La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 
                       27 ottobre 2009, n. 150 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Le disposizioni del presente decreto assicurano, inoltre,
l'efficacia e l'utilita' dei sistemi di valutazione della performance
individuale dei dirigenti, valorizzando le capacita' manageriali come
leve  abilitanti  per  il  funzionamento  delle   organizzazioni,   e
promuovono il ruolo della formazione, iniziale,  continua  e  mirata,
nella  valutazione  individuale  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale, che  deve  essere  svolta  attraverso  l'individuazione
delle priorita' formative per  il  perfezionamento  delle  competenze
tecniche e delle capacita' personali e di quelle  volte  a  garantire
l'efficace svolgimento del ruolo di  ciascun  dipendente  nell'ambito
dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e  valorizzare
le  potenzialita'  di  ciascun  lavoratore,  in  una  prospettiva  di
crescita professionale, di sviluppo di carriera  e  di  miglioramento
delle capacita' amministrative. 
    2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma  2-bis
e  per  il  progressivo  superamento   della   semplice   valutazione
gerarchica  e  unidirezionale,  i  sistemi   di   valutazione   della
performance prevedono la progressiva partecipazione di una pluralita'
di  soggetti,  interni  ed  esterni  all'organizzazione,  individuati
dall'articolo 2, comma 1-bis, e  un  piu'  stretto  collegamento  tra
obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza  della
pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti. 
    2-quater. L'introduzione della partecipazione di soggetti esterni
ai processi di valutazione avviene in modo  graduale,  secondo  linee
guida  adottate  con   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione    che     tengano     conto     della     dimensione
dell'amministrazione e del grado di complessita'  dell'organizzazione
del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non
sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  recante  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Oggetto e finalita').  -  1.  In  attuazione
          degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le
          disposizioni  del  presente  decreto  recano  una   riforma
          organica  della  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  dei
          dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche,   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, intervenendo in  particolare  in  materia  di
          contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e
          del   personale   delle   amministrazioni   pubbliche,   di
          valorizzazione  del  merito,  di  promozione   delle   pari
          opportunita', di dirigenza pubblica  e  di  responsabilita'
          disciplinare. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano  altresi'
          norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i
          procedimenti   negoziali,   di    contrattazione    e    di
          concertazione di  cui  all'articolo  112  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  e  ai
          decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000,
          n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63. 
                2. Le disposizioni del  presente  decreto  assicurano
          una migliore organizzazione del lavoro, il  rispetto  degli
          ambiti  riservati  rispettivamente  alla   legge   e   alla
          contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi  ed
          economici delle funzioni e  dei  servizi,  l'incentivazione
          della   qualita'   della   prestazione    lavorativa,    la
          selettivita' e  la  concorsualita'  nelle  progressioni  di
          carriera,  il  riconoscimento  di  meriti  e  demeriti,  la
          selettivita' e la  valorizzazione  delle  capacita'  e  dei
          risultati  ai  fini  degli   incarichi   dirigenziali,   il
          rafforzamento   dell'autonomia,   dei   poteri   e    della
          responsabilita'     della      dirigenza,      l'incremento
          dell'efficienza del lavoro pubblico ed  il  contrasto  alla
          scarsa  produttivita'   e   all'assenteismo,   nonche'   la
          trasparenza dell'operato  delle  amministrazioni  pubbliche
          anche a garanzia della legalita'. 
                2-bis.   Le   disposizioni   del   presente   decreto
          assicurano, inoltre, l'efficacia e l'utilita'  dei  sistemi
          di valutazione della performance individuale dei dirigenti,
          valorizzando le capacita' manageriali come leve  abilitanti
          per il funzionamento delle organizzazioni, e promuovono  il
          ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata,  nella
          valutazione individuale del personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale,   che   deve   essere    svolta    attraverso
          l'individuazione   delle   priorita'   formative   per   il
          perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacita'
          personali  e  di  quelle  volte  a   garantire   l'efficace
          svolgimento del ruolo  di  ciascun  dipendente  nell'ambito
          dell'organizzazione di cui fa parte nonche'  a  valutare  e
          valorizzare le potenzialita' di ciascun lavoratore, in  una
          prospettiva  di  crescita  professionale,  di  sviluppo  di
          carriera e di miglioramento delle capacita' amministrative. 
                2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui  al
          comma 2-bis e per il progressivo superamento della semplice
          valutazione  gerarchica  e  unidirezionale,  i  sistemi  di
          valutazione  della  performance  prevedono  la  progressiva
          partecipazione di una pluralita' di  soggetti,  interni  ed
          esterni all'organizzazione,  individuati  dall'articolo  2,
          comma 1-bis, e un piu' stretto collegamento  tra  obiettivi
          individuali e collettivi per migliorare l'efficienza  della
          pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti. 
              2-quater.  L'introduzione   della   partecipazione   di
          soggetti esterni ai processi di valutazione avviene in modo
          graduale, secondo linee  guida  adottate  con  decreto  del
          Ministro per la pubblica amministrazione che tengano  conto
          della  dimensione  dell'amministrazione  e  del  grado   di
          complessita' dell'organizzazione del lavoro.  L'apporto  di
          soggetti esterni ha natura sussidiaria  e  non  sostitutiva
          rispetto al giudizio del responsabile del personale.».