Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
                          Bonus donne 2026 
 
  1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del  lavoro
per  le  lavoratrici  svantaggiate,  anche  nell'ambito  della   Zona
economica speciale  per  il  Mezzogiorno-ZES  unica,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che  dal  1°
gennaio 2026 al 31 dicembre 2026assumono, con contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato, donne  di  qualsiasi  eta',  ovunque  residenti,
prive di un impiego regolarmente retribuito  da  almeno  ventiquattro
mesi ovvero prive di un impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno
dodici mesi e che appartengono ad una delle ((categorie di lavoratori
svantaggiati  di  cui  alle  lettere  da  b)a  g)   del   numero   4)
dell'articolo 2)) del regolamento (UE) n.651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di
ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  nel
limite massimo di importo  pari  a  650  euro  su  base  mensile  per
ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai
sensi  del  comma  8e  nel  rispetto  delle  procedure,  dei  vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti  dal  Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta  ferma  l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. Il beneficio di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di importo paria 800 euro su base mensile se  la  lavoratrice
di cui al medesimo comma 1 e' residente nelle regioni della ZES unica
per il Mezzogiorno,  ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito  dei
fondi strutturali dell'Unione europea. 
  3. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero  di  cui
al medesimo comma 1 e di cui al comma  2))  e'  riconosciuto  per  un
periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni  a  tempo
indeterminato di donne che appartengono ad una delle  ((categorie  di
lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a g) del numero  4)
dell'articolo 2)) del regolamento (UE) n.651/2014 della  Commissione,
del 17giugno 2014. 
  4. L'esonero di cui ai  commi  1,  2  e  3  spetta,  altresi',  con
riferimento alle donne che, alla  data  dell'assunzione  incentivata,
sono state occupate a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
((stesso)). 
  5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2  e  3  devono  comportare  un
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della  differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese  e  il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore  pattuite  e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro  dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della  base  occupazionale  e'
considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati
verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta  persona,  allo  stesso  soggetto.  L'esonero  di  cui  al
presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato. 
  6. ((All'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo  si
applicano)) i principi generali di fruizione degli incentivi  di  cui
all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, ((e
l'esonero stesso)) spetta ai datori  di  lavoro  che,  nei  sei  mesi
precedenti  l'assunzione,  non  hanno   proceduto   a   licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ((ne')) a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio1991, n.223, nella medesima
unita' produttiva. 
  7.  Il  licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo   della
lavoratrice assunta ((beneficiando dell'esonero)) di cui ai commi  1,
2 e3 o di un lavoratore  impiegato  con  la  stessa  qualifica  nella
medesima unita' produttiva ((della prima)),  se  effettuato  nei  sei
mesi  successivi  all'assunzione   incentivata,   comportala   revoca
dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. 
  8. I  benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono
riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro  per  l'anno
2026, ((di 63,7 milioni)) di euro per l'anno 2027 e di  51,3  milioni
di euro per l'anno  2028,  ((a  valere  sulle  risorse  destinate  al
Programma nazionale giovani,)) donne e lavoro 2021-2027, a  copertura
degli interventi previsti per i beneficiari del  medesimo  Programma,
nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri
di ammissibilita' allo stesso applicati. L'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del  rispetto  del
limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di  monitoraggio
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Se  dall'attivita'  di  monitoraggio
emerge, anche in via prospettica, il  raggiungimento  del  limite  di
spesa,  l'INPS   non   procede   all'accoglimento   delle   ulteriori
comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. 
  9. L'esonero di cui al presente  articolo  non  e'  cumulabile  con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento  previsti
dalla normativa vigente. L'esonero di cui  al  presente  articolo  e'
compatibile senza alcuna riduzione con  la  maggiorazione  del  costo
ammesso  in  deduzione  in  presenza  di  nuove  assunzioni  di   cui
all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge  30  dicembre  2024,  n.
207. 
  10. Il beneficio di  cui  al  presente  articolo  e'  concesso  nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (UE) n.651/2014 della  Commissione,  del
          17 giugno 2014  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del
          SEE e' pubblicato nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014. 
