IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art.  3,  comma  10,  del
decreto-legge  del  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il  quale  dispone
che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  finanze,  sono  autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali  e  le  relative  assunzioni  del
personale delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
secondo cui, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica  dell'avvenuta  immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi  qualifica,  salve  comprovate  e   non
temporanee necessita' organizzative, adeguatamente motivate; 
  Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  144,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, secondo cui  i  Corpi  di  polizia  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari  a  quella
relativa al  personale  cessato  dal  servizio  nel  corso  dell'anno
precedente e per un numero di unita' non superiore a  quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente, nella misura del 100%  a
decorrere dall'anno 2016; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni   pubbliche»,   e   successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  maggio  2017,  n.  97,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e,  in
particolare,  l'art.  19,  comma  1,  lettera  e),   concernente   le
assunzioni straordinarie delle Forze di polizia, secondo cui «Al fine
di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di  controllo   del
territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  ed
economico-finanziaria, connessi, in  particolare,  alle  esigenze  di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, l'assunzione straordinaria di un contingente  massimo  di  2.319
unita' delle Forze di polizia, nel limite della  dotazione  organica,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°  ottobre  di
ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma  2  e  per  un
numero massimo di: 
    [omissis]; 
    e)  seicentosettantuno   unita'   per   l'anno   2025,   di   cui
centosettantacinque nella Polizia di Stato,  trecentodieci  nell'Arma
dei carabinieri, ottantotto nel Corpo  della  guardia  di  finanza  e
novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019,  il
quale prevede che «Per l'attuazione del comma  1  e'  autorizzata  la
spesa di euro 357.038 per l'anno  2021,  euro  3.320.237  per  l'anno
2022, euro 9.353.493 per l'anno  2023,  euro  35.385.727  per  l'anno
2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025,  euro  95.263.596  per  l'anno
2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per  l'anno
2028, euro 100.684.910 per  l'anno  2029,  di  euro  102.291.617  per
l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 162/2019,  il
quale prevede che  «Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese  per  mense  e  buoni
pasto, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020,  euro
1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022,
di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3»; 
  Visto l'art. 1, comma 984, lettera  e),  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, nel quale si dispone che «Al  fine  di  incrementare  i
servizi di prevenzione e di  controllo  del  territorio,  nonche'  di
tutela    dell'ordine    e    della     sicurezza     pubblica     ed
economico-finanziaria,  connessi  anche  all'emergenza  sanitaria  da
COVID-19, nonche' l'efficienza  degli  istituti  penitenziari,  fermo
restando quanto  previsto  dagli  articoli  703  e  2199  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  l'assunzione
straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unita'  delle  Forze
di polizia, nel limite della dotazione  organica,  in  aggiunta  alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi
ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun  anno,  entro  il
limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo  e  per  un
numero massimo di: 
    [omissis]; 
    e) 915 unita' per l'anno 2025, di cui 100 unita' nella Polizia di
Stato, 250 unita' nell'Arma dei  carabinieri,  50  unita'  nel  Corpo
della  guardia  di  finanza  e  515  unita'  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria»; 
  Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  di  cui  al  medesimo  comma  984,  con  una
dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro  32.318.063  per
l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro  103.346.347
per l'anno 2024,  di  euro  151.510.382  per  l'anno  2025,  di  euro
187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027,  di
euro 196.566.668 per l'anno 2028,  di  euro  199.622.337  per  l'anno
2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di  euro  204.480.113  per
l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517
per l'anno 2033,  di  euro  208.639.130  per  l'anno  2034,  di  euro
210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui  a  decorrere
dall'anno 2036»; 
  Visto il decreto-legge n. 36 del 30 aprile  2022,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
  Visto l'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, cosi' come inserito dall'art. 17-bis, comma 2, lettera  b),  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al  fine  di
incrementare i servizi di prevenzione, di controllo  del  territorio,
di   tutela   dell'ordine   e    della    sicurezza    pubblica    ed
economico-finanziaria [omissis], con apposito decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri o con le modalita'  di  cui  all'art.  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata
l'assunzione straordinaria di un contingente massimo  di  complessive
1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055,  in
aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno [omissis]»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno  2024,  recante  «Autorizzazione  ad  avviare   procedure   di
reclutamento e ad  assumere  unita'  di  personale  in  favore  della
Polizia di stato»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
dicembre 2024, recante «Autorizzazione ad assumere in favore di  Arma
dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia  penitenziaria,  Polizia
di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo   indeterminato   unita'   di   personale,   dando    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2024 e specificando
gli oneri  sostenuti  per  le  assunzioni  effettuate  in  base  alla
normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere  per  le
assunzioni relative all'anno 2025, nonche' gli oneri a regime; 
  Considerato che le richieste  pervenute  sono  state  valutate  con
esito  favorevole  rispetto  al  regime  delle  assunzioni,   nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei  conti  in  data  24  ottobre
2022,  che  dispone  l'incarico   al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, sen. Paolo Zangrillo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D e  E
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle
risorse per le  assunzioni  relative  all'anno  2025,  derivanti  dai
risparmi  da  cessazione  dell'anno  2024,  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e  per  un
onere a regime corrispondente all'importo  accanto  specificato.  Per
ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo  delle  unita'
di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2025. 
