IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 3 giugno 2025, n. 91 recante «Delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2024»  e,  in
particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1640  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che  gli  Stati
membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che  modifica  la
direttiva (UE) 2019/1937, e  modifica  e  abroga  la  direttiva  (UE)
2015/849 e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 15; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/843  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica  le
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione»
e, in particolare, l'articolo 21; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n. 2015/847,  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006»; 
  Visto il decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,  recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,  n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva
(UE)  2015/849,  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del   sistema
finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del  terrorismo  e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2025,  n.  210,  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231 per il  recepimento  dell'articolo  74  della  direttiva  (UE)
2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024,
relativa ai meccanismi che gli  Stati  membri  devono  istituire  per
prevenire l'uso del sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o
finanziamento del terrorismo»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
marzo 2022, n. 55, concernente «Regolamento recante  disposizioni  in
materia di comunicazione, accesso e consultazione dei  dati  e  delle
informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di
personalita' giuridica,  di  persone  giuridiche  private,  di  trust
produttivi di effetti  giuridici  rilevanti  ai  fini  fiscali  e  di
istituti giuridici affini al trust»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2026; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 26 marzo 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Al titolo I del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, commi 1, 3 e 5, le parole: «autorita'  di  cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; 
    b) all'articolo 6, comma 6, lettera  c),  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo  21»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ai   sensi
dell'articolo 21-bis»; 
    c) all'articolo 7, comma 3, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo
21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»; 
    d) all'articolo 8, comma 1, lettera  e),  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo  21»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ai   sensi
dell'articolo 21-bis»; 
    e) all'articolo 9, commi 6, lettera  b),  e  8,  lettera  b),  le
parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ai sensi dell'articolo 21-bis»; 
    f) all'articolo  11,  comma  1,  le  parole:  «autorita'  di  cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; 
    g) all'articolo 12, commi 1, 1-bis, 2 e 8, le parole:  «autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo  21-bis,  comma  1,  lettera
a)»; 
    h) all'articolo  13,  comma  1,  le  parole:  «autorita'  di  cui
all'articolo 21, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «autorita'
di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),»; 
    i) all'articolo 14, commi 2 e 3, le  parole:  «autorita'  di  cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; 
    l) all'articolo  15,  comma  4,  le  parole:  «autorita'  di  cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)». 
  2. Al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  17,  comma  3,  le  parole:  «autorita'  di  cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; 
    b) all'articolo 21, i commi 2, 4, 5, lettere b), c), d),  e-bis),
6, 7 e 7-bis sono abrogati; 
    c) dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 21-bis (Accesso da parte delle autorita'). - 1. L'accesso
alle  informazioni  sulla  titolarita'  effettiva,  contenute   nella
sezione autonoma e in quella speciale  del  Registro  delle  imprese,
comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalita'  previste  dal
decreto ministeriale di cui al comma  5,  lettera  a),  del  medesimo
articolo 21, e' consentito, in modo immediato, non filtrato,  diretto
e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato: 
        a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita'
di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione  finanziaria  per
l'Italia, alla Direzione investigativa  antimafia,  alla  Guardia  di
finanza; 
        b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; 
        c)  all'autorita'  giudiziaria,  conformemente  alle  proprie
attribuzioni istituzionali; 
        d) all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli e  alla  Guardia  di  finanza  per  finalita'  di  contrasto
dell'evasione e delle frodi fiscali; 
        e) al Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  quale  autorita'
nazionale  cui  sono  attribuite  responsabilita'   in   materia   di
attuazione delle misure restrittive dell'Unione  europea  di  cui  ai
regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo  215  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
        f) all'Autorita' antiriciclaggio europea (AMLA) ai fini delle
analisi congiunte ai sensi  dell'articolo  32  della  direttiva  (UE)
2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024,
e dell'articolo 40 del  regolamento  (UE)  2024/1620  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; 
        g) alla Procura europea (EPPO); 
        h) all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); 
        i) all'Europol  e  all'Eurojust  quando  forniscono  sostegno
operativo alle autorita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma. 
      2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, le modalita' tecniche e  operative
dell'accesso di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate  con  apposita
convenzione  stipulata  tra  l'Unione  italiana   delle   Camere   di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura  -  Unioncamere,  il
gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e: 
        a) ciascuna autorita' di cui al comma 1, lettere a), b),  d),
f), g), h) e i); 
        b) il  Ministero  della  giustizia  per  l'accesso  da  parte
dell'autorita'  giudiziaria  di  cui  al   comma   1,   lettera   c),
conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; 
        c) il Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'accesso
da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di  cui  al  comma  1,
lettera e), che avviene per il  tramite  la  segreteria  tecnica  del
Comitato medesimo. 
      3. Ai fini delle convenzioni di cui al comma  2,  le  modalita'
tecniche e operative  dell'accesso  sono  disciplinate  nel  rispetto
delle misure tecniche e organizzative  per  la  protezione  dei  dati
personali, previste dal disciplinare tecnico di cui all'articolo  11,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze  11  marzo  2022,  n.  55.  Tali  misure  comprendono
l'indicazione del termine di conservazione dei dati  e  prevedono  il
tracciamento   delle   operazioni   eseguite   sui   dati,    nonche'
l'effettuazione di una valutazione di impatto  sulla  protezione  dei
dati e meccanismi di controllo indipendente interno. 
      Art. 21-ter (Accesso da parte dei soggetti obbligati). -  1.  I
soggetti obbligati accedono tempestivamente alle  informazioni  sulla
titolarita'  effettiva  contenute  nella  sezione  autonoma  e  nella
sezione speciale del Registro  delle  imprese,  comunicate  ai  sensi
dell'articolo 21, commi 1 e 3, con le modalita' previste dal  decreto
ministeriale  di  cui  al  comma  5   del   medesimo   articolo   21,
esclusivamente a supporto degli  adempimenti  concernenti  l'adeguata
verifica della clientela ai sensi del presente capo. 
      2.   L'accesso   dei   soggetti   obbligati   avviene    previo
accreditamento e dietro pagamento dei diritti di  segreteria  di  cui
all'articolo 21-septies,  a  copertura  dei  costi  di  tenuta  delle
sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese e dei costi di
accesso alle stesse. 
      3. La richiesta di accreditamento e' presentata telematicamente
dal soggetto obbligato  alla  Camera  di  commercio  territorialmente
competente e contiene: 
        a)  l'appartenenza  del  richiedente  a  una  o  piu'   delle
categorie di soggetti obbligati; 
        b) i propri  dati  identificativi,  compreso  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel
caso di persona giuridica; 
        c) l'indicazione dell'Autorita' di vigilanza  di  settore  di
cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   competente   ovvero
dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo  1,  comma
2, lettera  aa)  e,  se  del  caso,  delle  amministrazioni  e  degli
organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a); 
        d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e  delle  informazioni
sulla titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti di  adeguata
verifica della clientela. 
      4. L'accreditamento e' comunicato al soggetto obbligato a mezzo
posta elettronica certificata e  consente  l'accesso  per  due  anni,
decorrenti dalla data del  primo  accreditamento  o  dalla  data  del
rinnovo espresso dello stesso.  Il  soggetto  obbligato  comunica  le
eventuali modifiche dello status  di  soggetto  obbligato  o  la  sua
cessazione entro dieci giorni. 
      5.  I  soggetti  obbligati  accreditati,  ferma   restando   la
responsabilita' per il rispetto della finalita'  della  consultazione
di cui al comma 1, possono  designare,  quali  delegati  all'accesso,
soggetti  incardinati  nella  propria  organizzazione  che   svolgono
attivita'   di   supporto   per    l'adempimento    degli    obblighi
antiriciclaggio. 
      6.  Il  gestore  del  sistema  informativo  nazionale  di   cui
all'articolo  8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.   580,   rende
disponibili  specifiche  funzionalita'  che  consentono  ai  soggetti
obbligati   accreditati   l'accesso   tramite   strutture    tecniche
informatiche indicate da loro  stessi  per  il  collegamento  con  il
sistema informatico del gestore, ferma  restando  la  responsabilita'
del soggetto  obbligato  circa  il  rispetto  della  finalita'  della
consultazione di cui al comma 1. A tal  fine,  il  gestore  individua
apposite misure tecniche per garantire  la  sicurezza  dei  dati,  ai
sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  e  della  vigente
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. 
      7. I soggetti obbligati accreditati  segnalano  tempestivamente
alla Camera di commercio  territorialmente  competente  le  eventuali
incongruenze tra le informazioni sulla titolarita' effettiva ottenute
per effetto  della  consultazione  della  sezione  autonoma  e  della
sezione  speciale  del  Registro  delle  imprese  e  le  informazioni
acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi  del
presente capo. Le segnalazioni acquisite sono consultabili  da  parte
delle autorita' abilitate all'accesso  di  cui  all'articolo  21-bis,
secondo le modalita' indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo 21-bis, garantendo, in ogni caso,  l'anonimato  dei
soggetti obbligati segnalanti. 
      8. La richiesta  di  accreditamento  di  cui  al  comma  3,  le
comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui  al
comma  4,  l'indicazione  dei  delegati  di  cui  al  comma  5  e  le
segnalazioni di difformita' di cui al  comma  7  sono  resi  mediante
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli  46  e  47
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      9. La Camera di commercio territorialmente competente  provvede
ai controlli delle dichiarazioni di cui al comma 8,  ai  sensi  degli
articoli 70 e 71 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445  del  2000.  A  tal  fine,  le  Autorita'  di
vigilanza di settore, gli organismi di  autoregolamentazione  nonche'
le  amministrazioni  e  gli  organismi  interessati   forniscono,   a
richiesta, alla Camera di commercio  territorialmente  competente  le
informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche  sulla  base
di apposite convenzioni stipulate con l'Unioncamere e il gestore  del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580. 
      10. Nei casi in cui un soggetto obbligato intenda accedere alle
informazioni afferenti a un titolare effettivo  che  abbia  trasmesso
alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione
di cui all'articolo 21-sexies, comma 2, la Camera di  commercio  puo'
escludere in tutto o in parte l'accesso, nei  termini  e  secondo  la
procedura di cui al medesimo articolo 21-sexies. 
      11. La consultazione della sezione  autonoma  o  della  sezione
speciale del Registro delle imprese, ai sensi del presente  articolo,
non  esonera  i  soggetti  obbligati  dal  valutare  il  rischio   di
riciclaggio  e  finanziamento  del  terrorismo   cui   sono   esposti
nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare  misure  adeguate
al rischio medesimo. 
      12. I soggetti obbligati che consultano la sezione  autonoma  o
la sezione speciale del Registro  delle  imprese,  a  supporto  degli
adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono
e conservano  prova  dell'iscrizione  del  titolare  effettivo  nelle
predette sezioni del Registro  delle  imprese  ovvero  conservano  un
estratto idoneo a documentare tale iscrizione. 
      Art.  21-quater  (Accesso  da  parte  dei  soggetti  aventi  un
legittimo interesse). - 1. Le persone fisiche o giuridiche che  siano
titolari di un legittimo interesse alla prevenzione  e  al  contrasto
del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del  finanziamento
del  terrorismo  hanno  accesso  alle  seguenti  informazioni   sulla
titolarita'  effettiva  contenute  nella  sezione  autonoma  o  nella
sezione speciale del Registro  delle  imprese,  senza  alcuna  previa
comunicazione al soggetto interessato: 
        a) il nome e il cognome del titolare effettivo; 
        b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo; 
        c) il Paese di residenza e la cittadinanza o le  cittadinanze
del titolare effettivo; 
        d) le condizioni di cui all'articolo 20 o di cui all'articolo
22, comma 5, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale. 
      2.  Si  considerano  titolari   di   un   legittimo   interesse
all'accesso, ai sensi del comma 1,  le  seguenti  persone  fisiche  o
giuridiche: 
        a) i giornalisti  professionisti  e  i  pubblicisti  iscritti
all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che  agiscono  per
finalita' giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra  forma
di comunicazione mediatica che sono connesse alla  prevenzione  o  al
contrasto del riciclaggio, dei  reati  presupposto  associati  o  del
finanziamento del terrorismo; 
        b) gli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non
governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle  universita'
nonche' il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca  che
perseguono finalita' connesse alla prevenzione  o  al  contrasto  del
riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento  del
terrorismo; 
        c) persone  che  documentino  l'esistenza  di  una  effettiva
contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in  fase  di
trattative,  con  un'impresa,  persona  giuridica  privata,  trust  o
istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non
siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del
terrorismo; 
        d) soggetti obbligati di  Paesi  terzi,  ove  dimostrino  che
l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario ai  fini
dell'adeguata verifica di un  cliente  o  di  un  potenziale  cliente
secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al  finanziamento
del terrorismo vigente nel Paese terzo; 
        e)  autorita'  di  Paesi  terzi  omologhe   delle   autorita'
competenti  dell'Unione  europea  in  ambito  antiriciclaggio  o   di
contrasto  del  finanziamento  del  terrorismo,  a   condizione   che
dimostrino che l'accesso alle informazioni di  cui  al  comma  1  sia
necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso  concreto,
le proprie funzioni istituzionali; 
        f) autorita' incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II
e III, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  14  giugno  2017,  in  particolare,   le   autorita'
incaricate  dell'iscrizione  delle  societa'  nel  registro  di   cui
all'articolo 16 della medesima direttiva, e le  autorita'  incaricate
di controllare la legalita' delle  trasformazioni,  delle  fusioni  e
delle scissioni delle societa' di capitali  a  norma  del  titolo  II
della medesima direttiva (UE) 2017/1132; 
        g) autorita' competenti con riferimento ai programmi  di  cui
al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione
europea; 
        h) le pubbliche amministrazioni competenti  per  l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, con riferimento ai beneficiari del dispositivo; 
        i) le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti,  nonche'
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione   (ANAC)   nell'ambito   delle
procedure di affidamento di contratti pubblici, nei  confronti  degli
offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto; 
        l) fornitori di prodotti e servizi in ambito  antiriciclaggio
o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali
prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma  1
o  contenenti  tali  informazioni,  siano  forniti  solo  a  soggetti
obbligati o autorita' competenti e a condizione  che  dimostrino  che
l'accesso  alle  informazioni  di  cui  al  comma  1  sia  necessario
nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o  un'autorita'
competente. 
      3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma  2,  lettere
a), b) ed e), hanno accesso, in aggiunta alle informazioni di cui  al
comma 1, anche  alle  informazioni  storiche,  concernenti  tutte  le
modifiche  delle  informazioni  e  dei  dati  di   imprese,   persone
giuridiche private, trust o istituti giuridici affini,  ivi  compresi
quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei  cinque
anni precedenti. Le medesime  persone  fisiche  o  giuridiche  hanno,
inoltre, accesso a una descrizione  dell'assetto  proprietario  o  di
controllo. 
      4. In aggiunta alle categorie di persone fisiche  e  giuridiche
cui al comma 2, hanno accesso  alle  informazioni  sulla  titolarita'
effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi,
che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in
relazione alla finalita' di prevenire e contrastare il riciclaggio, i
reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. 
