La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto assicurano, inoltre,
l'efficacia e l'utilita' dei sistemi di valutazione della performance
individuale dei dirigenti, valorizzando le capacita' manageriali come
leve abilitanti per il funzionamento delle organizzazioni, e
promuovono il ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata,
nella valutazione individuale del personale dirigenziale e non
dirigenziale, che deve essere svolta attraverso l'individuazione
delle priorita' formative per il perfezionamento delle competenze
tecniche e delle capacita' personali e di quelle volte a garantire
l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell'ambito
dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e valorizzare
le potenzialita' di ciascun lavoratore, in una prospettiva di
crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento
delle capacita' amministrative.
2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2-bis
e per il progressivo superamento della semplice valutazione
gerarchica e unidirezionale, i sistemi di valutazione della
performance prevedono la progressiva partecipazione di una pluralita'
di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione, individuati
dall'articolo 2, comma 1-bis, e un piu' stretto collegamento tra
obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della
pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.
2-quater. L'introduzione della partecipazione di soggetti esterni
ai processi di valutazione avviene in modo graduale, secondo linee
guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione che tengano conto della dimensione
dell'amministrazione e del grado di complessita' dell'organizzazione
del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non
sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. In attuazione
degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le
disposizioni del presente decreto recano una riforma
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di
contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e
del personale delle amministrazioni pubbliche, di
valorizzazione del merito, di promozione delle pari
opportunita', di dirigenza pubblica e di responsabilita'
disciplinare. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresi'
norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i
procedimenti negoziali, di contrattazione e di
concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai
decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000,
n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano
una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli
ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla
contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed
economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione
della qualita' della prestazione lavorativa, la
selettivita' e la concorsualita' nelle progressioni di
carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la
selettivita' e la valorizzazione delle capacita' e dei
risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il
rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della
responsabilita' della dirigenza, l'incremento
dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla
scarsa produttivita' e all'assenteismo, nonche' la
trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche
anche a garanzia della legalita'.
2-bis. Le disposizioni del presente decreto
assicurano, inoltre, l'efficacia e l'utilita' dei sistemi
di valutazione della performance individuale dei dirigenti,
valorizzando le capacita' manageriali come leve abilitanti
per il funzionamento delle organizzazioni, e promuovono il
ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata, nella
valutazione individuale del personale dirigenziale e non
dirigenziale, che deve essere svolta attraverso
l'individuazione delle priorita' formative per il
perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacita'
personali e di quelle volte a garantire l'efficace
svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell'ambito
dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e
valorizzare le potenzialita' di ciascun lavoratore, in una
prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di
carriera e di miglioramento delle capacita' amministrative.
2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 2-bis e per il progressivo superamento della semplice
valutazione gerarchica e unidirezionale, i sistemi di
valutazione della performance prevedono la progressiva
partecipazione di una pluralita' di soggetti, interni ed
esterni all'organizzazione, individuati dall'articolo 2,
comma 1-bis, e un piu' stretto collegamento tra obiettivi
individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della
pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.
2-quater. L'introduzione della partecipazione di
soggetti esterni ai processi di valutazione avviene in modo
graduale, secondo linee guida adottate con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione che tengano conto
della dimensione dell'amministrazione e del grado di
complessita' dell'organizzazione del lavoro. L'apporto di
soggetti esterni ha natura sussidiaria e non sostitutiva
rispetto al giudizio del responsabile del personale.».