LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito:
decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025,
n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025);
Viste, in particolare, le modifiche recate dalla legge n. 199/2025
all'art. 11 del decreto n. 252/2005 in tema di prestazioni
pensionistiche;
Visto il comma 3-bis dell'art. 11 del decreto n. 252/2005, il quale
prevede la possibilita' di erogare, in luogo della rendita vitalizia,
prestazioni pensionistiche di previdenza complementare nella forma
della rendita a durata definita, dei prelievi liberamente
determinabili e della erogazione frazionata;
Visti i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'art. 11 del
decreto n. 252/2005, recanti la disciplina delle nuove prestazioni
pensionistiche complementari;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale
la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di
carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme
pensionistiche complementari;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera i), del decreto n. 252/2005,
secondo il quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata
sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla
gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme
stesse;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera n-bis), del decreto n. 252/2005,
il quale attribuisce alla COVIP il compito di definire la
periodicita' e il numero minimo di rate in cui e' frazionabile il
montante accumulato nelle prestazioni pensionistiche complementari in
forma di erogazione frazionata;
Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale
i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di
cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino della COVIP;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23,
recante disposizioni circa i procedimenti per l'adozione di atti
regolamentari e generali da parte di alcune autorita', tra cui la
COVIP;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
pubblica consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 6
maggio 2026;
Adotta
le seguenti istruzioni:
Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato
dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1. Premessa.
L'art. 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di
seguito: legge n. 199/2025) ha apportato rilevanti modifiche all'art.
11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto n. 252/2005), in tema di prestazioni pensionistiche
complementari.
Considerato l'impatto delle nuove disposizioni, si e' rilevata
l'esigenza di procedere all'emanazione di indicazioni di carattere
generale su tutte le nuove prestazioni, al fine di definire un quadro
di riferimento iniziale volto a consentirne l'applicazione omogenea
da parte di tutte le forme di previdenza complementare e, al
contempo, la gestione ordinata delle attivita' di adeguamento.
In particolare, la legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove
tipologie di prestazioni, espressamente qualificate come
«pensionistiche», quali: la «rendita a durata definita», i «prelievi
liberamente determinabili» e la «erogazione frazionata del montante
accumulato».
2. Ambito di applicazione.
Come previsto dall'art. 11, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005,
le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche, introdotte dalla
legge n. 199/2025, sono erogabili dalle sole forme a contribuzione
definita.
Trattandosi di novita' recate alla disciplina di cui al decreto n.
252/2005, le suddette prestazioni sono fruibili da parte di quegli
aderenti cui si applica tale decreto.
Le stesse, pertanto, non sono erogabili ai lavoratori dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino iscritti ai
fondi di categoria loro dedicati, considerato che agli stessi
continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, ai sensi di quanto ancora previsto dall'art. 23,
comma 6, del decreto n. 252/2005. Tali soggetti potranno comunque
beneficiarne, ove trasferiscano la posizione individuale in altra
forma pensionistica complementare.
3. Le nuove prestazioni pensionistiche.
Le nuove prestazioni pensionistiche, previste dal comma 3-bis
dell'art. 11, sono alternative alla rendita vitalizia e sono cosi'
disciplinate:
la rendita a durata definita e' una rendita erogata per un numero
di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata
rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di
ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;
per prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione
costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti
nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della
suddetta rendita a durata definita;
l'erogazione frazionata del montante accumulato e' una
prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante
accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque
anni. A tale proposito, e' stato attributo alla COVIP il compito di
stabilire la periodicita' e il numero minimo di rate in cui e'
frazionabile il montante anzidetto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge n. 199/2025, le nuove
prestazioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. Tuttavia,
nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge n. 62/2026, la
decorrenza dell'erogazione frazionata del montante accumulato e'
stata rinviata al 31 ottobre 2026; tale modifica, gia' approvata,
entrera' a vigore a breve con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione.
Ne deriva, pertanto, che a partire dal 1° luglio 2026 tutte le
forme pensionistiche complementari interessate dalle nuove
disposizioni saranno tenute a consentire agli aderenti di richiedere
la «rendita a durata definita», e i «prelievi liberamente
determinabili», mentre dal 31 ottobre 2026 potra' essere richiesta
anche l'«erogazione frazionata del montante accumulato».
4. Prestazioni pensionistiche: disciplina comune.
L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di
appartenenza e del periodo minimo di permanenza, puo' esercitare il
diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra
le diverse modalita' di fruizione del montante finale accumulato:
a) capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma
3;
b) rendita vitalizia;
c) rendita a durata definita;
d) prelievi liberamenti determinabili;
e) erogazione frazionata;
f) capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni
di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.
Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera
a) puo' essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle
lettere da b) a e), si evidenzia che le tipologie di prestazioni da
c) a e) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non
sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la
liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario
opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia
immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica
complementare. L'opzione per la rendita vitalizia e' esercitabile
successivamente sia presso la forma pensionistica in essere sia
presso un'altra forma pensionistica complementare a cui trasferire il
montante residuo al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita
vitalizia offerte da quest'ultima. Le forme pensionistiche
definiscono le condizioni e i criteri per accedere alla rendita
vitalizia in tali situazioni.
Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto a una prestazione
pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, lo stesso non
puo' piu' esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di
accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione
dello switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato
nello statuto o nel regolamento del fondo.
L'erogazione di una prestazione pensionistica complementare, ai
sensi dell'art. 11, non consente inoltre di versare ulteriore
contribuzione alla forma pensionistica, salvo il caso in cui
l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la
maturazione del TFR. In tale situazione, le prerogative derivanti dal
versamento di tali importi e di eventuali ulteriori contribuzioni
sono da considerarsi distinte da quelle della prestazione
pensionistica complementare al quale lo stesso ha acceduto.
L'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non e',
inoltre, cumulabile con la RITA eventualmente gia' in corso di
liquidazione.
In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di
cui al comma 3-bis, il montante residuo e' riscattato dal/dai
soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento
dell'esercizio dell'opzione. E', pertanto, necessario acquisire detta
indicazione in sede di richiesta della prestazione, che puo'
consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati
per la fase di accumulo. Le richieste inerenti alle suddette
prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono
considerarsi incomplete. Tali scelte possono essere successivamente
modificate.
Le prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, sono erogate
direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante
residuo e' dalle stesse mantenuto in gestione. Tale montante e'
investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta
della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto
individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine.
Nella fase di fruizione di tali prestazioni, possono essere
utilizzati anche comparti gia' previsti dalla forma pensionistica per
la fase di accumulo.
Le forme pensionistiche provvedono all'erogazione delle prestazioni
di cui all'art. 11, comma 3-bis, entro il termine indicato dallo
statuto/regolamento e, comunque, entro e non oltre sei mesi.
All'erogazione diretta delle prestazioni di cui all'art. 11, comma
3-bis, non trova applicazione l'art. 7-bis del decreto n. 252/2005,
non ricorrendo le relative condizioni.
I costi che saranno addebitati per l'erogazione delle prestazioni
dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese
amministrative effettivamente sostenute.
5. Caratteristiche delle nuove prestazioni.
Rendita a durata definita.
La rendita a durata definita e' una prestazione pensionistica
erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa
residua del beneficiario.
Ancorche' la norma non lo precisi si ritiene che, qualora sia
previsto dalla forma pensionistica, la stessa sia erogata, su
richiesta dell'aderente, per un numero di anni maggiore rispetto a
quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso all'eta' di
esercizio dell'opzione.
Circa le modalita' di calcolo della durata standard della suddetta
rendita, il comma 3-ter dell'art. 11 prevede che la vita attesa
residua corrisponda al numero di anni interi della speranza di vita
in corrispondenza dell'eta' dell'interessato al momento della
richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con
riferimento alla tavola di mortalita' della popolazione generale
utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione
del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8
agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione
e', pertanto, arrotondato per difetto.
In merito alla periodicita' del frazionamento, si ritiene rimessa
alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso
l'eventuale indicazione di piu' opzioni alternative che possano
rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo restando che
non e' possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al
mese ne' superiore all'anno. La forma pensionistica puo' inoltre
limitare la possibilita' di optare per una cadenza della rateazione
eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate
risulti inferiore a un importo minimo individuato dalla stessa.
L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari
della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla
data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante
disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.
Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano
una contabilita' per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde un
prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il
numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante
convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di
rendita varia in funzione del valore della quota alla data di
liquidazione della stessa.
Prelievi liberamente determinabili.
I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul
montante in gestione, con facolta' dell'aderente di sceglierne
l'importo e la tempistica. Al fine di evitare richieste
eccessivamente frequenti e per un ammontare esiguo, le forme
pensionistiche possono definire l'intervallo minimo tra una richiesta
e l'altra e l'importo minimo erogabile.
Come previsto dal comma 3-quater dell'art. 11, i prelievi possono
essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate,
maturate e non riscosse, della rendita a durata definita.
Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, la rendita
teorica da prendere a riferimento e' con frazionamento annuale,
immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa
residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta
della prestazione. Tale rendita e' da intendersi come rendita
figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette
rate.
L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla
prestazione, puo' quindi chiedere l'erogazione di un importo, che non
potra' comunque essere superiore alla prima rata di rendita
figurativa.
Si assume, sul piano generale, come importo massimo prelevabile in
ogni momento la differenza tra l'ammontare delle rate di rendita
teorica maturate e l'ammontare dei prelievi gia' effettuati. Al fine
di tener conto dei risultati della gestione finanziaria nel frattempo
maturati, l'ammontare massimo prelevabile puo' essere calcolato come
la differenza tra il montante in gestione, che e' al netto dei
prelievi effettuati, e il montante teorico che si avrebbe alla data
di liquidazione del prelievo sulla base di uno sviluppo dello stesso
che considera i risultati effettivamente maturati dalla gestione e,
in luogo dei prelievi, l'erogazione delle rate di rendita teorica a
ogni ricorrenza annuale.
A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita
teorica l'importo massimo prelevabile e' pari al montante residuo.
Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano
una contabilita' per quote - posto che a ciascuna rata di rendita
teorica corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quota,
ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del
montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il
numero delle rate - l'importo massimo che puo' essere prelevato e'
determinato moltiplicando il valore della quota alla data di
liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e
frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero
di quote (e frazioni di quote) gia' utilizzate per prelievi
precedentemente erogati.
Erogazione frazionata.
L'erogazione frazionata della prestazione non e' collegata alla
vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di
erogazione e' scelta dall'aderente tenendo conto del limite normativo
secondo cui il periodo di erogazione non puo' essere inferiore a
cinque anni. Il montante residuo resta comunque investito fino al
completo esaurimento dell'erogazione.
In merito alla periodicita' del frazionamento, si ritiene rimessa
alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso
l'eventuale indicazione di piu' opzioni alternative che possano
rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo restando che
non e' possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al
mese ne' superiore all'anno. La forma pensionistica puo' inoltre
limitare la possibilita' di optare per una cadenza della rateazione
eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate
risulti inferiore a un importo minimo individuato dalla stessa.
Al momento dell'esercizio dell'opzione l'aderente deve indicare il
numero di anni di durata dell'erogazione e la periodicita'
dell'erogazione.
L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari
della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla
data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante
disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.
Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano
una contabilita' per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde lo
stesso numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il
numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in
rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia
in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della
stessa.
6. Informative sulle nuove prestazioni.
Nelle more di aggiornare le «Istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza» di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020,
modificata con deliberazione del 25 febbraio 2021, si forniscono di
seguito alcune indicazioni minimali alle quali le forme
pensionistiche devono attenersi.
Sotto un profilo generale, al fine di informare gli aderenti in
merito alle novita' introdotte, andra' predisposta una sintetica
comunicazione da inserire all'interno del sito web - area pubblica.
Le forme pensionistiche, al fine di consentire una valutazione
consapevole delle alternative disponibili al momento dell'accesso
alla fase di erogazione, assicurano altresi' un'adeguata informativa
sulle nuove tipologie di prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis.
L'informativa e' resa in modo chiaro, completo e coerente ed
evidenzia gli elementi caratterizzanti ciascuna tipologia di
prestazione, anche in termini differenziali rispetto alle altre
opzioni disponibili, avendo a riferimento, ad esempio:
la variabilita' dell'importo delle prestazioni (rischio di
investimento);
il rischio che la durata della vita del beneficiario sia
superiore alla speranza di vita (rischio di longevita'), con
conseguente esaurimento del capitale disponibile;
il rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni nella
fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel
restante periodo di pensionamento;
la riscattabilita' del montante residuo da parte dei soggetti
indicati dal beneficiario;
le differenze nei regimi fiscali applicabili.
Con riferimento alle nuove tipologie di prestazioni, l'informativa
evidenzia altresi' che:
la posizione individuale rimane investita presso la forma
pensionistica;
le diverse tipologie di prestazioni non sono combinabili tra di
loro ne' con la rendita vitalizia;
non e' possibile proseguire la contribuzione;
non possono essere esercitate le prerogative tipiche della fase
di accumulo, con eccezione dello switch di comparto;
la scelta effettuata dall'aderente in ordine alla tipologia di
prestazione e' irrevocabile, salvo il caso in cui lo stesso opti
successivamente per convertire il montante residuo in una rendita
vitalizia;
al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente individua i
soggetti che possono riscattare il montante residuo in caso di
decesso.