      5. L'accesso alle  informazioni  avviene  per  via  telematica,
dietro pagamento  dei  diritti  di  segreteria  di  cui  all'articolo
21-septies. E' garantito l'accesso alle  informazioni  anche  in  via
analogica presso  lo  sportello  camerale,  mediante  richiesta  alla
Camera di commercio territorialmente competente. I soggetti di cui al
comma 2, lettere e), f), g), h) e i), sono esentati dal pagamento dei
diritti di segreteria  di  cui  all'articolo  21-septies  e  accedono
mediante appositi servizi  informatici  approntati  dal  gestore  del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, previa abilitazione all'accesso a tali servizi
mediante l'utilizzo dell'identita'  digitale,  ai  sensi  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
      6. La Camera di commercio territorialmente competente  registra
i dati identificativi delle persone che  accedono  alle  informazioni
sulla titolarita' effettiva, conservate nel Registro  delle  imprese,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies e, fatto salvo quanto previsto ai
commi 7 e 8, li comunica ai titolari  effettivi  interessati  che  ne
facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15,  paragrafo  1,  lettera
c), del regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016. 
      7. La Camera di commercio territorialmente competente  comunica
ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera  c),  del  citato  regolamento
(UE) 2016/679: 
        a) in caso di accesso da parte dei soggetti di cui  al  comma
2, lettere a)  e  b),  esclusivamente  la  professione  svolta  o  la
funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso; 
        b) in caso di accesso effettuato per  conto  di  una  persona
giuridica, i soli dati identificativi della persona giuridica. 
      8. In caso  di  accesso  alle  informazioni  sulla  titolarita'
effettiva, conservate nel Registro  delle  imprese,  da  parte  delle
autorita' competenti  di  Paesi  terzi,  omologhe  a  quelle  di  cui
all'articolo 2,  paragrafo  1,  punto  44),  lettere  a)  e  c),  del
regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 31 maggio 2024, la Camera di commercio si astiene  dal  divulgare
informazioni relative  all'identita'  delle  stesse  per  il  periodo
necessario  a  salvaguardare  le  analisi  o  le  indagini  di   tali
autorita'. A tal fine, al momento della presentazione dell'istanza di
accesso, ai sensi dell'articolo 21-quinquies, le autorita' di cui  al
primo periodo indicano il termine  entro  il  quale  la  divulgazione
della loro identita' deve essere esclusa e specificano  i  motivi  di
tale esclusione, nonche' il pregiudizio che deriverebbe alle  analisi
o alle indagini da esse svolte  in  caso  di  ostensione  della  loro
identita'. 
      9. Il termine di cui al comma 8 non puo', in ogni caso,  essere
superiore a cinque anni, fatta salva  una  proroga,  per  un  periodo
massimo  di   un   anno,   concessa   dalla   Camera   di   commercio
territorialmente competente  su  richiesta  motivata  dell'autorita'.
Decorso il termine di cui al primo periodo  e'  possibile  presentare
nuova richiesta motivata di proroga. 
      Art.   21-quinquies   (Procedura   per   la   verifica   e   il
riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso). - 1. I dati  e
le informazioni  sulla  titolarita'  effettiva  di  cui  all'articolo
21-quater sono resi  disponibili  ai  soggetti  di  cui  al  medesimo
articolo 21-quater, a seguito  della  presentazione  alla  Camera  di
commercio territorialmente competente di una  richiesta  motivata  di
accesso, corredata della  relativa  documentazione  a  supporto,  che
attesti la sussistenza dei seguenti presupposti: 
        a) l'appartenenza a una delle categorie di  cui  all'articolo
21-quater, comma 2,  ovvero,  per  i  soggetti  di  cui  all'articolo
21-quater, comma 4, la professione svolta o  la  funzione  esercitata
dal richiedente, connessa con la finalita' di prevenire e contrastare
il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento  del
terrorismo; 
        b) a eccezione dei soggetti di  cui  all'articolo  21-quater,
comma 2, lettere a) e b),  il  legame  con  le  imprese,  le  persone
giuridiche private, i trust  o  gli  istituti  giuridici  affini  cui
afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso. 
      2. La Camera di commercio territorialmente  competente,  previa
verifica dell'identita' del  richiedente,  da  effettuare  attraverso
l'uso di  mezzi  di  identificazione  elettronica  e  dei  pertinenti
servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n.  910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nel  caso
di accesso per via telematica, accerta la sussistenza  del  legittimo
interesse  all'accesso  da  parte  del  richiedente,   valutando   le
informazioni, i dati e i documenti, ricevuti dal richiedente ai sensi
del comma 1 e, se necessario, sulla base delle  informazioni  di  cui
dispone. 
      3. Qualora la richiesta di accesso provenga da un  soggetto  di
cui all'articolo 21-quater, comma 2, il cui  legittimo  interesse  ad
accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva sia gia' stato
accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un
altro Stato membro, la verifica del presupposto di cui  al  comma  1,
lettera  a),  si  ritiene  soddisfatta,  da  parte  della  Camera  di
commercio territorialmente  competente,  acquisendo  la  prova  della
sussistenza  del  legittimo  interesse,   rilasciata   dall'organismo
responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro. 
      4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 11, la  Camera  di
commercio territorialmente competente consente l'accesso  o  comunica
il  diniego  motivato  al  richiedente,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata, entro il  termine  di  dodici  giorni  lavorativi  dalla
richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di diniego e'  motivato
e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo  stesso,  ai  sensi
del comma 14. Decorso inutilmente il termine di cui al primo  periodo
ovvero il termine di cui ai  commi  5  o  11,  l'accesso  si  intende
respinto. 
      5. Per esigenze organizzative legate alla gestione di un numero
improvvisamente elevato di richieste di accesso ai sensi del comma 1,
la Camera di commercio territorialmente competente puo' prorogare  il
termine  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,  di  dodici   giorni
lavorativi. La proroga e' disposta anteriormente  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 4, primo  periodo,  previa  comunicazione  al
richiedente l'accesso. Qualora alla scadenza della proroga di cui  al
presente comma il numero di richieste di accesso  continui  a  essere
elevato, il termine puo' essere prorogato di ulteriori dodici  giorni
lavorativi.  La  proroga  di  cui  al  terzo  periodo   e'   disposta
anteriormente alla scadenza della prima proroga, previa comunicazione
al richiedente l'accesso. 
      6. L'Unioncamere  comunica  tempestivamente  e,  comunque,  con
cadenza almeno semestrale, le proroghe di cui al  comma  5,  disposte
dalle Camere di commercio territorialmente competenti,  al  Ministero
delle imprese e del made in Italy  e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per la successiva notifica alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, comma 3,  della  direttiva  (UE)
2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. 
      7. Fermo restando quanto previsto  al  comma  9,  in  esito  al
positivo accertamento del legittimo interesse  all'accesso  ai  sensi
dei commi 2 e 3, la Camera di commercio  territorialmente  competente
accredita il richiedente nel  sistema  informativo  del  gestore  del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8  della  legge  29
dicembre 1993,  n.  580,  e  rilascia  un  certificato  che  consente
l'accesso per tre anni. L'accesso e' consentito ai dati riguardanti i
medesimi  soggetti  oggetto  dell'istanza  se  il   richiedente   non
appartiene alle categorie di cui  all'articolo  21-quater,  comma  2,
lettere a) e b). La Camera di commercio  territorialmente  competente
risponde, entro sette giorni lavorativi, alle successive richieste di
accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva  da  parte  del
medesimo richiedente, senza valutarne, a ogni richiesta  di  accesso,
la professione svolta o la funzione esercitata,  fatto  salvo  quanto
previsto ai commi 8 e 9. 
      8. I richiedenti ai quali sia  stato  consentito  l'accesso  ai
sensi del presente articolo comunicano tempestivamente alla Camera di
commercio territorialmente  competente  le  circostanze  che  possono
determinare il venir meno del legittimo  interesse  all'accesso,  ivi
comprese le modifiche che incidono sul requisito di cui al  comma  1,
lettera a). 
      9. Nei  casi  di  cui  al  comma  7,  la  Camera  di  commercio
territorialmente competente accerta la permanenza  del  requisito  di
cui al comma 1, lettera a),  ogni  diciotto  mesi  dalla  concessione
dell'accesso, a meno che da atti o fatti  di  cui  sia  a  conoscenza
emergano fondati motivi per sospettare il venir  meno  del  legittimo
interesse all'accesso in capo al richiedente. 
      10. La Camera di commercio territorialmente competente respinge
la richiesta di accesso alle informazioni conservate nel Registro nei
seguenti casi: 
        a) il richiedente: 
          1) non fornisce le informazioni o i  documenti  di  cui  al
comma 1; 
          2) non e' in possesso di un valido  certificato  rilasciato
ai sensi del comma 7; 
          3) non dimostra il proprio legittimo interesse ad  accedere
alle informazioni sulla titolarita' effettiva; 
          4) si trova in un Paese terzo e  l'eventuale  accesso  alle
informazioni di cui all'articolo 21-quater e' in contrasto con quanto
previsto al capo V  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  in  materia   di
trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi; 
        b) nutre, sulla base delle informazioni in suo  possesso,  un
ragionevole sospetto  che  le  informazioni  saranno  utilizzate  per
finalita' non connesse alla prevenzione del  riciclaggio,  dei  reati
presupposto associati o del finanziamento del terrorismo; 
        c) nei casi di cui  all'articolo  21-sexies,  nei  termini  e
secondo le procedure ivi previsti; 
        d) nei casi di cui al comma 3, quando il legittimo  interesse
ad accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva,  accertato
dall'organismo responsabile della tenuta del  registro  in  un  altro
Stato  membro,  non  si  estende  agli  scopi  di  cui   all'articolo
21-quater, comma 2, per i quali sono chieste le informazioni. 
      11. Prima di respingere una richiesta di accesso  per  uno  dei
motivi di cui al comma 10, lettere a), numeri 1) e 3), b), e  d),  la
Camera di commercio  territorialmente  competente  puo'  chiedere  al
richiedente informazioni o documenti supplementari. In tal  caso,  il
termine di cui al comma 4,  primo  periodo,  e'  prorogato  di  sette
giorni. 
      12.  La  Camera  di   commercio   territorialmente   competente
documenta, tramite il sistema informativo predisposto dal gestore del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, le misure adottate per  la  valutazione  delle
richieste di accesso e per ottenere le  informazioni  o  i  documenti
supplementari ai sensi del comma 11. 
      13. La Camera di commercio territorialmente  competente  revoca
l'accesso, consentito ai sensi  del  comma  4,  e  la  validita'  del
certificato digitale, di cui al comma 7, qualora uno  dei  motivi  di
impedimento dell'accesso di cui al comma 10  emerga  o  sia  divenuto
noto  dopo  che  l'accesso  sia  stato  consentito  dalla  Camera  di
commercio territorialmente competente,  nonche'  in  caso  di  revoca
dell'accesso da parte dell'organismo responsabile  della  tenuta  del
registro in altro Stato membro. 
      14. Avverso il diniego o la revoca dell'accesso, il richiedente
puo' avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge
7 agosto 1990, n. 241. 
      15. La Camera di commercio territorialmente competente assicura
i controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1,  anche  acquisendo
le opportune informazioni presso altre amministrazioni e organismi. A
tal fine l'Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale
di  cui  all'articolo  8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,
stipulano, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
apposite  convenzioni  con  le  amministrazioni   e   gli   organismi
interessati. 
      Art. 21-sexies  (Casi  di  esclusione  dell'accesso).  - 1.  La
Camera di commercio territorialmente competente  puo'  escludere,  in
tutto o in  parte,  l'accesso  alle  informazioni  sulla  titolarita'
effettiva, ai sensi degli articoli 21-ter e 21-quater, in presenza di
determinate circostanze eccezionali. Sono eccezionali le  circostanze
che espongono il titolare effettivo a un  rischio  sproporzionato  di
frode,  rapimento,  ricatto,   estorsione,   molestia,   violenza   o
intimidazione nonche' i casi in cui il  titolare  effettivo  sia  una
persona incapace o minore d'eta'. 
      2. Ai fini dell'esclusione dell'accesso di  cui  agli  articoli
21-ter  e  21-quater,  la  comunicazione  delle  informazioni   sulla
titolarita' effettiva al Registro delle imprese, secondo le modalita'
indicate nel decreto di cui all'articolo 21,  comma  5,  lettera  a),
puo' essere accompagnata da una dichiarazione del titolare  effettivo
circa la sussistenza delle circostanze eccezionali di cui al comma 1,
unitamente all'indicazione  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata del titolare effettivo. 
      3. La dichiarazione di cui al comma 2  contiene  un'indicazione
puntuale delle circostanze eccezionali che giustificano  l'esclusione
in tutto o in parte dell'accesso, ai sensi del comma 1 e indica  come
l'accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma  o  nella  sezione
speciale del Registro delle imprese aggraverebbe il rischio di cui al
comma 1. La dichiarazione di cui al primo periodo e' corredata  degli
elementi probatori e della eventuale documentazione a supporto  della
richiesta di  esclusione  dell'accesso.  Eventuali  variazioni  della
dichiarazione di cui al comma 2 o  della  relativa  documentazione  a
supporto sono comunicate alla Camera  di  commercio  territorialmente
competente entro i  termini  e  secondo  le  modalita'  indicate  nel
decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a). 
      4. Qualora i soggetti di cui agli articoli 21-ter  o  21-quater
intendano accedere alle informazioni relative a un titolare effettivo
che abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 2, la Camera di
commercio territorialmente  competente  valuta,  caso  per  caso,  le
circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, ai sensi
dei  commi  2  e  3,  tenendo  comunque  conto   del   principio   di
proporzionalita' tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. 
      5. Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al comma  4,  la
Camera di commercio territorialmente competente  ritenga  sussistenti
le circostanze eccezionali per l'esclusione, in  tutto  o  in  parte,
dell'accesso di cui agli articoli 21-ter o 21-quater, tenuto conto di
quanto rappresentato dal titolare effettivo, degli elementi probatori
e della documentazione prodotta ai  sensi  del  comma  3,  adotta  un
provvedimento motivato di diniego  ovvero  di  accoglimento  parziale
dell'accesso. Il provvedimento di cui al primo periodo e'  comunicato
al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata,  entro  dodici
giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fermo  restando  quanto
previsto  all'articolo  21-quinquies,  comma  5,  e,   in   caso   di
accoglimento parziale, anche  al  controinteressato  all'accesso.  Il
provvedimento adottato ai sensi del presente comma e' motivato e reca
indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del  comma
7. In mancanza di comunicazione al richiedente entro  il  termine  di
cui al secondo periodo ovvero entro il termine  di  cui  all'articolo
21-quinquies, comma 5, l'accesso si  intende  respinto.  In  caso  di
accoglimento  parziale  della  richiesta  di  accesso  ai  sensi  del
presente comma, la Camera di  commercio  territorialmente  competente
consente l'accesso al Registro  non  prima  di  trenta  giorni  dalla
ricezione  della  comunicazione  del  provvedimento  di  accoglimento
parziale da parte del controinteressato. 
