Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il Piano casa di cui al presente decreto contiene misure
straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e
la valorizzazione di ((immobili di edilizia)) residenziale pubblica,
sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo
calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di
recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare
pubblico non redditizi e non in uso e progetti di ((contrasto del
degrado)) urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di
rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta
sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in
particolare, a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei
giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede,
((sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale
scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e delle Forze armate,)) delle giovani coppie e
dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione
solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di
coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel
rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla
legislazione vigente.