IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge del 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile  2024,  recante  «Regolamento  di  autonomia   finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare  del  18  dicembre  2024,  recante  organizzazione
interna del Dipartimento della protezione civile,  visto  e  annotato
all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo  contabile
il 19 dicembre 2024, al n. 4890 e registrato alla Corte dei conti l'8
gennaio 2025, al n. 55; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
luglio 2024, visto e annotato al n. 3065  in  data  25  luglio  2024,
dall'Ufficio  di  bilancio  e  per  il   riscontro   di   regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 il 25 luglio  2024,  con
il quale e' stato conferito al dott. Fabio Ciciliano,  l'incarico  di
Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli
18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a far data dal  25  luglio
2024 e fino al verificarsi della  fattispecie  di  cui  all'art.  18,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
luglio 1997, n. 520; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' ed  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1,  commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il regio decreto del  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
«Disposizioni sul patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello
Stato»; 
  Visto il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,  n.  827,  recante
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato»; 
  Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94,  recante  «Modifiche  alla
legge  5  agosto  1978,  n.  468  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello  Stato  in
materia di bilancio»; 
  Vista la legge del 31 dicembre 2009,  n.  196,  di  contabilita'  e
finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  concernente  il
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge
21 giugno 2022, n. 78,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di
contratti  pubblici»,  come  integrato  e  modificato   dal   decreto
legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; 
  Premesso che con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio
2026 e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal
giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito  il  territorio  della  Regione
Calabria, della Regione  autonoma  della  Sardegna  e  della  Regione
Siciliana; 
  Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile n. 1180  del  30
gennaio 2026, con la quale sono stati  previsti  i  primi  interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali  eventi
meteorologici che, a  partire  dal  giorno  18  gennaio  2026,  hanno
colpito il territorio della fascia costiera della  Regione  Calabria,
della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana; 
  Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile n. 1181  del  17
febbraio 2026, con la quale sono stati disposti ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali  eventi
meteorologici che, a  partire  dal  giorno  18  gennaio  2026,  hanno
colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione  autonoma
della Sardegna e della Regione Siciliana; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18  febbraio  2026
che  ha  previsto  un  ulteriore  stanziamento  di  risorse  per   la
realizzazione  degli  interventi  in  conseguenza  degli  eccezionali
eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno
colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione  autonoma
della Sardegna e della Regione Siciliana; 
  Premesso  che  con  decreto-legge  n.  25  del  27  febbraio  2026,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2026,  n.  59,
recante «Interventi urgenti per  fronteggiare  l'emergenza  provocata
dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal  giorno  18
gennaio 2026, hanno colpito il  territorio  della  Regione  Calabria,
della Regione autonoma della  Sardegna  e  della  Regione  Siciliana,
nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi
e di protezione civile» il Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e'   stato
nominato,  fino  alla  data  del  31   dicembre   2027,   Commissario
straordinario per l'area di Niscemi al fine di assicurare  la  celere
realizzazione delle misure e degli  interventi  volti  all'incremento
della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi
e sono state stanziate risorse finanziarie pari a 150 milioni di euro
per l'anno 2026; 
  Vista la delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  22  maggio
2026,  concernente  il  «Programma  per  interventi  di   prevenzione
strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e  idrogeologico
nel territorio del Comune di Niscemi» e il «Programma per  interventi
di  demolizione  degli  edifici,  pubblici  e   privati,   rientranti
nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonche' per
la concessione di  un  contributo  a  favore  dei  proprietari  degli
immobili demoliti nel Comune di  Niscemi»,  ai  sensi  dell'art.  15,
comma 3, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 3, che prevede che i programmi predisposti dal  Capo
del Dipartimento della protezione  civile, Commissario  straordinario
per l'area di Niscemi, ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1)  e
2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione  civile
e le politiche del  mare,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare del 27  maggio  2026,  recante  «Approvazione  del
programma per interventi di demolizione  degli  edifici,  pubblici  e
privati, rientranti nell'area di frana e  nella  fascia  di  rispetto
perimetrata nonche' per la concessione di un contributo a favore  dei
proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 25
del 2026», ammesso alla registrazione alla  Corte  dei  conti  il  22
giugno 2026 al n. 1807 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 29 giugno 2026; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare del 27  maggio  2026,  recante  «Approvazione  del
programma  per  interventi  di  prevenzione  strutturale  e  per   la
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico  nel  territorio  del
Comune di Niscemi, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), numero
2), del decreto-legge n. 25 del  2026»,  ammesso  alla  registrazione
alla Corte dei conti il 22 giugno 2026, al n. 1808 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
148 del 29 giugno 2026; 
  Visto l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25
e dell'impossibilita' di procedere nei  sensi  ivi  previsti  per  la
realizzazione   delle   attivita'   tecniche    propedeutiche    alla
realizzazione  del   «Programma   per   interventi   di   prevenzione
strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e  idrogeologico
nel territorio del Comune di Niscemi» e del «Programma per interventi
di  demolizione  degli  edifici,  pubblici  e   privati,   rientranti
nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonche' per
la concessione di  un  contributo  a  favore  dei  proprietari  degli
immobili demoliti nel Comune di Niscemi», approvati con delibera  del
Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026,  ai  sensi  dell'art.  15,
comma 3, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59; 
  Considerato che l'art. 15, comma 1, del decreto-legge  27  febbraio
2026, n. 25, prevede che le ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, Commissario straordinario per l'area  di  Niscemi,
possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge fatto  salvo
il  rispetto  delle  disposizioni  penali,  dei   principi   generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per la realizzazione delle attivita' a valere sul «Programma per
interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del  rischio
idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi» e sul
«Programma per interventi di demolizione degli  edifici,  pubblici  e
privati, rientranti nell'area di frana e  nella  fascia  di  rispetto
perimetrata nonche' per la concessione di un contributo a favore  dei
proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi», approvati
con delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026, ai  sensi
dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 27  febbraio  2026,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026,  n.  59  e
approvati con i rispettivi decreti del  Ministro  per  la  protezione
civile e le politiche del mare  del  27  maggio  2026,  il  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, Commissario  straordinario  per
l'area di Niscemi provvede, ove  necessario,  con  i  poteri  di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.