Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Bonus donne 2026
1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro
per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona
economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che dal 1°
gennaio 2026 al 31 dicembre 2026assumono, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, donne di qualsiasi eta', ovunque residenti,
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
dodici mesi e che appartengono ad una delle ((categorie di lavoratori
svantaggiati di cui alle lettere da b)a g) del numero 4)
dell'articolo 2)) del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, e' riconosciuto, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel
limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per
ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai
sensi del comma 8e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite
massimo di importo paria 800 euro su base mensile se la lavoratrice
di cui al medesimo comma 1 e' residente nelle regioni della ZES unica
per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea.
3. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui
al medesimo comma 1 e di cui al comma 2)) e' riconosciuto per un
periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo
indeterminato di donne che appartengono ad una delle ((categorie di
lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a g) del numero 4)
dell'articolo 2)) del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione,
del 17giugno 2014.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta, altresi', con
riferimento alle donne che, alla data dell'assunzione incentivata,
sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
((stesso)).
5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono comportare un
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e'
considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al
presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato.
6. ((All'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si
applicano)) i principi generali di fruizione degli incentivi di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, ((e
l'esonero stesso)) spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ((ne')) a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio1991, n.223, nella medesima
unita' produttiva.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della
lavoratrice assunta ((beneficiando dell'esonero)) di cui ai commi 1,
2 e3 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella
medesima unita' produttiva ((della prima)), se effettuato nei sei
mesi successivi all'assunzione incentivata, comportala revoca
dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito.
8. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono
riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno
2026, ((di 63,7 milioni)) di euro per l'anno 2027 e di 51,3 milioni
di euro per l'anno 2028, ((a valere sulle risorse destinate al
Programma nazionale giovani,)) donne e lavoro 2021-2027, a copertura
degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma,
nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri
di ammissibilita' allo stesso applicati. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio
emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di
spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori
comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
9. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo e'
compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo
ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui
all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n.
207.
10. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
Riferimenti normativi
Il regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del
SEE e' pubblicato nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014.
- Si riporta l'articolo 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Si riporta l'articolo 31 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n.150 recante: "Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - 1. Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di
lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione
hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi
o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a
quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione
i benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
un incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
La legge 23 luglio 1991, n. 223 recante: «Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
- Si riporta dei commi 399 e 400, l'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2024, n.207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»:
«399. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle
condizioni ivi previste, anche agli incrementi
occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei
predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta
precedente.
400. Nella determinazione degli acconti delle imposte
sui redditi dovuti:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 216 del 2023;
b) per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si
tiene conto delle disposizioni di cui al comma 399 del
presente articolo.».