      6. Nel caso in cui all'esito delle valutazioni di cui al  comma
4, la Camera di commercio  territorialmente  competente  non  ritenga
sussistenti le circostanze eccezionali di cui ai commi 1 e  3  adotta
un provvedimento motivato di accoglimento  dell'istanza  di  accesso.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 21-quater, commi 6  e  7,
il  provvedimento  di  cui  al  primo  periodo   e'   comunicato   al
controinteressato all'accesso, entro dodici giorni  lavorativi  dalla
richiesta  di  accesso,  fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo
21-quinquies, comma 5. Entro il termine di cui al secondo periodo, la
Camera  di   commercio   territorialmente   competente   informa   il
richiedente dell'accoglimento  dell'istanza  di  accesso  e  consente
l'accesso al Registro delle imprese non prima di trenta giorni  dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento  di  accoglimento  da
parte del controinteressato. 
      7.  Avverso  le  determinazioni  della  Camera   di   commercio
territorialmente competente, sull'istanza di accesso,  ai  sensi  dei
commi 5 e 6, il richiedente l'accesso e il controinteressato  possono
avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
      8. In  ogni  caso,  le  esclusioni  dell'accesso  a  norma  del
presente articolo non si  applicano  ai  soggetti  obbligati  di  cui
all'articolo 3, punto 3), lettera b), del regolamento (UE)  2024/1624
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31  maggio  2024,  quando
operano come pubblici ufficiali. 
      9. Entro il 31 gennaio di ogni  anno  le  Camere  di  commercio
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al  Ministero
delle imprese e del made in Italy i dati statistici annuali  relativi
al numero dei provvedimenti di diniego adottati ai sensi del presente
articolo e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui
rispettivi siti internet istituzionali  e  della  comunicazione  alla
Commissione europea. 
      10.  Il  gestore  del  sistema  informativo  nazionale  di  cui
all'articolo 8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  conserva
separatamente nel sistema informativo le informazioni  comunicate  ai
sensi dei commi 2 e  3,  mediante  l'adozione  di  specifiche  misure
tecniche e organizzative volte ad  assicurare  accessi  selettivi  ai
dati personali ivi contenuti da parte dei soli  soggetti  autorizzati
dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui al comma
4, rendendo i dati  personali  incomprensibili  a  chiunque  non  sia
autorizzato  ad   accedervi   attraverso   l'adozione   di   tecniche
crittografiche. 
      Art. 21-septies (Diritti di segreteria e rilascio  di  copie  e
certificati). - 1. Quanto alle voci e agli  importi  dei  diritti  di
segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi  per
la tenuta  della  sezione  autonoma  e  della  sezione  speciale  del
Registro delle imprese nonche' dei costi per l'accesso  alle  stesse,
si applica il decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy
20 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  149  del  28
giugno  2023.  Le  modifiche  e  gli  aggiornamenti  dei  diritti  di
segreteria di cui al primo periodo sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
      2. Sono assoggettati al pagamento dei  diritti  di  segreteria,
come individuati e quantificati ai sensi del comma 1: 
        a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei  dati  e
delle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi del  decreto
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a); 
        b)  l'accesso  da  parte  dei  soggetti  obbligati   di   cui
all'articolo 21-ter; 
        c) l'accesso  da  parte  dei  soggetti  aventi  un  legittimo
interesse di cui all'articolo 21-quater, fatto salvo quanto  previsto
al comma 5 del medesimo articolo 21-quater. 
      3. I modelli per il rilascio  di  certificati  e  copie,  anche
digitali, relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva,  in
caso di accesso, sono quelli disciplinati con il decreto del Ministro
delle imprese e del made in  Italy  ai  sensi  dell'articolo  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.»; 
    d) all'articolo 22: 
      1) al comma 5, le parole: «autorita' di  cui  all'articolo  21,
comma 2, lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti:  «autorita'
di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b)»; 
      2) al comma 5-ter, le parole: «autorita'  di  cui  all'articolo
21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:  «autorita'
di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; 
    e) all'articolo 32, comma 2, lettera a), le parole: «autorita' di
cui all'articolo 21, comma  4,  lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere  a)
e b)»; 
    f) l'articolo 34-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  34-bis  (Organismo  di  gestione  accentrata  dei   dati
antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato). - 1. Al
fine di rafforzare il sistema nazionale di  prevenzione  e  contrasto
del  riciclaggio  e  del  finanziamento  al  terrorismo,   attraverso
un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati  rilevanti,  e'
istituito presso il Consiglio nazionale del  notariato  un  organismo
autonomo   e   indipendente   di   gestione   accentrata   dei   dati
antiriciclaggio, trattati nell'ambito  dell'attivita'  notarile,  che
opera anche attraverso una banca dati all'uopo costituita,  collegata
al Sistema di conservazione del notariato. 
      2. I notai, quali soggetti obbligati  di  cui  all'articolo  3,
comma 4, lettera c), del presente decreto,  sono  tenuti  a  inserire
nella banca dati: 
        a) le copie autentiche, i dati e le informazioni  individuati
ai sensi del comma 8, lettera b),  a  qualunque  titolo  derivanti  o
relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche  avvalendosi
del Sistema di conservazione del notariato; 
        b) i dati e le informazioni di cui all'articolo  31  utili  a
prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo riferiti  agli  atti  di  cui  alla
lettera a); 
        c) i dati raccolti ai fini dell'assolvimento  degli  obblighi
di segnalazione delle operazioni  sospette  trasmesse  nell'esercizio
dell'attivita' professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del
capo III del presente titolo. 
      3. L'organismo analizza ed elabora i dati ricevuti, provvede  a
svolgere le analisi di sistema volte a individuare significativita' e
rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il  flusso
di riscontro delle analisi effettuate.  Per  migliorare  l'efficienza
dei  flussi  relativi  alle  segnalazioni  di  operazioni   sospette,
l'organismo assiste  i  notai  nell'assolvimento  degli  obblighi  di
valutazione di singole fattispecie, ferma restando  la  tutela  della
riservatezza,  e  indica  loro,  sulla  base  dell'analisi  compiuta,
l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi
dell'articolo 35 del presente decreto di cui i notai  tengono  conto,
ai fini del medesimo articolo.  L'organismo  promuove,  altresi',  la
qualita'  delle  segnalazioni  e  la   tempestivita'   degli   scambi
informativi con la UIF. Per la  trasmissione  delle  segnalazioni  di
operazioni sospette ai sensi del presente decreto,  i  notai  possono
avvalersi dell'intermediazione dell'organismo. 
      4.   Il   Nucleo   speciale   di   polizia   valutaria   riceve
dall'organismo di cui al comma 1,  con  le  modalita'  stabilite  con
apposito protocollo di intesa, le informazioni utili  ai  fini  della
valutazione del profilo di rischio dei notai, di cui all'articolo  9,
comma 3. 
      5.  I  notai  restano  in  ogni  caso  pienamente  responsabili
dell'adempimento diretto  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa
vigente in tema di prevenzione e  contrasto  del  riciclaggio  e  del
finanziamento al terrorismo. 
      6. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  la  UIF,  la
Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati  di  cui
al comma 2, in conformita' a quanto definito con il decreto  adottato
ai sensi del comma 8. 
      7. L'organismo  di  cui  al  comma  1  opera  con  autonomia  e
indipendenza  funzionale  rispetto   al   Consiglio   nazionale   del
notariato. Il direttore  dell'organismo  e'  nominato  dal  Consiglio
nazionale  del  notariato,  su  designazione  del   Ministero   della
giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed e' scelto
tra  soggetti  dotati  di   adeguati   requisiti   di   indipendenza,
competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del
notariato mette  a  disposizione  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie al  funzionamento  dell'organismo  di  cui  al
comma 1 nell'ambito della propria ordinaria  dotazione  di  bilancio,
anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo  in  ogni
caso l'autonomia funzionale dell'organismo. 
      8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante  per  la
protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati: 
        a) i requisiti di indipendenza, competenza,  professionali  e
reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del
direttore dell'organismo  di  cui  al  comma  7,  i  criteri  per  la
determinazione del relativo compenso, nonche' i casi e  le  modalita'
di revoca dell'incarico; 
        b) il contenuto, i termini e le modalita' degli  obblighi  di
trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure; 
        c) le modalita' di accesso ai  dati  oggetto  di  analisi  da
parte delle autorita' di cui al comma 6. 
      9. Con regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 11, comma
2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato,  previo  parere
del Garante per la protezione dei dati personali e sentita  l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, definisce: 
        a) le modalita' tecniche con le quali i notai  alimentano  la
banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i  dati  e  le
informazioni in essa contenuti nonche' le modalita' tecniche con  cui
l'organismo di gestione accentrata, attenendosi  ai  dati  trasmessi,
provvede  al  loro  trattamento   e   alla   loro   analisi   nonche'
all'elaborazione e all'invio del flusso di  riscontro  delle  analisi
effettuate ai notai; 
        b) l'organizzazione  e  il  funzionamento  della  banca  dati
prevista dal comma 1; 
        c)  le  specifiche  tecniche  e  di  sicurezza  necessarie  a
garantire la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato  livello
di salvaguardia, efficienza e interoperabilita' della  banca  dati  e
del Sistema di  conservazione  del  notariato  di  cui  al  comma  1,
l'affidabilita' oggettiva e il costante aggiornamento del  flusso  di
riscontro nonche' i requisiti  tecnici  e  di  sicurezza  informatica
specifici per  la  gestione  dei  dati  al  fine  di  assicurarne  la
protezione, l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza; 
        d) le modalita' di analisi di sistema e di  restituzione  dei
flussi di riscontro ai notai. 
      10.  Al  fine   di   aumentare   l'efficacia   e   l'efficienza
dell'operativita' dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le
funzioni attribuite alle autorita' di cui all'articolo 21-bis,  comma
1, lettera a),  il  Consiglio  nazionale  del  notariato  promuove  e
controlla l'osservanza degli obblighi posti  in  capo  ai  notai,  ai
sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio
nazionale  del  notariato  adotta,  previo  parere  del  Comitato  di
sicurezza finanziaria, linee guida in materia di: 
        a) comunicazione di dati e informazioni all'organismo di  cui
al comma 1; 
        b)  criteri  di  indirizzo  utili  per  l'adempimento   degli
obblighi  di  segnalazione  da  parte  dei  soggetti   obbligati   in
attuazione del presente articolo e, in ogni caso,  in  linea  con  le
istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della
UIF; 
        c) formazione e aggiornamento continui; 
        d) procedure e metodologie di analisi nonche' di  valutazione
del rischio, in linea con le regole tecniche adottate  dal  Consiglio
nazionale del notariato ai sensi dell'articolo 11. 
      11. Entro il medesimo termine  di  cui  al  comma  10,  secondo
periodo, con provvedimento del  Consiglio  nazionale  del  notariato,
sentiti il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministero
della giustizia e la UIF, sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'
per: 
        a) la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da  parte
dei  notai  di  ogni  informazione  pertinente  per  l'esercizio  del
controllo di cui al comma 10; 
        b) il controllo,  sulla  base  di  un  approccio  basato  sul
rischio  e  nel   rispetto   del   principio   di   proporzionalita',
dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo; 
        c) la trasmissione tempestiva, in caso di mancata  osservanza
da parte  del  singolo  notaio,  di  una  informativa  al  competente
Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di
un  procedimento  disciplinare,  nonche'  alla  UIF,   al   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  alla  Guardia  di  finanza  per  le
proprie valutazioni. 
      12. Fatte salve  le  violazioni  gravi,  commesse  dolosamente,
ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza
da parte dei notai degli obblighi di cui al presente  articolo  e  ai
relativi   atti   attuativi,   ai   fini   dell'accertamento    della
responsabilita' per la violazione delle disposizioni di cui  al  capo
III del  presente  titolo,  comporta  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista  dall'articolo
58, comma 1, sempre che le indicazioni fornite con  i  predetti  atti
attuativi risultino applicabili alla  fattispecie  per  la  quale  e'
stata contestata la violazione. 
      13. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'organismo di  cui  al
comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza,  trasmette  una
relazione sull'attivita' svolta  nell'anno  precedente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, al  Ministero  della  giustizia,  alla
UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonche' alle autorita'  di
vigilanza che hanno comunque accesso ai dati oggetto  di  analisi  ai
sensi del comma 6.»; 
    g) all'articolo 37, comma 2-bis: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «i  professionisti»  sono
sostituite dalle seguenti: «i notai di cui all'articolo 3,  comma  4,
lettera  c)»  e  le  parole:  «possono  avvalersi  della  banca  dati
informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso
il proprio organismo di  autoregolamentazione,  per  poter  ricevere,
ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4  del  medesimo
articolo  34-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si  avvalgono
dell'organismo   autonomo   di   gestione   accentrata    dei    dati
antiriciclaggio  di  cui  all'articolo  34-bis  istituito  presso  il
proprio organismo di autoregolamentazione»; 
      2)  al  secondo  periodo,  la   parola:   «professionista»   e'
sostituita dalla seguente: «notaio»; 
    h) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: «autorita' di
cui all'articolo 21, comma  2,  lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo  21-bis,  comma  1,  lettera
a)». 
  3. Al titolo V del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,
agli articoli 56, comma 2, lettera b), 57, comma 2, lettera  b),  58,
comma 2, lettera b), 67, comma 1, lettera f), le  parole:  «autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo  21-bis,  comma  1,  lettera
a)». 
