IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 44, secondo comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 174 e seguenti del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per
il  riconoscimento  e  la  promozione  delle  zone  montane»,  e,  in
particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale: 
    al primo periodo, prevede che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla  base
dei dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT),
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  i
criteri per la classificazione dei comuni montani  che  costituiscono
le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni  della  legge
medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza; 
    al secondo periodo, dispone  che,  ai  fini  della  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  di  cui  al  primo
periodo, il Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le  autonomie
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   svolga   apposita
istruttoria tecnica anche  con  la  collaborazione  di  sei  esperti,
designati dalla Conferenza unificata sulla base di  criteri  volti  a
garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi  tipi  e
caratteristiche delle montagne entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della citata legge; 
  Considerato che il medesimo articolo 2, comma 1, prevede al  quarto
periodo che con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e'  definito
contestualmente l'elenco dei comuni montani; 
  Considerato altresi' che lo stesso articolo 2, comma 1, precisa che
in caso di fusione di un comune  classificato  come  montano  con  un
comune non classificato come  montano,  il  comune  risultante  dalla
fusione conserva la classificazione di comune montano solo  ove  esso
soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed  aggiunge
che in caso di scissione di un comune classificato  come  montano  in
due  o  piu'  comuni,  i  comuni  risultanti  dalla  scissione   sono
classificati come montani solo  ove  essi  soddisfino  i  criteri  di
classificazione dei comuni montani; 
  Considerato inoltre che il medesimo articolo 2, comma 1, stabilisce
che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove
necessario e sulla base di dati forniti da  ISTAT,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30  settembre
di ogni anno e con efficacia a decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo; 
  Considerato l'articolo 2, comma 2, che  demanda  ad  un  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione  dei
criteri per  l'individuazione,  nell'ambito  dell'elenco  dei  comuni
montani di cui all'articolo 2, comma 1, dell'elenco o  degli  elenchi
di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla  legge,
prevedendo  a  tal  fine  un'adeguata  ponderazione   dei   parametri
geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, che conferisce delega al  Governo  per
il  riordino,  l'integrazione  e  il  coordinamento  della  normativa
vigente in materia di agevolazioni in favore dei comuni  montani,  al
fine di renderla coerente con la  nuova  classificazione  dei  comuni
montani; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare: 
    l'articolo 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo  sviluppo
delle  montagne  italiane,  al  fine  di  promuovere   e   realizzare
interventi per la salvaguardia e la  valorizzazione  della  montagna,
nonche'  misure  di  sostegno  in  favore  dei  comuni  totalmente  e
parzialmente montani delle regioni e delle province autonome; 
    l'articolo 1, comma 594, che consente al Ministro per gli  affari
regionali e le autonomie di avvalersi del Fondo per lo sviluppo delle
montagne  italiane  per  finanziare  ulteriori  iniziative  volte   a
sostenere, a realizzare e  a  promuovere  politiche  a  favore  della
montagna; 
  Visto l'articolo 4, comma 3, della legge n. 131 del  2025,  recante
«Disposizioni per  il  riconoscimento  e  la  promozione  delle  zone
montane» il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti  del
Fondo  per  lo  sviluppo  delle  montagne  italiane  destinati   agli
interventi  di  competenza  delle  regioni  e  degli   enti   locali,
effettuata con decreto del Ministro per gli  affari  regionali  e  le
autonomie,  avvenga  sulla  base  della  classificazione  dei  comuni
montani di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge; 
  Considerato che il  medesimo  articolo  4,  comma  3,  quanto  agli
interventi di competenza delle regioni e degli enti locali,  conferma
che spetta alle medesime, in attuazione della propria programmazione,
definire le modalita' di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto
dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Visto l'articolo 29 della legge n. 131 del 2025  che,  al  fine  di
contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo  2,  comma
1, dispone incentivi per la natalita' nei comuni montani; 
  Visto l'articolo 1 della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  recante
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni» e, in particolare, i commi 3,  52,  57  e
86, che riconoscono la specificita'  delle  province  con  territorio
interamente montano e confinanti  con  Paesi  stranieri,  attribuendo
loro  specifiche  funzioni  fondamentali  in  materia   di   sviluppo
strategico del territorio, gestione di servizi in forma  associata  e
cura delle relazioni istituzionali e che consentono alle  regioni  di
attribuire a tali province forme particolari di autonomia; 
  Considerata la legislazione  regionale  che,  in  coerenza  con  la
medesima legge n. 56 del 2014, ha qualificato le province di Belluno,
di Sondrio e di Verbano Cusio-Ossola  come  province  con  territorio
interamente  montano  e  confinanti  con  Paesi  stranieri,  e,  piu'
specificamente, la legge regionale Veneto 8 agosto  2014  n.  25,  la
legge regionale Lombardia 8 luglio 2015, n. 19 e la  legge  regionale
Piemonte 5 agosto 2020 n. 19; 
  Visto l'atto rep.  n.  139/CU  della  Conferenza  unificata  del  2
ottobre 2025, con cui sono stati  designati  i  sei  esperti  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025; 
  Valutata  la  nota  DAR-0020876-P-28/11/2025,  con  la   quale   il
Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie  ha  comunicato
l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini  della  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie per  la  definizione
dei  criteri  per  la  classificazione   dei   comuni   montani   che
costituiscono zone montane; 
  Ritenuto di sottoporre alla Conferenza unificata, con nota prot. n.