  2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.
162/2019, sono autorizzate,  per  l'anno  2025,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° aprile 2026,  per  le  amministrazioni  di  cui  alla
tabella  F,   che   costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo  indeterminato  di
n. 557 unita'  di  personale,  nei  limiti  indicati  nella  medesima
tabella, nel rispetto della dotazione organica  e  in  aggiunta  alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 
  3. Per  le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui all'art.  19,  comma  5,  del  decreto-legge  n.
162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa  di
euro 1 (uno) milione, per l'anno 2021 e di euro  3  (tre)  milioni  a
partire  dall'anno  2022,  e'  ripartita   tra   le   amministrazioni
interessate  secondo  quanto  riportato  nella  tabella  G  allegata,
costituente parte integrante del presente provvedimento. 
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178,  sono  autorizzate,  per  l'anno  2025,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° aprile 2026,  per  le  amministrazioni  di  cui  alla
tabella  H,   che   costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo  indeterminato  di
n. 799 unita'  di  personale,  nei  limiti  indicati  nella  medesima
tabella, nel rispetto della dotazione organica  e  in  aggiunta  alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 
  5. Per  le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui all'art. 1, comma 984, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, ivi comprese le spese  per  mense  e  buoni  pasto,  si
provvede nell'ambito delle disponibilita' a legislazione vigente  dei
pertinenti capitoli degli  stati  di  previsione  della  spesa  delle
amministrazioni interessate. 
  6. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, per l'anno 2025, le amministrazioni di cui alla tabella
I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  sono
autorizzate, con decorrenza non anteriore al  1°  aprile  2026,  alle
assunzioni straordinarie di  n.  108  unita'  di  personale  a  tempo
indeterminato,  nei  limiti  indicati  nella  medesima  tabella,  nel
rispetto  della  dotazione  organica  e  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
  7. Le risorse per finanziare la  spesa  di  funzionamento  connesse
alle assunzioni straordinarie di cui dell'art. 1,  commi  961-sexies,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e
buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni  interessate  come
riportato nella tabella L allegata, costituente parte integrante  del
presente provvedimento. 
  8. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  del
Ministero dell'economia e delle finanze per la  Guardia  di  finanza,
del Ministero della difesa per il Corpo  dell'Arma  dei  carabinieri,
del  Ministero  della  giustizia   per   il   Corpo   della   polizia
penitenziaria. 
  9. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, pari a euro 12.643.680 per  l'anno  2026,  a  euro
25.611.397  per  ciascuno  degli  anni  dal  2027  al  2030,  a  euro
26.868.024 per l'anno 2031, a euro 27.286.900 dal 2032 a  regime,  si
provvede ai  sensi  dall'art.  19,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
162/2019. 
  10. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  4  del
presente articolo, pari a euro 19.913.395 per  l'anno  2026,  a  euro
36.597.293  per  ciascuno  degli  anni  dal  2027  al  2030,  a  euro
38.530.482 per l'anno 2031, a euro 39.174.877 dal 2032 a  regime,  si
provvede mediante corrispondente riparto, per i  medesimi  anni,  del
Fondo istituito dall'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  6  del
presente articolo, pari a euro 2.684.889  per  l'anno  2026,  a  euro
4.840.550 per l'anno 2027, a euro 5.287.909 per l'anno 2028,  a  euro
5.432.977 per l'anno 2029, a euro 5.473.132 per l'anno 2030,  a  euro
5.668.063 per l'anno 2031, a euro 5.806.266 per gli anni 2032 e 2033,
a euro 5.832.938 dal 2034 a regime, si provvede, ai  sensi  dell'art.
17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. 
  12. Le amministrazioni di cui al presente  decreto  sono  tenute  a
trasmettere, entro il 31 maggio 2026, per  le  necessarie  verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica,  Ufficio  per  l'organizzazione  ed   il   lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i  dati  concernenti  il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di  assunzione,  dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del  rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti dal presente decreto.