IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (CE) n. 178/2022 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare e, in particolare, gli articoli 14 e
15 che, in attuazione del principio di precauzione, costituiscono un
meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri
interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della
salute;
Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante
«Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del 2013,
ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania,
definiscono con direttiva, da adottare entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi
comuni e le priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio per
la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto
superiore di sanita' e dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale in Campania di indagini tecniche per la mappatura, anche
mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione
Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale
esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e
smaltimenti abusivi anche mediante combustione;
Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 136 del 2013,
secondo cui gli enti di cui al comma 1 presentano ai Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i
risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente
anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e
sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come
prioritari dalla medesima direttiva;
Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 136 del 2013,
secondo cui, entro quindici giorni dalla presentazione dei risultati
delle indagini, sono indicati con uno o piu' decreti
interministeriali, anche tenendo conto dei principi di cui agli
articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002, i terreni della
Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione
agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione
delle capacita' fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a
determinate produzioni agroalimentari;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 136 del 2013
che prevede l'individuazione o potenziamento di azioni e interventi
di monitoraggio e tutela nei terreni della Regione Campania;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che trasferisce al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni
esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 136 del 2013;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro della salute, 11 marzo
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014,
recante «Indicazione dei terreni della Regione Campania da sottoporre
ad indagini dirette, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 2014, n. 6, nonche' interdizione dalla commercializzazione
di prodotti agricoli» con il quale i Ministri competenti, sulla base
della relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette
sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da
5 a 2, come individuate nella medesima relazione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
forestali e del turismo 26 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, recante «Individuazione di
ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini
dirette nonche' modificazioni al decreto 11 marzo 2014»;
Vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, della transizione tecnologica e della salute del 23
dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini
tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania
destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136» e, in particolare, l'art. 1,
comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili anche
attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la
raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di
classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine, e
l'art. 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti
prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una
superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale
sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie
pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;
Vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, della transizione ecologica e della salute del 7 aprile
2017, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro
di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;
Vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, della transizione ecologica e della salute dell'11
maggio 2022, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di
lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre
2013»;
Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del
2013, e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei
terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;
Considerato che, in virtu' dell'art. 1, comma 2, della citata
direttiva del 23 dicembre 2013, e' stato costituito un gruppo di
lavoro come modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014,
15 luglio 2015, 10 dicembre 2015 e, da ultimo, 11 maggio 2022 il
quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), provvede, tra gli
altri obiettivi, alla predisposizione, nei termini previsti dall'art.
1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, delle relazioni con i
risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate
con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle
misure da adottare, anche ai fini dell'art. 2 del medesimo
decreto-legge;
Vista la nota prot. 34 TDF del 17 novembre 2015 con la quale il
coordinatore del gruppo di lavoro ha trasmesso la «Relazione inerente
all'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe
di rischio presunto 2c (Aree vaste) degli ottantotto comuni ed
individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio
5»;
Vista la relazione trasmessa dal citato gruppo di lavoro in data 16
settembre 2025 ed acquisita in pari data al prot. n. 169661, recante
la proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
forestali e del turismo 26 febbraio 2016, ricadenti nell'Area vasta
denominata «Masseria del Pozzo» - Primo stralcio;
Considerato che, nella suddetta relazione, e' stato proposto di
adottare un primo stralcio dell'intera Area vasta «Masseria del
Pozzo» - Primo stralcio, per una superficie di 36,6 ettari;
Ritenuto di dover procedere, ai fini della tutela della sicurezza
alimentare e della salute pubblica, all'individuazione dei terreni
della Regione Campania che non possono essere destinati alla
produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in
considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero i terreni da
destinare solo a determinate produzioni agroalimentari, recependo a
tal fine i risultati riportati nella citata relazione del 16
settembre 2025;
Decretano:
Art. 1
Disposizioni in merito all'Area vasta denominata «Masseria del
Pozzo» - Primo stralcio
1. Per l'Area vasta «Masseria del Pozzo» - Primo stralcio, come
individuata nell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari forestali e del turismo 26 febbraio 2016 e
perimetrata dalle particelle catastali di cui al relativo allegato 2,
e' adottata la classificazione di cui all'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto.