IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito «Codice»;
Visto l'art. 35 del codice, che definisce le competenze per
impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della
relativa segnaletica stradale e stabilisce i criteri per la
pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle strade, nonche' per adeguare, con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le norme del regolamento alle
direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia;
Visto l'art. 45, comma 6 del codice, che disciplina l'approvazione
o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dei dispositivi, apparecchiature ed altri mezzi tecnici
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni
alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di eventuali
altri specifici requisiti;
Visto l'art. 142, comma 6, del codice;
Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168;
Visto l'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n.
105;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», di seguito «Regolamento»;
Visto l'art. 192 del regolamento, che disciplina le procedure per
l'approvazione e l'omologazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 13 giugno 2017, n. 282, che disciplina, tra l'altro, le procedure
per le verifiche di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi,
delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita' e, in particolare, l'art.
1;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'interno 11 aprile 2024, n.
105, che disciplina le modalita' di collocazione ed uso dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento
a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui
all'art. 142 del codice;
Sentito Accredia, quale unico organismo nazionale autorizzato a
svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, adottato di
concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, della difesa;
Tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito dei lavori del
tavolo tecnico istituito con il Ministero dell'interno, il Ministero
delle imprese e del made in Italy ed ANCI, sull'omologazione e
approvazione di tutti i dispositivi strumentali per l'accertamento da
remoto di infrazioni al codice della strada, istituito con nota del
Capo di Gabinetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
prot. n. 33115 del 6 settembre 2024;
Considerata, anche alla luce delle risultanze del tavolo tecnico,
la necessita' di fissare requisiti univoci cui si devono uniformare
tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle misurazioni
per l'accertamento della violazione dei limiti di velocita', giusto
il combinato disposto degli articoli 45, comma 6, e art. 142, comma
6, del codice nonche' dell'art. 192 del regolamento;
Visto il parere espresso dal Ministero delle imprese e del made in
Italy con nota prot. n. 5855 del 18 marzo 2025;
Vista la nota prot. n. 7609 del 23 marzo 2025 con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al
Ministero delle imprese e del made in Italy di ritirare la notifica
avviata ai fini della procedura di informazione ai sensi del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di attuazione della direttiva
(UE) 2015/1535, ritenendo necessari accertamenti tecnici finalizzati
ad un preventivo censimento dei dispositivi in uso, con l'obiettivo
di accertare sia il numero dei dispositivi effettivamente utilizzati
che il relativo regime di approvazione;
Vista la nota prot. n. 8836 del 27 marzo 2025 con cui il Ministero
delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta
archiviazione da parte della Commissione europea del dossier di
notifica relativo allo schema di decreto trasmesso in data 18 marzo
2025;
Viste le note del 27 marzo 2025 e del 30 marzo 2025 con le quali il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato all'ANCI
la necessita' di avviare un censimento in grado di fornire, su scala
nazionale, regionale e locale, un univoco quadro quantitativo e
qualitativo sui dispositivi in uso, posto che la disponibilita' di un
quadro statistico analitico rappresenta un presupposto irrinunciabile
nella prospettiva di un riordino delle regole di settore, sia
attraverso la definizione del decreto sugli standard e sulle
procedure di omologazione sia nell'ottica di prevenire situazioni di
incertezza sulla perdurante regolarita' nel tempo del regime
approvativo dei singoli dispositivi, in relazione anche alle
eventuali estensioni delle singole approvazioni e giusta nota di
riscontro del Presidente dell'ANCI del 29 aprile 2025 corredata dei
dati raccolti a seguito della ricognizione effettuata;
Visto il decreto 18 agosto 2025, n. 305, adottato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di quanto previsto
dal citato art. 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2025, relativo alle
modalita' di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica
per la trasmissione dei dati sui dispositivi per l'accertamento delle
violazioni dei limiti di velocita' e comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Vista la nota prot. n. 3141 del 30 gennaio 2026, con cui e' stato
ritrasmesso lo schema del decreto al Ministero delle imprese e del
made in Italy ai fini della procedura di informazione ai sensi della
direttiva (UE) 2015/1535;
Vista la nota prot. n. 4317 del 3 febbraio 2026, con la quale il
Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta
notifica alla Commissione europea in pari data n. 2026/0053/IT - T40T
del progetto di norma predisposto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per la disciplina dell'omologazione dei dispositivi e
delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di controllo per
l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita';
Considerato che nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica del
progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del decreto
legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017, non sono pervenute
osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione europea;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n.
08/2026 espresso nella seduta della Terza sezione del 20 maggio 2026
che «riguarda l'individuazione dei requisiti univoci cui si devono
uniformare tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle
misurazioni per l'accertamento della violazione dei limiti di
velocita', giusto il combinato disposto degli articoli 45, comma 6 e
142, del codice della strada nonche' dell'art. 192 del regolamento ed
il relativo regime applicativo, con esclusione delle valutazioni sul
contenuto dell'allegato B»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti e
le procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle
verifiche di funzionalita' dei dispositivi, delle apparecchiature e
dei mezzi tecnici di cui all'art. 45, comma 6 del codice, definiti
nell'allegato A come dispositivi e sistemi per l'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita' ai sensi dell'art. 142 del
medesimo codice.
2. L'omologazione del prototipo e' eseguita per accertare che i
dispositivi o i sistemi prodotti in conformita' al predetto prototipo
siano idonei come misuratori di velocita' e soddisfino i requisiti
richiesti nell'allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto.