IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del
riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per
interpreti e traduttori»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e
4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 17, comma
96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e'
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle
Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei
corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare,
l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli articoli 2, comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, "al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta
formazione artistica musicale e coreutica", nonche' la determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente
costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei
dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19
giugno 1999;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente «Regolamento di
riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre
1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96,
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia
di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e,
in particolare, l'articolo 1-bis;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del
Consiglio universitario nazionale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree
universitarie», e, in particolare, la classe di laurea L-12
Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale», ed in particolare
la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e
interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
2026, n. 12, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante
«Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14
ottobre 2021, n. 1154, recante «Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori
predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
giugno 2023, n. 802, recante integrazioni al citato decreto
ministeriale 14 ottobre 2021, 1154;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 maggio 2018, n. 59, con il quale e' stato approvato
il Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38,
per il riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma
96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19
dicembre 2023, n. 1648, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come modificato
dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite
le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea L-12
Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19
dicembre 2023, n. 1649, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come modificato
dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite
le classi di laurea magistrale e, in particolare, la classe di laurea
magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui
all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 2
maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi
scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, nonche'
razionalizzati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari e
ricondotti questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro
dell'universita' e della ricerca;
Considerata la necessita' di aggiornare ed unificare in un unico
testo normativo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10
gennaio 2002, n. 38 e al decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16
dicembre 2025;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2026;
Vista la nota del 20 aprile 2026, prot. n. 741, con la quale viene
data la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge
n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento reca la disciplina del riconoscimento
delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, che assumono
la denominazione di "Scuole superiori per mediatori linguistici
(SSML)", e dell'accreditamento delle sedi e dei corsi, nonche' delle
modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione
dei relativi titoli, definendone i criteri, le procedure e i
requisiti.
2. Le Scuole superiori per mediatori linguistici rilasciano, ove
riconosciute e accreditate ai sensi del presente regolamento, titoli
di studio conseguibili al termine di corsi di studio di primo ciclo
di durata triennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi
di laurea rilasciati dalle Universita' al termine dei corsi afferenti
alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al
decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648. Qualora le suddette
Scuole abbiano ottenuto l'accreditamento di un corso e di una sede,
le stesse possono rilasciare titoli di studio di secondo ciclo di
durata biennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di
laurea magistrale rilasciati dalle universita' al termine dei corsi
afferenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione
specialistica e interpretariato (LM-94) di cui al decreto
ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca;
c) per Direzione, la Direzione generale della didattica e del
personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale
della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM);
e) per Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), le
Scuole pubbliche e private di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697;
f) per soggetto gestore, i soggetti pubblici e privati che
abbiano presentato istanza ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento
di una SSML e l'accreditamento di uno o piu' corsi di primo ciclo di
durata triennale, ai sensi dell'articolo 3;
g) per Comitato regionale di coordinamento, il Comitato di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25;
h) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, istituita ai sensi dell'articolo 2,
commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
i) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui alla
legge 16 gennaio 2006, n. 18;
l) per supplemento di diploma, il documento integrativo del
titolo di studio, rilasciato in formato standardizzato e allegato al
titolo finale, recante la descrizione del percorso formativo, delle
competenze acquisite e del livello del titolo nel sistema nazionale
di istruzione superiore, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148,
di recepimento della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- La legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:
«Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle
Scuole superiori per interpreti e traduttori» e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 27 ottobre 1986.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Si riportano i commi 95 e 96 dell'articolo 17 della
Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei
criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte
dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad
attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non
previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,
laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita'
purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e
abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e
professionale identificato dal corso di studio. Nell'ambito
dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte
dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad
attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non
previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,
laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita'
purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e
abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e
professionale identificato dal corso di studio. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n.
56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25
e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:
«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. Sono
istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente
soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti
dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero
dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo; 14) Ministero
della salute.";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
Il numero dei Ministeri e' stabilito in quattordici. Il
numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.".
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e
2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali
327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita'
e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di
euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».
- Si riportano gli articoli 2, 51-bis, 51-ter e
51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 12.
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i
seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle imprese e del made in Italy;
7) Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione e del merito;
12) Ministero dell'universita' e della ricerca;
13) Ministero della cultura;
14) Ministero della salute;
15) Ministero del turismo.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche
con riferimento alle agenzie dotate di personalita'
giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico
di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e la relativa responsabilita'.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri.
4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in
quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a
qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio,
vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».
