IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi
comuni» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale:
il Presidente del Consiglio dei ministri individua «i progetti da
finanziare sulla base del piano di cui al comma 2 e dei suoi
successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile,
un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e
priorita' al finanziamento degli interventi proposti da comuni
istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni»;
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ripartisce le
risorse del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale
dei piccoli comuni» di cui al comma 1 del medesimo art. 3;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, adottato
ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri
occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che
possono beneficiare dei contributi del «Fondo per lo sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui all'art.
3 della medesima legge;
Vista, altresi', la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive
modificazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che
prevede l'attribuzione di un codice unico di progetto (CUP) ad ogni
progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del
quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati
dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al
comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6
ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati puntualmente
individuati i 5.518 piccoli comuni rientranti nelle tipologie di cui
all'art. 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri
definiti con il citato decreto del Ministro dell'interno del 10
agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata
legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale e' stato predisposto il
«Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»,
adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2
dicembre 2021, repertorio n. 196/CU e, in particolare:
l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano
i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di
selezione dei progetti;
l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale la procedura di selezione
dei progetti e' effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri secondo due fasi, di cui la prima rivolta all'accertamento
«della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e
verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8,
9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura di selezione», e la
seconda rivolta alla «selezione dei progetti attraverso
l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate
nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti
nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica,
allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale»;
l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da
finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini
della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti
promotori dei progetti medesimi, nonche' i termini per la
stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dovra' riportare gli interventi identificati
dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale, al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, prot. USG 10287-P del 23 novembre 2022, che,
considerata l'affinita' delle finalita' sottese al «Piano nazionale
per la riqualificazione dei piccoli comuni», di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con quelle
del Dipartimento Casa Italia, attribuisce allo stesso Dipartimento la
competenza della elaborazione dei bandi pubblici che fissano i
termini di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei
progetti da inserire nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei
piccoli comuni»;
Visto, altresi', il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia,
prot. DCI 48368069 del 19 settembre 2023, con il quale e' stato
individuato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del dott. Francesco
De Stefanis, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri
in servizio presso il Dipartimento Casa Italia;
Visto il «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il
Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» (nel
prosieguo anche «Bando»), pubblicato sul sito del Dipartimento Casa
Italia il 14 luglio 2023 del quale, al fine di garantire la massima
pubblicita', e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
164 del 15 luglio 2023) e, in particolare, l'art. 7 «Procedura di
valutazione delle proposte progettuali»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, prot. DCI
49371107 del 16 novembre 2023, adottato ai sensi dell'art. 7, comma
1, del bando, con il quale e' stata nominata la Commissione di
valutazione dell'ammissibilita' dei progetti presentati (di seguito
Commissione), tenuta altresi', in conformita' a quanto disposto dai
successivi commi 2, 3 e 4, alla verifica dei requisiti di
ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 e del
rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione stabiliti dal
bando, nonche' all'applicazione del soccorso istruttorio e alla
predisposizione di una graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento;
Visto, da ultimo, il decreto del segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 4544 del 15 novembre 2023
con il quale e' stata nominata una segreteria tecnico-amministrativa
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa
Italia, a supporto della Commissione, per l'accertamento della
completezza della documentazione trasmessa, con apposita domanda, in
attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti di
ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
agosto 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2024 -
Serie generale - n. 194), con il quale e' stata approvata la
graduatoria degli enti ammessi (1.179);
Atteso che in data 20 agosto 2024, con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