  4. Al regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 11 marzo  2022,  n.  55,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «,  del
pubblico» sono soppresse; 
    b) la sezione II e' abrogata. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'
          attuazione  della  normativa   dell'Unione   europea»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013. 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  13
          giugno 2025, n. 91, recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea
          2024», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
          giugno 2025: 
                «Art. 14 (Delega al Governo per il recepimento  della
          direttiva (UE)  2024/1640  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai  meccanismi  che
          gli Stati membri devono istituire per prevenire  l'uso  del
          sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo,  che  modifica  la  direttiva
          (UE) 2019/1937, e  modifica  e  abroga  la  direttiva  (UE)
          2015/849, e per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2024/1624   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  31  maggio  2024,
          relativo alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del
          regolamento (UE) 2024/1620 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 31 maggio 2024, che  istituisce  l'Autorita'
          per  la  lotta  al  riciclaggio  e  al  finanziamento   del
          terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n.  1093/2010,
          (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010). - 1. Il Governo  e'
          delegato  ad  adottare,  anche  in   considerazione   delle
          attribuzioni previste per le  autorita'  di  vigilanza  per
          effetto di quanto stabilito agli articoli  13  e  16  della
          presente legge, previo parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi: 
                  a)  per  il  recepimento   della   direttiva   (UE)
          2024/1640 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31
          maggio 2024; 
                  b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle
          disposizioni: 
                    1) del regolamento (UE) 2024/1624 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; 
                    2) del regolamento (UE) 2024/1620 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                  a)  riordinare   e   aggiornare   le   disposizioni
          nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del
          riciclaggio e del  finanziamento  del  terrorismo  e  della
          proliferazione delle armi  di  distruzione  di  massa,  ivi
          inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e
          il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,  apportando
          tutte  le  modifiche,  le  integrazioni  e  le  abrogazioni
          necessarie  al  corretto  e  integrale  recepimento   della
          direttiva (UE) 2024/1640 e all'attuazione  dei  regolamenti
          (UE)  2024/1624  e  2024/1620  e  delle  pertinenti   norme
          tecniche di regolamentazione e  di  attuazione,  nonche'  a
          garantire  il  coordinamento  con  le  altre   disposizioni
          settoriali  vigenti;  nell'adozione  di  tali  modifiche  e
          integrazioni   il   Governo   tiene   conto   anche   degli
          orientamenti    delle    autorita'    europee    e    delle
          raccomandazioni    del    Gruppo    d'azione    finanziaria
          internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto
          del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e  della
          proliferazione delle armi di distruzione di massa; in  tale
          ambito si valutera' tra l'altro: 
                    1) l'aggiornamento delle  disposizioni  nazionali
          con particolare  riguardo  agli  adempimenti  richiesti  ai
          soggetti   obbligati,   sulla   base   dei   principi    di
          proporzionalita' e di approccio in base al rischio nonche',
          ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli  oneri
          e di efficacia della gestione dei rischi piu' elevati; 
                    2) l'adeguamento delle misure  di  prevenzione  e
          contrasto dell'utilizzo del sistema economico  a  scopo  di
          riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo  alla  luce
          dell'evoluzione  tecnologica,  soprattutto  in  materia  di
          sistemi e strumenti di pagamento; 
                    3) il rafforzamento dei presidi  a  tutela  della
          riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare
          riferimento  a  quelle  attinenti  alla   segnalazione   di
          operazioni sospette; 
                  b) individuare, nel rispetto  del  vigente  assetto
          istituzionale e di competenze in materia di  prevenzione  e
          contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo  di
          riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorita'
          competenti a garantire l'applicazione e il  rispetto  delle
          disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e
          dei  regolamenti   (UE)   2024/1624   e   (UE)   2024/1620,
          attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo,
          ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima  direttiva
          e dai regolamenti  citati.  In  particolare,  tenuto  conto
          della ripartizione di competenze di cui al titolo  I,  capo
          II, del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  e
          coerentemente  con  le  disposizioni  di  cui  al   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 186: 
                    1) confermare le attribuzioni e le competenze del
          Ministero dell'economia e delle finanze e del  Comitato  di
          sicurezza finanziaria; 
                    2) definire  il  sistema  di  supervisione  delle
          persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo  3,  punto
          3),  del  regolamento  (UE)   2024/1624,   attribuendo   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  eventualmente
          anche congiuntamente ad altri soggetti di cui  all'articolo
          21,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione  e
          controllo, valutando altresi' l'opportunita' di  attribuire
          agli  organismi  di  autoregolamentazione  i   compiti   di
          supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo  3,
          punto 3), lettere a) e b), del regolamento  (UE)  2024/1624
          iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi  dell'articolo
          37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640; 
                    3) confermare l'attribuzione  alle  Autorita'  di
          vigilanza di  settore  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          231, ciascuna per le rispettive competenze,  delle  attuali
          funzioni di vigilanza e di controllo per  le  finalita'  di
          prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento
          del terrorismo, attribuendo alle stesse  altresi'  tutti  i
          poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento
          della  direttiva  (UE)   2024/1640   e   l'attuazione   dei
          regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620  e  prevedendo,
          ove opportuno e nel rispetto delle competenze  alle  stesse
          spettanti, il ricorso alla  disciplina  secondaria  emanata
          dalle stesse; 
                    4)  confermare   l'attribuzione   all'Unita'   di
          informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della  funzione
          di unita' di informazione finanziaria (FIU)  per  l'Italia,
          attribuendole altresi'  tutti  i  poteri  e  le  competenze
          necessari a garantire  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
          2024/1640  e  dei  regolamenti  (UE)   2024/1624   e   (UE)
          2024/1620; 
                    5) confermare le attribuzioni e  i  poteri  della
          Guardia di finanza, della Direzione nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in
          materia di prevenzione e contrasto del  riciclaggio  e  del
          finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli  previsti
          dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre
          2021, n. 186; 
                    6)  ove  la  supervisione  su  una  categoria  di
          soggetti obbligati sia affidata a piu' autorita', garantire
          la coerenza e l'efficacia dell'attivita' nominando, secondo
          un approccio basato  sul  rischio,  un'autorita'  capofila,
          fatte  salve  le  eccezioni  previste   dall'articolo   37,
          paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640; 
                  c) esercitare, ove ritenuto opportuno,  le  opzioni
          normative previste dalla direttiva  (UE)  2024/1640  e  dal
          regolamento   (UE)   2024/1624,   tenendo    conto    delle
          caratteristiche e peculiarita' del  contesto  nazionale  di
          riferimento,  dei  benefici  e  degli  oneri  sottesi  alle
          suddette opzioni. In particolare, valutare: 
                    1) sulla base di un approccio basato sul  rischio
          e  nel  rispetto   del   principio   di   proporzionalita',
          l'adeguatezza  del  perimetro  dei  soggetti  obbligati   a
          livello  nazionale  al  rispetto   della   direttiva   (UE)
          2024/1640 e del regolamento (UE)  2024/1624,  eventualmente
          prevedendo anche la possibilita' di applicare tutto o parte
          del predetto regolamento anche a soggetti esposti a  rischi
          di riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo  operanti
          in settori  diversi  da  quelli  indicati  nel  regolamento
          medesimo, ivi compresi i soggetti  gia'  destinatari  degli
          obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
          231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla  citata
          direttiva; 
                    2) sulla base di un approccio basato sul  rischio
          e nel rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  delle
          misure  di  vigilanza  adottate,  l'esercizio  dell'opzione
          prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          2024/1624 sulle persone esposte politicamente; 
                    3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo
          di  istituzione  di  un  punto  di  contatto  centrale  per
          l'assolvimento degli obblighi di  prevenzione  e  contrasto
          del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte
          degli emittenti di moneta elettronica,  dei  prestatori  di
          servizi di pagamento e dei prestatori  di  servizi  per  le
          cripto-attivita' che  operano  stabilmente  nel  territorio
          nazionale o tramite agenti o distributori o altri  tipi  di
          infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi; 
                    4) l'esercizio  della  discrezionalita'  prevista
          dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in  materia
          di sospensione o rifiuto del consenso della FIU; 
                    5) l'attribuzione alle autorita'  competenti  del
          potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento
          (UE)  2024/1624  e  l'esercizio  della  facolta'   prevista
          dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento  in
          materia di conservazione dei dati; 
                  d)    predisporre    i    necessari    adeguamenti,
          integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia
          di trasparenza della titolarita'  effettiva,  nel  rispetto
          della normativa nazionale e dell'Unione europea in  materia
          di  tutela  della  riservatezza  e  protezione   dei   dati
          personali, al  fine  di  migliorare  la  trasparenza  delle
          persone giuridiche,  degli  altri  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche e dei trust e di  prevenire  e  contrastare
          fenomeni di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo
          commessi o comunque  agevolati  ricorrendo  strumentalmente
          alla  costituzione  ovvero  all'utilizzo  di  societa',  di
          amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini  o  di
          atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri
          di imputazione giuridica; 
                  e)  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  penale  e
          amministrativo vigente alle  disposizioni  del  regolamento
          (UE)  2024/1624  e  della  direttiva  (UE)  2024/1640,  con
          previsione   di   sanzioni   effettive,   proporzionate   e
          dissuasive nonche' nel rispetto dei criteri di  irrogazione
          e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva; 
                  f) predisporre gli opportuni  interventi  normativi
          per garantire il pieno rispetto  delle  disposizioni  della
          direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e
          (UE) 2024/1620 e garantire, nei  casi  previsti  da  queste
          disposizioni,  la  piu'  ampia  collaborazione,  a  livello
          nazionale,  tra  le   autorita'   competenti   nonche'   la
          cooperazione tra queste e le omologhe autorita' europee, le
          altre agenzie europee rilevanti e l'Autorita' per la  lotta
          al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo  istituita
          ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/1620, assicurando
          la  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 186. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - La direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa  ai  meccanismi
          che gli Stati membri devono istituire per  prevenire  l'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo,  che  modifica  la  direttiva
          (UE) 2019/1937, e  modifica  e  abroga  la  direttiva  (UE)
          2015/849 e' stata pubblicata nella GUUE - Serie L  n. 1640,
          in data 19 giugno 2024. 
              - La Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20   maggio   2015,   relativa   alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   2005/60/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   la   direttiva
          2006/70/CE della  Commissione  e'  stata  pubblicata  nella
          GUUE, Serie L n. 141. 
              - La Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE e' stata  pubblicata  nella  GUUE,
          serie L 156 del 19.6.2018. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174  del
          29 luglio 2003. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante:  «Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.290 del 14 dicembre 2007: 
                «Art. 21 (Comunicazione e accesso  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
          - 1. Le imprese dotate  di  personalita'  giuridica  tenute
          all'iscrizione  nel   Registro   delle   imprese   di   cui
          all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
          private tenute all'iscrizione nel  Registro  delle  persone
          giuridiche private di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,   comunicano   le
          informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
          esclusivamente telematica e  in  esenzione  da  imposta  di
          bollo,  al  Registro   delle   imprese,   ai   fini   della
          conservazione in apposita sezione.  L'omessa  comunicazione
          delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con  la
          medesima sanzione  di  cui  all'articolo  2630  del  codice
          civile. 
                2. L'accesso alla sezione e' consentito: 
                  a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          Autorita'  di   vigilanza   di   settore,   all'Unita'   di
          informazione  finanziaria  per  l'Italia,  alla   Direzione
          investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che  opera
          nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
          Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; 
                  b)   alla   Direzione   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo; 
                  c) all'autorita'  giudiziaria,  conformemente  alle
          proprie attribuzioni istituzionali; 
                  d)   alle   autorita'   preposte    al    contrasto
          dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso  idonee
          a garantire il perseguimento di tale  finalita',  stabilite
          in apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico; 
                  e)  ai  soggetti  obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580; 
                  f) al pubblico, dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il  cognome,
          il mese e l'anno di nascita, il paese  di  residenza  e  la
          cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
          all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
          e'  tale.  In  circostanze  eccezionali,   l'accesso   alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5; 
                  f-bis) alle pubbliche  amministrazioni  nell'ambito
          dei procedimenti e  delle  procedure  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 10. 
                3. I trust produttivi di effetti giuridici  rilevanti
          a fini fiscali, secondo quanto  disposto  dall'articolo  73
          del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
          1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica italiana,  sono
          tenuti all'iscrizione  in  apposita  sezione  speciale  del
          Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica  italiana  sono
          comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
          persona per  conto  del  fiduciario  o  della  persona  che
          esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
          giuridici affini, per via esclusivamente  telematica  e  in
          esenzione da imposta di bollo, al Registro  delle  imprese,
          ai   fini   della    relativa    conservazione.    L'omessa
          comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo  e'
          punita con la medesima sanzione di  cui  all'articolo  2630
          del codice civile. 
                4. L'accesso alle informazioni  di  cui  all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e' consentito: 
                  a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera  a)  e
          alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,  senza
          alcuna restrizione; 
                  b) all'autorita' giudiziaria  nell'esercizio  delle
          rispettive     attribuzioni     istituzionali,     previste
          dall'ordinamento vigente; 
                  c)   alle   autorita'   preposte    al    contrasto
          dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso  idonee
          a garantire il perseguimento di tale  finalita',  stabilite
          in apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico; 
                  d)  ai  soggetti  obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580; 
                  d-bis) dietro pagamento dei diritti  di  segreteria
          di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre  1993,  n.
          580, ai soggetti  privati,  compresi  quelli  portatori  di
          interessi  diffusi,  titolari  di  un  interesse  giuridico
          rilevante e differenziato, nei casi in  cui  la  conoscenza
          della titolarita' effettiva sia  necessaria  per  curare  o
          difendere un interesse  corrispondente  ad  una  situazione
          giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze  concrete
          e documentate  della  non  corrispondenza  tra  titolarita'
          effettiva e titolarita'  legale.  L'interesse  deve  essere
          diretto,  concreto  ed  attuale  e,  nel   caso   di   enti
          rappresentativi di interessi diffusi, non  deve  coincidere
          con l'interesse  di  singoli  appartenenti  alla  categoria
          rappresentata. In circostanze eccezionali,  l'accesso  alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5. 
                5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono stabiliti: 
                  a) i  dati  e  le  informazioni  sulla  titolarita'
          effettiva delle imprese dotate di  personalita'  giuridica,
          delle persone  giuridiche  private  e  dei  trust  e  degli
          istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti   sul
          territorio  della  Repubblica  italiana  da  comunicare  al
          Registro delle imprese nonche' le  modalita'  e  i  termini
          entro cui effettuare la comunicazione; 
                  b) le  modalita'  attraverso  cui  le  informazioni
          sulla  titolarita'  effettiva  delle  imprese   dotate   di
          personalita' giuridica, delle persone giuridiche private  e
          dei trust e degli istituti giuridici  affini,  stabiliti  o
          residenti sul territorio  della  Repubblica  italiana  sono
          rese tempestivamente accessibili alle autorita' di  cui  al
          comma 2, lettera a); 
                  c) le modalita' di consultazione delle informazioni
          da parte dei soggetti obbligati e i relativi  requisiti  di
          accreditamento; 
                  d) i termini,  la  competenza  e  le  modalita'  di
          svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
          delle cause di esclusione  dell'accesso  e  a  valutare  la
          sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai  soggetti
          di cui al comma 4,  lettera  d-bis),  nonche'  i  mezzi  di
          tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
          opposto dall'amministrazione procedente; 
                  e)  con  specifico  riferimento  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone  giuridiche  private
          diverse dalle imprese e su quella dei trust  produttivi  di
          effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di
          dialogo tra il Registro delle imprese e le  basi  di  dati,
          relative alle persone  giuridiche  private,  gestite  dagli
          Uffici territoriali del governo nonche' quelle  di  cui  e'
          titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale
          ovvero, se assegnata, alla partita IVA  del  trust  e  agli
          atti istitutivi,  dispositivi,  modificativi  o  traslativi
          inerenti  le  predette  persone  giuridiche  e   i   trust,
          rilevanti   in   quanto    presupposti    impositivi    per
          l'applicazione di imposte dirette o indirette; 
                  e-bis)  le  modalita'  attraverso  cui  i  soggetti
          obbligati segnalano al Registro le  eventuali  incongruenze
          rilevate tra  le  informazioni  relative  alla  titolarita'
          effettiva,  consultabili  nel  predetto   Registro   e   le
          informazioni,   relative   alla   titolarita'    effettiva,
          acquisite dai predetti  soggetti  nello  svolgimento  delle
          attivita'   finalizzate   all'adeguata    verifica    della
          clientela; 
                  e-ter) le modalita' di dialogo con  la  piattaforma
          centrale europea istituita dall'articolo 22,  paragrafo  1,
          della direttiva (UE) 2017/1132, del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  14  giugno  2017,  relativa  ad  alcuni
          aspetti  di  diritto  societario,  al  fine  di   garantire
          l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  i  registri  centrali
          istituiti presso gli  Stati  membri  per  la  conservazione
          delle informazioni e dei dati sulla  titolarita'  effettiva
          di enti giuridici e trust. 
                6.  I  diritti  di  segreteria  per  gli  adempimenti
          previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
          aggiornati,  nel  rispetto  dei  costi  standard,  con   le
          modalita' di cui all'articolo 18 della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580, e successive modificazioni. 
                7. La consultazione dei registri di cui  al  presente
          articolo non esonera i soggetti obbligati dal  valutare  il
          rischio di riciclaggio e finanziamento del  terrorismo  cui
          sono  esposti  nell'esercizio  della   loro   attivita'   e
          dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 
                7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
          di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
          adeguata verifica del titolare  effettivo,  acquisiscono  e
          conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
          predetti  registri  ovvero  conservano  un   estratto   dei
          registri idoneo a documentare tale iscrizione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   (UE)   2015/849,
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'  criminose
          e di finanziamento del terrorismo e recante modifica  delle
          direttive  2005/60/CE  e  2006/70/CE   e   attuazione   del
          regolamento  (UE)   n.   2015/847,   riguardante   i   dati
          informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
          abroga il regolamento  (CE)  n.  1781/2006»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  140
          del 19 giugno 2017. 
              - Il  decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,
          recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti  legislativi
          25 maggio 2017, n. 90 e n.  92,  recanti  attuazione  della
          direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva
          (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva  (UE)  2015/849,
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che
          modifica  le  direttive  2009/138/CE   e   2013/36/UE»   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana n. 252 del 26 ottobre 2019. 
              - Il decreto legislativo  31  dicembre  2025,  n.  210,
          recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n. 231 per il  recepimento  dell'articolo
          74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa  ai  meccanismi
          che gli Stati membri devono istituire per  prevenire  l'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  5  dell'8  gennaio
          2026. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          11  marzo  2022,  n.  55,  recante:  «Regolamento   recante
          disposizioni  in  materia  di  comunicazione,   accesso   e
          consultazione dei dati e delle informazioni  relativi  alla
          titolarita' effettiva di  imprese  dotate  di  personalita'
          giuridica,  di  persone  giuridiche   private,   di   trust
          produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e
          di istituti giuridici affini al trust» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del  25
          maggio 2022. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11,
          12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 32, 37, 44, 56,  58  e  67  del
          citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. Al  fine  di  dare
          attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo  del
          sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei
          proventi di attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del
          terrorismo, nonche' del finanziamento della  proliferazione
          delle  armi  di  distruzione   di   massa,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione  e
          il raccordo tra le autorita' di  cui  all'articolo  21-bis,
          comma  1,  lettera  a)  e  tra  le  amministrazioni  e  gli
          organismi interessati nonche' tra i soggetti pubblici e  il
          settore  privato,  anche  tenuto   conto   degli   standard
          internazionali adottati in materia, della analisi nazionale
          dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
          nonche' di finanziamento della proliferazione delle armi di
          distruzione di massa, elaborata dal Comitato  di  sicurezza
          finanziaria, nonche'  della  valutazione  effettuata  dalla
          Commissione  europea  ai  sensi   dell'articolo   6   della
          direttiva. 
                2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura  i
          rapporti  con  le  istituzioni  europee  e  gli   organismi
          internazionali deputati all'elaborazione delle politiche  e
          degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo  del
          sistema finanziario e  di  quello  economico  per  fini  di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche'  del
          finanziamento   della   proliferazione   delle   armi    di
          distruzione di massa,  assicurando  gli  adempimenti  degli
          obblighi derivanti dalla  partecipazione  dell'Italia  alle
          istituzioni e agli organismi anzidetti. Il  Ministero  cura
          altresi' la pubblicazione della revisione  consolidata  dei
          dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
          e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea,  ai
          sensi dell'articolo 44 della direttiva. 
                3.  Fermi  restando  le  attribuzioni  e   i   poteri
          ispettivi  e  di   controllo   delle   autorita'   di   cui
          all'articolo 21-bis, comma 1,  lettera  a),  ai  sensi  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, effettua  proprie  ispezioni,  presso  i  soggetti
          obbligati,  al  fine  di  acquisire  elementi  utili   allo
          svolgimento  dei  procedimenti  rientranti  nelle   proprie
          competenze istituzionali  in  materia  di  prevenzione  del
          riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonche' del
          finanziamento   della   proliferazione   delle   armi    di
          distruzione  di  massa.  Nell'ambito  dell'ispezione,   gli
          ispettori chiedono o rilevano  ogni  notizia  o  risultanza
          esistente presso i soggetti ispezionati. 
                4.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          esercita il potere sanzionatorio, secondo i  termini  e  le
          procedure di cui al Titolo V del presente decreto. 
                5. Il Comitato di sicurezza  finanziaria  esercita  i
          poteri e le funzioni previsti dal  decreto  legislativo  22
          giugno 2007, n. 109, e  successive  modificazioni,  recante
          misure  per   prevenire,   contrastare   e   reprimere   il
          finanziamento del terrorismo e l'attivita'  dei  Paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza  internazionale,  elabora
          le  strategie  di  prevenzione   del   riciclaggio   e   di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'  del  finanziamento
          della proliferazione delle armi di distruzione di  massa  e
          coordina le misure di contenimento del relativo rischio  da
          parte delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma  1,
          lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e  successive
          modificazioni disciplina il funzionamento del  Comitato  di
          sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri  compiti
          e delle proprie funzioni. 
                6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: 
                  a)  elabora  l'analisi  nazionale  dei  rischi   di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,  nonche'  di
          finanziamento   della   proliferazione   delle   armi    di
          distruzione di massa di cui agli articoli 14 e 16-ter; 
                  b)  propone  al  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze le misure nazionali di designazione e  congelamento
          dei fondi e delle risorse economiche  detenuti,  anche  per
          interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche,
          gruppi o entita' che commettono, o tentano  di  commettere,
          atti di terrorismo, ai fini dell'adozione  dei  decreti  di
          cui all'articolo 4, comma 4; 
                  c)  propone  al  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze  l'esenzione  di  taluni  soggetti  dall'osservanza
          degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei
          presupposti di cui all'articolo 4, comma 3; 
                  d) formula i pareri  e  le  proposte  previsti  dal
          presente  decreto  e  fornisce   consulenza   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche'  del
          finanziamento   della   proliferazione   delle   armi    di
          distruzione di massa. 
                7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il  30
          maggio di ogni anno, presenta al Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento,  la
          relazione  contenente  la  valutazione  dell'attivita'   di
          prevenzione  del  riciclaggio  e  del   finanziamento   del
          terrorismo, nonche' del finanziamento della  proliferazione
          delle armi di distruzione di massa, dei relativi  risultati
          e delle proposte dirette a renderla piu'  efficace.  A  tal
          fine, la UIF, le autorita'  di  vigilanza  di  settore,  le
          amministrazioni e organismi interessati, gli  organismi  di
          autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la  Direzione
          investigativa antimafia forniscono, entro il  30  marzo  di
          ogni anno,  i  dati  statistici  e  le  informazioni  sulle
          attivita'   rispettivamente   svolte,   nell'anno    solare
          precedente,  nell'ambito  delle  funzioni   di   vigilanza,
          supervisione  e  controllo.  In  particolare,  e'   compito
          dell'UIF indicare, quanto meno, il numero  di  segnalazioni
          di operazioni sospette ricevute e il seguito  dato  a  tali
          segnalazioni  nonche'  i  dati  riguardanti  il  numero  di
          richieste  internazionali   di   informazioni   effettuate,
          ricevute  e  rifiutate  dalla  UIF  e  di   quelle   evase,
          parzialmente  o  totalmente,  disaggregati  per  paese   di
          controparte; e' compito della Guardia di  finanza  e  della
          Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il
          numero di casi e delle persone investigati; e' compito  del
          Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il  numero
          di  persone  indagate  o  sottoposte  a   procedimento   di
          prevenzione,   di   persone   condannate   per   reati   di
          riciclaggio, di  autoriciclaggio  o  di  finanziamento  del
          terrorismo  e  gli  importi  e  la   tipologia   dei   beni
          sequestrati   e   confiscati   nell'ambito   dei   relativi
          procedimenti; e'  compito  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  fornire  i  dati  relativi  ai  congelamenti
          disposti ai sensi del decreto legislativo 22  giugno  2007,
          n. 109.». 
                «Art. 6 (Unita'  d'informazione  finanziaria).  -  1.
          L'Unita' di informazione finanziaria  per  l'Italia  (UIF),
          istituita  presso  la  Banca  d'Italia,   e'   autonoma   e
          operativamente  indipendente.   In   attuazione   di   tale
          principio, la Banca d'Italia ne disciplina con  regolamento
          l'organizzazione  e  il  funzionamento,  ivi  compresa   la
          riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole  i
          mezzi  finanziari  e  le  risorse  idonei   ad   assicurare
          l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.  Alla
          UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24,  comma
          6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
                2. Il  Direttore  della  UIF,  al  quale  compete  in
          autonomia la responsabilita' della  gestione,  e'  nominato
          con provvedimento del Direttorio della Banca  d'Italia,  su
          proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra  persone
          dotate   di    adeguati    requisiti    di    onorabilita',
          professionalita' e conoscenza del sistema  finanziario.  Il
          mandato ha la durata di cinque anni ed e'  rinnovabile  una
          sola volta. 
                3. Per l'efficace  svolgimento  dei  compiti  fissati
          dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la  UIF
          e' costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte
          il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti
          di  onorabilita'  e  professionalita'.  I  componenti   del
          Comitato  sono  nominati,  nel   rispetto   del   principio
          dell'equilibrio  di  genere,  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della
          Banca d'Italia, e restano in carica tre  anni,  rinnovabili
          per altri tre. La partecipazione al Comitato non da'  luogo
          a compensi. Il Comitato e' convocato  dal  Direttore  della
          UIF con cadenza almeno  semestrale  e  svolge  funzioni  di
          consulenza e ausilio a supporto dell'azione della  UIF.  Il
          Comitato  cura,  altresi',  la  redazione  di   un   parere
          sull'azione dell'UIF,  che  forma  parte  integrante  della
          documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi  del  comma
          8. 
                4. La UIF esercita le seguenti funzioni: 
                  a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette  e
          ne effettua l'analisi finanziaria; 
                  b)  analizza  i  flussi  finanziari,  al  fine   di
          individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e
          di finanziamento del terrorismo; 
                  c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni
          lavorativi, operazioni sospette,  anche  su  richiesta  del
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza,  della   Direzione   investigativa   antimafia   e
          dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di  un'altra
          FIU, ove non ne  derivi  pregiudizio  per  il  corso  delle
          indagini. La UIF provvede a dare  immediata  notizia  della
          sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta; 
                  d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti
          obbligati,  emana  istruzioni,  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  sui  dati   e   le
          informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
          di operazioni sospette  e  nelle  comunicazioni  oggettive,
          sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela
          della riservatezza dell'identita' del segnalante; 
                  e) al  fine  di  agevolare  l'individuazione  delle
          operazioni  sospette,  emana  e  aggiorna   periodicamente,
          previa presentazione al Comitato di sicurezza  finanziaria,
          indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
          sito istituzionale; 
                  f) effettua, anche attraverso ispezioni,  verifiche
          al fine di accertare  il  rispetto  delle  disposizioni  in
          materia di prevenzione e contrasto del  riciclaggio  e  del
          finanziamento   del   terrorismo,   con    riguardo    alle
          segnalazioni di operazioni sospette e  ai  casi  di  omessa
          segnalazione di operazioni sospette, nonche'  con  riguardo
          alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e
          ai casi di  omissione  delle  medesime,  anche  avvalendosi
          della  collaborazione  del  Nucleo  speciale   di   polizia
          valutaria della Guardia di finanza; 
                  g)  in  relazione  ai  propri  compiti,  accerta  e
          contesta ovvero trasmette alle autorita'  di  vigilanza  di
          settore le violazioni degli obblighi  di  cui  al  presente
          decreto di cui  viene  a  conoscenza  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni istituzionali; 
                  h)  assicura  la   tempestiva   trasmissione   alla
          Direzione nazionale antimafia e  antiterrorismo  dei  dati,
          delle  informazioni  e  delle   analisi,   secondo   quanto
          stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera  a).  Assicura,
          altresi', l'effettuazione  delle  analisi  richieste  dalla
          Direzione nazionale antimafia  e  antiterrorismo  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera d). 
                5.  Per  lo  svolgimento   delle   proprie   funzioni
          istituzionali, la UIF: 
                  a) acquisisce, anche attraverso ispezioni,  dati  e
          informazioni presso i soggetti destinatari  degli  obblighi
          di cui al presente decreto. Nel caso dei gestori esterni di
          cui all'articolo 3, comma 2-ter i dati  e  le  informazioni
          possono essere acquisiti anche presso tali Oicr; 
                  b) riceve  la  comunicazione  dei  dati  statistici
          aggregati  da  parte  dei  soggetti  obbligati   tenuti   a
          effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche
          amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10. 
                6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e
          5, la UIF: 
                  a) si avvale dei dati contenuti  nell'anagrafe  dei
          conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe  tributaria
          di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248; 
              b) ha accesso ai dati  e  alle  informazioni  contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                  c)  ha  accesso  alle  informazioni  sul   titolare
          effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
          in apposita sezione del Registro delle  imprese,  ai  sensi
          dell'articolo 21-bis del presente decreto. 
                7.  Avvalendosi  delle  informazioni  raccolte  nello
          svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: 
                  a) svolge analisi  e  studi  su  singole  anomalie,
          riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento  del
          terrorismo su specifici settori  dell'economia  ritenuti  a
          rischio, su  categorie  di  strumenti  di  pagamento  e  su
          specifiche realta'  economiche  territoriali,  anche  sulla
          base  dell'analisi  nazionale  dei  rischi  elaborata   dal
          Comitato di sicurezza finanziaria; 
                  b)   elabora   e   diffonde   modelli   e    schemi
          rappresentativi  di   comportamenti   anomali   sul   piano
          economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
                8. Ai fini della presentazione  al  Parlamento  della
          relazione  sullo  stato  dell'azione  di  prevenzione   del
          riciclaggio  e  del  finanziamento   del   terrorismo,   il
          Direttore della UIF, entro  il  30  maggio  di  ogni  anno,
          trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
          tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati
          alla medesima relazione, di cui all'articolo  4,  comma  2,
          del presente decreto.». 
