Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
       Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei  prezzi  dei
prodotti energetici, le  aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  sul  gas  naturale
usati come carburanti, di cui all'Allegato I  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con  il  decreto  legislativo  26  ottobre   1995,   n.   504,   sono
rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino  al  10  maggio  2026,  nelle
seguenti misure: 
    a) benzina: 622,90 euro per mille litri; 
    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  472,90  euro  per
mille litri; 
    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77
euro per mille chilogrammi; 
    d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo. 
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di  accisa
di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  marzo
2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da
idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in  consumo  tal  quali
per essere impiegati come carburanti, che  soddisfano  le  condizioni
previste dall'articolo 44,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  e'  rideterminata
nella misura di 472,90 euro per mille litri. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5  milioni
di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per  l'anno  2028,  si
provvede, per l'anno 2026,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   ai   sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che,
alla data del 29 aprile 2026,  non  sono  riassegnate  ai  pertinenti
programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario  e,  per
l'anno 2028, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 27 dicembre  2004,  n.
307. 
  4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, ((convertito, con modificazioni, dalla legge))
27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 4,9 milioni di  euro  per
l'anno 2027. Al relativo  onere  si  provvede  mediante  le  maggiori
entrate ((e le minori spese)) rivenienti dal comma 1. 
  ((4-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi
dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla  benzina  e  sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  sul  gas  naturale
usati come carburanti, di cui all'allegato I  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate,  dal
23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure: 
  a) benzina: 622,90 euro per mille litri; 
  b) oli da gas o gasolio usato  come  carburante:  572,90  euro  per
mille litri; 
  c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come  carburanti:  242,77
euro per mille chilogrammi; 
  d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo. 
  4-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di
accisa di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28
marzo 2025, n.  43,  applicata  ai  gasoli  paraffinici  ottenuti  da
sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo
tal quali per essere impiegati come  carburanti,  che  soddisfano  le
condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo  5,  del  regolamento
(UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   e'
rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri. 
  4-quater. Ai  fini  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49,  la
parola: «trentesimo» e' sostituita dalla seguente:  «centoventesimo».
Restano fermi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni di cui  al
comma  2  del  medesimo  articolo  11,  in  relazione  ai   contratti
sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. 
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati
in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni di euro per
l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'Allegato I del  decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative): 
                «Allegato I 
                ELENCO  PRODOTTI  ASSOGGETTATI  AD   IMPOSIZIONE   ED
          ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE  DEL  TESTO
          UNICO. 
              PRODOTTI ENERGETICI 
                benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri; 
                benzina: lire 1.003.480 per mille litri; 
              Petrolio lampante o cherosene: 
                usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          415.990 per mille litri; 
              Oli da gas o gasolio: 
                usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          747.470 per mille litri; 
                usato  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 12,8 per mille litri. 
              Oli vegetali non modificati chimicamente usati  per  la
          produzione  diretta  o  indiretta  di  energia   elettrica:
          esenzione. 
              Oli combustibili: usati per riscaldamento: 
                a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775  per
          mille chilogrammi; 
                b) a basso tenore di zolfo (BTZ):  euro  64,2421  per
          mille chilogrammi; 
                per uso industriale: 
                  a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
          mille chilogrammi; 
                  b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
          mille chilogrammi; 
                usati  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. 
              Oli minerali greggi, naturali usati per  la  produzione
          diretta o indiretta di energia  elettrica:  euro  15,4  per
          mille chilogrammi. 
              Gas di petrolio liquefatti: 
                usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.; 
                usato  come  combustibile  per  riscaldamento:   lire
          359.220 per mille kg.; 
                usato  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi. 
