IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante
«Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane», e in
particolare l'art. 2;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero», e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera
h-quinquies);
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la
partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e
allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica», e, in particolare,
l'art. 5, comma 2, lettera c), che ha istituito presso la Simest
S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa'
medesima con finalita' di capitale di rischio, per l'acquisizione di
partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in societa' o
imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», e in
particolare l'art. 46, che autorizza il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale a costituire ai sensi e per le
finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi
per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese
italiane;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l'art.
1, comma 270, che istituisce e disciplina il Comitato agevolazioni,
organo competente ad amministrare il Fondo 394/81, le cui competenze
e funzionamento sono disciplinati dal decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 24 aprile 2019;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», e in particolare l'art. 18-quater;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 2022, recante
«Condizioni e modalita' di intervento del Fondo rotativo per
operazioni di venture capital»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'art. 1,
comma 474, lettera c), che ha istituito, nell'ambito del fondo
rotativo di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, la «Sezione venture capital e investimenti
partecipativi» per le finalita' di cui all'art. 18-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto l'art. 1, comma 477, della richiamata legge 30 dicembre 2024,
n. 207, che ha previsto che la «Sezione venture capital e
investimenti partecipativi» subentra automaticamente in tutte le
situazioni e i rapporti giuridici attivi e passivi del fondo di cui
all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006 disponendo la
soppressione di quest'ultimo unitamente al comitato di cui all'art. 6
del citato decreto 13 aprile 2022 e facendo salvi tutti gli atti e i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonche' le deliberazioni adottate
dal soppresso comitato di cui all'art. 6 del decreto 13 aprile 2022;
Visto l'art. 1, comma 478, della richiamata legge 30 dicembre 2024,
n. 207, che ha abrogato l'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», e in
particolare l'art. 30, comma 11-bis, che ha modificato l'art.
18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
prevedendo che «Il Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma
270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare una quota
della Sezione di cui al comma 1, in misura non superiore a 150
milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano
realizzati anche senza il coinvestimento delle societa' Simest S.p.a.
o Finest S.p.a.»;
Ritenuta la necessita' che il decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, recante
«Condizioni e modalita' di intervento del Fondo rotativo per
operazioni di venture capital», sia adeguato alle novita' normative
introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'art. 30,
comma 11-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 13 aprile 2022
1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 167 del 19 luglio 2022, recante «Condizioni e
modalita' di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture
capital», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Condizioni e modalita'
di intervento della sezione venture capital e investimenti
partecipativi del fondo di cui all'art. 2, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394»;
b) all'art. 1, comma 1:
1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) "Comitato":
il Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma 270, della legge 27
dicembre 2017, n. 205;»;
2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) "Fondo": la
"Sezione venture capital e investimenti partecipativi", istituita
dall'art. 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n.
207, nell'ambito del fondo di cui all'art. 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;»;
c) all'art. 4:
1) al comma 1, le parole «dall'art. 8» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'art. 8 del presente decreto e dall'art. 18-quater,
comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole «all'art. 8» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'art. 8 del presente decreto e
dall'art. 18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente «4-bis. Per
sostenere la realizzazione di progetti di crescita nei Paesi
africani, il Fondo puo' disporre, a condizioni di mercato, interventi
che hanno, cumulativamente, le seguenti caratteristiche:
a) non prevedono il coinvestimento di Simest o di Finest o,
se lo prevedono, possono derogare al limite di cui al primo periodo
del comma 3 del presente articolo. La presente lettera si applica
tenuto anche conto delle disponibilita' di capitale di Simest e
Finest, delle strategie di investimento delle stesse e della
concentrazione degli interventi per controparte, area geografica o
settore;
b) non sono soggetti a limiti di importo, fermo restando il
limite delle disponibilita' determinate conformemente all'art.
18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;
c) sono diretti a supportare, anche in via indiretta o con il
coinvolgimento della filiera italiana, societa' di capitali,
prioritariamente piccole imprese a media capitalizzazione come
definite dalla raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione del
21 maggio 2025 o imprese di dimensione superiore;
d) sono realizzati in uno o piu' settori strategici di cui al
decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, e prioritariamente
nei seguenti: agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento
e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle
idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai
cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle
infrastrutture, finalizzati allo sviluppo delle filiere produttive
locali o al rafforzamento dell'occupazione o della capacita'
imprenditoriale o della sicurezza energetica e alimentare.»;
d) all'art. 6, i commi 1, 2, 3 e 4, primo e terzo periodo, sono
abrogati;
e) all'art. 7, comma 1, le parole «dall'art. 8» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'art. 8 del presente decreto e dall'art.
18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58».