              - Si riporta l'articolo 2359 del codice civile: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
                Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              - Si riporta l'articolo 31 del decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.150  recante:  "Disposizioni   per   il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»: 
                «Art.  31  (Principi  generali  di  fruizione   degli
          incentivi).  -  1.  Al  fine   di   garantire   un'omogenea
          applicazione degli  incentivi  si  definiscono  i  seguenti
          principi: 
                  a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione
          costituisce  attuazione   di   un   obbligo   preesistente,
          stabilito  da  norme  di  legge  o   della   contrattazione
          collettiva, anche nel caso  in  cui  il  lavoratore  avente
          diritto all'assunzione viene utilizzato mediante  contratto
          di somministrazione; 
                  b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
          il diritto di  precedenza,  stabilito  dalla  legge  o  dal
          contratto  collettivo,  alla  riassunzione  di   un   altro
          lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato
          o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in  cui,
          prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto  di
          somministrazione, l'utilizzatore non abbia  preventivamente
          offerto  la  riassunzione  al  lavoratore  titolare  di  un
          diritto di  precedenza  per  essere  stato  precedentemente
          licenziato da un rapporto a tempo indeterminato  o  cessato
          da un rapporto a termine; 
                  c) gli incentivi  non  spettano  se  il  datore  di
          lavoro o l'utilizzatore con contratto  di  somministrazione
          hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una  crisi
          o  riorganizzazione  aziendale,  salvi  i   casi   in   cui
          l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
          finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati  ad  un
          livello diverso da quello posseduto dai lavoratori  sospesi
          o da impiegare in diverse unita' produttive; 
                  d) gli incentivi non  spettano  con  riferimento  a
          quei lavoratori che sono  stati  licenziati  nei  sei  mesi
          precedenti da parte di un datore di lavoro che, al  momento
          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
          che assume o utilizza in somministrazione,  ovvero  risulta
          con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 
                  e) con riferimento al contratto di somministrazione
          i  benefici  economici   legati   all'assunzione   o   alla
          trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
          capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo  soggetto  al
          regime de minimis, il beneficio  viene  computato  in  capo
          all'utilizzatore; 
                  f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
          un  incremento  occupazionale  netto  della  forza   lavoro
          mediamente occupata, il calcolo  si  effettua  mensilmente,
          confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
          a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio  dei
          dodici mesi precedenti,  avuto  riguardo  alla  nozione  di
          "impresa unica" di cui all'articolo  2,  paragrafo  2,  del
          Regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
          dicembre  2013,   escludendo   dal   computo   della   base
          occupazionale  media  di   riferimento   sono   esclusi   i
          lavoratori  che  nel   periodo   di   riferimento   abbiano
          abbandonato il  posto  di  lavoro  a  causa  di  dimissioni
          volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
          d'eta',  riduzione  volontaria  dell'orario  di  lavoro   o
          licenziamento per giusta causa. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  del  diritto  agli
          incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
          il lavoratore  ha  prestato  l'attivita'  in  favore  dello
          stesso  soggetto,  a  titolo  di   lavoro   subordinato   o
          somministrato;  non   si   cumulano   le   prestazioni   in
          somministrazione effettuate  dallo  stesso  lavoratore  nei
          confronti di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla
          medesima agenzia di  somministrazione  di  lavoro,  di  cui
          all'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
          ricorrano assetti proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
              3. L'inoltro tardivo  delle  comunicazioni  telematiche
          obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica  di  un
          rapporto di  lavoro  o  di  somministrazione  producono  la
          perdita di quella parte dell'incentivo relativa al  periodo
          compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
          della tardiva comunicazione.». 
              La legge 23 luglio 1991,  n.  223  recante:  «Norme  in
          materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamenti  di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. 
              - Si riporta dei commi 399 e 400, l'articolo  1,  della
          legge  30  dicembre  2024,  n.207  recante:  «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»: 
                «399. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
          corso al 31 dicembre  2024  e  per  i  due  successivi,  le
          disposizioni dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 2023, n. 216, si  applicano,  nei  limiti  e  alle
          condizioni   ivi   previste,    anche    agli    incrementi
          occupazionali  risultanti  al  termine  di   ciascuno   dei
          predetti periodi d'imposta rispetto  al  periodo  d'imposta
          precedente. 
                400. Nella determinazione degli acconti delle imposte
          sui redditi dovuti: 
                  a) per il periodo d'imposta successivo a quello  in
          corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume,
          quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
          determinata non applicando il citato articolo 4 del decreto
          legislativo n. 216 del 2023; 
                  b) per il periodo d'imposta successivo a quello  in
          corso al 31 dicembre 2024 e per i  due  successivi  non  si
          tiene conto delle disposizioni di  cui  al  comma  399  del
          presente articolo.».