194 di pari data, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 agosto 2024, sono stati ufficializzati la graduatoria di
merito dei progetti ammissibili a finanziamento (1.179) e l'elenco
dei progetti esclusi dalla procedura (1.459) con l'indicazione
puntuale dei motivi di esclusione individuati nel corso della
valutazione delle istanze. La graduatoria e l'elenco in parola,
aventi validita' triennale dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, sono stati pubblicati anche sul sito del Dipartimento Casa
Italia;
Atteso, altresi', che avverso il decreto di approvazione della
graduatoria di merito sono stati promossi venti ricorsi (tra
giurisdizionali e amministrativi poi trasposti dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio), in seno ai quali l'organo
giudicante ha rigettato le istanze cautelari di sospensione della
procedura amministrativa gravata e che, pertanto, con nota del 29
gennaio 2025 il Capo del Dipartimento Casa Italia ha segnalato al
Ministero dell'interno che non sussistevano elementi ostativi per la
prosecuzione dell'iter finalizzato alla sottoscrizione delle
convenzioni attuative con gli enti immediatamente finanziabili;
Preso atto che in data 10 febbraio 2026, il Ministero dell'interno
ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto del Ministro
dell'interno sottoscritto in data 24 dicembre 2025, adottato previo
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e relativo
all'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei piccoli
comuni per complessivi euro 144.779.202,00, dal quale si apprende che
la modulazione del numero degli enti finanziabili e' avvenuta
«tenendo conto, a titolo cautelativo, del valore degli interventi
oggetto di ricorso»;
Tenuto conto della progressiva evoluzione dei contenziosi che ne
vede sedici conclusi con altrettante sentenze passate in giudicato
(di cui una favorevole e quindici sfavorevoli per l'amministrazione
resistente), uno estinto per mancata trasposizione dalla sede
amministrativa alla sede giurisdizionale, e tre pendenti (di cui due
in attesa di fissazione dell'udienza di discussione del merito e uno
in attesa di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
favorevole all'amministrazione resistente);
Considerato che, nel corso delle riunioni di riesame del 29
settembre e dell'11 dicembre 2025, i cui esiti sono stati comunicati
agli enti interessati, nonche' della seduta del 28 aprile 2026, in
ottemperanza delle statuizioni del Tribunale amministrativo regionale
la Commissione di valutazione ha proceduto con il riesame delle
domande presentate dai comuni ricorrenti, originariamente esclusi,
per i quali il Tribunale amministrativo regionale Lazio ha emesso
sentenze a loro favorevoli passate in giudicato;
Attesi, in particolare, gli esiti della riunione del 28 aprile
2026, al termine della quale, a completamento dell'attivita' di
riesame, la Commissione di valutazione ha deliberato:
sulla base del punteggio assegnato, la posizione in graduatoria
dei tredici progetti presentati dai seguenti enti: Sesto Campano
(121-bis), Sant'Angelo dei Lombardi (37-bis), Comunita' montana del
Taburno (59-ter frutto di mero errore materiale, leggasi 59-bis);
Magliano de' Marsi (210-bis), Castel San Lorenzo (462-bis),
Gorgoglione (3-bis), Unione dei comuni Terre di Mezzo (17-bis),
Castelguidone (904-bis), Unione dei comuni Madonie (37-ter), Mongiana
(958-bis), Casali del Manco (71-bis), Ceppaloni (376-bis), Mulazzo
(18-bis);
la conferma dell'esclusione dei tre progetti presentati dai
seguenti enti: Dossena, Alpette, Casal Velino;
di sospendere, in attesa dell'esito dei rispettivi giudizi
pendenti, ogni valutazione in merito all'eventuale riesame dei
progetti presentati dai seguenti enti: Front, Grotteria, Santomenna;
Ravvisata l'opportunita' di estendere la validita' della
graduatoria complessiva, come risultante dal combinato disposto di
quella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 2 agosto 2024 con l'integrazione oggetto di approvazione
in questa sede, per ulteriori tre anni a far data dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, dalla quale sara' possibile attingere anche successivamente
per ulteriori finanziamenti ove si rendessero disponibili nuove
risorse finanziarie;
Ritenuto, sulla base degli esiti dei lavori di riesame della
Commissione, di approvare l'integrazione della graduatoria di cui
all'allegato 1;
Decreta:
Art. 1
Approvazione dell'integrazione della graduatoria di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024
1. La graduatoria dei progetti ammessi con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2024 -
Serie generale - n. 194) e' integrata con i progetti di cui
all'allegato 1 al presente decreto. Conseguentemente, tali progetti
sono espunti dall'elenco di quelli non ammessi di cui al medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024.
2. In attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017,
n. 158, il Ministero dell'interno, all'esito di ulteriori controlli e
valutazioni ritenuti necessari, procedera' alla ripartizione delle
risorse e conseguentemente alla stipulazione di convenzioni o accordi
di programma con gli enti proponenti, nei limiti di capienza delle
risorse disponibili di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni.
3. La graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 2 agosto 2024, come integrata dalle presenti
disposizioni, conserva validita' per tre anni a far data dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, corredato dall'Allegato 1, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dello stesso verra'
data ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale del
Dipartimento Casa Italia, nella apposita sezione tematica della
pagina «Amministrazione Trasparente» del sito del Governo e sul sito
istituzionale del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per gli adempimenti di competenza.
Roma, 30 giugno 2026
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri:
Mantovano