LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche  complementari»  (di  seguito:
decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30  dicembre  2025,
n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025); 
  Viste, in particolare, le modifiche recate dalla legge n.  199/2025
all'art.  11  del  decreto  n.  252/2005  in  tema   di   prestazioni
pensionistiche; 
  Visto il comma 3-bis dell'art. 11 del decreto n. 252/2005, il quale
prevede la possibilita' di erogare, in luogo della rendita vitalizia,
prestazioni pensionistiche di previdenza  complementare  nella  forma
della  rendita  a   durata   definita,   dei   prelievi   liberamente
determinabili e della erogazione frazionata; 
  Visti i commi  3-ter,  3-quater  e  3-quinquies  dell'art.  11  del
decreto n. 252/2005, recanti la disciplina  delle  nuove  prestazioni
pensionistiche complementari; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale
la COVIP esercita,  anche  mediante  l'emanazione  di  istruzioni  di
carattere generale e particolare, la  vigilanza  su  tutte  le  forme
pensionistiche complementari; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera  i),  del  decreto  n.  252/2005,
secondo il quale la COVIP,  nell'ambito  della  vigilanza  esercitata
sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla
gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile  delle  forme
stesse; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera n-bis), del decreto n.  252/2005,
il  quale  attribuisce  alla  COVIP  il  compito   di   definire   la
periodicita' e il numero minimo di rate in  cui  e'  frazionabile  il
montante accumulato nelle prestazioni pensionistiche complementari in
forma di erogazione frazionata; 
  Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale
i regolamenti, le  istruzioni  di  vigilanza  e  i  provvedimenti  di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i  compiti  di
cui all'art. 19,  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel bollettino della COVIP; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23,
recante disposizioni circa i  procedimenti  per  l'adozione  di  atti
regolamentari e generali da parte di alcune  autorita',  tra  cui  la
COVIP; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
pubblica consultazione posta in essere dalla COVIP a  partire  dal  6
maggio 2026; 
 
                               Adotta 
                       le seguenti istruzioni: 
 
Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui  all'art.  11
  del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  come  modificato
  dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. 
1. Premessa. 
  L'art. 1, comma 201, della legge 30  dicembre  2025,  n.  199,  (di
seguito: legge n. 199/2025) ha apportato rilevanti modifiche all'art.
11 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252  (di  seguito:
decreto  n.  252/2005),  in  tema   di   prestazioni   pensionistiche
complementari. 
  Considerato l'impatto delle  nuove  disposizioni,  si  e'  rilevata
l'esigenza di procedere all'emanazione di  indicazioni  di  carattere
generale su tutte le nuove prestazioni, al fine di definire un quadro
di riferimento iniziale volto a consentirne  l'applicazione  omogenea
da parte  di  tutte  le  forme  di  previdenza  complementare  e,  al
contempo, la gestione ordinata delle attivita' di adeguamento. 
  In particolare, la  legge  n.  199/2025  ha  introdotto  tre  nuove
tipologie   di   prestazioni,    espressamente    qualificate    come
«pensionistiche», quali: la «rendita a durata definita», i  «prelievi
liberamente determinabili» e la «erogazione frazionata  del  montante
accumulato». 
2. Ambito di applicazione. 
  Come previsto dall'art. 11, comma 3-bis, del decreto  n.  252/2005,
le nuove tipologie di prestazioni  pensionistiche,  introdotte  dalla
legge n. 199/2025, sono erogabili dalle sole  forme  a  contribuzione
definita. 
  Trattandosi di novita' recate alla disciplina di cui al decreto  n.
252/2005, le suddette prestazioni sono fruibili da  parte  di  quegli
aderenti cui si applica tale decreto. 
  Le stesse, pertanto, non sono erogabili  ai  lavoratori  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino iscritti  ai
fondi  di  categoria  loro  dedicati,  considerato  che  agli  stessi
continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo  21
aprile 1993, n. 124, ai sensi di quanto ancora previsto dall'art. 23,
comma 6, del decreto n. 252/2005.  Tali  soggetti  potranno  comunque
beneficiarne, ove trasferiscano la  posizione  individuale  in  altra
forma pensionistica complementare. 
