IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, l'allegato A, numero 19);
Vista la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime;
Visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di
protezione internazionale nell'Unione europea e abroga la direttiva
2013/32/UE;
Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e, in
particolare, l'articolo 52, comma 1, lettera b);
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300»;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la
tratta di persone»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente
«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante
«Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle
vittime, che sostituisce la decisione quadro 2001/629/GAI»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente
«Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2026;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 30 aprile 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro per la famiglia, la natalita' e
le pari opportunita', di concerto con i Ministri della giustizia, del
lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'interno, della salute e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/1712 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica
la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della
tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all' attuazione della normativa dell'Unione europea», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013.
- Si riporta l'allegato A, numero 19), della legge13
giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2024», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145, del
25 giugno 2025:
- «Allegato A
Omissis.
19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime.
Omissis.».
- La direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime e' pubblicata nella GUUE 24 giugno 2024,
Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una
procedura comune di protezione internazionale nell'Unione
europea e abroga la direttiva 2013/32/UE e' pubblicato
nella GUUE 22 maggio 2024, Serie L.
- La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e
la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime e' pubblicata nella GUUE 15 aprile 2011, n. L
101.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante:
«Approvazione del testo definitivo del codice penale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre
1930.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice
di procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 24 ottobre 1988.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 18 agosto 1998.
- Si riporta l'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante:
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999:
«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a
favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
Il registro e' diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti
associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati
alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo
unico.140
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), e' condizione necessaria per accedere
direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo
nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del
testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2001.
- La legge 11 agosto 2003, n. 228, recante: «Misure
contro la tratta di persone» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2008.
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
16 febbraio 2008.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante:
«Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani
e alla protezione delle vittime, che sostituisce la
decisione quadro 2001/629/GAI» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/1712 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note alle premesse.