L'informativa chiarisce, inoltre, le opzioni di erogazione e le
modalita' di funzionamento, quali:
per la rendita a durata definita, i criteri di determinazione
della durata, commisurata - salvo quanto diversamente previsto - alla
vita attesa residua dell'aderente, le modalita' di calcolo
dell'importo delle rate nonche' di scelta della periodicita' delle
stesse;
per i prelievi liberamente determinabili, le modalita' di
esercizio della facolta' di prelievo e i criteri di determinazione
dell'importo massimo prelevabile, in relazione alle rate teoriche
maturate, nonche' gli effetti dei prelievi sul montante residuo;
per l'erogazione frazionata, le modalita' per scegliere la durata
della prestazione, nel rispetto del limite minimo previsto (cinque
anni), e la periodicita' della stessa, nonche' i criteri di calcolo
delle rate;
le condizioni e le modalita' per l'eventuale conversione del
montante residuo in rendita vitalizia.
I costi eventualmente applicati alle diverse tipologie di
prestazioni sono rappresentati in maniera facilmente comprensibile,
specificando la tipologia di costo e le modalita' di imputazione.
Con riferimento alla fase di adesione, tali informazioni andranno
inserite in un apposito supplemento della nota informativa dedicato
alle prestazioni pensionistiche. Detto supplemento andra' trasmesso
alla COVIP secondo le indicazioni della Sezione III, par. 4,
sottoparagrafo «Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti della
nota informativa» delle «Istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza» e pubblicato sul sito web della forma pensionistica.
Andra' inoltre opportunamente integrato il documento sulle rendite,
con specifiche di maggior dettaglio ed esempi, chiarendo che fa
riferimento anche alle nuove prestazioni.
In relazione all'informativa in corso di partecipazione, anche le
comunicazioni agli aderenti dovranno essere opportunamente integrate.
Si fa riferimento, in particolare, ai contenuti della sezione
«Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia» del
«Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo», da
inviare agli aderenti ai quali mancano tre o meno anni alla
presumibile eta' di pensionamento di vecchiaia. In tale ambito, il
paragrafo «Tipologie di rendite previste» dara' evidenza anche delle
nuove prestazioni e delle relative caratteristiche, nonche'
indicazioni in merito a dove trovare, sul sito web - area pubblica,
il citato supplemento alla nota informativa.
Dovranno essere altresi' aggiornati i contenuti dell'area riservata
con riguardo alle «Informazioni utili nel corso della fase di
accumulo» e «Novita' intervenute nel corso dell'anno».
7. Periodo transitorio e comunicazioni alla COVIP.
Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di
adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni
per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di
cui all'art. 11, comma 3-bis, anche per il tramite delle
funzionalita' dell'area riservata dei siti web, e' previsto un
periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche sono
comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere
alle nuove prestazioni, ma, in deroga a quanto previsto nel paragrafo
4, possono procedere alla liquidazione e all'erogazione delle nuove
prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento.
Di tale situazione, le forme pensionistiche forniscono chiara
evidenza nell'ambito del supplemento di cui al paragrafo 6, nel
documento sulle rendite e nei moduli di richiesta delle prestazioni.
Analogamente a quanto avviene tipicamente per le altre tipologie di
prestazione, l'iscritto potra' comunque revocare la scelta prima che
la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del
primo importo.
Il periodo transitorio non potra' protrarsi oltre il 31 dicembre
2026. Le forme sono comunque chiamate a procedere all'adeguamento con
la massima tempestivita' possibile; del pari, sono chiamate a
procedere con tempestivita', una volta adeguati i sistemi e i
processi operativi interni, all'erogazione delle prestazioni che sono
state richieste durante il periodo transitorio.
Dell'avvenuto adeguamento le forme pensionistiche complementari
danno informativa agli interessati e comunicazione alla COVIP.
Le forme pensionistiche trasmettono alla COVIP, entro il 31 luglio
2026, lo statuto/il regolamento modificato, conformemente alle
indicazioni operative di prossima emanazione.
Le modifiche agli statuti/regolamenti potranno essere adottate,
laddove consentito dagli ordinamenti interni, direttamente dagli
organi di governo delle forme pensionistiche e sono trasmesse alla
COVIP in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 10, 21, 29,
34 e 36 del regolamento sulle procedure, di cui alla deliberazione
COVIP del 19 maggio 2021.
Roma, 25 giugno 2026
Il Presidente: Pepe
Il segretario: Nispi Landi