IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                                  E 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2022 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, e in particolare gli articoli 14  e
15 che, in attuazione del principio di precauzione, costituiscono  un
meccanismo per determinare misure di gestione  del  rischio  o  altri
interventi volti a garantire  il  livello  elevato  di  tutela  della
salute; 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio   2014,   n.   6,   recante
«Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze  ambientali  e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del  2013,
ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,
definiscono con direttiva, da adottare entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge,  gli  indirizzi
comuni e le priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio  per
la  ricerca  e  la  sperimentazione  in  agricoltura,   dell'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale,  dell'Istituto
superiore di sanita'  e  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale in Campania di indagini tecniche per la  mappatura,  anche
mediante strumenti di  telerilevamento,  dei  terreni  della  Regione
Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare  l'eventuale
esistenza  di  effetti  contaminanti  a  causa   di   sversamenti   e
smaltimenti abusivi anche mediante combustione; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 136 del  2013,
secondo cui gli enti di cui al comma 1 presentano ai  Ministri  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare e della salute una relazione  con  i
risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente
anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi  e
sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda,  indicati  come
prioritari dalla medesima direttiva; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 136 del  2013,
ai  sensi  del  quale  con  distinti  decreti  interministeriali  dei
Ministri  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della  salute
possono essere altresi' indicati i terreni da sottoporre ad  indagini
dirette, da svolgere, secondo  l'ordine  di  priorita'  definito  nei
medesimi  decreti,  entro  i  centoventi   giorni   successivi   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei  predetti  decreti  per  i
terreni classificati, sulla base  delle  indagini,  nelle  classi  di
rischio piu' elevate,  e  entro  i  successivi  duecentodieci  per  i
restanti terreni; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'», e in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del  quale
«Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio
dei  ministri  in  materia  di  coordinamento  e  monitoraggio  degli
interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli  1  e  2  del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro della salute 11 marzo 2014, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, recante «Indicazione  dei
terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette,  ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10  dicembre  2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6,  nonche'  interdizione  dalla  commercializzazione   di   prodotti
agricoli» con il  quale  i  Ministri  competenti,  sulla  base  della
relazione in data 10 marzo 2014 del gruppo di lavoro di cui  all'art.
1, comma 2, della direttiva interministeriale 23 dicembre 2013, hanno
disposto indagini dirette sui siti della Regione  Campania  ricadenti
nelle classi di rischio da 5 a 2 (2a e 2b),  come  individuate  nella
medesima relazione, di cui agli allegati A, B, C e D; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro della salute  26  febbraio  2016,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  18   marzo   2016,   recante
«Individuazione  di  ulteriori  terreni  della  Regione  Campania  da
sottoporre ad indagini dirette nonche' modificazioni  al  decreto  11
marzo 2014»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministro della transizione ecologica  e  del  Ministro
della salute 1° giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
169 del 16 luglio 2021, recante «Adozione  della  classificazione  ai
fini dell'uso agricolo relativamente all'Area  vasta  "Lo  Uttaro"  -
Primo stralcio»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e del Ministro  della  salute  30  aprile  2025,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  28  luglio  2025,
recante «Classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente Area
vasta "Lo Uttaro" - secondo stralcio»; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro  della  salute  23  dicembre  2013  recante
«Indicazioni per  lo  svolgimento  delle  indagini  tecniche  per  la
mappatura   dei   terreni   della    Regione    Campania    destinati
all'agricoltura di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136» e in particolare l'art. 1,  commi  1,  per  la
condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo  della
struttura  informatica  dell'Istituto  zooprofilattico   sperimentale
dell'Abruzzo  e  del  Molise  per  la  raccolta  delle  informazioni,
l'esecuzione delle procedure di classificazione  e  la  registrazione
dei terreni oggetto di indagine», e 2, secondo cui «I dati  condivisi
ai sensi del comma 1 sono  esaminati  e  validati  da  un  gruppo  di
lavoro» composto dai soggetti ivi indicati, e l'art. 2, comma 1,  che
ha individuato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini  dello
svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614
ettari, nell'ambito della quale sono  emerse  1.562  segnalazioni  di
aree sospette per una superficie pari  a  1.146,6  ettari  adibiti  a
terreni agricoli; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, del Ministro della transizione ecologica e del  Ministro
della  salute  11   maggio   2022,   recante   «Aggiornamento   della
composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma  2,  della
direttiva del 23 dicembre 2013»; 
  Vista la «Relazione inerente all'individuazione dei  siti  e  delle
particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (Aree vaste)
degli  ottantotto  comuni  ed  individuazione  delle  particelle  non
agricole della classe di rischio 5» predisposta, ai  sensi  dell'art.
