IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 6 ottobre 2017,  n.  158,  recante  «Misure  per  il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi
comuni» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale: 
    il Presidente del Consiglio dei ministri individua «i progetti da
finanziare sulla base del  piano  di  cui  al  comma  2  e  dei  suoi
successivi  aggiornamenti,   assicurando,   per   quanto   possibile,
un'equilibrata ripartizione  delle  risorse  a  livello  regionale  e
priorita'  al  finanziamento  degli  interventi  proposti  da  comuni
istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni»; 
    il  Ministro  dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  ripartisce  le
risorse del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico  e  sociale
dei piccoli comuni» di cui al comma 1 del medesimo art. 3; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, adottato
ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 158  del  2017
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo,
sentito l'Istat,  con  il  quale  sono  stati  definiti  i  parametri
occorrenti per la  determinazione  delle  tipologie  dei  comuni  che
possono  beneficiare  dei  contributi  del  «Fondo  per  lo  sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui  all'art.
3 della medesima legge; 
  Vista, altresi', la legge  16  gennaio  2003,  n.  3  e  successive
modificazioni, recante  «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 1,  che
prevede l'attribuzione di un codice unico di progetto (CUP)  ad  ogni
progetto di investimento pubblico, e il comma  2-bis,  ai  sensi  del
quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati
dalle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici  di  cui  al
comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  6
ottobre n. 158  del  2017,  con  il  quale  sono  stati  puntualmente
individuati i 5.518 piccoli comuni rientranti nelle tipologie di  cui
all'art. 1, comma  2,  della  medesima  legge,  secondo  i  parametri
definiti con il citato  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  10
agosto 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  della  citata
legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale e'  stato  predisposto  il
«Piano  nazionale  per  la  riqualificazione  dei  piccoli   comuni»,
adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del  2
dicembre 2021, repertorio n. 196/CU e, in particolare: 
    l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che  fissano
i termini perentori di presentazione della domanda ed  i  criteri  di
selezione dei progetti; 
    l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale la procedura  di  selezione
dei  progetti  e'  effettuata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri secondo due fasi, di cui la prima  rivolta  all'accertamento
«della completezza della documentazione trasmessa con  la  domanda  e
verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi  8,
9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura  di  selezione»,  e  la
seconda   rivolta   alla   «selezione   dei    progetti    attraverso
l'attribuzione dei punteggi sulla base delle  informazioni  riportate
nella domanda e nei relativi allegati e secondo  i  criteri  definiti
nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella  nota  metodologica,
allegata al presente decreto, di cui costituisce parte  integrante  e
sostanziale»; 
    l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi  dell'art.  3,  comma  6,  della
citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i  progetti  da
finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai  fini
della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti
promotori  dei  progetti  medesimi,  nonche'   i   termini   per   la
stipulazione degli stessi.  Il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dovra' riportare gli  interventi  identificati
dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale,  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  nota  del  segretario  generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, prot. USG 10287-P del 23 novembre 2022,  che,
considerata l'affinita' delle finalita' sottese al  «Piano  nazionale
per la riqualificazione dei piccoli comuni», di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con  quelle
del Dipartimento Casa Italia, attribuisce allo stesso Dipartimento la
competenza della  elaborazione  dei  bandi  pubblici  che  fissano  i
termini di presentazione della domanda e i criteri di  selezione  dei
progetti da inserire nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei
piccoli comuni»; 
  Visto, altresi', il decreto del Capo del Dipartimento Casa  Italia,
prot. DCI 48368069 del 19 settembre  2023,  con  il  quale  e'  stato
individuato il responsabile del procedimento  ai  sensi  dell'art.  5
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del dott.  Francesco
De Stefanis, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri
in servizio presso il Dipartimento Casa Italia; 
  Visto il «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti  per  il
Piano nazionale per la  riqualificazione  dei  piccoli  comuni»  (nel
prosieguo anche «Bando»), pubblicato sul sito del  Dipartimento  Casa
Italia il 14 luglio 2023 del quale, al fine di garantire  la  massima
pubblicita', e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
164 del 15 luglio 2023) e, in particolare,  l'art.  7  «Procedura  di
valutazione delle proposte progettuali»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia,  prot.  DCI
49371107 del 16 novembre 2023, adottato ai sensi dell'art.  7,  comma
1, del bando, con il  quale  e'  stata  nominata  la  Commissione  di
valutazione dell'ammissibilita' dei progetti presentati  (di  seguito
Commissione), tenuta altresi', in conformita' a quanto  disposto  dai
successivi  commi  2,  3  e  4,  alla  verifica  dei   requisiti   di
ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e  11,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio  2022  e  del
rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione stabiliti dal
bando, nonche'  all'applicazione  del  soccorso  istruttorio  e  alla
predisposizione  di  una  graduatoria  dei  progetti  ammissibili   a
finanziamento; 
  Visto,  da  ultimo,  il  decreto  del  segretario  generale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 4544 del 15  novembre  2023
con il quale e' stata nominata una segreteria  tecnico-amministrativa
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  Casa
Italia,  a  supporto  della  Commissione,  per  l'accertamento  della
completezza della documentazione trasmessa, con apposita domanda,  in
attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti  di
ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e  11,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  2
agosto 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2024 -
Serie generale -  n.  194),  con  il  quale  e'  stata  approvata  la
graduatoria degli enti ammessi (1.179); 
  Atteso che in data 20  agosto  2024,  con  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
194 di pari data, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 agosto 2024, sono stati ufficializzati la  graduatoria  di
merito dei progetti ammissibili a finanziamento  (1.179)  e  l'elenco
dei  progetti  esclusi  dalla  procedura  (1.459)  con  l'indicazione
puntuale  dei  motivi  di  esclusione  individuati  nel  corso  della
valutazione delle istanze.  La  graduatoria  e  l'elenco  in  parola,
aventi validita' triennale dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, sono stati pubblicati anche sul sito del Dipartimento Casa
Italia; 
  Atteso, altresi', che avverso  il  decreto  di  approvazione  della
graduatoria  di  merito  sono  stati  promossi  venti  ricorsi   (tra
giurisdizionali e amministrativi poi trasposti dinanzi  al  Tribunale
amministrativo regionale  del  Lazio),  in  seno  ai  quali  l'organo
giudicante ha rigettato le istanze  cautelari  di  sospensione  della
procedura amministrativa gravata e che, pertanto,  con  nota  del  29
gennaio 2025 il Capo del Dipartimento Casa  Italia  ha  segnalato  al
Ministero dell'interno che non sussistevano elementi ostativi per  la
prosecuzione  dell'iter   finalizzato   alla   sottoscrizione   delle
convenzioni attuative con gli enti immediatamente finanziabili; 
  Preso atto che in data 10 febbraio 2026, il Ministero  dell'interno
ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto del  Ministro
dell'interno sottoscritto in data 24 dicembre 2025,  adottato  previo
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  relativo
all'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei  piccoli
comuni per complessivi euro 144.779.202,00, dal quale si apprende che
la  modulazione  del  numero  degli  enti  finanziabili  e'  avvenuta
«tenendo conto, a titolo cautelativo,  del  valore  degli  interventi
oggetto di ricorso»; 
  Tenuto conto della progressiva evoluzione dei  contenziosi  che  ne
vede sedici conclusi con altrettante sentenze  passate  in  giudicato
(di cui una favorevole e quindici sfavorevoli  per  l'amministrazione
