IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle  indicazioni  geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753  e  che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Visti gli articoli 32 e 33 del citato regolamento che  disciplinano
rispettivamente i gruppi di produttori  ed  i  gruppi  di  produttori
riconosciuti dai singoli Stati membri; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della  Commissione,
del  30  ottobre  2024,  che  reca  modalita'  di  applicazione   del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni,  le  modifiche,  le  cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e  la  comunicazione
delle indicazioni geografiche e  delle  caratteristiche  tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.  668/2014  e  (UE)
2021/1236; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee»  -
legge comunitaria 1999 e, in particolare, l'art. 53,  comma  15,  che
prevede la costituzione di consorzi di tutela dei prodotti DOP e  IGP
e le funzioni loro affidate; 
  Visto inoltre l'art. 53, comma 17, della  citata  legge  24  aprile
1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, in base al  quale
con  decreti  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  sono  emanate  disposizioni   generali
relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino  una  equilibrata
rappresentanza delle categorie dei  produttori  e  dei  trasformatori
interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni
geografiche protette (IGP) e specialita' tradizionali garantite (STG)
negli organi sociali dei consorzi di tutela stessi; 
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2010,  n.  410,  recante
adozione  del  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei  costi
derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle  denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche  protette  incaricati  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante le
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto legislativo  19  novembre  2004,  n.  297  recante
disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento  (CEE)  n.
2081/92 relativo alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 2026, n. 223656, con il
quale il termine previsto dall'art. 33, paragrafo 7, del  regolamento
(UE) 2024/1143 per l'adeguamento  alle  norme  di  cui  all'art.  33,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 dei  consorzi  di  tutela
riconosciuti  per  le  denominazioni  di  origine   protette   e   le
indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agricoli  e'
prorogato fino al 14 maggio 2027; 
  Considerato che i  prodotti  registrati  come  STG  possono  essere
ottenuti su tutto il  territorio  comunitario  e  che,  pertanto,  le
modalita'   di   costituzione,    riconoscimento    e    conferimento
dell'incarico dei  corrispondenti  consorzi  di  tutela  non  possono
essere determinate con le medesime modalita' dei consorzi  di  tutela
dei prodotti DOP e IGP; 
  Ritenuto  opportuno  disciplinare  compiutamente  le  modalita'  di
costituzione, riconoscimento  e  conferimento  dell'incarico  di  cui
all'art. 53, comma  15,  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  e
successive modifiche e  integrazioni  ai  consorzi  di  tutela  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei prodotti agricoli e alimentari, alla luce delle  recenti
disposizioni introdotte dalla normativa unionale; 
  Ritenuto altresi' opportuno favorire ed incentivare  l'aggregazione
dei produttori sotto forma  di  consorzio  di  tutela  prevedendo  la
costituzione di consorzi di tutela per piu' DOP e  IGP  dei  prodotti
agricoli che appartengono a filiere produttive diverse; 
  Ritenuto utile prevedere i criteri e le modalita' con le  quali  il
consorzio di tutela possa richiedere ai nuovi  soggetti  utilizzatori
della denominazione tutelata  il  contributo  di  avviamento  di  cui
all'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2008,  n.  162,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201; 
  Ritenuto   inoltre   necessario    individuare    le    cause    di
incompatibilita' degli organi amministrativi dei consorzi di  tutela,
comprese  altresi'  le  cause  di  incompatibilita'   relative   agli
incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela; 
  Ritenuto altresi' opportuno disciplinare le modalita' per  accedere
alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio di tutela
incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della
legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche  e  integrazioni,
secondo criteri di trasparenza e chiarezza; 
  Ritenuto necessario introdurre norme per la gestione  della  DOP  o
IGP da parte del consorzio di tutela, in  particolare  relative  alle
modalita'   di   predisposizione   delle   misure   di    regolazione
dell'offerta, delle  buone  pratiche  di  sostenibilita'  ambientale,
sociale ed economica connesse alla produzione della DOP o IGP nonche'
la procedura per attivare la promozione del  turismo  collegato  alla
DOP o IGP; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto ha ad oggetto le modalita'  attuative  degli
articoli 32 e  33  del  regolamento  (UE)  2024/1143  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  aprile  2024,   relativo   alle
indicazioni geografiche dei  vini,  delle  bevande  spiritose  e  dei
prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite  e
alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti  (UE)  n.  1308/2013,  (UE)  2019/787  e  (UE)
2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. 
  2. Il presente decreto, in particolare, reca le norme nazionali: 
    a) per il riconoscimento dei gruppi di produttori di cui all'art.
33, del regolamento (UE)  2024/1143  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 aprile 2024 delle denominazioni di origine protetta
e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli; 
    b) per l'organizzazione, lo statuto e per  il  funzionamento  dei
gruppi di produttori di cui alla lettera a); 
    c) per la rappresentanza  all'interno  degli  organi  sociali,  i
compiti e le azioni svolti dai  gruppi  di  produttori  di  cui  alla
lettera  a)  con   particolare   riferimento   alla   valorizzazione,
promozione, informazione del  consumatore,  tutela,  vigilanza  della
denominazione di origine  protetta  o  della  indicazione  geografica
protetta; 
    d) per la modalita' di gestione della  denominazione  di  origine
protetta o della indicazione geografica protetta da parte dei  gruppi
di produttori di cui alla lettera a); 
    e) per gli obblighi dei gruppi di produttori e  per  la  verifica
del Ministero sulle attivita' svolte dai gruppi di produttori di  cui
alla lettera a); 
    f)  per  l'obbligo  di  informazione  a  carico  dei  gruppi   di
produttori di cui alla lettera a); 
    g) per le cause di incompatibilita', di sospensione e revoca  del
riconoscimento e dell'incarico ai gruppi di produttori  di  cui  alla
lettera a).