1, comma 3, lettera c), della direttiva interministeriale 23 dicembre
2013, dal gruppo di lavoro e trasmessa con nota prot. n. 34  TDF  del
17 novembre 2015, come integrata con nota prot. n. 04 del 1° febbraio
2016; 
  Vista la relazione predisposta, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
lettera c), della direttiva interministeriale 23 dicembre  2013,  dal
gruppo di lavoro  in  data  14  luglio  2022,  recante  «Proposta  di
classificazione ai fini dell'uso  agricolo  dei  terreni  di  cui  al
decreto 26 febbraio 2016, ricadenti nella cosiddetta Area  vasta  "Lo
Uttaro" - Secondo stralcio», in cui e' stato proposto di adottare  un
secondo stralcio dell'intera Area  vasta  «Lo  Uttaro»,  seguente  al
primo adottato con il  citato  decreto  interministeriale  1°  giugno
2021, per una superficie di circa 71 ettari; 
  Vista la nuova tabella trasmessa dal gruppo di lavoro  in  data  22
marzo 2024 relativa alla classificazione ai  fini  dell'uso  agricolo
dei terreni ricadenti nell'Area vasta «Lo Uttaro» - secondo stralcio; 
  Vista la relazione del gruppo di lavoro in data 16  settembre  2025
recante la proposta  di  individuazione  delle  particelle  ricadenti
nell'Area vasta «Lo Uttaro» non riportate nell'allegato 2 del decreto
interministeriale 26 febbraio 2016 e  dell'effettuazione  prioritaria
di ulteriori indagini analitiche sui siti  agricoli  ricadenti  nella
classe di rischio 2c, non indicati nel medesimo decreto; 
  Ritenuto  dover  procedere,  anche   ai   fini   della   successiva
individuazione dei terreni della Regione  Campania  che  non  possono
essere destinati alla produzione agroalimentare ma  esclusivamente  a
colture diverse in  considerazione  delle  capacita'  fitodepurative,
ovvero  i  terreni  da  destinare  solo  a   determinate   produzioni
agroalimentari, ad individuare i terreni da  sottoporre  ad  indagini
dirette, recependo i  risultati  riportati  nella  relazione  del  16
settembre 2025; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori terreni agricoli della  Regione  Campania  ricadenti  nella
  classe di rischio presunto 2c da sottoporre ad indagini dirette  ai
  sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013. 
  1. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge  n.
136 del 2013 svolgono le indagini dirette  di  cui  al  comma  6  del
medesimo articolo con le modalita' di  cui  all'art.  1  del  decreto
interministeriale 11 marzo  2014,  sui  terreni  ricadenti  nell'Area
vasta «Lo Uttaro», come dettagliatamente individuati  all'allegato  A
parte integrante del presente decreto. 
  2. Le indagini dirette di cui al comma 1  sono  svolte  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. I soggetti  di  cui
all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136  del  2013  possono
stipulare con  la  Regione  Campania  apposite  convenzioni  ai  fini
dell'eventuale rimborso delle spese sostenute. 
  3.  Le  indagini  dirette  sono  svolte,  secondo   le   rispettive
competenze tecniche, dagli enti di cui all'art. 1, commi 1 e  2,  del
decreto-legge n. 136 del  2013,  sulla  base  delle  indicazioni  del
gruppo di lavoro istituito ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  della
direttiva  interministeriale  23  dicembre  2013.  Per  l'accesso  ai
terreni oggetto delle indagini dirette si applicano  le  disposizioni
di  cui  all'art.  1,  comma  4,  primo  e   secondo   periodo,   del
decreto-legge n. 136 del 2013. 
  4. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono effettuate  entro  il
termine di duecentodieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono  trasmessi  ai
Ministri  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e  della  salute,
ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, primo e
secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013.