IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visto il decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,   n.   394,   recante
«Provvedimenti per il sostegno delle  esportazioni  italiane»,  e  in
particolare l'art. 2; 
  Vista la legge  24  aprile  1990,  n.  100,  recante  «Norme  sulla
promozione  della  partecipazione  a  societa'   ed   imprese   miste
all'estero»,  e,  in  particolare,  l'art.  1,   comma   2,   lettera
h-quinquies); 
  Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni  per  la
partecipazione italiana alla stabilizzazione,  alla  ricostruzione  e
allo sviluppo di  Paesi  dell'area  balcanica»,  e,  in  particolare,
l'art. 5, comma 2, lettera c), che  ha  istituito  presso  la  Simest
S.p.a. un fondo autonomo e distinto  dal  patrimonio  della  societa'
medesima con finalita' di capitale di rischio, per l'acquisizione  di
partecipazioni societarie temporanee e di  minoranza  in  societa'  o
imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica; 
  Vista la legge 12  dicembre  2002,  n.  273,  recante  «Misure  per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», e  in
particolare l'art. 46, che autorizza il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale a costituire ai sensi  e  per  le
finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n.  100,  fondi  rotativi
per favorire il  processo  di  internazionalizzazione  delle  imprese
italiane; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 270, che istituisce e disciplina il  Comitato  agevolazioni,
organo competente ad amministrare il Fondo 394/81, le cui  competenze
e funzionamento sono disciplinati dal  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico del 24 aprile 2019; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», e in particolare l'art. 18-quater; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n.  167  del  19  luglio  2022,  recante
«Condizioni  e  modalita'  di  intervento  del  Fondo  rotativo   per
operazioni di venture capital»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'art.  1,
comma 474, lettera  c),  che  ha  istituito,  nell'ambito  del  fondo
rotativo di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28  maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
1981,  n.  394,  la   «Sezione   venture   capital   e   investimenti
partecipativi» per  le  finalita'  di  cui  all'art.  18-quater,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
  Visto l'art. 1, comma 477, della richiamata legge 30 dicembre 2024,
n.  207,  che  ha  previsto  che  la  «Sezione  venture   capital   e
investimenti partecipativi»  subentra  automaticamente  in  tutte  le
situazioni e i rapporti giuridici attivi e passivi del fondo  di  cui
all'art. 1, comma 932, della legge 27  dicembre  2006  disponendo  la
soppressione di quest'ultimo unitamente al comitato di cui all'art. 6
del citato decreto 13 aprile 2022 e facendo salvi tutti gli atti e  i
provvedimenti   adottati   ai   sensi   dell'art.   18-quater,    del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonche' le deliberazioni  adottate
dal soppresso comitato di cui all'art. 6 del decreto 13 aprile 2022; 
  Visto l'art. 1, comma 478, della richiamata legge 30 dicembre 2024,
n. 207, che ha abrogato l'art. 1, comma 932, della legge 27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di  politiche  di  coesione»,  e  in
particolare  l'art.  30,  comma  11-bis,  che  ha  modificato  l'art.
18-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
prevedendo che «Il Comitato agevolazioni di  cui  all'art.  1,  comma
270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare  una  quota
della Sezione di cui al comma  1,  in  misura  non  superiore  a  150
milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano
realizzati anche senza il coinvestimento delle societa' Simest S.p.a.
o Finest S.p.a.»; 
  Ritenuta la necessita' che il decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale 13  aprile  2022,  recante
«Condizioni  e  modalita'  di  intervento  del  Fondo  rotativo   per
operazioni di venture capital», sia adeguato alle  novita'  normative
introdotte dalla legge 30 dicembre 2024,  n.  207,  e  dall'art.  30,
comma 11-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto 13 aprile 2022 
 
  1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
Serie generale - n. 167 del 19 luglio  2022,  recante  «Condizioni  e
modalita' di intervento del Fondo rotativo per operazioni di  venture
capital», sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Condizioni e  modalita'
di  intervento  della  sezione   venture   capital   e   investimenti
partecipativi del fondo di  cui  all'art.  2,  del  decreto-legge  28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394»; 
    b) all'art. 1, comma 1: 
      1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) "Comitato":
il Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma 270, della legge 27
dicembre 2017, n. 205;»; 
      2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) "Fondo": la
"Sezione venture capital  e  investimenti  partecipativi",  istituita
dall'art. 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024,  n.
207, nell'ambito del fondo  di  cui  all'art.  2,  primo  comma,  del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;»; 
    c) all'art. 4: 
      1) al comma 1, le parole «dall'art. 8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'art. 8 del presente decreto  e  dall'art.  18-quater,
comma 2, terzo periodo, del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»; 
      2) al comma 3, secondo periodo, le  parole  «all'art.  8»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dall'art.  8  del  presente  decreto  e
dall'art. 18-quater, comma 2, terzo  periodo,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58»; 
      3) dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente  «4-bis.  Per
sostenere  la  realizzazione  di  progetti  di  crescita  nei   Paesi
africani, il Fondo puo' disporre, a condizioni di mercato, interventi
che hanno, cumulativamente, le seguenti caratteristiche: 
        a) non prevedono il coinvestimento di Simest o di  Finest  o,
se lo prevedono, possono derogare al limite di cui al  primo  periodo
del comma 3 del presente articolo. La  presente  lettera  si  applica
tenuto anche conto delle  disponibilita'  di  capitale  di  Simest  e
Finest,  delle  strategie  di  investimento  delle  stesse  e   della
concentrazione degli interventi per controparte,  area  geografica  o
settore; 
        b) non sono soggetti a limiti di importo, fermo  restando  il
limite  delle  disponibilita'  determinate   conformemente   all'art.
18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58; 
        c) sono diretti a supportare, anche in via indiretta o con il
coinvolgimento  della  filiera  italiana,   societa'   di   capitali,
prioritariamente  piccole  imprese  a  media  capitalizzazione   come
definite dalla raccomandazione (UE) 2025/1099 della  Commissione  del
21 maggio 2025 o imprese di dimensione superiore; 
        d) sono realizzati in uno o piu' settori strategici di cui al
decreto-legge   15   novembre   2023,   n.   161,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, e  prioritariamente
nei seguenti: agricoltura e sicurezza alimentare,  approvvigionamento
e sfruttamento sostenibile delle  risorse  naturali,  incluse  quelle
idriche  ed  energetiche,  tutela  dell'ambiente  e  adattamento   ai
cambiamenti   climatici,   ammodernamento   e   potenziamento   delle
infrastrutture, finalizzati allo sviluppo  delle  filiere  produttive
locali  o  al  rafforzamento  dell'occupazione  o   della   capacita'
imprenditoriale o della sicurezza energetica e alimentare.»; 
    d) all'art. 6, i commi 1, 2, 3 e 4, primo e terzo  periodo,  sono
abrogati; 
    e) all'art. 7, comma 1, le parole «dall'art. 8»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dall'art.  8  del  presente  decreto  e  dall'art.
18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58».