IL DIRETTORE 
                 del servizio fitosanitario centrale 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art.  4  del  decreto
legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre   2023,   n.   178,   inerente   «Regolamento   recante    la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2023,  n.  74»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla
Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288,  con  il  quale  sono
stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le  relative
competenze; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile  2024,
con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Bruno  Caio  Faraglia,
dirigente di seconda fascia,  l'incarico  di  direttore  dell'Ufficio
dirigenziale non generale DISR V - servizio  fitosanitario  centrale,
produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo  rurale
del Dipartimento della politica  agricola  comune  e  dello  sviluppo
rurale; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste  prot.  n.  33234  del  23  gennaio  2026,
registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n.  170,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per l'anno 2026; 
  Vista la direttiva del capo Dipartimento  della  politica  agricola
comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20  febbraio  2026,
registrata  all'UCB  in  data  26  febbraio  2026,  al  n.  133,  per
l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale  n.
95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4  marzo  2026
n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti
e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno
2026; 
  Vista l'istanza presentata in data 16 gennaio 2026  dal  Centro  di
saggio «AGREA» con sede in Via G. Garibaldi, 5 -  37057  S.  Giovanni
Lupatoto (VR); 
  Visto il verbale n. 0257575 del 28  febbraio  2026,  relativo  alla
verifica di conformita' effettuata in data 17 aprile 2026 dal  gruppo
ispettivo nominato con nota n. 0133382 del 19 marzo 2026; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  16
gennaio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata; 
  Considerato l'esito favorevole della  verifica  di  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari,  effettuata
presso il Centro «AGREA»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «AGREA» con sede in Via G.  Garibaldi,  5 -  37057  S.
Giovanni Lupatoto (VR), e' riconosciuto Centro di  saggio  idoneo  ad
effettuare prove ufficiali di campo con prodotti  fitosanitari  volte
ad ottenere le seguenti informazioni: 
    a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    c) incidenza sulla resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di  cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    d) fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    e)   osservazioni    riguardanti    gli    effetti    collaterali
indesiderabili (di  cui  all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    g) valutazione  del  comportamento  dei  residui  delle  sostanze
attive e dei suoi metaboliti  a  partire  dall'applicazione  fino  al
momento della  raccolta  o  della  commercializzazione  dei  prodotti
immagazzinati (allegato II, punto  6.2  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    h) definizione del bilancio generale dei residui  delle  sostanze
attive (allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    j) prove di  campo  ambientali  ed  ecotossicologiche  atte  alla
valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle  sostanze
attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2  e
8.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    k) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per l'uomo o per gli animali (allegato III,  punto  8.1  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    l) prove relative agli effetti della lavorazione industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    m) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione  (allegato  III,  punto  8.5  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    n) individuazione dei tempi di carenza  per  impieghi  in  pre  o
post-raccolta (allegato III, punto 8.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    o) prove su destino e  comportamento  ambientale  (allegato  III,
punti 9.1 - 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    p) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi  non
bersaglio (allegato III, punti 10.4-10.7 del decreto  legislativo  n.
194/1995). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di  efficacia  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti  settori  di
attivita': 
    a) aree acquatiche; 
    b) aree non agricole; 
    c) colture arboree; 
    d) colture erbacee; 
    e) colture forestali; 
    f) colture medicinali e aromatiche; 
    g) colture ornamentali; 
    h) colture orticole; 
    i) colture tropicali; 
    j) concia sementi; 
    k) conservazione post-raccolta; 
    l) diserbo; 
    m) entomologia; 
    n) microbiologia agraria; 
    o) nematologia; 
    p) patologia vegetale; 
    q) zoologia agraria; 
    r) produzione sementi; 
    s) vertebrati dannosi; 
    t) fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti; 
    u) biostimolanti.