Estratto determina AAM/A.I.C. n. 187/2026 del 19 giugno 2026 
 
     Codici pratica: MCA/2023/182-C1B/2025/235. 
    Procedura        europea         n.         SI/H/0295/001-003/DC;
SI/H/0295/001-003/WS/002 . 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  EDOXABAN
HCS, le cui caratteristiche  sono  riepilogate  nel  riassunto  delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggi  e  confezioni   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: HCS BV, con sede legale e domicilio  fiscale  in
H. Kennisstraat 53, B 2650 Edegem, Belgio. 
    Confezioni: 
      «15 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350015 (in base 10) 1JZ2HZ (in base 32); 
      «15 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350027  (in
base 10) 1JZ2JC (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350039  (in
base 10) 1JZ2JR (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350041  (in
base 10) 1JZ2JT (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350054  (in
base 10) 1JZ2K6 (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350066  (in
base 10) 1JZ2KL (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350078  (in
base 10) 1JZ2KY (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350080  (in
base 10) 1JZ2L0 (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n.
051350092 (in base 10) 1JZ2LD (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n.
051350104 (in base 10) 1JZ2LS (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n.
051350116 (in base 10) 1JZ2M4 (in base 32); 
      «30 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in  blister
divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n.
051350128 (in base 10) 1JZ2MJ (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 10x1 compresse  divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350130  (in  base  10)
1JZ2ML (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 14x1 compresse  divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350142  (in  base  10)
1JZ2MY (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 28x1 compresse  divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350155  (in  base  10)
1JZ2NC (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 84x1 compresse  divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350167  (in  base  10)
1JZ2NR (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 98x1 compresse  divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350179  (in  base  10)
1JZ2P3 (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 100x1 compresse divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350181  (in  base  10)
1JZ2P5 (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 14x1 compresse  divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n.  051350193
(in base 10) 1JZ2PK (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 28x1 compresse  divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n.  051350205
(in base 10) 1JZ2PX (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 84x1 compresse  divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n.  051350217
(in base 10) 1JZ2Q9 (in base 32); 
      «60 mg compressa rivestita con film» 98x1 compresse  divisibili
per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n.  051350229
(in base 10) 1JZ2QP (in base 32); 
      principio attivo: Edoxaban. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta  6,  8501  Novo  mesto,
Slovenia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui  all'articolo  8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RRL - Medicinale soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,
vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di
specialisti: cardiologo, internista, neurologo,  geriatra,  ematologi
che lavorano nei centri di trombosi e emostasi. 
    Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della determina di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza  all'articolo  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-quater,  par.
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano  di  gestione  del  rischio  (RMP).
Prima  dell'inizio  della  commercializzazione  del  medicinale   sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  di  ottemperare  a
quanto previsto  al  punto  5,  paragrafo  «Conditions  to  Marketing
Authorisation pursuant  to  Article  21a,  22  or  22a  of  Directive
2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP)  rilasciato
dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso  rimanda.  Fatti  salvi
gli stampati, il  contenuto  e  il  formato  delle  condizioni  sopra
indicate -  liberamente   accessibili   e   consultabili   sul   sito
istituzionale di «HMA (Heads  of  Medicines  Agencies),  MRI  Product
Index» - sono soggetti alla preventiva  approvazione  del  competente
ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalita'
di distribuzione e a qualsiasi altro  aspetto  inerente  alla  misura
addizionale prevista,  con  obbligo  di  distribuzione  del  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri
che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale  in
violazione degli obblighi e delle condizioni  di  cui  al  precedente
comma, il presente provvedimento autorizzativo potra' essere  oggetto
di revoca, secondo quanto disposto  dall'art.  43,  comma  3, D.M. 30
aprile  2015;  in  aggiunta,  ai  sensi  dell'art.  142,  commi  1  e
2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potra' disporre  il  divieto
di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo  al  ritiro
dello stesso dal commercio o  al  sequestro,  anche  limitatamente  a
singoli lotti. Salvo il caso  che  il  fatto  costituisca  reato,  si
applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6,  e  le
sanzioni  amministrative  di  cui  all'art.  148,  comma  22, decreto
legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente  non
si applica nel caso in cui la misura  addizionale  di  minimizzazione
del    rischio    prevista    all'EoP     consista     esclusivamente
nell'introduzione di una scheda per il paziente  (Patient  Card,  PC)
all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo  17  luglio  2029,  come  indicata  nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.