3670 del 15 dicembre 2025, lo schema di decreto recante i criteri per
la classificazione dei comuni montani, come risultanti  dalla  citata
istruttoria tecnica; 
  Valutata l'esigenza di modificare  i  citati  criteri  al  fine  di
tenere conto delle diverse istanze  da  piu'  parti  rappresentate  e
delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti  delle  autonomie
territoriali in Conferenza unificata; 
  Ritenuto di trasmettere alla Conferenza unificata, con  nota  prot.
n. 396 del 4 febbraio 2026, una nuova proposta relativa ai criteri di
classificazione dei comuni montani, al fine  di  tenere  conto  delle
istanze rappresentate; 
  Considerato che, nel corso della seduta del 5 febbraio  2026  della
Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole
all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano hanno espresso mancata  intesa,  pur  rappresentando  che  la
maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa; 
  Considerato quindi che, nella medesima seduta della Conferenza, non
si  sono  create  le  condizioni  di  assenso   necessarie   per   il
perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, all'unanimita', hanno ritenuto che il Governo
possa adottare lo schema di decreto in  titolo,  senza  attendere  il
decorso del termine previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997; 
  Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la  procedura  di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che
puo'  intervenire  con  deliberazione  motivata,   quando   un'intesa
espressamente prevista dalla legge  non  e'  raggiunta  entro  trenta
giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto
e' posto all'ordine del giorno; 
  Vista la delibera  motivata  del  Consiglio  dei  ministri  del  18
febbraio 2026, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
febbraio 2026, con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma  3,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e'  stato  approvato  lo
schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza   unificata,   come
modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2026; 
  Acquisita  la  nota  del  17  aprile  2026  (prot.  1622445/26  del
17/04/2026) con la quale l'ISTAT ha fornito chiarimenti in  riscontro
alle osservazioni del Consiglio di Stato, confermando  l'applicazione
del  criterio  della  pendenza  minima  del  20   per   cento   nelle
elaborazioni trasmesse al DARA nel corso dell'attivita' istruttoria; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022 con il quale e' stata conferita  al  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Alfredo
Mantovano, la delega per la firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri
ad esclusione di quelli che richiedono una  preventiva  deliberazione
del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni  di
cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e   le
autonomie, sentiti i Ministri interessati; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 1,
della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce  i  criteri  per  la
classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i  comuni
che soddisfano tali criteri. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   44   della
          Costituzione: 
                «Art. 44.  -  Al  fine  di  conseguire  il  razionale
          sfruttamento  del  suolo  e  di  stabilire  equi   rapporti
          sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
          terriera privata, fissa limiti alla sua estensione  secondo
          le regioni  e  le  zone  agrarie,  promuove  ed  impone  la
          bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e  la
          ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola  e
          la media proprieta'. 
                La legge dispone provvedimenti a  favore  delle  zone
          montane.». 
