La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Estensione  dei  servizi  di  assistenza  sanitaria  italiana  per  i
  cittadini italiani regolarmente  iscritti  all'AIRE,  residenti  in
  Paesi che non appartengono  all'Unione  europea  e  non  aderiscono
  all'EFTA 
 
  1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre  1978,  n.
833, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utenti  iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui all'articolo
1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti  in  Paesi  che  non
appartengono all'Unione europea  e  non  aderiscono  all'Associazione
europea di libero scambio, sono iscritti presso  l'azienda  sanitaria
locale  presente  nel  territorio,  che  raccoglie  le  loro   schede
individuali, o, in alternativa,  presso  l'azienda  sanitaria  locale
competente per il domicilio di soggiorno». 
  2. Il  rilascio  della  tessera  sanitaria  nazionale,  valida  nel
territorio italiano, nei confronti dei  cittadini  italiani  iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in
Paesi che  non  appartengono  all'Unione  europea  e  non  aderiscono
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), e' subordinato  al
versamento del contributo di cui all'articolo 2. 
  3. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
    «Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione  europea
e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata e della quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione  del  servizio
          sanitario nazionale», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 360 del 28 dicembre 1978, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 19 (Prestazioni delle unita' sanitarie locali).
          - Le unita'  sanitarie  locali  provvedono  ad  erogare  le
          prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di
          medicina legale,  assicurando  a  tutta  la  popolazione  i
          livelli di prestazioni sanitarie  stabiliti  ai  sensi  del
          secondo comma dell'articolo 3. 
                Ai cittadini e' assicurato  il  diritto  alla  libera
          scelta del medico e del luogo di cura nei limiti  oggettivi
          dell'organizzazione dei servizi sanitari. 
                Gli utenti  del  servizio  sanitario  nazionale  sono
          iscritti  in  appositi  elenchi  periodicamente  aggiornati
          presso l'unita' sanitaria locale nel cui  territorio  hanno
          la  residenza.  Gli  utenti   iscritti   all'Anagrafe   dei
          cittadini  italiani   resi   denti   all'estero,   di   cui
          all'articolo  1  della  legge  27  ottobre  1988,  n.  470,
          residenti in Paesi che non appartengono all'Unione  europea
          e  non  aderiscono  all'Associazione  europea   di   libero
          scambio, sono iscritti presso  l'azienda  sanitaria  locale
          presente nel  territorio,  che  raccoglie  le  loro  schede
          individuali, o, in alternativa, presso l'azienda  sanitaria
          locale competente per il domicilio di soggiorno. 
                Gli utenti hanno diritto di  accedere,  per  motivate
          ragioni o in casi di urgenza  o  di  temporanea  dimora  in
          luogo diverso da quello abituale, ai servizi di  assistenza
          di qualsiasi unita' sanitaria locale. 
                I militari hanno diritto di accedere  ai  servizi  di
          assistenza delle localita' ove  prestano  servizio  con  le
          modalita' stabilite nei regolamenti di sanita' militare. 
                Gli  emigrati,  che  rientrano   temporaneamente   in
          patria, hanno diritto di accedere ai servizi di  assistenza
          della localita' in cui si trovano.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  7
          agosto 1982, n. 526 recante: «Provvedimenti urgenti per  lo
          sviluppo   dell'economia»,   pubblicata   nella    Gazzetta
          Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1982, cosi' come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 7.  -  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          approvazione  della  presente  legge  le  unita'  sanitarie
          locali aggiornano gli  elenchi  dei  cittadini  utenti  del
          Servizio sanitario  nazionale  assistibili  dai  medici  di
          medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando
          altresi' i nominativi di coloro che  anche  temporaneamente
          fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato  ai
          sensi dell'articolo 6,  punti  v)  e  z),  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833,  dell'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.  618,  e
          dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1980, n. 620. 
                Le regioni dettano norme per la ripetizione entro  il
          31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate  dal  1°
          gennaio 1980 a medici  convenzionati  per  quote  capitarie
          indebitamente percepite. 
                Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici  che
          ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono  tenuti
          a comunicarli  entro  il  termine  di  quindici  giorni  ai
          comitati di gestione delle unita' sanitarie locali. 
                Nelle regioni ove non siano entrate  in  funzione  le
          unita' sanitarie locali alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  all'aggiornamento  degli   elenchi
          provvede il commissario liquidatore regionale  nominato  ai
          sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981,  n.
          168, convertito, con modificazioni, nella legge  27  giugno
          1981, n. 331. 
                Le  disposizioni  del  presente   articolo   non   si
          applicano  ai  cittadini  residenti  in   Paesi   che   non
          appartengono   all'Unione   europea   e   non    aderiscono
          all'Associazione europea di libero scambio.».