IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale,  firmata  a  New
York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi  della
legge 3 marzo 2009, n. 18; 
  Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni  Unite
contro la tortura e altri  trattamenti  o  pene  crudeli,  inumani  o
degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato e  reso
esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'», e, in particolare, l'articolo 1, comma 4,
che prevede che, entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore dei  relativi  decreti,  possano  essere  adottati  i  decreti
recanti disposizioni integrative e correttive; 
  Visto il decreto  legislativo  5  febbraio  2024,  n.  20,  recante
«Istituzione  dell'Autorita'  Garante  nazionale  dei  diritti  delle
persone con disabilita', in  attuazione  della  delega  conferita  al
Governo»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  concernente
«Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,  recante  «Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e  di
riduzione controllata della popolazione carceraria»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2026; 
  Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 13 aprile 2026; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali,   della   salute,   della   giustizia,   per   la   pubblica
amministrazione  e  per  la  famiglia,  la  natalita'   e   le   pari
opportunita'; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20,  in  materia
  di Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei  diritti  delle
  persone con disabilita' 
 
  1. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e per il monitoraggio
della sua applicazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  per  il
monitoraggio  della  sua  applicazione»  e  dopo  le  parole:  «della
medesima Convenzione,» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  per  il
controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone  con
disabilita', ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3,  della  medesima
Convenzione»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  7  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  10,  il  Garante
esercita   le   proprie   funzioni   nelle    strutture    sanitarie,
sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare  i  diritti  delle
persone con disabilita'.»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «20  unita'  di
personale non dirigenziale di cui 10  unita'  di  categoria  A  e  10
unita' di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «19 unita'  di
personale non dirigenziale di cui 12 unita' di categoria A e 7 unita'
di categoria B»; 
      2) al comma 5, le parole: «fino a  un  massimo  di  otto»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di quindici»; 
    c) all'articolo 4, al comma 1: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) formula, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche
e dei  concessionari  di  pubblici  servizi  proponenti,  pareri  non
vincolanti con riferimento ai regolamenti e atti di  natura  generale
che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti  delle  persone
con disabilita'. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla
richiesta;»; 
      2) alla lettera r), dopo la parola: «nazionali»  sono  aggiunte
le seguenti: «e internazionali»; 
    d) all'articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto  il
seguente: «Nel caso di mancata ottemperanza, il Garante puo' agire in
giudizio ai sensi dell'articolo 6,  anche  al  fine  di  chiedere  la
nomina di un commissario ad acta.»; 
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Azione processuale del Garante). - 1.  Il  Garante  e'
legittimato ad agire in giudizio: 
        a) per l'annullamento degli atti o provvedimenti che  non  si
siano conformati, o  l'abbiano  fatto  in  maniera  inadeguata,  alle
indicazioni del parere emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
        b)    contro    l'inerzia    serbata    sulle     indicazioni
cronoprogrammatiche di cui all'articolo 5, comma 3; 
        c) nel caso di mancato recepimento della proposta di adozione
di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5, comma 4; 
        d) per l'annullamento dei regolamenti e degli atti di  natura
generale adottati in difformita' al parere  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera b-bis); 
        e) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
  2. Nei casi in cui la persona  che  ha  interesse  abbia  agito  in
giudizio ai sensi dell'articolo 29 o dell'articolo 31 del codice  del
processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104,  o  ai  sensi  dell'articolo  28  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il  Garante  puo'  intervenire
nel relativo giudizio. 
  3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1, lettere a), b),  c),
e d), si  applica  la  disciplina  prevista  per  i  riti  abbreviati
relativi a speciali controversie dal libro IV, titolo V,  del  codice
del  processo  amministrativo  di  cui  all'Allegato  1  al   decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 3 marzo 2009, n. 18,  recante  «Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sui
          diritti  delle  persone  con  disabilita',  con  Protocollo
          opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006   e
          istituzione dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
          delle  persone  con  disabilita'»,  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2009, n. 61. 
              - La legge 9 novembre 2012, n. 195,  recante  «Ratifica
          ed esecuzione del  Protocollo  opzionale  alla  Convenzione
          delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o
          pene crudeli, inumani o degradanti fatto a New York  il  18
          dicembre 2002», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  19
          novembre 2012 n. 270. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  4,  della  legge  22
          dicembre 2021,  n.  227,  recante  «Delega  al  Governo  in
          materia  di   disabilita'»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309: 
                «Art 1 (Oggetto e finalita' della delega). - Omissis. 
                4. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, possono  essere  adottati  decreti  legislativi  recanti
          disposizioni integrative e  correttive,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi previsti dalla presente  legge
          e con la procedura di cui al comma 2. 
                Omissis.». 
