La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i
cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in
Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono
all'EFTA
1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utenti iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui all'articolo
1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non
appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione
europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria
locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede
individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale
competente per il domicilio di soggiorno».
2. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida nel
territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in
Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), e' subordinato al
versamento del contributo di cui all'articolo 2.
3. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea
e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio
sanitario nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 360 del 28 dicembre 1978, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Prestazioni delle unita' sanitarie locali).
- Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare le
prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di
medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del
secondo comma dell'articolo 3.
Ai cittadini e' assicurato il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi
dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono
iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati
presso l'unita' sanitaria locale nel cui territorio hanno
la residenza. Gli utenti iscritti all'Anagrafe dei
cittadini italiani resi denti all'estero, di cui
all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea
e non aderiscono all'Associazione europea di libero
scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria locale
presente nel territorio, che raccoglie le loro schede
individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria
locale competente per il domicilio di soggiorno.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate
ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in
luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza
di qualsiasi unita' sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di
assistenza delle localita' ove prestano servizio con le
modalita' stabilite nei regolamenti di sanita' militare.
Gli emigrati, che rientrano temporaneamente in
patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza
della localita' in cui si trovano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1982, n. 526 recante: «Provvedimenti urgenti per lo
sviluppo dell'economia», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1982, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7. - Entro sessanta giorni dalla data di
approvazione della presente legge le unita' sanitarie
locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del
Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di
medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando
altresi' i nominativi di coloro che anche temporaneamente
fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai
sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620.
Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il
31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1°
gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie
indebitamente percepite.
Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che
ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti
a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai
comitati di gestione delle unita' sanitarie locali.
Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le
unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore
della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi
provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n.
168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno
1981, n. 331.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai cittadini residenti in Paesi che non
appartengono all'Unione europea e non aderiscono
all'Associazione europea di libero scambio.».