                «Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore). - 1.  Le
          Autorita' di vigilanza di settore verificano  il  rispetto,
          da  parte  dei  soggetti  rispettivamente  vigilati,  degli
          obblighi previsti dal presente  decreto  e  dalle  relative
          disposizioni di attuazione. A tal fine: 
                  a)   adottano   nei    confronti    dei    soggetti
          rispettivamente vigilati, disposizioni  di  attuazione  del
          presente decreto in materia di organizzazione, procedure  e
          controlli interni e di adeguata verifica della clientela; 
                  b)   verificano   l'adeguatezza    degli    assetti
          organizzativi  e   procedurali   dei   soggetti   obbligati
          rispettivamente vigilati; 
                  c)  definiscono  procedure  e  metodologie  per  la
          valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento  del
          terrorismo, nonche' di finanziamento  della  proliferazione
          delle armi di distruzione di massa cui i soggetti obbligati
          rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio  della
          propria attivita'; 
                  d) esercitano  i  poteri  attribuiti  dal  presente
          decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme
          tecniche  di  regolamentazione  adottate  ai  sensi   della
          direttiva. 
                2. Le Autorita' di vigilanza di settore,  nell'ambito
          delle rispettive attribuzioni: 
                  a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli
          e delle ispezioni di vigilanza in funzione del  profilo  di
          rischio, delle  dimensioni  e  della  natura  del  soggetto
          obbligato vigilato; 
                  b)  effettuano   ispezioni   e   controlli,   anche
          attraverso la richiesta di  esibizione  o  trasmissione  di
          tutti i documenti, gli atti e di  ogni  altra  informazione
          utili  all'espletamento  delle  funzioni  di  vigilanza   e
          controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le  autorita'
          di vigilanza di settore hanno  il  potere  di  convocare  i
          componenti degli organi  di  direzione,  amministrazione  e
          controllo   e   il   personale   dei   soggetti   obbligati
          rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio,  con
          le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni  di
          attuazione di cui al comma 1, lettera a),  di  segnalazioni
          periodiche  rilevanti  per  finalita'  di  prevenzione  del
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche'  del
          finanziamento   della   proliferazione   delle   armi    di
          distruzione di massa. I poteri  ispettivi  e  di  controllo
          previsti dalla presente lettera possono  essere  esercitati
          anche nei  confronti  dei  soggetti  ai  quali  i  soggetti
          obbligati   abbiano   esternalizzato   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti per  l'adempimento  degli  obblighi
          antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto
          e dalla relativa disciplina attuativa; 
                  c)  ordinano  ovvero,  in  caso  di  inottemperanza
          all'ordine di convocare, convocano direttamente gli  organi
          di amministrazione,  direzione  e  controllo  dei  soggetti
          obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del
          giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni; 
                  d) adottano  provvedimenti  aventi  ad  oggetto  il
          divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi  carenze
          o violazioni, riscontrate a carico dei  soggetti  obbligati
          rispettivamente vigilati; 
                  e)   irrogano,   nei   limiti   delle    rispettive
          attribuzioni  e  competenze,  le  sanzioni   previste   per
          l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e
          delle relative disposizioni di  attuazione,  da  parte  dei
          soggetti obbligati rispettivamente vigilati 
                3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
          1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso  alle
          informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
          trust espressi, contenute in apposita sezione del  registro
          delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-bis  del  presente
          decreto. 
                Omissis.». 
                «Art.   8   (Direzione    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo). - 1.  Nell'esercizio  delle  competenze  e
          nello svolgimento delle  funzioni  di  coordinamento  delle
          indagini e di  impulso  investigativo  ad  essa  attribuite
          dalla normativa vigente, la Direzione  nazionale  antimafia
          ed antiterrorismo: 
                  a) riceve tempestivamente dalla UIF per il  tramite
          del Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
          Finanza ovvero,  per  quanto  attinente  alle  segnalazioni
          relative alla  criminalita'  organizzata,  per  il  tramite
          della Direzione investigativa antimafia, i  dati  attinenti
          alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati
          anagrafici dei soggetti segnalati  o  collegati,  necessari
          per  la  verifica  della   loro   eventuale   attinenza   a
          procedimenti giudiziari in corso, e  puo'  richiedere  ogni
          altro elemento informativo e  di  analisi  che  ritenga  di
          proprio interesse, anche ai fini della potesta' di  impulso
          attribuita  al  Procuratore  Nazionale.  A  tal   fine   la
          Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula  con
          la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione  investigativa
          antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le
          modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni  di
          cui alla presente lettera, assicurando l'adozione  di  ogni
          accorgimento idoneo a  tutelare  il  trattamento  in  forma
          anonima dei dati  anagrafici,  necessari  per  la  verifica
          della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in
          corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante; 
                  b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
          tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione
          di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio
          e flussi finanziari  sospetti,  sulla  base  di  protocolli
          tecnici,  stipulati  con  la  medesima  Agenzia,  volti   a
          stabilire le modalita' e la  tempistica  dello  scambio  di
          informazioni; 
                  c) ferme le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          tutela del  segreto  investigativo,  fornisce  alla  UIF  e
          all'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli   tempestivo
          riscontro  in  ordine   all'utilita'   delle   informazioni
          ricevute; 
                  d) puo' richiedere alla UIF  l'analisi  dei  flussi
          finanziari ovvero analisi  e  studi  su  singole  anomalie,
          riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario  a
          scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  della
          criminalita' organizzata o di finanziamento del terrorismo,
          su specifici settori dell'economia ritenuti a  rischio,  su
          categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta'
          economiche territoriali; 
                  e)  ha  accesso  alle  informazioni  sul   titolare
          effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
          in apposita sezione del registro delle  imprese,  ai  sensi
          dell'articolo 21-bis del presente decreto; 
                  f) fornisce al Comitato di  sicurezza  finanziaria,
          nel rispetto  del  segreto  di  indagine,  i  dati  in  suo
          possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei
          rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo  di
          cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui  risultati
          dell'attivita'  di  contrasto   del   riciclaggio   e   del
          finanziamento del terrorismo, al  fine  della  elaborazione
          della relazione di cui all'articolo 5, comma 7; 
                  g) puo' richiedere, ai sensi dell'articolo  371-bis
          del codice di procedura penale alle autorita' di  vigilanza
          di settore  ogni  altra  informazione  utile  all'esercizio
          delle proprie attribuzioni.». 
                «Art. 9 (Nucleo speciale di polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia).  -
          Omissis. 
                6. Per  l'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  al
          presente articolo, il Nucleo speciale di polizia  valutaria
          ha accesso: 
                  a) ai dati contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          come   modificato   dall'articolo   37,   comma   4,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                  b) alle  informazioni  sul  titolare  effettivo  di
          persone giuridiche e trust espressi, contenute in  apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'articolo
          21-bis del presente decreto; 
                  b-bis)  ai  dati  e  alle  informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                7. La Direzione  investigativa  antimafia  accerta  e
          contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette  alle  autorita'
          di vigilanza di settore, le violazioni  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto  riscontrate  nell'esercizio  delle
          sue   attribuzioni   ed   effettua   gli    approfondimenti
          investigativi,  attinenti  alla  criminalita'  organizzata,
          delle informazioni ricevute ai  sensi  dell'articolo  13  e
          delle segnalazioni di operazioni sospette  trasmesse  dalla
          UIF ai sensi  dell'articolo  40.  Restano  applicabili,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
          comma 4,  e  1-bis,  commi  1  e  4,  del  decreto-legge  6
          settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. 
                8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
          7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso: 
                  a) ai dati contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          come   modificato   dall'articolo   37,   comma   4,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                  b) alle  informazioni  sul  titolare  effettivo  di
          persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'articolo
          21-bis del presente decreto; 
                  b-bis)  ai  dati  e  alle  informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                9. I dati e  le  informazioni  acquisite  nell'ambito
          delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo  sono
          utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e  le
          attribuzioni vigenti.». 
                «Art. 11 (Organismi di  autoregolamentazione).  -  1.
          Fermo quanto previsto circa la titolarita' e  le  modalita'
          di  esercizio  dei  poteri  di  controllo  da  parte  delle
          autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera  a),
          gli   organismi   di    autoregolamentazione,    le    loro
          articolazioni territoriali  e  i  consigli  di  disciplina,
          secondo i principi e le modalita' previsti dall'ordinamento
          vigente,  promuovono  e  controllano   l'osservanza   degli
          obblighi  previsti  dal  presente  decreto  da  parte   dei
          professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini
          della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente
          articolo, il Ministero  della  giustizia,  ai  sensi  della
          normativa vigente, espleta le funzioni di  controllo  sugli
          ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza. 
                Omissis.». 
                «Art. 12 (Collaborazione e  scambio  di  informazioni
          tra  autorita'  nazionali).  -  1.  Le  autorita'  di   cui
          all'articolo   21-bis,   comma   1,    lettera    a),    le
          amministrazioni e gli  organismi  interessati,  l'autorita'
          giudiziaria e gli organi  delle  indagini  collaborano  per
          agevolare  l'individuazione  di  ogni  circostanza  in  cui
          emergono fatti e situazioni la cui conoscenza  puo'  essere
          comunque  utilizzata  per  prevenire  l'uso   del   sistema
          finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio  o
          di finanziamento del terrorismo. 
                1-bis. Per le finalita' di cui al  presente  decreto,
          le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma  1,  lettera
          a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche  in
          deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 
                2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto  circa
          la titolarita' e le modalita' di esercizio  dei  poteri  di
          controllo da parte  delle  autorita'  di  cui  all'articolo
          21-bis, comma 1,  lettera  a),  le  amministrazioni  e  gli
          organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie
          attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui  al
          presente decreto, accertano e contestano la violazione  con
          le modalita' e nei termini di cui alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere dettate modalita' e  procedure
          per la  contestazione  della  violazione  e  il  successivo
          inoltro  all'autorita'  competente  all'irrogazione   della
          sanzione.  Le  medesime  amministrazioni   e   i   medesimi
          organismi  informano  prontamente  la  UIF  di  situazioni,
          ritenute  correlate  a   fattispecie   di   riciclaggio   e
          finanziamento del terrorismo, di cui vengono  a  conoscenza
          nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. 
                3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in  materia
          di analisi e sviluppo investigativo della  segnalazione  di
          operazione sospetta, l'autorita'  giudiziaria,  nell'ambito
          di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
          di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti  ovvero  di
          attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni  qualvolta
          lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
          penale, puo' richiedere alla UIF, con le  garanzie  di  cui
          all'articolo 38, i  risultati  delle  analisi  e  qualsiasi
          altra informazione pertinente. 
                4.  Ferma  restando  l'autorizzazione  dell'autorita'
          giudiziaria  procedente  per  le  informazioni  coperte  da
          segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in  cui  e'
          in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia'  stata
          trasmessa  un'informativa  all'autorita'  giudiziaria,   ai
          sensi degli articoli 347 o  357  del  codice  di  procedura
          penale e detta autorita' non ha ancora assunto  le  proprie
          determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione  penale,
          gli  organi  delle  indagini  forniscono  le   informazioni
          investigative  necessarie  a   consentire   alla   UIF   lo
          svolgimento delle analisi  di  sua  competenza,  attraverso
          modalita'  concordate  che   garantiscano   la   tempestiva
          disponibilita' delle predette informazioni  e  il  rispetto
          dei principi di pertinenza e proporzionalita'  dei  dati  e
          delle notizie trattati rispetto agli  scopi  per  cui  sono
          richiesti. 
                5. La UIF fornisce i risultati di carattere  generale
          degli  studi  effettuati  alle  forze  di   polizia,   alle
          autorita'   di   vigilanza   di   settore,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle  dogane  e
          dei  monopoli,  al  Ministero   della   giustizia   ed   al
          Procuratore nazionale  antimafia  e  antiterrorismo;  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 331  del  codice  di
          procedura  penale,   la   UIF   fornisce   alla   Direzione
          investigativa antimafia,  al  Nucleo  speciale  di  polizia
          valutaria della Guardia di finanza nonche' al  Comitato  di
          analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
          degli  studi  effettuati  su  specifiche  anomalie  da  cui
          emergono fenomeni di riciclaggio  o  di  finanziamento  del
          terrorismo. 
                6. La UIF  informa  tempestivamente  il  Comitato  di
          sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
          cui  provvede  alla  disseminazione   delle   informazioni,
          relative  alle  analisi  strategiche  volte  a  individuare
          tendenze  evolutive  dei  fenomeni  di  riciclaggio  e   di
          finanziamento  del  terrorismo,  in  favore  di   autorita'
          preposte alla tutela di interessi correlati  o  strumentali
          alla prevenzione del riciclaggio e  del  finanziamento  del
          terrorismo.  La  UIF  fornisce  al  Comitato  di  sicurezza
          finanziaria,  con   cadenza   semestrale,   una   relazione
          sintetica che informa in ordine al numero e alla  tipologia
          delle informazioni  disseminate  e  fornisce  riscontro  in
          ordine  alle  attivita'  intraprese  a  seguito  del   loro
          utilizzo. 
                7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato  motivo
          di  ritenere  che  il  riciclaggio,   l'autoriciclaggio   o
          l'impiego di denaro, beni o altre utilita'  di  provenienza
          illecita ovvero le attivita' preordinate al  compimento  di
          uno  o  piu'  atti  con  finalita'  di  finanziamento   del
          terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni  effettuate
          presso gli intermediari  sottoposti  a  vigilanza,  ne  da'
          comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla
          UIF  per  gli  adempimenti  e  le  analisi  di   rispettiva
          spettanza. Le notizie comunicate sono coperte  dal  segreto
          d'ufficio. La comunicazione puo'  essere  ritardata  quando
          puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le  Autorita'  di
          vigilanza di settore  e  la  UIF,  fermo  quanto  stabilito
          dall'articolo  8,   comma   1,   lettera   a),   comunicano
          all'autorita'  giudiziaria  le  iniziative  assunte   e   i
          provvedimenti adottati. 
                7-bis. L'autorita'  giudiziaria  puo'  richiedere  al
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza   e,   per   quanto   attiene   alla   criminalita'
          organizzata, anche alla Direzione investigativa  antimafia,
          i  risultati  degli  approfondimenti  investigativi  svolti
          sulle segnalazioni di operazioni sospette. 
                8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori  dai
          casi di  cooperazione  tra  le  forze  di  polizia  di  cui
          all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  tutte
          le  informazioni,  in  possesso  delle  autorita'  di   cui
          all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), e  rilevanti  per
          l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente  decreto,
          sono coperte da segreto  d'ufficio.  Il  segreto  non  puo'
          essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle  forze
          di polizia di cui al primo periodo, quando le  informazioni
          siano necessarie per  lo  svolgimento  di  un  procedimento
          penale, nonche' ai servizi centrali di cui all'articolo  12
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi
          in cui sia necessario disporre, con  assoluta  urgenza,  di
          informazioni finanziarie o analisi  finanziarie  della  UIF
          per  la  prevenzione,  l'accertamento,  l'indagine   o   il
          perseguimento di condotte riconducibili ai  delitti  contro
          la personalita' dello Stato previsti dagli articoli da  270
          a 270-septies del codice penale.». 
