IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario
straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025 e da ultimo rinnovato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2026;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «Normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la
peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della
Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta
l'elenco delle zone soggette a restrizione;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
luglio 2022;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla
Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del
regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati,
nonche' il Manuale delle emergenze da peste suina africana in
popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo
delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel
cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario
straordinario alla PSA del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18
dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul
controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione
(«orientamenti sulla PSA»);
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18
maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione
della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale
del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della
salute;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree
protette»;
Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101, «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante
"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale"»;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del
piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna
selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 1° luglio 2023, n. 152;
Visto il decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti recante direttive e calendario per le
limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati
nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per
i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate;
Vista la convenzione stipulata con l'Ente nazionale cinofilia
italiana in data 27 aprile 2026 per il rafforzamento dell'attivita'
di ricerca delle carcasse di cinghiale con l'ausilio di unita'
cinofile;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato
decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni
eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti
contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure
adottate e finalita' perseguite;
Preso atto della valutazione del presente documento effettuata dal
Centro di referenza nazionale per le pesti (CEREP) e dal gruppo
operativo degli esperti;
Dispone:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione e
sorveglianza della Peste suina africana (di seguito PSA) che devono
essere applicate in conformita' al regolamento delegato (UE) 2020/687
e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come di seguito
riportate:
a) contenimento delle movimentazioni della popolazione di
cinghiali selvatici dalle zone soggette a restrizione attraverso il
rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale
costruzione di ulteriori barriere;
b) depopolamento dei cinghiali selvatici;
c) sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei
cinghiali selvatici;
d) misure di biosicurezza negli stabilimenti.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano l'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza
tenendo conto della loro situazione epidemiologica e
dell'organizzazione territoriale sotto il coordinamento del
Commissario straordinario alla PSA (di seguito Commissario
straordinario) e del Ministero della salute.