IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                                  E 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2022 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare e, in particolare, gli articoli 14 e
15 che, in attuazione del principio di precauzione, costituiscono  un
meccanismo per determinare misure di gestione  del  rischio  o  altri
interventi volti a garantire  il  livello  elevato  di  tutela  della
salute; 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio   2014,   n.   6,   recante
«Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze  ambientali  e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del  2013,
ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,
definiscono con direttiva, da adottare entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge,  gli  indirizzi
comuni e le priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio  per
la  ricerca  e  la  sperimentazione  in  agricoltura,   dell'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale,  dell'Istituto
superiore di sanita'  e  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale in Campania di indagini tecniche per la  mappatura,  anche
mediante strumenti di  telerilevamento,  dei  terreni  della  Regione
Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare  l'eventuale
esistenza  di  effetti  contaminanti  a  causa   di   sversamenti   e
smaltimenti abusivi anche mediante combustione; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 136 del  2013,
secondo cui gli enti di cui al comma 1 presentano ai  Ministri  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare e della salute una relazione  con  i
risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente
anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi  e
sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda,  indicati  come
prioritari dalla medesima direttiva; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 136 del  2013,
secondo cui, entro quindici giorni dalla presentazione dei  risultati
delle   indagini,   sono   indicati   con   uno   o   piu'    decreti
interministeriali, anche tenendo  conto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002,  i  terreni  della
Regione Campania che non possono  essere  destinati  alla  produzione
agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione
delle capacita' fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo  a
determinate produzioni agroalimentari; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 136  del  2013
che prevede l'individuazione o potenziamento di azioni  e  interventi
di monitoraggio e tutela nei terreni della Regione Campania; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che  trasferisce  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  le  funzioni
esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia  di
coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 136 del 2013; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il Ministro della  salute,  11  marzo
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del  31  marzo  2014,
recante «Indicazione dei terreni della Regione Campania da sottoporre
ad indagini dirette, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 febbraio 2014, n. 6, nonche' interdizione dalla commercializzazione
di prodotti agricoli» con il quale i Ministri competenti, sulla  base
della relazione del 10 marzo 2014, hanno  disposto  indagini  dirette
sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio  da
5 a 2, come individuate nella medesima relazione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari
forestali e del turismo 26 febbraio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  65  del  18  marzo  2016,  recante  «Individuazione  di
ulteriori terreni della Regione Campania da  sottoporre  ad  indagini
dirette nonche' modificazioni al decreto 11 marzo 2014»; 
  Vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, della transizione tecnologica  e  della  salute  del  23
dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle  indagini
tecniche  per  la  mappatura  dei  terreni  della  Regione   Campania
destinati  all'agricoltura  di  cui  all'art.   1,   comma   1,   del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136» e, in particolare, l'art.  1,
comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati  disponibili  anche
attraverso  l'utilizzo  della  struttura  informatica   dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo  e  del  Molise  per   la
raccolta  delle  informazioni,  l'esecuzione   delle   procedure   di
classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine, e
l'art. 2, comma 1, che  ha  indicato  l'elenco  dei  comuni  ritenuti
prioritari  ai  fini  dello  svolgimento  delle  indagini,  per   una
superficie interessata di 107.614  ettari,  nell'ambito  della  quale
sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per  una  superficie
pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli; 
  Vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, della transizione ecologica e della salute del 7  aprile
2017, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di  lavoro
di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»; 
  Vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, della  transizione  ecologica  e  della  salute  dell'11
maggio 2022, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo  di
lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva  del  23  dicembre
2013»; 
  Vista la relazione presentata  in  data  10  marzo  2014  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge  n.  136  del
2013, e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione  dei
terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio; 
  Considerato che, in virtu'  dell'art.  1,  comma  2,  della  citata
direttiva del 23 dicembre 2013, e'  stato  costituito  un  gruppo  di
lavoro come modificato ed integrato con le direttive 16 giugno  2014,
15 luglio 2015, 10 dicembre 2015 e, da  ultimo,  11  maggio  2022  il
quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), provvede,  tra  gli
altri obiettivi, alla predisposizione, nei termini previsti dall'art.
1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, delle relazioni con  i
risultati delle indagini svolte e delle  metodologie  tecniche  usate
con le relative  proposte  operative  ai  Ministri  competenti  sulle
misure  da  adottare,  anche  ai  fini  dell'art.  2   del   medesimo
decreto-legge; 
  Vista la nota prot. 34 TDF del 17 novembre 2015  con  la  quale  il
coordinatore del gruppo di lavoro ha trasmesso la «Relazione inerente
all'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe
di rischio presunto  2c  (Aree  vaste)  degli  ottantotto  comuni  ed
individuazione delle particelle non agricole della classe di  rischio
5»; 
  Vista la relazione trasmessa dal citato gruppo di lavoro in data 16
settembre 2025 ed acquisita in pari data al prot. n. 169661,  recante
la proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei  terreni
di cui al decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari
forestali e del turismo 26 febbraio 2016, ricadenti  nell'Area  vasta
denominata «Masseria del Pozzo» - Primo stralcio; 
  Considerato che, nella suddetta relazione,  e'  stato  proposto  di
adottare un primo  stralcio  dell'intera  Area  vasta  «Masseria  del
Pozzo» - Primo stralcio, per una superficie di 36,6 ettari; 
  Ritenuto di dover procedere, ai fini della tutela  della  sicurezza
alimentare e della salute pubblica,  all'individuazione  dei  terreni
della  Regione  Campania  che  non  possono  essere  destinati   alla
produzione agroalimentare, ma esclusivamente  a  colture  diverse  in
considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero  i  terreni  da
destinare solo a determinate produzioni agroalimentari,  recependo  a
tal  fine  i  risultati  riportati  nella  citata  relazione  del  16
settembre 2025; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  merito  all'Area  vasta  denominata  «Masseria  del
                       Pozzo» - Primo stralcio 
 
  1. Per l'Area vasta «Masseria del  Pozzo» -  Primo  stralcio,  come
individuata nell'allegato 1 al decreto del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari forestali  e  del  turismo  26  febbraio  2016  e
perimetrata dalle particelle catastali di cui al relativo allegato 2,
e' adottata la classificazione di cui all'allegato A che  costituisce
parte integrante del presente decreto.