3. Le nuove prestazioni pensionistiche. 
  Le nuove  prestazioni  pensionistiche,  previste  dal  comma  3-bis
dell'art. 11, sono alternative alla rendita vitalizia  e  sono  cosi'
disciplinate: 
    la rendita a durata definita e' una rendita erogata per un numero
di anni pari alla vita attesa residua, con rata  annuale  determinata
rapportando  il  montante  accumulato  alla  data  di  erogazione  di
ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui; 
    per prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione
costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti
nel limite della somma delle  rate  maturate  e  non  riscosse  della
suddetta rendita a durata definita; 
    l'erogazione  frazionata   del   montante   accumulato   e'   una
prestazione  costituita  da  un'erogazione  rateizzata  del  montante
accumulato, per un periodo predeterminato,  non  inferiore  a  cinque
anni. A tale proposito, e' stato attributo alla COVIP il  compito  di
stabilire la periodicita' e il  numero  minimo  di  rate  in  cui  e'
frazionabile il montante anzidetto. 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge n. 199/2025, le  nuove
prestazioni si applicano a decorrere dal 1°  luglio  2026.  Tuttavia,
nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge n. 62/2026,  la
decorrenza dell'erogazione  frazionata  del  montante  accumulato  e'
stata rinviata al 31 ottobre 2026;  tale  modifica,  gia'  approvata,
entrera' a  vigore  a  breve  con  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione. 
  Ne deriva, pertanto, che a partire dal  1°  luglio  2026  tutte  le
forme   pensionistiche   complementari   interessate   dalle    nuove
disposizioni saranno tenute a consentire agli aderenti di  richiedere
la  «rendita  a  durata  definita»,   e   i   «prelievi   liberamente
determinabili», mentre dal 31 ottobre 2026  potra'  essere  richiesta
anche l'«erogazione frazionata del montante accumulato». 
4. Prestazioni pensionistiche: disciplina comune. 
  L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di  accesso
alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio  di
appartenenza e del periodo minimo di permanenza, puo'  esercitare  il
diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo  tra
le diverse modalita' di fruizione del montante finale accumulato: 
    a) capitale fino al limite massimo previsto dall'art.  11,  comma
3; 
    b) rendita vitalizia; 
    c) rendita a durata definita; 
    d) prelievi liberamenti determinabili; 
    e) erogazione frazionata; 
    f) capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni
di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005. 
  Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla  lettera
a) puo' essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle
lettere da b) a e), si evidenzia che le tipologie di  prestazioni  da
c) a e) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia,  non
sono tra loro  combinabili  e  una  volta  che  ne  sia  iniziata  la
liquidazione non possono essere revocate, salvo che  il  beneficiario
opti per convertire il montante  residuo  in  una  rendita  vitalizia
immediata, ovvero differita se  prevista  dalla  forma  pensionistica
complementare. L'opzione per la  rendita  vitalizia  e'  esercitabile
successivamente sia presso  la  forma  pensionistica  in  essere  sia
presso un'altra forma pensionistica complementare a cui trasferire il
montante residuo al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita
vitalizia  offerte   da   quest'ultima.   Le   forme   pensionistiche
definiscono le condizioni e  i  criteri  per  accedere  alla  rendita
vitalizia in tali situazioni. 
  Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto a una prestazione
pensionistica complementare, ai sensi dell'art.  11,  lo  stesso  non
puo' piu' esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di
accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA),  con  eccezione
dello switch di comparto, nel rispetto  del  periodo  minimo  fissato
nello statuto o nel regolamento del fondo. 
  L'erogazione di una  prestazione  pensionistica  complementare,  ai
sensi  dell'art.  11,  non  consente  inoltre  di  versare  ulteriore
contribuzione  alla  forma  pensionistica,  salvo  il  caso  in   cui
l'interessato attivi un nuovo  rapporto  di  lavoro  che  preveda  la
maturazione del TFR. In tale situazione, le prerogative derivanti dal
versamento di tali importi e  di  eventuali  ulteriori  contribuzioni
sono  da  considerarsi   distinte   da   quelle   della   prestazione
pensionistica complementare al quale lo stesso ha acceduto. 
  L'erogazione  delle  nuove  prestazioni  pensionistiche   non   e',
inoltre, cumulabile con  la  RITA  eventualmente  gia'  in  corso  di
liquidazione. 
  In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di
cui al  comma  3-bis,  il  montante  residuo  e'  riscattato  dal/dai
soggetto/soggetti   dallo   stesso   indicato/indicati   al   momento
dell'esercizio dell'opzione. E', pertanto, necessario acquisire detta
indicazione  in  sede  di  richiesta  della  prestazione,  che   puo'
consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati
per  la  fase  di  accumulo.  Le  richieste  inerenti  alle  suddette
prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra  devono
considerarsi incomplete. Tali scelte possono  essere  successivamente
modificate. 
  Le prestazioni di  cui  all'art.  11,  comma  3-bis,  sono  erogate
direttamente dalle forme pensionistiche complementari e  il  montante
residuo e' dalle stesse  mantenuto  in  gestione.  Tale  montante  e'
investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della  richiesta
della  prestazione  o,  in  difetto  di  indicazioni,  nel   comparto
individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine. 
  Nella  fase  di  fruizione  di  tali  prestazioni,  possono  essere
utilizzati anche comparti gia' previsti dalla forma pensionistica per
la fase di accumulo. 
  Le forme pensionistiche provvedono all'erogazione delle prestazioni
di cui all'art. 11, comma 3-bis,  entro  il  termine  indicato  dallo
statuto/regolamento e, comunque, entro e non oltre sei mesi. 
  All'erogazione diretta delle prestazioni di cui all'art. 11,  comma
3-bis, non trova applicazione l'art. 7-bis del decreto  n.  252/2005,
non ricorrendo le relative condizioni. 
  I costi che saranno addebitati per l'erogazione  delle  prestazioni
dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese
amministrative effettivamente sostenute. 
5. Caratteristiche delle nuove prestazioni. 
  Rendita a durata definita. 
  La rendita a  durata  definita  e'  una  prestazione  pensionistica
erogata per un periodo predeterminato sulla base  della  vita  attesa
residua del beneficiario. 
  Ancorche' la norma non lo  precisi  si  ritiene  che,  qualora  sia
previsto  dalla  forma  pensionistica,  la  stessa  sia  erogata,  su
richiesta dell'aderente, per un numero di anni  maggiore  rispetto  a
quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso all'eta'  di
esercizio dell'opzione. 
  Circa le modalita' di calcolo della durata standard della  suddetta
rendita, il comma 3-ter dell'art.  11  prevede  che  la  vita  attesa
residua corrisponda al numero di anni interi della speranza  di  vita
in  corrispondenza  dell'eta'  dell'interessato  al   momento   della
richiesta  della  prestazione,  come   determinata   dall'ISTAT   con
riferimento alla tavola  di  mortalita'  della  popolazione  generale
utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di  trasformazione
del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla  legge  8
agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di  durata  della  prestazione
e', pertanto, arrotondato per difetto. 
  In merito alla periodicita' del frazionamento, si  ritiene  rimessa
alla forma pensionistica la relativa  definizione,  anche  attraverso
l'eventuale indicazione  di  piu'  opzioni  alternative  che  possano
rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo  restando  che
non e' possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore  al
mese ne' superiore all'anno.  La  forma  pensionistica  puo'  inoltre
limitare la possibilita' di optare per una cadenza  della  rateazione
eccessivamente ravvicinata,  qualora  l'importo  delle  singole  rate
risulti inferiore a un importo minimo individuato dalla stessa. 
  L'importo della rata varia in  relazione  ai  risultati  finanziari
della gestione. Tale importo viene calcolato,  con  riferimento  alla
data  di  liquidazione  di  ciascuna  rata,  dividendo  il   montante
disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. 
  Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano
una contabilita' per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde un
prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il
numero complessivo di quote corrispondente all'importo  del  montante
convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata  di
rendita varia in  funzione  del  valore  della  quota  alla  data  di
liquidazione della stessa. 
  Prelievi liberamente determinabili. 
  I prelievi liberamente determinabili  sono  erogati  a  valere  sul
montante  in  gestione,  con  facolta'  dell'aderente  di  sceglierne
l'importo  e  la   tempistica.   Al   fine   di   evitare   richieste
eccessivamente  frequenti  e  per  un  ammontare  esiguo,  le   forme
pensionistiche possono definire l'intervallo minimo tra una richiesta
e l'altra e l'importo minimo erogabile. 
  Come previsto dal comma 3-quater dell'art. 11, i  prelievi  possono
essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate,
maturate e non riscosse, della rendita a durata definita. 
  Al fine di determinare l'importo massimo  prelevabile,  la  rendita
teorica da prendere  a  riferimento  e'  con  frazionamento  annuale,
immediatamente erogabile e di durata definita pari alla  vita  attesa
residua, in anni interi, dell'aderente  al  momento  della  richiesta
della  prestazione.  Tale  rendita  e'  da  intendersi  come  rendita
figurativa che rileva esclusivamente per il  calcolo  delle  suddette
rate. 
  L'aderente,  contestualmente  alla  richiesta   di   accesso   alla
prestazione, puo' quindi chiedere l'erogazione di un importo, che non
potra'  comunque  essere  superiore  alla  prima  rata   di   rendita
figurativa. 
  Si assume, sul piano generale, come importo massimo prelevabile  in
ogni momento la differenza tra  l'ammontare  delle  rate  di  rendita
teorica maturate e l'ammontare dei prelievi gia' effettuati. Al  fine
di tener conto dei risultati della gestione finanziaria nel frattempo
maturati, l'ammontare massimo prelevabile puo' essere calcolato  come
la differenza tra il montante  in  gestione,  che  e'  al  netto  dei
prelievi effettuati, e il montante teorico che si avrebbe  alla  data
di liquidazione del prelievo sulla base di uno sviluppo dello  stesso
che considera i risultati effettivamente maturati dalla  gestione  e,
in luogo dei prelievi, l'erogazione delle rate di rendita  teorica  a
ogni ricorrenza annuale. 
  A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita
teorica l'importo massimo prelevabile e' pari al montante residuo. 
  Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano
una contabilita' per quote - posto che a  ciascuna  rata  di  rendita
teorica corrisponde lo stesso numero di quote e  frazioni  di  quota,
ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo  del
montante al momento iniziale di richiesta della  prestazione  per  il
numero delle rate - l'importo massimo che puo'  essere  prelevato  e'
determinato  moltiplicando  il  valore  della  quota  alla  data   di
liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e
frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero
di  quote  (e  frazioni  di  quote)  gia'  utilizzate  per   prelievi
precedentemente erogati. 
  Erogazione frazionata. 
  L'erogazione frazionata della prestazione  non  e'  collegata  alla
vita attesa residua  del  beneficiario.  La  durata  del  periodo  di
erogazione e' scelta dall'aderente tenendo conto del limite normativo
secondo cui il periodo di erogazione  non  puo'  essere  inferiore  a
cinque anni. Il montante residuo resta  comunque  investito  fino  al
completo esaurimento dell'erogazione. 
  In merito alla periodicita' del frazionamento, si  ritiene  rimessa
alla forma pensionistica la relativa  definizione,  anche  attraverso
l'eventuale indicazione  di  piu'  opzioni  alternative  che  possano
rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo  restando  che
non e' possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore  al
mese ne' superiore all'anno.  La  forma  pensionistica  puo'  inoltre
limitare la possibilita' di optare per una cadenza  della  rateazione
eccessivamente ravvicinata,  qualora  l'importo  delle  singole  rate
risulti inferiore a un importo minimo individuato dalla stessa. 
  Al momento dell'esercizio dell'opzione l'aderente deve indicare  il
numero  di  anni  di  durata  dell'erogazione   e   la   periodicita'
dell'erogazione. 
  L'importo della rata varia in  relazione  ai  risultati  finanziari
della gestione. Tale importo viene calcolato,  con  riferimento  alla
data  di  liquidazione  di  ciascuna  rata,  dividendo  il   montante
disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. 
  Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano
una contabilita' per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde lo
stesso numero di quote e frazioni di  quote,  ottenuto  dividendo  il
numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in
rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita  varia
in funzione del valore della quota alla data  di  liquidazione  della
stessa. 
6. Informative sulle nuove prestazioni. 
  Nelle more di aggiornare le «Istruzioni di vigilanza in materia  di
trasparenza» di cui alla deliberazione COVIP del  22  dicembre  2020,
modificata con deliberazione del 25 febbraio 2021, si  forniscono  di
seguito   alcune   indicazioni   minimali   alle   quali   le   forme
pensionistiche devono attenersi. 
  Sotto un profilo generale, al fine di  informare  gli  aderenti  in
merito alle novita'  introdotte,  andra'  predisposta  una  sintetica
comunicazione da inserire all'interno del sito web - area pubblica. 
  Le forme pensionistiche, al  fine  di  consentire  una  valutazione
consapevole delle alternative  disponibili  al  momento  dell'accesso
alla fase di erogazione, assicurano altresi' un'adeguata  informativa
sulle nuove tipologie di prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis. 
  L'informativa e' resa  in  modo  chiaro,  completo  e  coerente  ed
evidenzia  gli  elementi  caratterizzanti   ciascuna   tipologia   di
prestazione, anche  in  termini  differenziali  rispetto  alle  altre
opzioni disponibili, avendo a riferimento, ad esempio: 
    la  variabilita'  dell'importo  delle  prestazioni  (rischio   di
investimento); 
    il  rischio  che  la  durata  della  vita  del  beneficiario  sia
superiore  alla  speranza  di  vita  (rischio  di  longevita'),   con
conseguente esaurimento del capitale disponibile; 
    il rischio di eccessiva concentrazione  delle  prestazioni  nella
fase iniziale a  fronte  di  una  minore  copertura  disponibile  nel
restante periodo di pensionamento; 
    la riscattabilita' del montante residuo  da  parte  dei  soggetti
indicati dal beneficiario; 
    le differenze nei regimi fiscali applicabili. 
  Con riferimento alle nuove tipologie di prestazioni,  l'informativa
evidenzia altresi' che: 
    la  posizione  individuale  rimane  investita  presso  la   forma
pensionistica; 
    le diverse tipologie di prestazioni non sono combinabili  tra  di
loro ne' con la rendita vitalizia; 
    non e' possibile proseguire la contribuzione; 
    non possono essere esercitate le prerogative tipiche  della  fase
di accumulo, con eccezione dello switch di comparto; 
    la scelta effettuata dall'aderente in ordine  alla  tipologia  di
prestazione e' irrevocabile, salvo il caso  in  cui  lo  stesso  opti
successivamente per convertire il montante  residuo  in  una  rendita
vitalizia; 
    al momento dell'esercizio dell'opzione,  l'aderente  individua  i
soggetti che possono  riscattare  il  montante  residuo  in  caso  di
decesso. 
  L'informativa chiarisce, inoltre, le opzioni  di  erogazione  e  le
modalita' di funzionamento, quali: 
    per la rendita a durata definita,  i  criteri  di  determinazione
della durata, commisurata - salvo quanto diversamente previsto - alla
vita  attesa  residua  dell'aderente,   le   modalita'   di   calcolo
dell'importo delle rate nonche' di scelta  della  periodicita'  delle
stesse; 
    per  i  prelievi  liberamente  determinabili,  le  modalita'   di
esercizio della facolta' di prelievo e i  criteri  di  determinazione
dell'importo massimo prelevabile, in  relazione  alle  rate  teoriche
maturate, nonche' gli effetti dei prelievi sul montante residuo; 
    per l'erogazione frazionata, le modalita' per scegliere la durata
della prestazione, nel rispetto del limite  minimo  previsto  (cinque
anni), e la periodicita' della stessa, nonche' i criteri  di  calcolo
delle rate; 
    le condizioni e le  modalita'  per  l'eventuale  conversione  del
montante residuo in rendita vitalizia. 
  I  costi  eventualmente  applicati  alle   diverse   tipologie   di
prestazioni sono rappresentati in maniera  facilmente  comprensibile,
specificando la tipologia di costo e le modalita' di imputazione. 