              - Il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          (Versione consolidata), e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  26
          ottobre 2012, n. C 326. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. n. 86: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  12
          settembre  2025,  n.  131,  recante  «Disposizioni  per  il
          riconoscimento  e  la  promozione  delle   zone   montane»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2025: 
                «Art. 2 (Classificazione dei comuni montani e  delega
          al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei
          medesimi). - 1. Entro novanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla  base  dei
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono definiti i criteri  per  la  classificazione  dei
          comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali
          si applicano le disposizioni della presente legge, in  base
          ai parametri altimetrico e della pendenza.  Ai  fini  della
          proposta  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria  tecnica
          anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla
          Conferenza  unificata  sulla  base  di  criteri   volti   a
          garantire  il  piu'  ampio  supporto  informativo  circa  i
          diversi  tipi  e  caratteristiche  delle   montagne   entro
          quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente
          comma  non  spettano  compensi,   gettoni,   emolumenti   o
          indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e  dalla
          loro partecipazione non devono derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al
          primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni
          montani. In caso di fusione di un comune classificato  come
          montano con un comune non  classificato  come  montano,  il
          comune risultante dalla fusione conserva la classificazione
          di comune montano  solo  ove  esso  rientri  nei  requisiti
          definiti dal decreto di cui al primo periodo.  In  caso  di
          scissione di un comune classificato come montano in  due  o
          piu' comuni,  i  comuni  risultanti  dalla  scissione  sono
          classificati come montani solo ove  per  essi  ricorrano  i
          requisiti definiti dal decreto di  cui  al  primo  periodo.
          All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si  provvede,  ove
          necessario e sulla base dei dati  forniti  dall'ISTAT,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
          entro il 30 settembre  di  ogni  anno  e  con  efficacia  a
          decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i
          Ministri  interessati,  sulla   base   dei   dati   forniti
          dall'ISTAT, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione,
          nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al  comma
          1 del  presente  articolo,  dei  comuni  destinatari  delle
          misure di sostegno previste dai capi  III,  IV  e  V  della
          presente legge, sulla base dell'adeguata  ponderazione  dei
          parametri geomorfologici di cui al comma 1 e  di  parametri
          socioeconomici, che  tengono  conto  delle  specificita'  e
          finalita' delle suddette misure. Ai fini della proposta del
          Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui  al
          primo periodo, il Dipartimento per gli affari  regionali  e
          le autonomie della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          svolge  apposita   istruttoria   tecnica   anche   con   la
          collaborazione degli  esperti  designati  dalla  Conferenza
          unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto  definisce
          contestualmente uno  o  piu'  elenchi  dei  comuni  montani
          destinatari delle predette misure di sostegno. In  sede  di
          prima applicazione, il decreto e'  adottato  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1 ed e'  successivamente  aggiornato  con  cadenza
          almeno triennale. 
                3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai
          sensi e per  gli  effetti  della  presente  legge,  non  si
          applica ai fini delle  misure  previste  nell'ambito  della
          Politica agricola comune (PAC) di cui agli  articoli  38  e
          seguenti  del  Trattato   sul   funzionamento   dell'Unione
          europea,  nonche'  ai  fini   dell'esenzione   dall'imposta
          municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei
          comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera
          d),  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  quali
          continuano ad essere regolate dalle  rispettive  discipline
          di settore. 
                4. Ferme  restando  le  misure  agevolative  previste
          dalla presente legge, il Governo e' delegato  ad  adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, un  decreto  legislativo  per  il  riordino
          delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste
          in favore dei  comuni  montani,  sulla  base  del  seguente
          criterio direttivo: riordinare, integrare e  coordinare  la
          normativa vigente  in  materia  di  agevolazioni  anche  di
          natura fiscale in favore dei comuni  montani,  al  fine  di
          renderla coerente con la nuova  classificazione  introdotta
          ai sensi della presente legge. 
                5. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  4  e'
          adottato su proposta del Ministro per gli affari  regionali
          e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia  e
          delle   finanze,   dell'agricoltura,    della    sovranita'
          alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza
          energetica, delle imprese e  del  made  in  Italy,  per  le
          riforme istituzionali e la semplificazione normativa e  del
          turismo,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. Lo schema del decreto legislativo  e'  trasmesso  alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          legislativo puo'  essere  comunque  adottato.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          invia  alle  Camere  una  relazione   contenente   adeguata
          motivazione. 
