Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie
1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale
usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle
seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per
mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77
euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo
2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da
idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali
per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni
previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata
nella misura di 472,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni
di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si
provvede, per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che,
alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti
programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e, per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 27 dicembre 2004, n.
307.
4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, ((convertito, con modificazioni, dalla legge))
27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 4,9 milioni di euro per
l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori
entrate ((e le minori spese)) rivenienti dal comma 1.
((4-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi
dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale
usati come carburanti, di cui all'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal
23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per
mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77
euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
4-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di
accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28
marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da
sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo
tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le
condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.
4-quater. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo,
all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la
parola: «trentesimo» e' sostituita dalla seguente: «centoventesimo».
Restano fermi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo 11, in relazione ai contratti
sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati
in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni di euro per
l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
«Allegato I
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED
ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO
UNICO.
PRODOTTI ENERGETICI
benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri.
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione.
Oli combustibili: usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi.
Gas naturale:
per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo
per combustione per usi non domestici: euro 0,012498
per metro cubo
per combustione per usi domestici:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,044 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,186 per metro cubo;
per combustione per usi domestici limitatamente ai
consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,150 per metro cubo.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE
Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:
lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per
ettolitro;
Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro.
Tabacchi lavorati:
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per
cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno
2028;
c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50
per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026,
60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento.
ENERGIA ELETTRICA
Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh
mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820.
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.
IMPOSIZIONI DIVERSE
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. Bitumi
di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (Revisione delle
disposizioni in materia di accise), pubblicato nella GU n.
79 del 4 aprile 2025:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di sussidi
ambientalmente dannosi). - 1. Ai fini del superamento del
sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026
e' applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella
misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento,
nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio
impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di
accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come
carburante di cui all'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica
misura:
a) benzina: euro 672,90 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per
mille litri.
2.
3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati
ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non
trovano applicazione la variazione, in aumento,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento,
della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b),
del presente articolo.
4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti
maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui
e' applicata, in base al criterio di tassazione per
equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato
come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici
ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in
consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si
applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota
di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la
medesima aliquota trova applicazione per un periodo
quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del
citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui
al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione
della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste
dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44,
paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in
materia di aiuti di Stato provvede il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Ferma restando la destinazione stabilita
dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle
aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita
dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate
tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e
4 del presente articolo nonche' di quelli derivanti
dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.»
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005» e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (Misure
urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e
del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la
competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione
delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di
risoluzione della saturazione virtuale delle reti
elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione
dati nel sistema elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti per la competitivita'
delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie). - 1.
All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022
n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b):
1) al primo periodo:
1.1) le parole "a cedere il gas prodotto al punto
di scambio virtuale (PSV) e" sono soppresse;
1.2) dopo le parole "medi annui attesi" sono
inserite le seguenti: "calcolati sui primi cinque anni";
1.3) le parole "a un prezzo pari al costo
asseverato di cui al comma 7" sono sostituite dalle
seguenti: "al prezzo di cui al comma 8, lettera b)";
2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal
1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al
comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al
30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo
alla stipula del contratto medesimo" sono sostituite dalle
seguenti: "decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto di cui al comma 10, lettera a)";
3) il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. I contitolari di una medesima concessione
di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire
hanno la facolta' di partecipare alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1
anche singolarmente.".
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le
modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla
ripresa o all'incremento della produzione, nonche' le
autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei
programmi di produzione di gas di cui al presente articolo
sono rilasciate a seguito di un procedimento unico,
comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo
III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del
2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui
al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero
opere su terraferma, l'intesa della regione interessata e'
acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il
procedimento unico di cui al primo periodo si conclude
entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione
della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno
manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita'
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove
previste, e' svolta dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo,
la valutazione dell'impatto ambientale e' svolta
congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una
medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche
tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti
giudizi di compatibilita' ambientale relativi a progetti di
ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla
stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto
periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche
ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e'
condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma
10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione
anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10,
lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei
contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo
comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la
possibilita' per il GSE di selezionare uno o piu' clienti
finali che subentrino nella posizione del cliente finale
che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda
la risoluzione anticipata.";
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole "di cui al
comma 7" sono aggiunte le seguenti: "del presente articolo,
comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625";
2) alla lettera d), le parole "ai costi definiti
ai sensi del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "al
prezzo di cui alla lettera b)";
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole "ammessi alla
specifica procedura" sono sostituite dalle seguenti:
"risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui
al comma 8";
2) al secondo periodo, le parole "offerte dagli"
sono sostituite dalle seguenti: "assegnate agli";
f) al comma 10, lettera a), le parole "pari al
costo asseverato ai sensi del comma 7" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 8, lettera b)";
g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole
"siano trasferiti" e' inserita la seguente: "totalmente" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi
i costi operativi riconosciuti per il servizio di
aggregazione";
h) al comma 13:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", commisurata ai volumi di gas oggetto
del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su
base mensile e alla durata residua del contratto. In ogni
caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente
articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del
sistema gas.".
1-bis. Al fine di garantire l'unitarieta' funzionale
dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative
sequenziali nonche' il bilanciamento tra impatti ambientali
e benefici socio-economici derivanti dall'intero ciclo di
vita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo
sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da
fasi realizzative sequenziali relativi alle attivita' di
cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda
del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda
l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia
esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza
medesima, l'autorita' competente esprime un unico giudizio
di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale
fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero
ciclo di vita dell'opera puo' essere redatto utilizzando,
in caso di indisponibilita' dei dati perche' acquisibili
solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero
modellazioni. Il provvedimento di compatibilita'
ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione
obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di
esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero
delle modellazioni contenute nello studio di impatto
ambientale; in caso di incoerenza, l'autorita' competente
valuta eventuali azioni correttive".
1-ter. Le disposizioni del comma 7-ter dell'articolo
25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si
applicano, su istanza del proponente da presentare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti
di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato
ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilita'
ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente
integra la documentazione gia' presentata con gli elementi
necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del
progetto, senza che cio' comporti la decadenza degli atti
procedimentali gia' adottati.
2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «per i clienti finali negli
usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti:
", anche aggregati";
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la
gestione operativa del contratto, non e' consentita, in
ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore
delle garanzie d'origine sulle altre voci di costo del
contratto.";
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la
correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2,
negli accordi di compravendita e' data evidenza delle
singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono
avvalersi di clausole contrattuali standard rese
disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la
conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al
primo periodo del presente comma, per eventuali successive
segnalazioni all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo
diretto di biometano in altro sito, agli accordi di
compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi
difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano
incentivato ai sensi del decreto del Ministro della
transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite
del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche
attraverso le societa' del Gruppo, promuove ed offre
servizi di aggregazione volontaria della domanda e
dell'offerta di biometano.»
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai
contratti sottoscritti a decorrere dal centoventesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione di
una disciplina organica della filiera delle attivita' di
cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di
carbonio (CCUS) e dell'attribuzione di apposite competenze
regolatorie all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), l'Autorita' stessa definisce un quadro
preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete
di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di
carbonio, nonche' per la contabilizzazione delle emissioni
di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento
alla rete e ai siti medesimi. L'ARERA provvede
all'attuazione del primo periodo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-bis. All'articolo 45-bis, comma 1, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "30 giugno
2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".»