  Con riferimento alla fase di adesione, tali  informazioni  andranno
inserite in un apposito supplemento della nota  informativa  dedicato
alle prestazioni pensionistiche. Detto supplemento  andra'  trasmesso
alla  COVIP  secondo  le  indicazioni  della  Sezione  III,  par.  4,
sottoparagrafo «Comunicazione alla COVIP  degli  aggiornamenti  della
nota informativa»  delle  «Istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di
trasparenza» e pubblicato sul sito web della forma pensionistica. 
  Andra' inoltre opportunamente integrato il documento sulle rendite,
con specifiche di maggior  dettaglio  ed  esempi,  chiarendo  che  fa
riferimento anche alle nuove prestazioni. 
  In relazione all'informativa in corso di partecipazione,  anche  le
comunicazioni agli aderenti dovranno essere opportunamente integrate.
Si  fa  riferimento,  in  particolare,  ai  contenuti  della  sezione
«Informazioni all'avvicinarsi del  pensionamento  di  vecchiaia»  del
«Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di  accumulo»,  da
inviare  agli  aderenti  ai  quali  mancano  tre  o  meno  anni  alla
presumibile eta' di pensionamento di vecchiaia. In  tale  ambito,  il
paragrafo «Tipologie di rendite previste» dara' evidenza anche  delle
nuove  prestazioni  e   delle   relative   caratteristiche,   nonche'
indicazioni in merito a dove trovare, sul sito web -  area  pubblica,
il citato supplemento alla nota informativa. 
  Dovranno essere altresi' aggiornati i contenuti dell'area riservata
con riguardo  alle  «Informazioni  utili  nel  corso  della  fase  di
accumulo» e «Novita' intervenute nel corso dell'anno». 
7. Periodo transitorio e comunicazioni alla COVIP. 
  Al fine di consentire alle forme  pensionistiche  complementari  di
adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni
per la gestione delle richieste e l'erogazione delle  prestazioni  di
cui  all'art.  11,  comma  3-bis,  anche   per   il   tramite   delle
funzionalita' dell'area  riservata  dei  siti  web,  e'  previsto  un
periodo transitorio durante il quale  le  forme  pensionistiche  sono
comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di  accedere
alle nuove prestazioni, ma, in deroga a quanto previsto nel paragrafo
4, possono procedere alla liquidazione e all'erogazione  delle  nuove
prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento. 
  Di tale  situazione,  le  forme  pensionistiche  forniscono  chiara
evidenza nell'ambito del supplemento  di  cui  al  paragrafo  6,  nel
documento sulle rendite e nei moduli di richiesta delle prestazioni. 
  Analogamente a quanto avviene tipicamente per le altre tipologie di
prestazione, l'iscritto potra' comunque revocare la scelta prima  che
la forma pensionistica complementare proceda  alla  liquidazione  del
primo importo. 
  Il periodo transitorio non potra' protrarsi oltre  il  31  dicembre
2026. Le forme sono comunque chiamate a procedere all'adeguamento con
la  massima  tempestivita'  possibile;  del  pari,  sono  chiamate  a
procedere con  tempestivita',  una  volta  adeguati  i  sistemi  e  i
processi operativi interni, all'erogazione delle prestazioni che sono
state richieste durante il periodo transitorio. 
  Dell'avvenuto adeguamento  le  forme  pensionistiche  complementari
danno informativa agli interessati e comunicazione alla COVIP. 
  Le forme pensionistiche trasmettono alla COVIP, entro il 31  luglio
2026,  lo  statuto/il  regolamento  modificato,  conformemente   alle
indicazioni operative di prossima emanazione. 
  Le modifiche agli  statuti/regolamenti  potranno  essere  adottate,
laddove consentito  dagli  ordinamenti  interni,  direttamente  dagli
organi di governo delle forme pensionistiche e  sono  trasmesse  alla
COVIP in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 10, 21, 29,
34 e 36 del regolamento sulle procedure, di  cui  alla  deliberazione
COVIP del 19 maggio 2021. 
    Roma, 25 giugno 2026 
 
                                                  Il Presidente: Pepe 
Il segretario: Nispi Landi