              Gas naturale: 
                per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo 
                per combustione per usi non domestici: euro  0,012498
          per metro cubo 
                per combustione per usi domestici: 
                  a) per consumi fino a 120 metri  cubi  annui:  euro
          0,044 per metro cubo; 
                  b) per consumi superiori a 120 metri cubi  annui  e
          fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo; 
                  c) per consumi superiori a 480 metri cubi  annui  e
          fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; 
                  d) per consumi superiori a 1560 metri  cubi  annui:
          euro 0,186 per metro cubo; 
                per combustione per usi  domestici  limitatamente  ai
          consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
          delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218: 
                  a) per consumi fino a 120 metri  cubi  annui:  euro
          0,038 per metro cubo; 
                  b) per consumi superiori a 120 metri cubi  annui  e
          fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; 
                  c) per consumi superiori a 480 metri cubi  annui  e
          fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo; 
                  d) per consumi superiori a 1560 metri  cubi  annui:
          euro 0,150 per metro cubo. 
                per la produzione  diretta  o  indiretta  di  energia
          elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi. 
              ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 
                Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato; 
                Vino: lire zero; 
                Bevande fermentate diverse dal vino  e  dalla  birra:
          lire zero; 
                Prodotti   alcolici   intermedi:   euro   62,33   per
          ettolitro; 
                Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro. 
              Tabacchi lavorati: 
                a) sigari 23,5 per cento; 
                b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026,  27,5  per
          cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere  dall'anno
          2028; 
                c) sigarette 49,23 per cento per l'anno  2026,  48,50
          per cento per l'anno  2027  e  48  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2028; 
                d) tabacco trinciato a  taglio  fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 60,7 per  cento  per  l'anno  2026,
          60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere
          dall'anno 2028; 
                e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; 
                f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento. 
              ENERGIA ELETTRICA 
                Per ogni kWh di energia impiegata (3): 
                  per qualsiasi applicazione nelle  abitazioni:  lire
          4,10 per ogni kWh; 
                  per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi  dalle
          abitazioni: 
                    a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
                    b)  per  i  consumi  superiori  a  1.200.000  kWh
          mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820. 
                  per la fornitura di energia  elettrica  erogata  da
          impianti di terra alle navi ormeggiate in porto  dotate  di
          impianti  elettrici   con   potenza   installata   nominale
          superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005  per
          ogni kWh. 
              IMPOSIZIONI DIVERSE 
                Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.  Bitumi
          di petrolio lire 60.000 per mille kg.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  28  marzo  2025,  n.   43   (Revisione   delle
          disposizioni in materia di accise), pubblicato nella GU  n.
          79 del 4 aprile 2025: 
                «Art.  3  (Disposizioni   in   materia   di   sussidi
          ambientalmente dannosi). - 1. Ai fini del  superamento  del
          sussidio  ambientalmente  dannoso  EN.SI.24,  di   cui   al
          Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e  dei  sussidi
          ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio  2026
          e' applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine  nella
          misura di 4,05 centesimi di euro per litro  e  un  aumento,
          nella medesima misura,  dell'accisa  applicata  al  gasolio
          impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote  di
          accisa  sulle  benzine  e  sul   gasolio   impiegato   come
          carburante di cui  all'allegato  I  al  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, sono rideterminate  nella  seguente  identica
          misura: 
                  a) benzina: euro 672,90 per mille litri; 
                  b) gasolio usato come carburante: euro  672,90  per
          mille litri. 
                2. 
                3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi  indicati
          ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico  di
          cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  non
          trovano   applicazione   la   variazione,    in    aumento,
          dell'aliquota di accisa sul gasolio usato  come  carburante
          stabilita dal decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica e del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 110 del 14 maggio 2025, e  la  variazione,  in  aumento,
          della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera  b),
          del presente articolo. 
