IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica  agricola  comune»  e,  in  particolare,
l'articolo 55; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2024,
n. 23, recante «Regolamento concernente  approvazione  dello  Statuto
dell'Agenzia italiana per la gioventu'»; 
  Vista la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante  «Disposizioni  per
la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in  materia
di attivita' economiche e di servizi in favore dei cittadini e  delle
imprese» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Atteso che la disposizione di cui all'articolo  32  della  legge  2
dicembre  2025,  n.  182,  modifica  la  composizione  degli   organi
dell'Agenzia italiana per la gioventu', inserendo tra questi anche il
Presidente della medesima Agenzia; 
  Considerato che occorre modificare lo statuto  per  adeguarlo  alla
norma di cui trattasi; 
  Considerato che sulla base del citato articolo 55 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21  aprile  2023,  n.  41,  le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei  ministri
o all'Autorita' politica delegata in materia politiche giovanili; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 gennaio 2026; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 108/2026, espresso  dalla
Sezione  consultiva  per  gli  atti   normativi   nell'adunanza   del
24/02/2026; 
  Vista l'informativa sindacale fornita in data 26 marzo 2026,  prot.
n. 2921/2026; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
    Modifiche allo Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu' 
 
  1. All'allegato al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
gennaio 2024, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  5,  comma  1,  alla  lettera  a)  premettere  la
seguente: 
      «0a) il Presidente;»; 
    b) all'articolo 6, alla rubrica, le  parole:  «del  Consiglio  di
amministrazione» sono soppresse. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro
          al presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214  del  12
          settembre 1998: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta testo dell'articolo 55  del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti  per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR)   e   del   Piano   nazionale   degli   investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e della  politica  agricola  comune»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del  24  febbraio
          2023, convertito con modificazioni dalla  legge  21  aprile
          2023, n. 41: 
                «Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E'
          istituita  l'Agenzia  italiana  per  la   gioventu',   ente
          pubblico non economico dotato di personalita'  giuridica  e
          di  autonomia  regolamentare,  organizzativa,   gestionale,
          patrimoniale,  finanziaria  e  contabile,  fermo   restando
          quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a),  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
                2. L'Agenzia italiana per  la  gioventu'  subentra  a
          tutti  gli  effetti  nelle  funzioni   attualmente   svolte
          dall'Agenzia nazionale  per  i  giovani  nell'ambito  degli
          obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione
          della decisione n. 1719/2006/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2006, del  regolamento  (UE)
          2021/817 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20
          maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021.  A  tal  fine,
          coopera con le altre Agenzie o  Autorita'  delegate  per  i
          settori istruzione  e  formazione  e  svolge  attivita'  di
          cooperazione nei settori delle politiche della gioventu'  e
          dello sport,  anche  a  livello  internazionale  e  con  le
          comunita'  degli  italiani  all'estero  d'intesa   con   il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,   nonche'   attivita'   di   coordinamento,
          promozione  e  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sulla
          cittadinanza europea, sulla  cittadinanza  attiva  e  sulla
          partecipazione  dei  giovani,  e  funzioni   di   autorita'
          abilitata alla formazione di  animatori  socioeducativi.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  trasferite  all'Agenzia  italiana  per   la
          gioventu'  le  dotazioni  finanziarie,  strumentali  e   di
          personale dell'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio
          2007,  n.  15,  che   viene   conseguentemente   soppressa.
          L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla  soppressa
          Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti  attivi
          e passivi e al personale trasferito continua ad  applicarsi
          il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali  sezione
          Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana  per
          la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui
          3  posizioni  dirigenziali  di  livello  non  generale,  16
          funzionari, 25 assistenti e 1 operatore. 
                3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza  sull'Agenzia
          sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o
          dall'Autorita' politica delegata in  materia  di  politiche
          giovanili.  L'Agenzia  italiana   per   la   gioventu'   e'
          autorizzata  a  fornire   supporto   tecnico-operativo   al
          Dipartimento per  le  politiche  giovanili  e  il  servizio
          civile  universale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, mediante la stipula  di  apposite  convenzioni  o
          protocolli di intesa. 
                4. Entro trenta giorni  dalla  data  di  approvazione
          dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia  di
          politiche giovanili provvede alla nomina del  Consiglio  di
          amministrazione dell'Agenzia  italiana  per  la  gioventu',
          organo di vertice politico-amministrativo, formato  da  tre
          componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di
          comprovata esperienza in materia  di  politiche  giovanili,
          nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre
          membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze. 
                L'attivita' degli uffici amministrativi  dell'Agenzia
          e' coordinata da un  dirigente  di  livello  non  generale,
          scelto dal Consiglio di amministrazione  nell'ambito  della
          dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento
          dei componenti del Consiglio di amministrazione di  cui  al
          primo periodo, la gestione corrente  e'  assicurata  da  un
          commissario    straordinario,    nominato    con    decreto
          dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  politiche
          giovanili. 