              - Il  decreto  legislativo  5  febbraio  2024,  n.  20,
          recante «Istituzione dell'Autorita' Garante  nazionale  dei
          diritti delle persone con disabilita'», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2024, n. 54. 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   recante
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
          «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7
          luglio 2010, n. 156. 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2013,   n.   146,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela  dei
          diritti  fondamentali   dei   detenuti   e   di   riduzione
          controllata della popolazione  carceraria»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali», pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  del  30  agosto
          1997 n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 2, del citato  decreto
          legislativo 5 febbraio 2024, n.  20,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   1   (Istituzione   dell'Autorita'    "Garante
          nazionale dei diritti delle persone  con  disabilita'").  -
          Omissis 
                2.  Il  Garante  costituisce   un'articolazione   del
          sistema nazionale per la promozione  e  la  protezione  dei
          diritti delle persone con disabilita', in attuazione  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', fatta a New York il  13  dicembre  2006  e
          ratificata e resa esecutiva conlegge 3 marzo 2009,  n.  18,
          per  il  monitoraggio  della  sua  applicazione,  ai  sensi
          dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima  Convenzione,
          nonche' per il controllo delle strutture  e  dei  programmi
          destinati  alle   persone   con   disabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima  Convenzione,
          e opera  in  collaborazione  con  l'Osservatorio  nazionale
          sulla condizione delle persone con disabilita'. Il Garante,
          con riguardo alle persone con disabilita' che sono  private
          della liberta'  personale,  individua,  ferme  restando  le
          rispettive  competenze,  forme  di  collaborazione  con  il
          Garante nazionale dei diritti delle persone  private  della
          liberta' personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 146,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 21 febbraio 2014, n. 10. 
                2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7
          del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  1461,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,  il
          Garante  esercita  le  proprie  funzioni  nelle   strutture
          sanitarie,  sociosanitarie  e  assistenziali  al  fine   di
          tutelare i diritti delle persone con disabilita'. 
                Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 3, commi  3  e  5,  del  citato
          decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Ufficio del Garante). - Omissis. 
                3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non
          anteriore al 1° gennaio 2026, e' costituita da  una  unita'
          dirigenziale di livello generale e una unita'  dirigenziale
          di livello non  generale  e  19  unita'  di  personale  non
          dirigenziale di cui 12 unita' di categoria A e 7 unita'  di
          categoria B, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di professionalita' necessari in relazione alle funzioni  e
          alle caratteristiche di indipendenza  e  imparzialita'  del
          Garante. L'assunzione del personale  avviene  per  pubblico
          concorso. 
                Omissis. 
                5. L'Ufficio del Garante puo' avvalersi  di  esperti,
          fino ad un massimo di quindici, di  elevata  competenza  in
          ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata
          esperienza in materia di disabilita'. Gli  esperti  possono
          prestare la propria opera professionale a titolo  gratuito.
          Il Garante, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  puo'
          prevedere un compenso, fino a un importo  massimo  di  euro
          25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di
          spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato  decreto
          legislativo 5 febbraio 2024, n.  20,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 4 (Funzioni e prerogative del Garante). - 1. Il
          Garante esercita le seguenti funzioni: 
                  a)  vigila  sul  rispetto  dei  diritti   e   sulla
          conformita' ai principi stabiliti dalla  Convenzione  delle
          Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con  disabilita',
          fatta a New York il 13 dicembre 2006 e  ratificata  e  resa
          esecutiva conlegge 3 marzo  2009,  n.  18,  e  dagli  altri
          trattati internazionali dei  quali  l'Italia  e'  parte  in
          materia  di  protezione  dei  diritti  delle  persone   con
          disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato  e
          dai regolamenti nella medesima materia; 
                  b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta,
          indiretta o di molestie  in  ragione  della  condizione  di
          disabilita' e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di
          cui all'articolo 5, comma 2; 
                  b-bis) formula, su richiesta delle  Amministrazioni
          pubbliche  e  dei   concessionari   di   pubblici   servizi
          proponenti,  pareri  non  vincolanti  con  riferimento   ai
          regolamenti e atti di natura generale che abbiano incidenza
          diretta  e  immediata  sui  diritti   delle   persone   con
          disabilita'. Il parere deve essere reso entro trenta giorni
          dalla richiesta; 
                  Omissis. 
                  r)  collabora  con   gli   organismi   indipendenti
          nazionali e internazionali nello svolgimento dei rispettivi
          compiti. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 3, del citato  decreto
          legislativo 5 febbraio 2024, n.  20,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 5 (Pareri del Garante). - Omissis. 
                3. Quando le verifiche di cui al  comma  1  hanno  ad
          oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai  piani
          per  l'eliminazione  di  barriere   architettoniche   dagli
          edifici pubblici e aperti al pubblico e da  quelli  privati
          che forniscono strutture e  servizi  aperti  o  forniti  al
          pubblico,    nonche'    l'eliminazione    delle    barriere
          sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle
          persone con disabilita' di potervi accedere  in  condizione
          di pari opportunita' con gli altri cittadini o ne limiti la
          loro fruizione  in  modo  significativo,  il  Garante  puo'
          proporre all'amministrazione competente  un  cronoprogramma
          per  rimuovere  le  barriere  e  vigilare  sugli  stati  di
          avanzamento. Nel caso di mancata ottemperanza,  il  Garante
          puo' agire in giudizio ai sensi dell'articolo 6,  anche  al
          fine di chiedere la nomina di un commissario ad acta. 
                Omissis.»