Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il Piano  casa  di  cui  al  presente  decreto  contiene  misure
straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la  realizzazione  e
la valorizzazione di ((immobili di edilizia)) residenziale  pubblica,
sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo
calmierato, anche tramite interventi  di  sostituzione  edilizia,  di
recupero e  riconversione  di  immobili  del  patrimonio  immobiliare
pubblico non redditizi e non in uso e  progetti  di  ((contrasto  del
degrado))  urbanistico,  edilizio,  ambientale   e   sociale   o   di
rigenerazione  urbana,  con  l'obiettivo  di  incrementare  l'offerta
sostenibile di alloggi a prezzi accessibili. 
  2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono  finalizzati,   in
particolare, a fornire  una  risposta  ai  fabbisogni  abitativi  dei
giovani e degli studenti universitari,  dei  lavoratori  fuori  sede,
((sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al  personale
scolastico, sanitario, delle Forze di polizia,  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco e delle Forze armate,)) delle giovani  coppie  e
dei genitori separati, ovvero a realizzare  modelli  di  coabitazione
solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing)  e  di
coabitazione intergenerazionale (cohousing  intergenerazionale),  nel
rispetto dei  requisiti  reddituali  e  patrimoniali  previsti  dalla
legislazione vigente.