              5. Nelle more dell'adozione dello statuto  dell'Agenzia
          italiana per la gioventu',  da  emanarsi  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica,  su  proposta  dell'Autorita'
          politica delegata in materia di politiche giovanili,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  continua  ad
          applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007,  n.
          156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per  i
          giovani rimane in carica sino all'emanazione dello  statuto
          dell'Agenzia italiana per la gioventu'. 
                6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
          al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
                7. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          2024, n. 23, recante: «Regolamento concernente approvazione
          dello Statuto dell'Agenzia italiana per  la  gioventu'»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  61  del  13  marzo
          2024. 
              - Il testo dell'articolo  32  della  legge  2  dicembre
          2025, n. 182, recante: «Disposizioni per la semplificazione
          e  la  digitalizzazione  dei  procedimenti  in  materia  di
          attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini  e
          delle imprese" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  281
          del 3 dicembre 2025: 
                «Art. 32 (Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge
          24 febbraio 2023, n. 13, relativo all'Agenzia italiana  per
          la  gioventu').  -  1.  All'articolo  55,  comma   4,   del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al  primo
          periodo, le parole da: "del Consiglio  di  amministrazione"
          fino a: "designato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze" sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  organi
          dell'Agenzia  italiana  per  la  gioventu'.   Sono   organi
          dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione,  formato  da
          tre  componenti  compreso  il  Presidente,  il  Presidente,
          dotato di comprovata esperienza  in  materia  di  politiche
          giovanili, nonche' il  Collegio  dei  revisori  dei  conti,
          formato  da  tre  membri,  uno  dei  quali  designato   dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze»  e,  al  terzo
          periodo, le parole: "primo periodo" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "secondo periodo".» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n.
          23, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Organi dell'Agenzia). - 0a) il Presidente; 
                1. Sono organi dell'Agenzia: 
                  a) il Consiglio di amministrazione; 
                  b) il Collegio dei revisori dei conti. 
                2. I compensi  del  Presidente,  dei  componenti  del
          Consiglio di amministrazione e del  Collegio  dei  revisori
          dei conti sono determinati nel rispetto di limiti,  criteri
          e procedure definiti dalla normativa vigente per  gli  enti
          di  elevato  profilo  strategico,  tra  i   quali   rientra
          l'Agenzia   per   la   collocazione   delle    attribuzioni
          istituzionali     nella     scala      delle      priorita'
          politico-strategiche definite dal Governo e dalle Autorita'
          vigilanti,  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 23  agosto  2022,  n.
          143.». 
                «Art. 6 (Presidente). - 1. Il Presidente, scelto  tra
          soggetti aventi  comprovata  e  pluriennale  esperienza  in
          materia di politiche giovanili, e' il rappresentante legale
          e istituzionale dell'Agenzia e ne e' responsabile. 
                In particolare, il Presidente: 
                  a) rappresenta l'Agenzia, anche in giudizio, e cura
          i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private,  con
          gli  enti   e   le   istituzioni   nazionali,   europee   e
          internazionali; 
                  b)   determina   le   linee   operative   per    la
          realizzazione  degli  obiettivi  definiti  nell'ambito  dei
          Programmi  europei  e  negli  atti  di  indirizzo  di   cui
          all'articolo 4; 
                  c)  verifica  l'attuazione   delle   delibere   del
          Consiglio di amministrazione e assicura  l'unitaria  azione
          dell'Agenzia; 
                  d)   convoca   e   presiede   il    Consiglio    di
          amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno e dirige  i
          lavori; 
                  e)  ha  potere  generale  di  proposta   verso   il
          Consiglio di amministrazione; 
                  f)  propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la
          nomina  del  dirigente  con   funzioni   di   coordinamento
          nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia; 
                  g) sottopone per la deliberazione al  Consiglio  di
          amministrazione i  documenti  programmatici  annuali  e  in
          particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni
          e  il  bilancio  di  esercizio  predisposti  dal  dirigente
          competente, nonche' gli atti  ad  essi  allegati  ai  sensi
          della normativa vigente; 
                  h) adotta tutti i provvedimenti che sono  demandati
          alla sua competenza dai  regolamenti  o  dal  Consiglio  di
          amministrazione; 
                  i) riferisce al  Consiglio  di  amministrazione  in
          merito  alla  rispondenza  dei   risultati   dell'attivita'
          amministrativa e  della  gestione  agli  obiettivi  e  agli
          indirizzi impartiti; 
                  l)  in  caso  di  urgenza,  provvede,  secondo   le
          modalita' prestabilite dal  Consiglio  di  amministrazione,
          alle  deliberazioni  di  competenza  di  quest'ultimo,   da
          sottoporre a ratifica nella  prima  seduta  successiva  del
          Consiglio stesso. 
                3. Il Consiglio di amministrazione puo'  nominare  un
          Vice-Presidente deputato a sostituire il Presidente in caso
          di assenza o impedimento. In  mancanza,  il  Presidente  e'
          sostituito dal consigliere di amministrazione con  maggiore
          anzianita' nella carica.».