IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio,  del  12  giugno
2025, sul rafforzamento della sicurezza delle carte  d'identita'  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  titoli  di  soggiorno  rilasciati  ai
cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano  il  diritto
di libera circolazione; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14; 
  Visto il decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano  -  CONI  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'articolo 7, comma 4; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  recante
«Riordinamento del sistema degli enti  pubblici  nazionali,  a  norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 20; 
  Vista la legge 31 agosto 2022, n. 140, recante «Disposizioni per la
celebrazione dell'ottavo centenario  della  morte  di  San  Francesco
d'Assisi»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto il decreto-legge 30  giugno  2025,  n.  96,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   2025,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi
eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di
sport»; 
  Visto il decreto-legge  27  marzo  2026,  n.  38,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2026,   n.   88,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli da 59 a 64; 
  Considerata, l'eccezionale rilevanza della manifestazione  sportiva
costituta  dal  Campionato  europeo  di  calcio  «UEFA  2032»  e   la
necessita' di  assicurare,  in  tempi  compatibili  con  le  scadenze
imposte dalla UEFA, la realizzazione e il completamento  delle  opere
necessarie  al  relativo  svolgimento,   considerate   di   interesse
strategico nazionale; 
  Considerata  la  rilevanza   internazionale   della   trentottesima
edizione della «America's Cup- Napoli  2027»,  iniziata  con  l'avvio
della prima regata di avvicinamento, tenutasi a Cagliari dal 21 al 24
maggio 2026, che richiede  l'adozione  di  ulteriori  misure  urgenti
volte a garantire l'efficace organizzazione e  il  pieno  svolgimento
dell'evento  e  l'assolvimento  delle  obbligazioni  contrattualmente
assunte con gli organismi sportivi internazionali di riferimento; 
  Rilevata la necessita' e l'urgenza  di  supportare  lo  svolgimento
della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto  2026,  che
si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
realizzazione delle grandi manifestazioni  sopra  individuate  e,  in
particolare, di svolgere le attivita'  e  le  azioni  preordinate  al
puntuale  rispetto  degli  impegni  assunti   e   a   garantirne   lo
svolgimento; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
supportare e  garantire  il  pieno  e  corretto  funzionamento  degli
organismi sportivi e degli altri enti che ne vigilano l'operato,  con
particolare  riferimento  al   sostegno   al   movimento   calcistico
professionistico  femminile,  alla  semplificazione  degli  strumenti
ordinamentali a supporto degli organismi di governo e  rappresentanza
delle discipline  sportive,  in  ragione  della  relativa  dimensione
sociale e non  lucrativa,  nonche'  di  assicurare,  anche  sotto  il
profilo delle risorse economiche, la piena attuazione delle politiche
pubbliche per il  sostegno  alla  pratica  sportiva,  alle  attivita'
sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici  e  alla
genitorialita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare
modificazioni all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36, che istituisce e disciplina la Commissione  indipendente
per  la  verifica  dell'equilibrio  economico  e  finanziario   delle
societa' sportive professionistiche, anche al fine  di  allineare  la
copertura economica all'anno 2026, in  considerazione  dell'imminente
adozione delle relative delibere,  nonche'  di  dettare  disposizioni
necessarie ad assicurare il migliore funzionamento e l'organizzazione
della medesima Commissione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  assicurare
l'immediato riordino della disciplina  relativa  all'Unione  italiana
tiro  a  segno,  al  fine  di  chiarire  e  separare  la   disciplina
organizzativa e amministrativa delle  funzioni  pubblicistiche  e  di
quelle piu' propriamente riferite all'attivita' sportiva, con diversi
profili di responsabilita'  e  garantendo  comunque  l'autonomia  del
movimento sportivo; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   dettare
disposizioni volte a garantire e assicurare il concorso del  Servizio
nazionale di protezione civile per l'organizzazione e la gestione  di
eventi eccezionali e di particolare rilievo e  partecipazione,  quali
le celebrazioni dell'Anno giubilare di  San  Francesco  d'Assisi,  in
occasione dell'ottavo centenario della morte, nonche' la  visita  del
Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma il 4 luglio 2026; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   dettare
disposizioni volte a garantire l'ordinato  rilascio  della  carta  di
identita' elettronica, assicurando nelle  more,  senza  soluzione  di
continuita', l'efficacia del documento di identita' per  l'acceso  ai
servizi pubblici e privati erogati ai cittadini; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 giugno 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per lo sport e i giovani, della difesa  e  dell'interno,  di
concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche  sociali,
per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al  campionato
                 europeo di calcio «UEFA EURO 2032» 
 
  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge  30  giugno  2025,  n.  96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2025,  n.  119,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al  primo  periodo,  le  parole:  «privati  promotori»  sono
sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo,  e'
aggiunto il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti  di  cui
al  primo  periodo  siano  amministrazioni  pubbliche,  si   provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie gia'  previste  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica»; 
      2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» e' soppressa  e
le parole: «sub-commissario il sindaco del comune  interessato»  sono
sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il
presidente della regione interessati»; 
      3) al diciassettesimo periodo le parole:  «All'atto  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «In caso di»; 
      4) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per la  durata
della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di
cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unita'
di  personale  dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  il
Commissario   straordinario   puo'   avvalersi   di   un   magistrato
amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo
per l'intera  durata  dell'incarico  del  Commissario  straordinario,
ovvero  di  consulenti  esterni,   anche   estranei   alla   pubblica
amministrazione, fino al numero massimo di tre,  a  cui  puo'  essere
attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000,
al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e  degli  oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.  All'atto
del  collocamento  fuori  ruolo  del  magistrato   amministrativo   o
contabile   e'   reso   indisponibile,   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di  posti
equivalente  sotto  il   profilo   finanziario.   Si   applicano   le
disposizioni   vigenti   in   materia   di   limiti   retributivi   e
omnicomprensivita' di cui all'articolo  23-ter  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del  Commissario  straordinario,
previo accordo con  la  societa'  concedente,  puo'  essere  altresi'
autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di  durata
annuale  rinnovabile,  di  massimo  cinque  dipendenti  di   societa'
controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a
carico di quest'ultime, ivi inclusi quelli  relativi  al  trattamento
accessorio e ai buoni pasto.»; 
    b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese  di
funzionamento  della  struttura  commissariale,  all'acquisto  o   al
noleggio  di  beni  e  servizi   necessari   all'operativita'   della
struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario  e  al  rimborso
delle spese di missione del personale, anche esterno  alla  struttura
commissariale, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario.». 
  2. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento delle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli  anni  dal
2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione  vigente,  anche  conseguente   all'attualizzazione   di
contributi pluriennali, di quell'articolo 1, comma 511,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296.