                6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui  al
          comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. Lo schema del  decreto  legislativo
          di cui al comma 5 e' corredato di una relazione tecnica, ai
          sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, che dia conto della  neutralita'  finanziaria
          del medesimo ovvero dei nuovi  o  maggiori  oneri  da  esso
          derivanti e  dei  corrispondenti  mezzi  di  copertura.  In
          conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  qualora  il  decreto  legislativo
          determini  nuovi  o  maggiori   oneri   che   non   trovino
          compensazione  al  suo   interno,   il   medesimo   decreto
          legislativo   e'    emanato    solo    successivamente    o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanzino    le    occorrenti    risorse
          finanziarie.». 
                - Si riporta il testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dei commi 593 e 594 dell'articolo
          1, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
                «(Omissis). 
                593. Al fine di promuovere  e  realizzare  interventi
          per la salvaguardia e  la  valorizzazione  della  montagna,
          nonche' misure di sostegno in favore dei comuni  totalmente
          e parzialmente  montani  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  fondo,  da
          trasferire  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali  e  le  autonomie,  denominato  «  Fondo  per  lo
          sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100
          milioni di euro per l'anno 2022 e 200  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno  2023.  In  particolare,  il  Fondo  e'
          utilizzato per finanziare: 
                  a) interventi per la tutela e la  promozione  delle
          risorse ambientali dei territori montani; 
                  b) interventi che diffondano e  valorizzino,  anche
          attraverso opportune sinergie, le  migliori  iniziative  in
          materia  di  tutela   e   valorizzazione   delle   qualita'
          ambientali   e   delle   potenzialita'   endogene   proprie
          dell'habitat montano; 
                  c) attivita' di informazione e di comunicazione sui
          temi della montagna; 
                  d) interventi di carattere socio-economico a favore
          delle popolazioni residenti nelle aree montane; 
                  e)   progetti   finalizzati    alla    salvaguardia
          dell'ambiente   e    allo    sviluppo    delle    attivita'
          agro-silvo-pastorali; 
                  f)  iniziative  volte  a  ridurre  i  fenomeni   di
          spopolamento. 
                594. Il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie  si  avvale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  delle
          montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte
          a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore
          della montagna. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  4  e  29  della
          citata legge 12 settembre 2025, n. 131: 
                «Art.  4  (Fondo  per  lo  sviluppo  delle   montagne
          italiane). - 1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo
          sviluppo delle montagne italiane, di  cui  all'articolo  1,
          comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia: 
                  a) gli interventi di  competenza  delle  regioni  e
          degli enti locali, di cui al medesimo comma 593; 
                  b) gli interventi di competenza statale di  cui  ai
          commi 593 e 594 del medesimo articolo  1,  con  particolare
          riferimento all'attuazione della SMI. 
                2. La definizione delle  risorse  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al
          comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, e'
          effettuata  con  decreto  del  Ministro  per   gli   affari
          regionali  e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  ripartisce  gli
          stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui  al
          comma 1, lettera a), di competenza delle  regioni  e  degli
          enti locali, sulla base della  classificazione  dei  comuni
          montani di cui  all'articolo  2,  comma  1,  tenendo  conto
          altresi' della loro eventuale appartenenza alle province di
          cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7
          aprile 2014, n. 56. Le regioni, in attuazione della propria
          programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo  1,
          comma 593,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  le
          modalita' di assegnazione degli stanziamenti. 
                4. Per la ripartizione degli stanziamenti  del  Fondo
          destinati agli interventi di cui al comma  1,  lettera  b),
          del   presente   articolo   resta   ferma    l'applicazione
          dell'articolo 1, comma 595, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota
          destinata  agli  interventi  di  competenza  statale  e  al
          finanziamento delle campagne istituzionali sui  temi  della
          montagna. 
                5. Una quota parte delle risorse del Fondo  destinate
          agli interventi di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),
          definita con il decreto di cui  al  comma  2,  puo'  essere
          impiegata per attivita' di assistenza tecnica e  consulenza
          gestionale per la formazione del personale, per le azioni e
          gli interventi, qualora  presso  il  Dipartimento  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  non  siano  disponibili  adeguate
          professionalita'. 
                6. Le risorse erogate dal Fondo di  cui  al  presente
          articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto  sia  ad  ogni
          altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad
          ogni  altro  beneficio  fiscale   a   favore   degli   enti
          territoriali o dei  cittadini  o  delle  politiche  per  la
          montagna  nonche'  rispetto  ai  trasferimenti   di   fondi
          dell'Unione  europea  in  armonia   con   quanto   previsto
          dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 
                7. Le misure disposte dalla  presente  legge  che  si
          configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto
          degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione  europea.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri e' responsabile degli adempimenti  in  materia  di
          aiuti  di  Stato,  nazionali  ed  europei,   in   tema   di
          imprenditoria operante nelle zone montane.». 
                «Art. 29  (Incentivi  per  la  natalita'  nei  comuni
          montani). - 1. Al fine di contrastare lo  spopolamento  nei
          comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione  non
          superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato
          e  iscritto  all'anagrafe  di  uno  dei   predetti   comuni
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, a decorrere dall'anno 2025 e' riconosciuto,
          entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui,  un
          contributo una tantum il cui  importo  e'  determinato  con
          decreto del Ministro per la famiglia,  la  natalita'  e  le
          pari opportunita', adottato entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, di concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e  delle
          politiche  sociali  e  per  gli  affari  regionali   e   le
          autonomie. Con il medesimo decreto sono altresi'  stabiliti
          criteri, parametri  e  modalita'  per  la  concessione  del
          beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore
          nonche'  i  relativi   meccanismi   di   monitoraggio,   da
          realizzare con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.  All'onere  di  cui  al
          presente articolo si provvede ai  sensi  dell'articolo  34.
          Nel valore del contributo una tantum  di  cui  al  presente
          articolo, non rilevano le erogazioni  relative  all'assegno
          unico e universale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  3,  52  e
          57, della legge 7 aprile 2014, n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  7
          aprile 2014, n. 81: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                3. Le province sono enti territoriali di  area  vasta
          disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle  province
          con territorio interamente montano e confinanti  con  Paesi
          stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
          da 51 a 57 e da 85 a 97. 
                (Omissis). 
                52. Restano comunque ferme le funzioni delle  regioni
          nelle materie  di  cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e
          quarto, della Costituzione, e  le  funzioni  esercitate  ai
          sensi dell'articolo  118  della  Costituzione.  Le  regioni
          riconoscono alle  province  di  cui  al  comma  3,  secondo
          periodo, forme particolari di autonomia  nelle  materie  di
          cui al predetto articolo 117, commi terzo e  quarto,  della
          Costituzione. 
                (Omissis). 
                57. Gli statuti delle province di  cui  al  comma  3,
          secondo  periodo,  possono  prevedere,  d'intesa   con   la
          regione, la costituzione di zone  omogenee  per  specifiche
          funzioni, con organismi  di  coordinamento  collegati  agli
          organi provinciali senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              - La legge regionale  Veneto  8  agosto  2014,  n.  25,
          recante  «Interventi  a  favore  dei  territori  montani  e
          conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia
          amministrativa, regolamentare e finanziaria alla  provincia
          di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del
          Veneto»,  e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
          Regione Veneto 14 agosto 2014, n. 79. 
              - La legge regionale Lombardia 8 luglio  2015,  n.  19,
          recante «Riforma del sistema delle autonomie della  Regione
          e disposizioni per il riconoscimento della specificita' dei
          territori montani in attuazione della legge 7 aprile  2014,
          n.  56»,  e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
          Regione Lombardia 10 luglio 2015, n. 28, S.O. 
              - La legge regionale Piemonte  5  agosto  2020  n.  19,
          recante «Disposizioni in ordine alla  specificita'  montana
          della provincia del Verbano Cusio  Ossola  e  interventi  a
          favore dei territori montani e delle province  piemontesi»,
          e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della   Regione
          Piemonte 6 agosto 2020, n. 32, S.O. n. 3. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
          - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23
          ottobre   2022,   recante   «Delega    di    funzioni    al
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri dott.  Alfredo  Mantovano»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2022, n. 255. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 settembre
          2025, n. 131, si veda nelle note alle premesse.