resistente),  uno  estinto  per  mancata  trasposizione  dalla   sede
amministrativa alla sede giurisdizionale, e tre pendenti (di cui  due
in attesa di fissazione dell'udienza di discussione del merito e  uno
in attesa di passaggio in giudicato della  sentenza  di  primo  grado
favorevole all'amministrazione resistente); 
  Considerato che,  nel  corso  delle  riunioni  di  riesame  del  29
settembre e dell'11 dicembre 2025, i cui esiti sono stati  comunicati
agli enti interessati, nonche' della seduta del 28  aprile  2026,  in
ottemperanza delle statuizioni del Tribunale amministrativo regionale
la Commissione di valutazione  ha  proceduto  con  il  riesame  delle
domande presentate dai comuni  ricorrenti,  originariamente  esclusi,
per i quali il Tribunale amministrativo  regionale  Lazio  ha  emesso
sentenze a loro favorevoli passate in giudicato; 
  Attesi, in particolare, gli esiti  della  riunione  del  28  aprile
2026, al termine  della  quale,  a  completamento  dell'attivita'  di
riesame, la Commissione di valutazione ha deliberato: 
    sulla base del punteggio assegnato, la posizione  in  graduatoria
dei tredici progetti presentati  dai  seguenti  enti:  Sesto  Campano
(121-bis), Sant'Angelo dei Lombardi (37-bis), Comunita'  montana  del
Taburno (59-ter frutto di mero  errore  materiale,  leggasi  59-bis);
Magliano  de'  Marsi  (210-bis),  Castel   San   Lorenzo   (462-bis),
Gorgoglione (3-bis), Unione  dei  comuni  Terre  di  Mezzo  (17-bis),
Castelguidone (904-bis), Unione dei comuni Madonie (37-ter), Mongiana
(958-bis), Casali del Manco (71-bis),  Ceppaloni  (376-bis),  Mulazzo
(18-bis); 
    la conferma  dell'esclusione  dei  tre  progetti  presentati  dai
seguenti enti: Dossena, Alpette, Casal Velino; 
    di  sospendere,  in  attesa  dell'esito  dei  rispettivi  giudizi
pendenti,  ogni  valutazione  in  merito  all'eventuale  riesame  dei
progetti presentati dai seguenti enti: Front, Grotteria, Santomenna; 
  Ravvisata  l'opportunita'   di   estendere   la   validita'   della
graduatoria complessiva, come risultante dal  combinato  disposto  di
quella  approvata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 2 agosto 2024 con l'integrazione oggetto di approvazione
in questa sede, per ulteriori tre anni a far data dalla pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, dalla quale sara' possibile attingere anche successivamente
per ulteriori  finanziamenti  ove  si  rendessero  disponibili  nuove
risorse finanziarie; 
  Ritenuto, sulla base  degli  esiti  dei  lavori  di  riesame  della
Commissione, di approvare l'integrazione  della  graduatoria  di  cui
all'allegato 1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione dell'integrazione della graduatoria di  cui  al  decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 
 
  1. La graduatoria dei progetti ammessi con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  2  agosto  2024  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  20  agosto  2024 -
Serie generale  -  n.  194)  e'  integrata  con  i  progetti  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto. Conseguentemente,  tali  progetti
sono espunti dall'elenco di quelli non ammessi  di  cui  al  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024. 
  2. In attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre  2017,
n. 158, il Ministero dell'interno, all'esito di ulteriori controlli e
valutazioni ritenuti necessari, procedera'  alla  ripartizione  delle
risorse e conseguentemente alla stipulazione di convenzioni o accordi
di programma con gli enti proponenti, nei limiti  di  capienza  delle
risorse disponibili di cui al  Fondo  per  lo  sviluppo  strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni. 
  3. La graduatoria di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri  del  2  agosto  2024,  come  integrata  dalle  presenti
disposizioni, conserva validita'  per  tre  anni  a  far  data  dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, corredato dall'Allegato 1, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Dello  stesso  verra'
data ampia diffusione anche  attraverso  il  sito  istituzionale  del
Dipartimento Casa  Italia,  nella  apposita  sezione  tematica  della
pagina «Amministrazione Trasparente» del sito del Governo e sul  sito
istituzionale del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
per gli adempimenti di competenza. 
 
    Roma, 30 giugno 2026 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
                                  del Consiglio dei ministri:         
                                           Mantovano