IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
             DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  15  marzo  2017,  c.d.  «regolamento  sui   controlli
ufficiali»; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti  regolamenti  delegati  e
esecutivi; 
  Visto il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  settembre   2015   che   prevede   una   procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole  relative  ai   servizi   della   societa'   dell'informazione
(codificazione); 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  223,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva  (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  settembre
2015, che prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione»; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante  «Disposizioni  per  la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare  e  dell'acquacoltura  con  metodo  biologico»  e   in
particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  dispone:  «Con  decreto  del
Ministro, da emanare previa intesa in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  le  condizioni  e  le
modalita' di attribuzione del marchio»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2022,  n.  229771,  recante
«Disposizioni per l'attuazione del regolamento  (UE)  2018/848»,  che
integra  le  norme  europee  definendo  obblighi  operativi  per  gli
operatori biologici e i gruppi di operatori in Italia, sostituendo  e
aggiornando  precedenti  disposizioni  nazionali  in  materia,   come
modificato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2024, n. 43901; 
  Visto il decreto  legislativo  6  ottobre  2023,  n.  148,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici,  e  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/625, relativo ai  controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2023, n.  696735,  di
adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i
prodotti biologi 2024-2026 che prevede il marchio come uno  strumento
per aumentare  la  quota  di  biologico  nel  mercato  al  consumo  e
acquisire la fiducia del consumatore; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022,  con  il  quale  il  sig.  Luigi  D'Eramo  e'  stato   nominato
Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali»   assuma   la
denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle  foreste»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste  24  novembre  2022,  n.  603905,  recante
«Delega  di  attribuzioni  del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di  competenza
dell'amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato,   sig.   Luigi
D'Eramo» e, in particolare sono delegate al Sottosegretario di Stato,
sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative  all'agricoltura  biologica,
unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante  la  riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» a norma dell'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74, ammesso al visto e alla registrazione  della  Corte  dei
conti al n. 1536 in data 24 novembre 2023; 
  Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234,  recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per il 2026; 
  Visto il decreto ministeriale n. 456915, del 17 settembre 2024, che
ha indetto un concorso  di  idee  per  l'individuazione  del  marchio
«Biologico italiano», in attuazione della legge n.  23  del  9  marzo
2022, art. 6, comma 2; 
  Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 2024, n.  678101,  di
individuazione del logo vincitore; 
  Considerata l'esigenza  di  promuovere  e  valorizzare  i  prodotti
biologici nazionali attraverso un marchio identificativo specifico  e
riconoscibile, che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo
biologico, realizzati con  materie  prime  coltivate  o  allevate  in
Italia; 
  Tenuto conto delle interlocuzioni avute con le  organizzazioni  del
settore, da ultimo nella riunione del 30 ottobre 2025; 
  Vista  la  notifica  alla  Commissione  europea  n.   2026/0067/IT,
effettuata ai  sensi  della  direttiva  (UE)  2015/1535,  recante  la
procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
(TRIS), del progetto di regola tecnica di cui  al  presente  decreto,
concernente «Condizioni e le modalita' di  attribuzione  del  Marchio
biologico italiano», e il conseguente  decorso  del  termine  di  cui
all'art. 6, par. 1, della citata direttiva; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  ai
sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2022,  n.  23,  nella
seduta del 5 febbraio 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Con il presente decreto e' adottato  il  regolamento  d'uso  che
definisce le condizioni e le modalita' di attribuzione e di  utilizzo
del  marchio  biologico  italiano  (di  seguito   anche   «marchio»),
istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23. 
  2. Il marchio e' il segno distintivo grafico conforme al modello  e
alle specifiche tecniche allegate al presente decreto (allegato). 
  3. Il marchio puo' essere utilizzato da tutti gli  operatori,  come
definiti dall'art. 3, n. 13 del  regolamento  (UE)  2018/848,  se  il
prodotto biologico e' contrassegnato  con  la  dicitura  «Agricoltura
Italia» o «Acquacoltura Italia», ai sensi dell'art. 32, paragrafo  2,
del regolamento (UE) 2018/848 che abbiano sede  legale  e  produttiva
nel territorio dell'Unione europea. 
  4.  L'allegato  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto.