comitato  di
          selezione, che rimane valido per tre anni.  La  durata  del
          mandato   dei   suddetti   componenti,   compresi    quelli
          eventualmente  nominati  in  sostituzione   di   componenti
          cessati dalla carica, e' di quattro anni.  Con  regolamento
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: 
                  a) la  struttura  e  il  funzionamento  dell'ANVUR,
          secondo  principi   di   imparzialita',   professionalita',
          trasparenza  e  pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia
          organizzativa, amministrativa e contabile, anche in  deroga
          alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
                  b) i requisiti e  le  modalita'  di  selezione  dei
          componenti  dell'organo   direttivo,   scelti   anche   tra
          qualificati esperti stranieri, e  le  relative  indennita',
          prevedendo  che,  ferma   restando   l'applicazione   delle
          disposizioni vigenti in materia di collocamento  a  riposo,
          la  carica  di  presidente  o  di  componente   dell'organo
          direttivo puo' essere  ricoperta  fino  al  compimento  del
          settantesimo anno di eta'. 
                141. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          regolamento di  cui  al  comma  140,  contestualmente  alla
          effettiva  operativita'  dell'ANVUR,  sono   soppressi   il
          Comitato di indirizzo  per  la  valutazione  della  ricerca
          (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5
          giugno  1998,  n.  204,  il  Comitato  nazionale   per   la
          valutazione del sistema  universitario  (CNVSU),  istituito
          dall'articolo 2 della legge 19 ottobre  1999,  n.  370,  il
          Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del  decreto
          legislativo 4  giugno  2003,  n.  127,  e  il  Comitato  di
          valutazione di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
          4 giugno 2003, n. 128.». 
              - Il decreto del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca 16 marzo 2007 recante: «Determinazione delle classi
          delle lauree universitarie» e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio 2010, n. 76 recante: «Regolamento  concernente  la
          struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140,  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio  2010,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme  in
          materia di organizzazione delle universita',  di  personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10
          del 14 gennaio 2011. 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  27
          gennaio    2012,    n.    19    recante:    «Valorizzazione
          dell'efficienza    delle    universita'    e    conseguente
          introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione  di
          risorse pubbliche sulla base di criteri  definiti  ex  ante
          anche   mediante   la   previsione   di   un   sistema   di
          accreditamento   periodico   delle   universita'    e    la
          valorizzazione  della  figura  dei  ricercatori   a   tempo
          indeterminato non confermati al primo anno di attivita',  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  30
          dicembre  2010,  n.  240»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2012: 
                «Art.   6   (Definizione   degli    indicatori    per
          l'accreditamento). - 1. L'ANVUR,  entro  centoventi  giorni
          dalla data di emanazione del  presente  decreto,  definisce
          gli indicatori per l'accreditamento  iniziale  e  periodico
          delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica
          al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto  del
          Ministro  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione. 
                2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3,
          elaborati in coerenza con gli standard  e  le  linee  guida
          stabilite  dall'Associazione  europea  per  l'assicurazione
          della qualita' del  sistema  universitario  (Standards  and
          Guidelines  for   Quality   Assurance   in   the   European
          Association for Quality Assurance  in  Higher  Education  -
          EHEA), tengono conto degli obiettivi  qualitativi  definiti
          ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,  n.  76,  e
          delle linee  generali  di  indirizzo  della  programmazione
          triennale  delle  universita',  definite  con  decreto  del
          Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' dell'accertamento della
          sostenibilita' economico-finanziaria. 
                3.  Gli   indicatori   sono   pubblicati   sul   sito
          istituzionale  del  Ministero,   sul   sito   istituzionale
          dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola universita'. 
                4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e  3
          sono oggetto di revisione periodica con cadenza  triennale,
          relativamente agli  indicatori  definiti  per  i  corsi  di
          studio, e quinquennale, per gli  indicatori  relativi  alle
          sedi, al fine di renderli  costantemente  coerenti  con  le
          linee guida definite a livello europeo e in linea  con  gli
          obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di  cui  al
          comma 2, nonche'  al  fine  di  tenere  conto  degli  esiti
          dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo  9.  Gli
          indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati  e
          resi pubblici con la medesima procedura di cui al  presente
          articolo.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva 95/46/CE e' pubblicato nella GUUE L
          119 del 4 maggio 2016. 
              -  Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101
          recante: «Disposizioni per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati)»
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  205  del  4
          settembre 2018. 
              -   Il   decreto   del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  3  maggio  2018,  n.  59
          recante:  «Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  10
          gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle
          scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,  adottato
          in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della
          legge 15 maggio 1997, n. 127» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018. 
              -   Il   decreto   del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270
          recante:   «Modifiche   al   regolamento   recante    norme
          concernenti l'autonomia didattica degli  atenei,  approvato
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla legge 11 ottobre 1986, n.  697
          si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  27  gennaio   1998,   n.   25   recante:
          «Regolamento recante disciplina dei  procedimenti  relativi
          allo  sviluppo   ed   alla   programmazione   del   sistema
          universitario,   nonche'   ai   comitati    regionali    di
          coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma  8,  lettere
          a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998: 
                «Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I
          comitati regionali di  coordinamento  sono  costituiti  dai
          rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione,
          dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato,
          nonche'  da  un  rappresentante  degli  studenti  se  nella
          regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti
          se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un  numero
          di atenei nella  regione  superiore  a  tre,  eletti  dalla
          componente studentesca dei senati accademici e dei consigli
          di amministrazione delle universita' della regione, riunita
          in seduta comune.  Nella  regione  Trentino-Alto  Adige  si
          istituiscono due  comitati  provinciali  di  coordinamento,
          ciascuno di essi composto dal  presidente  della  provincia
          autonoma,  o  da  un  suo  delegato,  dai   rettori   delle
          universita' della  provincia  e  dai  rappresentanti  degli
          studenti delle medesime, determinati ai sensi del  presente
          comma. 
                2. I comitati eleggono nel loro seno il  rettore  che
          li presiede ed individuano la sede  universitaria  ai  fini
          del supporto tecnico e amministrativo. 
                3.  I  comitati,   oltre   alle   funzioni   di   cui
          all'articolo  2,  comma  3,  lettera  c),   provvedono   al
          coordinamento delle iniziative in materia di programmazione
          degli    accessi    all'istruzione    universitaria,     di
          orientamento, di diritto allo studio,  di  alta  formazione
          professionale e di formazione  continua  e  ricorrente,  di
          utilizzazione delle  strutture  universitarie,  nonche'  al
          coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni
          formative regionali, con le istanze  economiche  e  sociali
          del territorio.». 
              - Per i commi 138, 139, 140 e 141 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  si  vedano  le  note
          alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge 16 gennaio 2006, n.  18,
          si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge 11 luglio 2002, n. 148 -
          Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
          dei titoli di studio  relativi  all'insegnamento  superiore
          nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997,  e
          norme di adeguamento dell'ordinamento interno, si vedano le
          note alle premesse.