                4. Allo scopo di incentivare l'impiego di  carburanti
          maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a  cui
          e'  applicata,  in  base  al  criterio  di  tassazione  per
          equivalenza, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio  impiegato
          come carburante,  al  biodiesel  e  ai  gasoli  paraffinici
          ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi  in
          consumo tal quali per essere impiegati come carburanti,  si
          applica,  ai  sensi  dell'articolo   16   della   direttiva
          2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre  2003,  un'aliquota
          di accisa ridotta pari a euro 617,40 per  mille  litri;  la
          medesima  aliquota  trova  applicazione  per   un   periodo
          quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del
          citato decreto 14 maggio 2025,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui
          al presente comma  soddisfano,  ai  fini  dell'applicazione
          della predetta aliquota  ridotta,  le  condizioni  previste
          dall'articolo 44, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
                5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel
          rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti   dal
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, e  in  particolare  dall'articolo  44,
          paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti  in
          materia  di   aiuti   di   Stato   provvede   il   Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                6.   Ferma   restando   la   destinazione   stabilita
          dall'articolo  3  del  citato  decreto  14   maggio   2025,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110  del  14  maggio
          2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione  delle
          aliquote di accisa sulla benzina e  sul  gasolio  stabilita
          dall'articolo 2 del medesimo decreto, le  maggiori  entrate
          derivanti dal comma 1 del  presente  articolo,  determinate
          tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3  e
          4  del  presente  articolo  nonche'  di  quelli   derivanti
          dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono
          destinate, al netto della quota di spettanza delle  regioni
          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano, al fondo di cui  all'articolo  62,  comma  1,  del
          decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.» 
              - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107  e  108  del  trattato,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)): 
                «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
                2. Le entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  51-septies,
          Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato  1  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/articolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
                2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
                2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005» e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  "30
          giugno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge 20 febbraio  2026,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026,  n.  49  (Misure
          urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e
          del gas in favore delle famiglie e delle  imprese,  per  la
          competitivita' delle imprese  e  per  la  decarbonizzazione
          delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di
          risoluzione   della   saturazione   virtuale   delle   reti
          elettriche e di integrazione  dei  centri  di  elaborazione
          dati nel sistema elettrico) come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 11 (Disposizioni urgenti per la  competitivita'
          delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie). - 1.
          All'articolo 16 del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022
          n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 5, lettera b): 
                    1) al primo periodo: 
                    1.1) le parole "a cedere il gas prodotto al punto
          di scambio virtuale (PSV) e" sono soppresse; 
                    1.2) dopo le  parole  "medi  annui  attesi"  sono
          inserite le seguenti: "calcolati sui primi cinque anni"; 
                    1.3)  le  parole  "a  un  prezzo  pari  al  costo
          asseverato  di  cui  al  comma  7"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "al prezzo di cui al comma 8, lettera b)"; 
                    2) al secondo periodo, le parole «decorrenti  dal
          1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di  cui  al
          comma 10, lettera a), sia stipulato in data  successiva  al
          30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese  successivo
          alla stipula del contratto medesimo" sono sostituite  dalle
          seguenti:  "decorrenti  dalla  data  di  stipulazione   del
          contratto di cui al comma 10, lettera a)"; 
                    3) il terzo periodo e' soppresso; 
                  b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
                    "5-bis. I contitolari di una medesima concessione
          di coltivazione di gas naturale esistente  o  da  conferire
          hanno  la  facolta'  di  partecipare  alle  procedure   per
          l'approvvigionamento di lungo termine di  cui  al  comma  1
          anche singolarmente.". 
                  c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
                    "6. Le nuove concessioni, le proroghe  ovvero  le
          modifiche delle  concessioni  esistenti,  finalizzate  alla
          ripresa  o  all'incremento  della  produzione,  nonche'  le
          autorizzazioni delle opere  necessarie  all'attuazione  dei
          programmi di produzione di gas di cui al presente  articolo
          sono  rilasciate  a  seguito  di  un  procedimento   unico,
          comprensivo delle valutazioni ambientali di cui  al  titolo
          III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del
          2006,  al  quale  partecipano  tutte   le   amministrazioni
          interessate,  svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico  di  cui
          al primo periodo riguardi programmi  di  produzione  ovvero
          opere su terraferma, l'intesa della regione interessata  e'
          acquisita  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi.  Il
          procedimento unico di cui  al  primo  periodo  si  conclude
          entro il termine di sei mesi dalla  data  di  presentazione
          della relativa istanza da  parte  dei  soggetti  che  hanno
          manifestato interesse ai sensi  del  comma  5.  L'attivita'
          istruttoria per le valutazioni di impatto  ambientale,  ove
          previste, e' svolta dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS di  cui  all'articolo  8,
          comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  152   del   2006.
          Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo,
          la   valutazione   dell'impatto   ambientale   e'    svolta
          congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti  a  una
          medesima  concessione  oggetto  dell'istanza  unica,  anche
          tenendo conto  delle  eventuali  risultanze  di  precedenti
          giudizi di compatibilita' ambientale relativi a progetti di
          ricerca o di coltivazione di idrocarburi  insistenti  sulla
          stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e  al  quinto
          periodo si applicano, su richiesta dell'interessato,  anche
          ai procedimenti di valutazione  ambientale  gia'  in  corso
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
          L'efficacia  degli  atti  di  cui  al  primo   periodo   e'
          condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del  comma
          10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la  risoluzione
          anticipata dei contratti stipulati ai sensi del  comma  10,
          lettera b), non  costituiscono  causa  di  risoluzione  dei
          contratti stipulati ai sensi della lettera a) del  medesimo
          comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta  ferma  la
          possibilita' per il GSE di selezionare uno o  piu'  clienti
          finali che subentrino nella posizione  del  cliente  finale
          che non abbia sottoscritto il contratto o che  ne  richieda
          la risoluzione anticipata."; 
                  d) al comma 8: 
                    1) alla lettera b), dopo le  parole  "di  cui  al
          comma 7" sono aggiunte le seguenti: "del presente articolo,
          comprensivo del valore delle aliquote  di  coltivazione  di
          cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  25  novembre
          1996, n. 625"; 
                    2) alla lettera d), le parole "ai costi  definiti
          ai sensi del comma 7" sono sostituite dalle  seguenti:  "al
          prezzo di cui alla lettera b)"; 
                  e) al comma 9: 
                    1) al primo  periodo,  le  parole  "ammessi  alla
          specifica  procedura"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
          "risultati assegnatari nell'ambito della procedura  di  cui
          al comma 8"; 
                    2) al secondo periodo, le parole "offerte  dagli"
          sono sostituite dalle seguenti: "assegnate agli"; 
                  f) al comma 10, lettera  a),  le  parole  "pari  al
          costo asseverato ai sensi  del  comma  7"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "di cui al comma 8, lettera b)"; 
                  g) al comma 12, secondo  periodo,  dopo  le  parole
          "siano trasferiti" e' inserita la seguente: "totalmente"  e
          sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti  salvi
          i  costi  operativi  riconosciuti  per   il   servizio   di
          aggregazione"; 
                  h) al comma 13: 
                    1) il primo periodo e' soppresso; 
                    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: ", commisurata ai volumi  di  gas  oggetto
          del contratto, al differenziale del prezzo  di  mercato  su
          base mensile e alla durata residua del contratto.  In  ogni
          caso, all'attuazione del  meccanismo  di  cui  al  presente
          articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti  del
          sistema gas.". 
