IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito «Codice»; 
  Visto l'art.  35  del  codice,  che  definisce  le  competenze  per
impartire direttive per l'organizzazione della circolazione  e  della
relativa  segnaletica  stradale  e  stabilisce  i  criteri   per   la
pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle strade, nonche' per adeguare, con decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  norme  del  regolamento  alle
direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia; 
  Visto l'art. 45, comma 6 del codice, che disciplina  l'approvazione
o l'omologazione da parte del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti dei dispositivi, apparecchiature  ed  altri  mezzi  tecnici
atti all'accertamento e al rilevamento  automatico  delle  violazioni
alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita'  e  di  eventuali
altri specifici requisiti; 
  Visto l'art. 142, comma 6, del codice; 
  Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2002,  n.
168; 
  Visto l'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio  2025,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  luglio  2025,  n.
105; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada», di seguito «Regolamento»; 
  Visto l'art. 192 del regolamento, che disciplina le  procedure  per
l'approvazione e l'omologazione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 13 giugno 2017, n. 282, che disciplina, tra l'altro, le procedure
per le verifiche di taratura iniziali e periodiche  dei  dispositivi,
delle apparecchiature e dei mezzi tecnici  per  l'accertamento  delle
violazioni dei limiti massimi di velocita' e, in particolare,  l'art.
1; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'interno 11 aprile 2024,  n.
105,  che  disciplina  le  modalita'  di  collocazione  ed  uso   dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al  rilevamento
a distanza delle violazioni  delle  norme  di  comportamento  di  cui
all'art. 142 del codice; 
  Sentito Accredia, quale unico  organismo  nazionale  autorizzato  a
svolgere  attivita'  di  accreditamento  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  22  dicembre  2009,  adottato  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  delle  politiche  agricole  e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro  e  delle  politiche
sociali, della  salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, della difesa; 
  Tenuto conto delle risultanze emerse  nell'ambito  dei  lavori  del
tavolo tecnico istituito con il Ministero dell'interno, il  Ministero
delle imprese e del  made  in  Italy  ed  ANCI,  sull'omologazione  e
approvazione di tutti i dispositivi strumentali per l'accertamento da
remoto di infrazioni al codice della strada, istituito con  nota  del
Capo di Gabinetto Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
prot. n. 33115 del 6 settembre 2024; 
  Considerata, anche alla luce delle risultanze del  tavolo  tecnico,
la necessita' di fissare requisiti univoci cui si  devono  uniformare
tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle  misurazioni
per l'accertamento della violazione dei limiti di  velocita',  giusto
il combinato disposto degli articoli 45, comma 6, e art.  142,  comma
6, del codice nonche' dell'art. 192 del regolamento; 
  Visto il parere espresso dal Ministero delle imprese e del made  in
Italy con nota prot. n. 5855 del 18 marzo 2025; 
  Vista la nota prot. n. 7609 del 23  marzo  2025  con  la  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   al
Ministero delle imprese e del made in Italy di ritirare  la  notifica
avviata ai fini della procedura di informazione ai sensi del  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/1535, ritenendo necessari accertamenti tecnici  finalizzati
ad un preventivo censimento dei dispositivi in uso,  con  l'obiettivo
di accertare sia il numero dei dispositivi effettivamente  utilizzati
che il relativo regime di approvazione; 
  Vista la nota prot. n. 8836 del 27 marzo 2025 con cui il  Ministero
delle  imprese  e  del  made  in  Italy  ha   comunicato   l'avvenuta
archiviazione da parte  della  Commissione  europea  del  dossier  di
notifica relativo allo schema di decreto trasmesso in data  18  marzo
2025; 
  Viste le note del 27 marzo 2025 e del 30 marzo 2025 con le quali il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato all'ANCI
la necessita' di avviare un censimento in grado di fornire, su  scala
nazionale, regionale e  locale,  un  univoco  quadro  quantitativo  e
qualitativo sui dispositivi in uso, posto che la disponibilita' di un
quadro statistico analitico rappresenta un presupposto irrinunciabile
nella prospettiva  di  un  riordino  delle  regole  di  settore,  sia
attraverso  la  definizione  del  decreto  sugli  standard  e   sulle
procedure di omologazione sia nell'ottica di prevenire situazioni  di
incertezza  sulla  perdurante  regolarita'  nel  tempo   del   regime
approvativo  dei  singoli  dispositivi,  in  relazione   anche   alle
eventuali estensioni delle singole  approvazioni  e  giusta  nota  di
riscontro del Presidente dell'ANCI del 29 aprile 2025  corredata  dei
dati raccolti a seguito della ricognizione effettuata; 
  Visto il decreto 18 agosto 2025, n.  305,  adottato  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di quanto previsto
dal citato art. 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2025, relativo alle
modalita' di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica
per la trasmissione dei dati sui dispositivi per l'accertamento delle
violazioni dei limiti di velocita' e comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la nota prot. n. 3141 del 30 gennaio 2026, con cui  e'  stato
ritrasmesso lo schema del decreto al Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy ai fini della procedura di informazione ai sensi  della
direttiva (UE) 2015/1535; 
  Vista la nota prot. n. 4317 del 3 febbraio 2026, con  la  quale  il
Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato  l'avvenuta
notifica alla Commissione europea in pari data n. 2026/0053/IT - T40T
del progetto di norma predisposto dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per la disciplina dell'omologazione dei dispositivi e
delle  apparecchiature  e  dei  mezzi  tecnici   di   controllo   per
l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita'; 
  Considerato che nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica  del
progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del  decreto
legislativo  n.  223  del  15  dicembre  2017,  non  sono   pervenute
osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione europea; 
  Visto il parere del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  n.
08/2026 espresso nella seduta della Terza sezione del 20 maggio  2026
che «riguarda l'individuazione dei requisiti univoci  cui  si  devono
uniformare tutti i dispositivi e i sistemi  nell'effettuazione  delle
misurazioni  per  l'accertamento  della  violazione  dei  limiti   di
velocita', giusto il combinato disposto degli articoli 45, comma 6  e
142, del codice della strada nonche' dell'art. 192 del regolamento ed
il relativo regime applicativo, con esclusione delle valutazioni  sul
contenuto dell'allegato B»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti  e
le procedure di omologazione del prototipo, della  taratura  e  delle
verifiche di funzionalita' dei dispositivi, delle  apparecchiature  e
dei mezzi tecnici di cui all'art. 45, comma 6  del  codice,  definiti
nell'allegato A come dispositivi e sistemi per  l'accertamento  delle
violazioni dei limiti massimi di velocita' ai sensi dell'art. 142 del
medesimo codice. 
  2. L'omologazione del prototipo e' eseguita  per  accertare  che  i
dispositivi o i sistemi prodotti in conformita' al predetto prototipo
siano idonei come misuratori di velocita' e  soddisfino  i  requisiti
richiesti  nell'allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.