IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in
materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli
sulle attivita' economiche»;
Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante
«Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, comm1 e 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;
Visto l'articolo 6, del medesimo decreto legislativo, recante
«Bando-tipo»;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 6, ai sensi
del quale, per l'uniforme disciplina dei contenuti dei bandi
individuati dal comma 1 del medesimo articolo 6, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni specifiche dettate dal Codice degli incentivi
e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi
sono redatti in conformita' al bando-tipo definito con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy;
Visto, altresi', il comma 3 del medesimo articolo 6, che prevede la
facolta' per le amministrazioni responsabili di usufruire di un
apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente
disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi
dell'articolo 3 del Codice degli incentivi;
Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante
«Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter, che
istituisce la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30
settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il funzionamento
della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a
valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle
forme di cui all'articolo 12 del Codice degli incentivi;
b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica
cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita
la titolarita' dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera d), del Codice degli incentivi;
c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti
comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del Codice degli
incentivi;
d) «bando-tipo»: i contenuti individuati dall'Allegato I, in
conformita' ai quali sono redatti i bandi, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del Codice degli incentivi;
e) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita'
svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che
include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione,
comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la
pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo;
f) «Codice degli incentivi» o «Codice»: il decreto legislativo n.
184 del 27 novembre 2025, recante «Codice degli incentivi, in
attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27
ottobre 2023, n. 160»;
g) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono
agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni
responsabili per il sostegno del sistema economico;
h) «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono
agevolazioni contributive;
i) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni
fiscali;
l) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui
all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
m) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
n) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera ff), del Codice degli incentivi,
resi disponibili attraverso un portale online, che assicura l'accesso
guidato ai servizi della piattaforma del RNA e della piattaforma
Incentivi.gov.it e ai relativi sviluppi previsti dall'articolo 3,
comma 3, del Codice degli incentivi, e che e' organizzato:
1) in un'area pubblica, accessibile da parte di chiunque per
servizi di consultazione, senza restrizioni e senza necessita' di
identificazione, nell'ambito della quale sono pubblicati i protocolli
tecnici e le informazioni per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi;
2) in aree riservate, accessibili, previo specifico
accreditamento, da parte delle imprese, dei cittadini e dei soggetti
competenti per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai sensi del piu'
volte citato articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi;
o) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto o in
parte l'attivita' di gestione dell'incentivo, che puo' coincidere con
l'amministrazione responsabile o che puo' essere individuato
dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla
stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo
7 del Codice degli incentivi e al quale la disposizione istitutiva o
attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la
competenza allo svolgimento di altre attivita' rientranti nel ciclo
di vita dell'incentivo medesimo;
2. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le
medesime definizioni contenute nel Codice degli incentivi. Le
definizioni di cui al presente articolo e al Codice degli incentivi
si applicano, altresi', all'Allegato I.