«Art. 51-bis (Istituzione del ministero e
attribuzioni).- 1. E' istituito il Ministero
dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica
musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi
compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei
limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle
attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa
l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui
all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti
locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle
istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica.».
«Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria,
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di
ogni altra istituzione appartenente al sistema
dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti
tecnici superiori; programmazione degli interventi,
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita', delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione
in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e
internazionali in materia di istruzione universitaria e
alta formazione artistica musicale e coreutica,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del
sistema universitario e di alta formazione artistica
musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi
culturali stipulati a cura del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non
strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
formazione di grado universitario e di alta formazione
artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni
d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca nonche' nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca
pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a
programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno
della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti
con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con
il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
di competenza del Ministero dell'universita' e della
ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo
per le agevolazioni anche con riferimento alle aree
depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella
loro configurazione di European Research Infrastructure
Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009
del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi
nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la
diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto
alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli
articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del
coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la
sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema
economico-produttivo, pubblico e privato, nonche'
valutazione dei progetti di ricerca; altre competenze
assegnate dalla vigente legislazione.».
«Art. 51-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a nove, in relazione alle aree
funzionali di cui all'articolo 51-ter.».
- La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante: «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei
titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella
Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme
di adeguamento dell'ordinamento interno» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38,
concernente recante: «Regolamento di riordino della
disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986,
n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96,
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno
2018.
- Si riporta l'articolo 1-bis decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170:
«Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore). - 1. Per i
fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio,
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore, avente i
seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e
internazionale degli studenti agevolando le procedure
connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del
sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione
per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento
dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative
in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, individua,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia
nazionale per la valutazione delle universita' e della
ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
e le altre consulte degli studenti, i dati che devono
essere presenti nei sistemi informativi degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore da trasmettere periodicamente, con modalita'
telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
recante: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre
2004, n. 266.
- La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino
del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006.
- Si riportano i commi 138, 139, 140 e 141
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle
attivita' delle universita' e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici,
sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base
di un elenco di persone, definito da un comitato di
selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del
mandato dei suddetti componenti, compresi quelli
eventualmente nominati in sostituzione di componenti
cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalita' di selezione dei
componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra
qualificati esperti stranieri, e le relative indennita',
prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo,
la carica di presidente o di componente dell'organo
direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla
effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il
Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di
valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128.».
- Il decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007 recante: «Determinazione delle classi
delle lauree universitarie» e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76 recante: «Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 14 gennaio 2011.
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19 recante: «Valorizzazione
dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante
anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2012:
«Art. 6 (Definizione degli indicatori per
l'accreditamento). - 1. L'ANVUR, entro centoventi giorni
dalla data di emanazione del presente decreto, definisce
gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica
al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del
Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3,
elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida
stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione
della qualita' del sistema universitario (Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European
Association for Quality Assurance in Higher Education -
EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e
delle linee generali di indirizzo della programmazione
triennale delle universita', definite con decreto del
Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' dell'accertamento della
sostenibilita' economico-finanziaria.
3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale
dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola universita'.
4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3
sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale,
relativamente agli indicatori definiti per i corsi di
studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle
sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le
linee guida definite a livello europeo e in linea con gli
obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al
comma 2, nonche' al fine di tenere conto degli esiti
dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli
indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e
resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente
articolo.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE e' pubblicato nella GUUE L
119 del 4 maggio 2016.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4
settembre 2018.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59
recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10
gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle
scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato
in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della
legge 15 maggio 1997, n. 127» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
recante: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 11 ottobre 1986, n. 697
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 recante:
«Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998:
«Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I
comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai
rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione,
dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato,
nonche' da un rappresentante degli studenti se nella
regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti
se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero
di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla
componente studentesca dei senati accademici e dei consigli
di amministrazione delle universita' della regione, riunita
in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si
istituiscono due comitati provinciali di coordinamento,
ciascuno di essi composto dal presidente della provincia
autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle
universita' della provincia e dai rappresentanti degli
studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente
comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che
li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini
del supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al
coordinamento delle iniziative in materia di programmazione
degli accessi all'istruzione universitaria, di
orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione
professionale e di formazione continua e ricorrente, di
utilizzazione delle strutture universitarie, nonche' al
coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni
formative regionali, con le istanze economiche e sociali
del territorio.».
- Per i commi 138, 139, 140 e 141 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, si vedano le note
alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 16 gennaio 2006, n. 18,
si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 11 luglio 2002, n. 148 -
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore
nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno, si vedano le
note alle premesse.