                «Art.  13  (Cooperazione  internazionale).  -  1.  Le
          autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere  a),
          b), c), d) ed e), cooperano  con  le  autorita'  competenti
          degli altri Stati, al fine di assicurare che lo scambio  di
          informazioni e  l'assistenza,  necessari  al  perseguimento
          delle finalita' di  cui  al  presente  decreto,  non  siano
          impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza
          alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o  dal
          diverso   status    dell'omologa    autorita'    competente
          richiedente  ovvero  dall'esistenza  di   un   accertamento
          investigativo, di un'indagine o di un procedimento  penale,
          fatto salvo il  caso  in  cui  lo  scambio  o  l'assistenza
          possano ostacolare  la  predetta  indagine  o  il  predetto
          accertamento investigativo o procedimento  penale.  Restano
          ferme le vigenti disposizioni poste a  tutela  del  segreto
          investigativo. 
                2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni,  il
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo e la  UIF  collaborano
          nell'ambito della cooperazione internazionale  e  scambiano
          le  informazioni  ottenute   nell'ambito   della   predetta
          cooperazione.  A  tal  fine,  la  Guardia  di  finanza,  la
          Direzione investigativa antimafia, la  Direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo  e  la  UIF  stipulano  appositi
          protocolli d'intesa, volti a disciplinare  il  processo  di
          tempestiva condivisione delle predette informazioni. 
                3. Fermo restando quanto stabilito  al  comma  1,  al
          fine  di  facilitare   le   attivita'   comunque   connesse
          all'approfondimento  investigativo  delle  segnalazioni  di
          operazioni  sospette,  il  Nucleo   speciale   di   polizia
          valutaria  della  Guardia  di  finanza   e   la   Direzione
          investigativa antimafia scambiano,  anche  direttamente,  a
          condizioni di reciprocita' ed  in  deroga  all'obbligo  del
          segreto d'ufficio, dati  ed  informazioni  di  polizia  con
          omologhi organismi esteri e internazionali.». 
                «Art. 14 (Analisi nazionale del  rischio).  -  1.  Il
          Comitato di  sicurezza  finanziaria,  nell'esercizio  delle
          competenze di cui all'articolo 5,  identifica,  analizza  e
          valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro  e  di
          finanziamento del terrorismo.  A  tal  fine,  individua  le
          minacce piu' rilevanti  e  le  vulnerabilita'  del  sistema
          nazionale  di   prevenzione,   di   investigazione   e   di
          repressione dei fenomeni di riciclaggio e di  finanziamento
          del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento  di  tali
          attivita' e i  settori  maggiormente  esposti  al  rischio.
          L'analisi ha  cadenza  triennale,  salva  la  facolta'  del
          Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al  relativo
          aggiornamento  quando  insorgono  nuovi   rischi   e   ogni
          qualvolta lo ritenga opportuno. 
                2. L'analisi e' condotta  nel  rispetto  dei  criteri
          internazionali approvati in materia,  dei  risultati  della
          relazione periodica con  cui  la  Commissione  europea,  ai
          sensi dell'articolo 6 della direttiva, identifica, analizza
          e valuta i rischi di riciclaggio  e  di  finanziamento  del
          terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi
          forniti  dalle  autorita'  partecipanti  al   Comitato   di
          sicurezza  finanziaria.  L'analisi  tiene  conto  dei  dati
          quantitativi e statistici, forniti dalle autorita'  di  cui
          all'articolo   21-bis,   comma   1,   lettera   a),   dalle
          amministrazioni e organismi interessati e  dagli  organismi
          di autoregolamentazione, sulla  dimensione  e  l'importanza
          dei settori che rientrano nell'ambito di  applicazione  del
          presente decreto, tra cui il numero dei  soggetti  vigilati
          ovvero controllati  e  l'importanza  economica  di  ciascun
          settore.  Senza  corresponsione   di   compensi,   gettoni,
          emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese   comunque
          denominati, l'analisi puo' essere integrata dal  contributo
          di  rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri  e  di  altre   amministrazioni   con   competenze
          specifiche su temi di  interesse  e  puo'  avvalersi  della
          collaborazione  di  studiosi  e  rappresentanti  del  mondo
          accademico e  delle  associazioni  private  rappresentative
          delle categorie interessate. 
                3. Le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma  1,
          lettera a): 
                  a)  concorrono  all'analisi  di  cui  al  comma  1,
          fornendo  al  Comitato  di   sicurezza   finanziaria   ogni
          informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio; 
                  b)  riferiscono  periodicamente  al   Comitato   di
          sicurezza  finanziaria  sugli  esiti   delle   analisi   di
          rispettiva  competenza,  anche  al  fine   di   individuare
          tipologie  di  clientela,  prodotti,  operazioni  che   per
          caratteristiche  operative  o  geografiche  necessitano  di
          specifici interventi; 
                  c) utilizzano l'analisi ai fini  della  definizione
          delle  priorita'  e  della  distribuzione   delle   risorse
          necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione
          e  contrasto  del  riciclaggio  e  del  finanziamento   del
          terrorismo  e  ad  ottimizzare  l'esercizio  delle  proprie
          competenze in funzione del livello di rischio riscontrato; 
                  d) in occasione della relazione di cui all'articolo
          5,  comma  7,  riferiscono   al   Comitato   di   sicurezza
          finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine  di
          mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi. 
                4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le
          modalita' e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza
          finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati  e
          agli  organismi  di  autoregolamentazione  ai  fini   della
          valutazione,  da  parte  dei  medesimi,   dei   rischi   di
          riciclaggio e di  finanziamento  del  terrorismo  cui  sono
          esposti nell'esercizio  della  propria  attivita'  e  della
          predisposizione  di  misure  proporzionali  e  adeguate  al
          rischio rilevato. 
                5.  I  risultati  dell'analisi  sono  comunicati  dal
          Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea,
          all'ABE e alle autorita' rilevanti di  altri  Stati  membri
          che ne facciano richiesta.». 
                «Art.  15  (Valutazione  del  rischio  da  parte  dei
          soggetti obbligati). - 1.  Le  autorita'  di  vigilanza  di
          settore e gli  organismi  di  autoregolamentazione  dettano
          criteri   e   metodologie,    commisurati    alla    natura
          dell'attivita'  svolta  e  alle  dimensioni  dei   soggetti
          obbligati, per l'analisi e la  valutazione  dei  rischi  di
          riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo,  cui  sono
          esposti nell'esercizio della loro attivita'. 
                2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive
          e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al
          comma 1, per l'analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  di
          riciclaggio e  di  finanziamento  del  terrorismo.  Per  la
          valutazione del rischio di riciclaggio o  di  finanziamento
          del terrorismo,  i  soggetti  obbligati  tengono  conto  di
          fattori di rischio associati alla tipologia  di  clientela,
          all'area geografica di operativita', ai canali distributivi
          e ai prodotti e i servizi offerti. 
                3. Le autorita' di vigilanza di settore  individuano,
          informandone  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  le
          categorie di soggetti obbligati, rispettivamente  vigilati,
          per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non
          trovano applicazione,  in  considerazione  dell'irrilevanza
          del  rischio  di  riciclaggio  e   di   finanziamento   del
          terrorismo dell'attivita'  svolta  ovvero  dell'offerta  di
          prodotti  e  servizi  che  presentano  caratteristiche   di
          rischio tipizzate. 
                4. La valutazione di cui al comma 2  e'  documentata,
          periodicamente aggiornata  e  messa  a  disposizione  delle
          autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera  a),
          e  degli  organismi  di   autoregolamentazione,   ai   fini
          dell'esercizio delle rispettive funzioni e  dei  rispettivi
          poteri in materia  di  prevenzione  del  riciclaggio  e  di
          finanziamento del terrorismo.». 
                «Art. 17 (Disposizioni generali).  -  1.  I  soggetti
          obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del
          titolare effettivo  con  riferimento  ai  rapporti  e  alle
          operazioni   inerenti   allo   svolgimento   dell'attivita'
          istituzionale o professionale: 
                  a) in occasione dell'instaurazione di  un  rapporto
          continuativo   o   del   conferimento   dell'incarico   per
          l'esecuzione di una prestazione professionale; 
                  b) in occasione  dell'esecuzione  di  un'operazione
          occasionale,  disposta  dal  cliente,   che   comporti   la
          trasmissione o la movimentazione di mezzi di  pagamento  di
          importo pari o superiore a 15.000  euro,  indipendentemente
          dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con
          piu'  operazioni  che  appaiono  collegate  per  realizzare
          un'operazione  frazionata  ovvero  che   consista   in   un
          trasferimento di fondi o di cripto-attivita', come definito
          dall'articolo 3, punti  9)  e  10),  del  regolamento  (UE)
          2023/1113 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31
          maggio 2023, superiore a mille euro; 
                  c) con riferimento  ai  prestatori  di  servizi  di
          gioco di cui all'articolo 3, comma  6),  in  occasione  del
          compimento  di  operazioni  di  gioco,  anche  secondo   le
          disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto. 
                2. I soggetti  obbligati  procedono,  in  ogni  caso,
          all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: 
                  a) quando  vi  e'  sospetto  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento   del   terrorismo,   indipendentemente    da
          qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 
                  b)  quando  vi  sono  dubbi  sulla  veridicita'   o
          sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai  fini
          dell'identificazione. 
                3. I soggetti obbligati adottano misure  di  adeguata
          verifica  della  clientela  proporzionali  all'entita'  dei
          rischi di riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo  e
          dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma
          1, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che
          le misure adottate sono  adeguate  al  rischio  rilevato  e
          basate su informazioni aggiornate, ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 1,  lettera  d).  Nel  graduare  l'entita'  delle
          misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei
          seguenti criteri generali: 
                  a) con riferimento al cliente: 
                    1) la natura giuridica; 
                    2) la prevalente attivita' svolta; 
                    3)  il  comportamento  tenuto  al   momento   del
          compimento   dell'operazione   o   dell'instaurazione   del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale; 
                    4) l'area geografica  di  residenza  o  sede  del
          cliente o della controparte; 
                  b)   con   riferimento   all'operazione,   rapporto
          continuativo o prestazione professionale: 
                    1)   la   tipologia   dell'operazione,   rapporto
          continuativo o prestazione professionale posti in essere; 
                    2) le modalita' di  svolgimento  dell'operazione,
          rapporto continuativo o prestazione professionale; 
                    3) l'ammontare dell'operazione; 
                    4) la frequenza e il volume delle operazioni e la
          durata  del  rapporto  continuativo  o  della   prestazione
          professionale; 
                    5)   la   ragionevolezza   dell'operazione,   del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale, in
          rapporto all'attivita' svolta  dal  cliente  e  all'entita'
          delle risorse economiche nella sua disponibilita'; 
                    6) l'area geografica di destinazione del prodotto
          e l'oggetto dell'operazione, del  rapporto  continuativo  o
          della prestazione professionale. 
                Omissis.». 
                «Art. 21 (Comunicazione e accesso  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
          - 1. Le imprese dotate  di  personalita'  giuridica  tenute
          all'iscrizione  nel   Registro   delle   imprese   di   cui
          all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
          private tenute all'iscrizione nel  Registro  delle  persone
          giuridiche private di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,   comunicano   le
          informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
          esclusivamente telematica e  in  esenzione  da  imposta  di
          bollo,  al  Registro   delle   imprese,   ai   fini   della
          conservazione in apposita sezione.  L'omessa  comunicazione
          delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con  la
          medesima sanzione  di  cui  all'articolo  2630  del  codice
          civile. 
                2. (abrogato) 
                3. I trust produttivi di effetti giuridici  rilevanti
          a fini fiscali, secondo quanto  disposto  dall'articolo  73
          del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
          1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica italiana,  sono
          tenuti all'iscrizione  in  apposita  sezione  speciale  del
          Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica  italiana  sono
          comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
          persona per  conto  del  fiduciario  o  della  persona  che
          esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
          giuridici affini, per via esclusivamente  telematica  e  in
          esenzione da imposta di bollo, al Registro  delle  imprese,
          ai   fini   della    relativa    conservazione.    L'omessa
          comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo  e'
          punita con la medesima sanzione di  cui  all'articolo  2630
          del codice civile. 
                4. (abrogato) 
                5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono stabiliti: 
                  a) i  dati  e  le  informazioni  sulla  titolarita'
          effettiva delle imprese dotate di  personalita'  giuridica,
          delle persone  giuridiche  private  e  dei  trust  e  degli
          istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti   sul
          territorio  della  Repubblica  italiana  da  comunicare  al
          Registro delle imprese nonche' le  modalita'  e  i  termini
          entro cui effettuare la comunicazione; 
                  b) (abrogata) 
                  c) (abrogata) 
                  d) (abrogata) 
                  e)  con  specifico  riferimento  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone  giuridiche  private
          diverse dalle imprese e su quella dei trust  produttivi  di
          effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di
          dialogo tra il Registro delle imprese e le  basi  di  dati,
          relative alle persone  giuridiche  private,  gestite  dagli
          Uffici territoriali del governo nonche' quelle  di  cui  e'
          titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale
          ovvero, se assegnata, alla partita IVA  del  trust  e  agli
          atti istitutivi,  dispositivi,  modificativi  o  traslativi
          inerenti  le  predette  persone  giuridiche  e   i   trust,
          rilevanti   in   quanto    presupposti    impositivi    per
          l'applicazione di imposte dirette o indirette; 
                  e-bis) (abrogata) 
                  e-ter) le modalita' di dialogo con  la  piattaforma
          centrale europea istituita dall'articolo 22,  paragrafo  1,
          della direttiva (UE) 2017/1132, del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  14  giugno  2017,  relativa  ad  alcuni
          aspetti  di  diritto  societario,  al  fine  di   garantire
          l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  i  registri  centrali
          istituiti presso gli  Stati  membri  per  la  conservazione
          delle informazioni e dei dati sulla  titolarita'  effettiva
          di enti giuridici e trust. 
                6. (abrogato) 
                7. (abrogato) 
                7-bis. (abrogato).». 
                «Art. 22 (Obblighi del cliente). - Omissis 
                5. I fiduciari di  trust  espressi,  disciplinati  ai
          sensi della legge 16  ottobre  1989,  n.  364,  nonche'  le
          persone  che  esercitano   diritti,   poteri   e   facolta'
          equivalenti in istituti giuridici affini, purche' stabiliti
          o  residenti  sul  territorio  della  Repubblica  italiana,
          ottengono e detengono  informazioni  adeguate,  accurate  e
          aggiornate  sulla  titolarita'  effettiva  del   trust,   o
          dell'istituto  giuridico  affine,  per  tali   intendendosi
          quelle  relative  all'identita'  del  costituente   o   dei
          costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del  guardiano
          o dei guardiani ovvero  di  altra  persona  per  conto  del
          fiduciario, ove esistenti,  dei  beneficiari  o  classe  di
          beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il
          controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine  e  di
          qualunque altra persona  fisica  che  esercita,  in  ultima
          istanza, il  controllo  sui  beni  conferiti  nel  trust  o
          nell'istituto giuridico  affine  attraverso  la  proprieta'
          diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.  I  fiduciari
          di trust espressi e  le  persone  che  esercitano  diritti,
          poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici  affini
          conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a
          cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari  e
          le rendono prontamente accessibili alle  autorita'  di  cui
          all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b).  I  medesimi
          fiduciari  che,  in  tale  veste,  instaurano  un  rapporto
          continuativo   o   professionale   ovvero   eseguono    una
          prestazione occasionale  dichiarano  il  proprio  stato  ai
          soggetti obbligati. 
                5-bis. Per le finalita' di cui al  presente  decreto,
          si considerano istituti giuridici affini al trust gli  enti
          e gli istituti che, per  assetto  e  funzioni,  determinano
          effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust  espressi,
          anche avuto riguardo alla  destinazione  dei  beni  ad  uno
          scopo ed al controllo da parte di un soggetto  diverso  dal
          proprietario, nell'interesse di uno o  piu'  beneficiari  o
          per il perseguimento di uno specifico fine. 
                5-ter.  I  soggetti  obbligati  assicurano   che   le
          informazioni  di  cui  al  presente   articolo,   acquisite
          nell'espletamento  delle  procedure  di  adeguata  verifica
          della clientela, siano prontamente  rese  disponibili  alle
          autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera  a),
          per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.». 
                «Art. 32 (Modalita' di conservazione dei dati e delle
          informazioni). - 1. Omissis 
                2. Le  modalita'  di  conservazione  adottate  devono
          prevenire qualsiasi perdita dei dati e  delle  informazioni
          ed   essere   idonee   a   garantire    la    ricostruzione
          dell'operativita'   o   attivita'   del   cliente   nonche'
          l'indicazione  esplicita  dei   soggetti   legittimati   ad
          alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e
          alle informazioni ivi  conservati.  Le  predette  modalita'
          devono, altresi', assicurare: 
                  a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati e
          alle  informazioni  da  parte  delle   autorita'   di   cui
          all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b); 
                  b)  la  tempestiva  acquisizione,  da   parte   del
          soggetto  obbligato,  dei  documenti,  dei  dati  e   delle
          informazioni,  con  indicazione  della  relativa  data.  E'
          considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta
          giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo  o  dal
          conferimento  dell'incarico  per   lo   svolgimento   della
          prestazione professionale, dall'esecuzione  dell'operazione
          o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla
          chiusura del  rapporto  continuativo  o  della  prestazione
          professionale; 
                  c) l'integrita' dei dati e delle informazioni e  la
          non alterabilita' dei medesimi  successivamente  alla  loro
          acquisizione; 
                  d) la trasparenza, la completezza  e  la  chiarezza
          dei dati e delle informazioni nonche' il mantenimento della
          storicita' dei medesimi. 
                Omissis.». 
                «Art. 37 (Modalita'  di  segnalazione  da  parte  dei
          professionisti).  -  1.  I  professionisti  trasmettono  la
          segnalazione di operazione sospetta direttamente  alla  UIF
          ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli  organismi
          di autoregolamentazione. 
                2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la
          segnalazione di operazione sospetta  da  parte  dei  propri
          iscritti,   provvedono   senza   ritardo   a   trasmetterla
          integralmente  alla   UIF,   priva   del   nominativo   del
          segnalante. 
                2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e  2
          del presente articolo, i notai di cui all'articolo 3, comma
          4, lettera c), ai fini della valutazione  delle  operazioni
          ai sensi  dell'articolo  35,  si  avvalgono  dell'organismo
          autonomo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio di
          cui  all'articolo  34-bis  istituito  presso   il   proprio
          organismo di autoregolamentazione. Resta ferma in ogni caso
          la   responsabilita'   del   notaio   per   l'inadempimento
          dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. 
                3.  Per  le  societa'   di   revisione   legale,   il
          responsabile dell'incarico di revisione, che  partecipa  al
          compimento della prestazione e al quale compete la gestione
          del rapporto con il cliente, ha  l'obbligo  di  trasmettere
          senza ritardo la segnalazione  di  operazione  sospetta  al
          titolare   della    competente    funzione,    al    legale
          rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le
          segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF,  prive  del
          nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate  alla
          luce dell'insieme degli elementi a propria  disposizione  e
          delle evidenze desumibili dai  dati  e  dalle  informazioni
          conservati.». 
                «Art.  44  (Adempimenti   a   carico   dei   soggetti
          convenzionati   e   degli   agenti).   -   1.   Ferma    la
          responsabilita' dei prestatori di servizi  di  pagamento  e
          degli   istituti   di   moneta   elettronica   in    ordine
          all'adempimento degli obblighi di adeguata  verifica  della
          clientela i soggetti convenzionati  e  gli  agenti  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera nn): 
                  a) acquisiscono i dati identificativi del  cliente,
          dell'esecutore e del titolare effettivo e  trasmettono  una
          comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20  giorni
          dall'effettuazione  dell'operazione  all'intermediario   di
          riferimento ovvero, per  i  soggetti  convenzionati  e  gli
          agenti operanti  sul  territorio  nazionale  per  conto  di
          istituti aventi sede legale e amministrazione  centrale  in
          altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in  caso
          di operazioni occasionali attinenti al servizio di  rimessa
          di denaro di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),
          numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,
          la  comunicazione   e'   inviata   prima   della   relativa
          esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione; 
                  b) conservano, per un periodo di 12  mesi,  i  dati
          acquisiti ai sensi della lettera a); 
                  c)  comunicano  all'intermediario  di   riferimento
          ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti  operanti
          sul territorio nazionale per conto di istituti aventi  sede
          legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al
          punto di contatto centrale ogni circostanza e  informazione
          rilevante, ai fini della valutazione, da  parte  di  questi
          ultimi,  in  ordine  all'inoltro  di  una  segnalazione  di
          operazione sospetta. 
                2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che
          sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione
          dei rapporti tra le parti, indica espressamente: 
                  a) gli adempimenti cui i soggetti  convenzionati  e
          gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di
          cui al comma 1, lettera a), e le modalita'  di  adempimento
          dei  medesimi,  l'indicazione  dei  tempi  entro   cui   le
          informazioni   sono    trasmesse    all'intermediario    di
          riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonche' la
          responsabilita' ascrivibile  al  soggetto  convenzionato  o
          all'agente  per  l'inosservanza   dei   termini   e   delle
          condizioni ivi previsti; 
                  b) le modalita' di conservazione dei dati acquisiti
          idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilita'  completa
          e tempestiva ai  dati  da  parte  delle  autorita'  di  cui
          all'articolo  21-bis,  comma   1,   lettera   a),   nonche'
          l'integrita' e la  non  alterabilita'  dei  medesimi  dati,
          successivamente alla loro acquisizione; 
                  c)  le   modalita'   e   tempi   di   invio   della
          comunicazione di cui al comma 1, lettera c). 
                3. Le disposizioni di cui al  comma  1  del  presente
          articolo  non  si  applicano  al  pagamento  di  tributi  o
          sanzioni  in  favore  di  pubbliche  amministrazioni  o  al
          pagamento del corrispettivo per  la  fruizione  di  beni  e
          servizi  di  pubblica  utilita'  nonche'  al  servizio   di
          pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di  servizi
          di   pagamento,   sulla   base   di   un    contratto    di
          esternalizzazione,  tramite  soggetti  non  abilitati  alla
          promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto
          servizi di  pagamento,  purche'  risultino  soddisfatte  le
          seguenti condizioni: 
                  a)  il  bollettino  riporti  i  dati  necessari  al
          pagamento impressi a  stampa  in  modo  da  consentirne  la
          gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato  dal
          soggetto  incaricato  della  riscossione   o   direttamente
          dall'utente; 
                  b)  il  terminale  dell'operatore  incaricato   non
          consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali  in
          grado  di   alterare   le   attivita'   gestite   in   modo
          automatico.». 
                «Art. 56 (Inosservanza  degli  obblighi  di  adeguata
          verifica e dell'obbligo di astensione). -  1.  Ai  soggetti
          obbligati che, in violazione delle disposizioni in  materia
          di adeguata verifica della clientela del  presente  decreto
          omettono di acquisire e verificare i dati identificativi  e
          le  informazioni  sul  cliente,  sul  titolare   effettivo,
          sull'esecutore, sullo scopo e  sulla  natura  del  rapporto
          continuativo o della prestazione professionale  si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 
                2. Fuori dei casi di cui al comma 1  e  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5,  nelle  ipotesi  di
          violazioni gravi, ripetute o sistematiche  ovvero  plurime,
          si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.500
          euro  a  50.000  euro.  La  gravita'  della  violazione  e'
          determinata anche tenuto conto: 
                  a)  dell'intensita'  e  del   grado   dell'elemento
          soggettivo, anche  avuto  riguardo  all'ascrivibilita',  in
          tutto  o  in  parte,   della   violazione   alla   carenza,
          all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di  prassi
          operative e procedure di controllo interno; 
                  b) del grado di collaborazione con le autorita'  di
          cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a); 
                  c) della  rilevanza  ed  evidenza  dei  motivi  del
          sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione  e
          alla loro  incoerenza  rispetto  alle  caratteristiche  del
          cliente e del relativo rapporto; 
                  d)   della   reiterazione    e    diffusione    dei
          comportamenti, anche in  relazione  alle  dimensioni,  alla
          complessita' organizzativa e all'operativita' del  soggetto
          obbligato. 
                3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  ai
          soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi  delle
          condizioni   previste   dall'articolo   42,   compiono   le
          operazioni o eseguono la prestazione professionale.». 
                «Art.   57   (Inosservanza    degli    obblighi    di
          conservazione).  -  1.  Ai  soggetti  obbligati   che,   in
          violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e  32,  non
          effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati,
          dei documenti  e  delle  informazioni  ivi  previsti  o  la
          effettuano   tardivamente   si    applica    la    sanzione
          amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 
                2. Fuori dei casi di cui al comma 1  e  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5,  nelle  ipotesi  di
          violazioni gravi, ripetute o sistematiche  ovvero  plurime,
          si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.500
          euro  a  50.000  euro.  La  gravita'  della  violazione  e'
          determinata anche tenuto conto: 
                  a)  dell'intensita'  e  del   grado   dell'elemento
          soggettivo, anche  avuto  riguardo  all'ascrivibilita',  in
          tutto  o  in  parte,   della   violazione   alla   carenza,
          all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di  prassi
          operative e procedure di controllo interno; 
                  b) del grado di collaborazione con le autorita'  di
          cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a); 
                  c) della  rilevanza  ed  evidenza  dei  motivi  del
          sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione  e
          alla loro  incoerenza  rispetto  alle  caratteristiche  del
          cliente e del relativo rapporto; 
                  d)   della   reiterazione    e    diffusione    dei
          comportamenti, anche in  relazione  alle  dimensioni,  alla
          complessita' organizzativa e all'operativita' del  soggetto
          obbligato.». 
                «Art. 58 (Inosservanza  delle  disposizioni  relative
          all'obbligo di segnalazione delle operazioni  sospette).  -
          1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti
          obbligati che omettono di  effettuare  la  segnalazione  di
          operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa
          pecuniaria pari a 3.000 euro. 
                2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  e  salvo
          quanto previsto  dall'articolo  62,  commi  1  e  5,  nelle
          ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
          plurime, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione
          e' determinata anche tenuto conto: 
                  a)  dell'intensita'  e  del   grado   dell'elemento
          soggettivo, anche  avuto  riguardo  all'ascrivibilita',  in
          tutto  o  in  parte,   della   violazione   alla   carenza,
          all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di  prassi
          operative e procedure di controllo interno; 
                  b) del grado di collaborazione con le autorita'  di
          cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a); 
                  c) della  rilevanza  ed  evidenza  dei  motivi  del
          sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione  e
          al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche
          del cliente e del relativo rapporto; 
                  d)   della   reiterazione    e    diffusione    dei
          comportamenti, anche in  relazione  alle  dimensioni,  alla
          complessita' organizzativa e all'operativita' del  soggetto
          obbligato. 
                Omissis.». 
                «Art. 67 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni).
          -  1.  Nell'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie  e  delle  sanzioni  accessorie,  previste   nel
          presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze
          e le autorita' di vigilanza di settore, per  i  profili  di
          rispettiva   competenza,   considerano   ogni   circostanza
          rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che  il
          destinatario  della  sanzione  sia  una  persona  fisica  o
          giuridica: 
                  a) la gravita' e durata della violazione; 
                  b) il grado di responsabilita' della persona fisica
          o giuridica; 
                  c) la capacita' finanziaria della persona fisica  o
          giuridica responsabile; 
                  d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
          evitate per effetto della violazione, nella misura  in  cui
          siano determinabili; 
                  e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi  per
          effetto  della  violazione,  nella  misura   in   cui   sia
          determinabile; 
                  f) il livello di cooperazione con le  autorita'  di
          cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a) prestato della
          persona fisica o giuridica responsabile; 
                  g) l'adozione di adeguate procedure di  valutazione
          e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento
          del  terrorismo,  commisurate  alla  natura  dell'attivita'
          svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati; 
                  h) le precedenti violazioni delle  disposizioni  di
          cui al presente decreto. 
                Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo
          2022, n. 55, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Oggetto  e  finalita').  -  1.  Il  presente
          decreto, al fine  di  prevenire  e  contrastare  l'uso  del
          sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di
          finanziamento  del  terrorismo,  detta   disposizioni,   da
          attuarsi con modalita' esclusivamente telematiche: 
                  a) in  materia  di  comunicazione  all'ufficio  del
          registro  delle  imprese  dei  dati  e  delle  informazioni
          relativi alla titolarita' effettiva di  imprese  dotate  di
          personalita' giuridica, di persone giuridiche  private,  di
          trust produttivi di  effetti  giuridici  rilevanti  a  fini
          fiscali e istituti giuridici affini al trust  per  la  loro
          iscrizione e conservazione nella sezione autonoma  e  nella
          sezione speciale del registro delle imprese; 
                  b)  in  materia  di  accesso   ai   dati   e   alle
          informazioni  da  parte  delle  Autorita',   dei   soggetti
          obbligati e di qualunque persona fisica  o  giuridica,  ivi
          compresa quella portatrice di interessi diffusi; 
                  c) per individuare  e  quantificare  i  diritti  di
          segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorita'; 
                  d) per garantire la sicurezza del  trattamento  dei
          dati e delle informazioni.». 
              - La Sezione II del decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, abrogata dal presente
          decreto, recava: «Accesso ai dati e alle informazioni».