IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'allegato A, numero 19); 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1712  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la  direttiva  2011/36/UE
concernente la prevenzione e la repressione della  tratta  di  esseri
umani e la protezione delle vittime; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di
protezione internazionale nell'Unione europea e abroga  la  direttiva
2013/32/UE; 
  Vista  la  direttiva  2011/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  5  aprile  2011,  concernente  la  prevenzione  e  la
repressione della tratta  di  esseri  umani  e  la  protezione  delle
vittime; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a  norma  dell'articolo  1,
comma 6, del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286»  e,  in
particolare, l'articolo 52, comma 1, lettera b); 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante  «Misure  contro  la
tratta di persone»; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  concernente
«Attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta»; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  concernente
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  24,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla  prevenzione  e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle
vittime, che sostituisce la decisione quadro 2001/629/GAI»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  concernente
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2026; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 30 aprile 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro per la famiglia, la natalita'  e
le pari opportunita', di concerto con i Ministri della giustizia, del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   dell'interno,   della    salute    e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto recepisce la direttiva  (UE)  2024/1712  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che  modifica
la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della
tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
          settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante:  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all' attuazione della normativa  dell'Unione  europea»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013. 
              - Si riporta l'allegato A, numero  19),  della  legge13
          giugno 2025, n. 91, recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea
          2024», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  145,  del
          25 giugno 2025: 
                - «Allegato A 
                Omissis. 
                19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   la
          direttiva  2011/36/UE  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime. 
                Omissis.». 
              - La direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   la
          direttiva  2011/36/UE  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime e' pubblicata  nella  GUUE  24  giugno  2024,
          Serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 14 maggio  2024,  che  stabilisce  una
          procedura comune di protezione  internazionale  nell'Unione
          europea e abroga  la  direttiva  2013/32/UE  e'  pubblicato
          nella GUUE 22 maggio 2024, Serie L. 
              - La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione  e
          la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
          delle vittime e' pubblicata nella GUUE 15 aprile 2011, n. L
          101. 
              - Il regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398,  recante:
          «Approvazione del testo definitivo del  codice  penale»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del  26  ottobre
          1930. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione  del  codice
          di procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 250 del 24 ottobre 1988. 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  191
          del 18 agosto 1998. 
              - Si riporta l'articolo 52 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  31  agosto  1999,   n.   394,   recante:
          «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
          25  luglio  1998,  n.  286»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999: 
                «Art. 52 (Registro delle associazioni  e  degli  enti
          che svolgono attivita' a  favore  degli  immigrati).  -  1.
          Presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          e' istituito il registro delle associazioni, degli  enti  e
          degli altri organismi privati che svolgono le  attivita'  a
          favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
          Il registro e' diviso in due sezioni: 
                  a) nella prima sezione sono iscritti  associazioni,
          enti e altri organismi privati che svolgono  attivita'  per
          favorire l'integrazione sociale degli stranieri,  ai  sensi
          dell'articolo 42 del testo unico; 
                  b)   nella   seconda    sezione    sono    iscritti
          associazioni, enti ed  altri  organismi  privati  abilitati
          alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
          sociale degli stranieri di cui all'articolo  18  del  testo
          unico.140 
                2. L'iscrizione  al  registro  di  cui  al  comma  1,
          lettera  a),  e'   condizione   necessaria   per   accedere
          direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
          con le amministrazioni statali,  al  contributo  del  Fondo
          nazionale per l'integrazione di  cui  all'articolo  45  del
          testo unico. 
                3.  Non  possono  essere  iscritti  nel  registro  le
          associazioni,  enti  o  altri  organismi  privati  il   cui
          rappresentante legale o uno o piu' componenti degli  organi
          di amministrazione  e  di  controllo,  siano  sottoposti  a
          procedimenti  per   l'applicazione   di   una   misura   di
          prevenzione o a  procedimenti  penali  per  uno  dei  reati
          previsti  dal  testo  unico  o   risultino   essere   stati
          sottoposti a misure di prevenzione o condannati,  ancorche'
          con sentenza non definitiva, per uno  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 380 e 381 del  codice  di  procedura  penale,
          salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con  un
          provvedimento che esclude il  reato  o  la  responsabilita'
          dell'interessato, e salvi in ogni caso  gli  effetti  della
          riabilitazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,
          recante: «Disciplina della  responsabilita'  amministrativa
          delle  persone   giuridiche,   delle   societa'   e   delle
          associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140  del  19  giugno
          2001. 
              - La legge 11 agosto 2003,  n.  228,  recante:  «Misure
          contro la tratta di persone» e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  2004/83/CE  recante
          norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi
          o apolidi, della  qualifica  del  rifugiato  o  di  persona
          altrimenti bisognosa di protezione internazionale,  nonche'
          norme minime sul contenuto della  protezione  riconosciuta»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del  4  gennaio
          2008. 
              - Il  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  2005/85/CE  recante
          norme minime per le procedure applicate negli Stati  membri
          ai fini del riconoscimento e della revoca dello  status  di
          rifugiato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
          16 febbraio 2008. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24,  recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2011/36/UE,  relativa   alla
          prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani
          e  alla  protezione  delle  vittime,  che  sostituisce   la
          decisione quadro 2001/629/GAI» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014. 
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante
          norme relative all'accoglienza dei  richiedenti  protezione
          internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello status di protezione  internazionale»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla direttiva (UE)  2024/1712  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno  2024  si
          vedano le note alle premesse.