LA BANCA D'ITALIA 
 
  Vista la decisione BCE/2025/36 della Banca centrale europea del  16
ottobre 2025, che  modifica  la  decisione  BCE/2010/14  della  Banca
centrale europea del 16 settembre  2010,  relativa  ai  controlli  di
autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo,
che,  in  considerazione  dell'elevata   percentuale   di   banconote
individuate come sospette di falsita'  dai  gestori  del  contante  e
successivamente  classificate  come   autentiche   dalle   competenti
autorita' nazionali, attribuisce alle Banche  centrali  nazionali  il
potere di autorizzare i gestori del contante ad un nuovo  trattamento
delle banconote in euro classificate come sospette di falsita'; 
  Considerato che tale elevata percentuale di  banconote  individuate
come sospette di falsita' dai gestori del contante e  successivamente
classificate come autentiche si riscontra anche nelle verifiche delle
banconote esaminate dal  Centro  nazionale  di  analisi  della  Banca
d'Italia; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche normative. 
 
  Al provvedimento della Banca d'Italia del 5  giugno  2019,  recante
«Disposizioni  per  l'attivita'  di  gestione  del  contante»,   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a)  Nell'allegato  1,  il  Capitolo  II,  par.  1.3   («Procedure
operative per il trattamento  del  contante»),  alla  lettera  b)  e'
integrato con le seguenti disposizioni dopo il primo capoverso: 
      «I gestori  del  contante  sono  autorizzati  a  sottoporre  le
banconote  in  euro  classificate  come  sospette  di   falsita'   da
apparecchiature  utilizzabili  autonomamente  dalla  clientela  a  un
ulteriore controllo  di  autenticita',  purche'  attraverso  un'altra
apparecchiatura conforme  alla  decisione  BCE/2010/14  e  successive
modificazioni. 
      Le banconote che, anche  a  seguito  del  secondo  trattamento,
risultano classificate  come  sospette  di  falsita',  devono  essere
trasmesse al Centro nazionale di analisi della Banca  d'Italia  entro
venti giorni lavorativi dalla data della prima  individuazione  (cfr.
Capitolo III). 
      Le banconote che, a seguito del secondo trattamento,  risultano
classificate come autentiche non possono essere  comunque  utilizzate
per il ricircolo e devono essere versate  senza  ritardo  alla  Banca
d'Italia. 
      I gestori del contante  adottano  idonee  disposizioni  interne
volte a disciplinare il processo relativo al  secondo  trattamento  e
assicurano adeguati controlli interni sul  corretto  svolgimento  del
processo, in coerenza con quanto previsto nel Capitolo II  e  con  la
normativa applicabile.» 
    b) Gli allegati 2 (Requisiti minimi per i  controlli  manuali  di
idoneita' delle banconote) e 3 (Apparecchiature per  la  selezione  e
l'accettazione delle banconote) delle «Disposizioni  per  l'attivita'
di   gestione   del   contante»   sono   sostituiti   rispettivamente
dall'allegato 2 e 3 del presente provvedimento.