LA BANCA D'ITALIA
Vista la decisione BCE/2025/36 della Banca centrale europea del 16
ottobre 2025, che modifica la decisione BCE/2010/14 della Banca
centrale europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di
autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo,
che, in considerazione dell'elevata percentuale di banconote
individuate come sospette di falsita' dai gestori del contante e
successivamente classificate come autentiche dalle competenti
autorita' nazionali, attribuisce alle Banche centrali nazionali il
potere di autorizzare i gestori del contante ad un nuovo trattamento
delle banconote in euro classificate come sospette di falsita';
Considerato che tale elevata percentuale di banconote individuate
come sospette di falsita' dai gestori del contante e successivamente
classificate come autentiche si riscontra anche nelle verifiche delle
banconote esaminate dal Centro nazionale di analisi della Banca
d'Italia;
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche normative.
Al provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019, recante
«Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante», sono
apportate le seguenti modifiche:
a) Nell'allegato 1, il Capitolo II, par. 1.3 («Procedure
operative per il trattamento del contante»), alla lettera b) e'
integrato con le seguenti disposizioni dopo il primo capoverso:
«I gestori del contante sono autorizzati a sottoporre le
banconote in euro classificate come sospette di falsita' da
apparecchiature utilizzabili autonomamente dalla clientela a un
ulteriore controllo di autenticita', purche' attraverso un'altra
apparecchiatura conforme alla decisione BCE/2010/14 e successive
modificazioni.
Le banconote che, anche a seguito del secondo trattamento,
risultano classificate come sospette di falsita', devono essere
trasmesse al Centro nazionale di analisi della Banca d'Italia entro
venti giorni lavorativi dalla data della prima individuazione (cfr.
Capitolo III).
Le banconote che, a seguito del secondo trattamento, risultano
classificate come autentiche non possono essere comunque utilizzate
per il ricircolo e devono essere versate senza ritardo alla Banca
d'Italia.
I gestori del contante adottano idonee disposizioni interne
volte a disciplinare il processo relativo al secondo trattamento e
assicurano adeguati controlli interni sul corretto svolgimento del
processo, in coerenza con quanto previsto nel Capitolo II e con la
normativa applicabile.»
b) Gli allegati 2 (Requisiti minimi per i controlli manuali di
idoneita' delle banconote) e 3 (Apparecchiature per la selezione e
l'accettazione delle banconote) delle «Disposizioni per l'attivita'
di gestione del contante» sono sostituiti rispettivamente
dall'allegato 2 e 3 del presente provvedimento.