IL DIRETTORE
del servizio fitosanitario centrale
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in
attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale
dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla
Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono
stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative
competenze;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024,
con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio
dirigenziale non generale DISR V - servizio fitosanitario centrale,
produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale
del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo
rurale;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per l'anno 2026;
Vista la direttiva del capo Dipartimento della politica agricola
comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026,
registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n.
95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026
n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti
e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno
2026;
Vista l'istanza presentata in data 16 gennaio 2026 dal Centro di
saggio «AGREA» con sede in Via G. Garibaldi, 5 - 37057 S. Giovanni
Lupatoto (VR);
Visto il verbale n. 0257575 del 28 febbraio 2026, relativo alla
verifica di conformita' effettuata in data 17 aprile 2026 dal gruppo
ispettivo nominato con nota n. 0133382 del 19 marzo 2026;
Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 16
gennaio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;
Considerato l'esito favorevole della verifica di conformita' ad
effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata
presso il Centro «AGREA»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Centro «AGREA» con sede in Via G. Garibaldi, 5 - 37057 S.
Giovanni Lupatoto (VR), e' riconosciuto Centro di saggio idoneo ad
effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte
ad ottenere le seguenti informazioni:
a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
d) fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali
indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto
legislativo n. 194/1995);
f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei
metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
g) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze
attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al
momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti
immagazzinati (allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n.
194/1995);
h) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze
attive (allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui
(allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
j) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla
valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze
attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e
8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
k) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1 del decreto
legislativo n. 194/1995);
l) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui
(allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
m) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n.
194/1995);
n) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o
post-raccolta (allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n.
194/1995);
o) prove su destino e comportamento ambientale (allegato III,
punti 9.1 - 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
p) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non
bersaglio (allegato III, punti 10.4-10.7 del decreto legislativo n.
194/1995).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo
di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di
attivita':
a) aree acquatiche;
b) aree non agricole;
c) colture arboree;
d) colture erbacee;
e) colture forestali;
f) colture medicinali e aromatiche;
g) colture ornamentali;
h) colture orticole;
i) colture tropicali;
j) concia sementi;
k) conservazione post-raccolta;
l) diserbo;
m) entomologia;
n) microbiologia agraria;
o) nematologia;
p) patologia vegetale;
q) zoologia agraria;
r) produzione sementi;
s) vertebrati dannosi;
t) fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti;
u) biostimolanti.