                1-bis. Al fine di garantire l'unitarieta'  funzionale
          dei progetti complessi caratterizzati da fasi  realizzative
          sequenziali nonche' il bilanciamento tra impatti ambientali
          e benefici socio-economici derivanti dall'intero  ciclo  di
          vita delle opere, in coerenza con il principio di  sviluppo
          sostenibile, all'articolo  25  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          comma: 
                  "7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati  da
          fasi realizzative sequenziali relativi  alle  attivita'  di
          cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte  seconda
          del presente decreto, qualora l'istanza  di  VIA  comprenda
          l'intero ciclo di vita del  progetto  e  la  richiesta  sia
          esplicitamente  formulata   dal   proponente   nell'istanza
          medesima, l'autorita' competente esprime un unico  giudizio
          di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale
          fine, lo studio di impatto ambientale  riferito  all'intero
          ciclo di vita dell'opera puo' essere  redatto  utilizzando,
          in caso di indisponibilita' dei  dati  perche'  acquisibili
          solo  al  termine  della  fase  di  ricerca,  stime  ovvero
          modellazioni.   Il    provvedimento    di    compatibilita'
          ambientale,  qualora  favorevole,  contiene  la  condizione
          obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di
          esercizio del progetto, della coerenza delle  stime  ovvero
          delle  modellazioni  contenute  nello  studio  di   impatto
          ambientale; in caso di incoerenza,  l'autorita'  competente
          valuta eventuali azioni correttive". 
                1-ter. Le disposizioni del comma 7-ter  dell'articolo
          25  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,
          introdotto  dal  comma  1-bis  del  presente  articolo,  si
          applicano, su istanza del proponente  da  presentare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, anche ai  procedimenti
          di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data
          di entrata in vigore del presente decreto,  non  sia  stato
          ancora ottenuto il definitivo  giudizio  di  compatibilita'
          ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente
          integra la documentazione gia' presentata con gli  elementi
          necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita  del
          progetto, senza che cio' comporti la decadenza  degli  atti
          procedimentali gia' adottati. 
                2. All'articolo 5-bis, del  decreto-legge  15  maggio
          2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio  2024,  n.   101,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 2: 
                    1) dopo le parole: «per i  clienti  finali  negli
          usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti:
          ", anche aggregati"; 
                    2) e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:
          "Fatto salvo il riconoscimento  dei  corrispettivi  per  la
          gestione operativa del contratto,  non  e'  consentita,  in
          ogni caso, la  traslazione,  anche  indiretta,  del  valore
          delle garanzie d'origine sulle  altre  voci  di  costo  del
          contratto."; 
                  b) sono aggiunti in fine i seguenti commi: 
                    "2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e  la
          correttezza dei contratti stipulati ai sensi del  comma  2,
          negli accordi  di  compravendita  e'  data  evidenza  delle
          singole voci di costo. A tal fine,  gli  operatori  possono
          avvalersi   di   clausole   contrattuali   standard    rese
          disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la
          conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al
          primo periodo del presente comma, per eventuali  successive
          segnalazioni all'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente (ARERA). 
                    2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo
          diretto  di  biometano  in  altro  sito,  agli  accordi  di
          compravendita sottoscritti con i clienti finali  negli  usi
          difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano
          incentivato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   della
          transizione ecologica 15 settembre 2022,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022,  nel  limite
          del 35% dei consumi dei predetti  clienti.  Il  GSE,  anche
          attraverso  le  societa'  del  Gruppo,  promuove  ed  offre
          servizi  di  aggregazione  volontaria   della   domanda   e
          dell'offerta di biometano.» 
                3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  ai
          contratti  sottoscritti  a  decorrere  dal   centoventesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                4. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, nelle  more  dell'adozione  di
          una disciplina organica della filiera  delle  attivita'  di
          cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del  biossido  di
          carbonio (CCUS) e dell'attribuzione di apposite  competenze
          regolatorie all'Autorita' di regolazione per energia,  reti
          e ambiente (ARERA), l'Autorita' stessa definisce un  quadro
          preliminare di principi e criteri per l'accesso  alla  rete
          di trasporto e  ai  siti  di  stoccaggio  del  biossido  di
          carbonio, nonche' per la contabilizzazione delle  emissioni
          di biossido di carbonio oggetto di cattura  e  conferimento
          alla  rete   e   ai   siti   medesimi.   L'ARERA   provvede
          all'attuazione del primo  periodo  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                4-bis. All'articolo  45-bis,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "30  giugno
          2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".»