IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al  Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi  alle  imprese  e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure  nonche'  in
materia di termini di delega per  la  semplificazione  dei  controlli
sulle attivita' economiche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  novembre  2025,  n.  184  recante
«Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3,  comm1  e  2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»; 
  Visto l'articolo  6,  del  medesimo  decreto  legislativo,  recante
«Bando-tipo»; 
  Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 6,  ai  sensi
del  quale,  per  l'uniforme  disciplina  dei  contenuti  dei   bandi
individuati dal comma 1 del medesimo articolo 6, nel  rispetto  delle
pertinenti disposizioni specifiche dettate dal Codice degli incentivi
e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi,  i  bandi
sono redatti in conformita' al bando-tipo definito  con  decreto  del
Ministro delle imprese e del made in Italy; 
  Visto, altresi', il comma 3 del medesimo articolo 6, che prevede la
facolta' per le  amministrazioni  responsabili  di  usufruire  di  un
apposito servizio di elaborazione  dei  bandi  reso  progressivamente
disponibile  nell'ambito  del  sistema  Incentivi  Italia  ai   sensi
dell'articolo 3 del Codice degli incentivi; 
  Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante
«Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai  sensi  dell'articolo
52, comma 6, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive
modifiche e integrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di  crisi»  e,  in  particolare,  l'articolo  18-ter,  che
istituisce la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   30
settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il  funzionamento
della piattaforma  telematica  «Incentivi.gov.it»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto  dal  bando  a
valere su risorse pubbliche, avente  o  meno  le  caratteristiche  di
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea,  riconosciuto  in  una  delle
forme di cui all'articolo 12 del Codice degli incentivi; 
    b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica
cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e'  attribuita
la titolarita' dell'incentivo, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera d), del Codice degli incentivi; 
    c) «bandi»:  i  bandi,  gli  avvisi  o  gli  altri  provvedimenti
comunque denominati adottati per l'attivazione  degli  incentivi,  ai
sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  del  Codice  degli
incentivi; 
    d) «bando-tipo»: i  contenuti  individuati  dall'Allegato  I,  in
conformita' ai quali sono redatti i bandi, ai sensi dell'articolo  6,
comma 2, del Codice degli incentivi; 
    e) «ciclo di  vita  dell'incentivo»:  l'insieme  delle  attivita'
svolte per il sostegno pubblico attraverso  un  dato  incentivo,  che
include le attivita' di  programmazione,  progettazione,  attuazione,
comprensiva dell'attivazione e della gestione,  l'informazione  e  la
pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo; 
    f) «Codice degli incentivi» o «Codice»: il decreto legislativo n.
184 del  27  novembre  2025,  recante  «Codice  degli  incentivi,  in
attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della  legge  27
ottobre 2023, n. 160»; 
    g)  «incentivi»:  le  misure  di  incentivazione  che   prevedono
agevolazioni a favore delle imprese, adottate  dalle  amministrazioni
responsabili per il sostegno del sistema economico; 
    h)  «incentivi  contributivi»:  gli   incentivi   che   prevedono
agevolazioni contributive; 
    i) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono  agevolazioni
fiscali; 
    l)  «Incentivi.gov.it»:  la   piattaforma   telematica   di   cui
all'articolo  18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
    m) «RNA»: il Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui
all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    n) «sistema Incentivi Italia»: il  catalogo  di  servizi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera ff),  del  Codice  degli  incentivi,
resi disponibili attraverso un portale online, che assicura l'accesso
guidato ai servizi della piattaforma  del  RNA  e  della  piattaforma
Incentivi.gov.it e ai relativi  sviluppi  previsti  dall'articolo  3,
comma 3, del Codice degli incentivi, e che e' organizzato: 
      1) in un'area pubblica, accessibile da parte  di  chiunque  per
servizi di consultazione, senza restrizioni  e  senza  necessita'  di
identificazione, nell'ambito della quale sono pubblicati i protocolli
tecnici e le informazioni per l'utilizzo dei  servizi  sviluppati  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi; 
      2)   in   aree   riservate,   accessibili,   previo   specifico
accreditamento, da parte delle imprese, dei cittadini e dei  soggetti
competenti per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai  sensi  del  piu'
volte citato articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi; 
    o) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto  o  in
parte l'attivita' di gestione dell'incentivo, che puo' coincidere con
l'amministrazione  responsabile  o  che   puo'   essere   individuato
dall'amministrazione responsabile in un soggetto  facente  capo  alla
stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi  dell'articolo
7 del Codice degli incentivi e al quale la disposizione istitutiva  o
attuativa dell'incentivo o il relativo bando  possono  attribuire  la
competenza allo svolgimento di altre attivita' rientranti  nel  ciclo
di vita dell'incentivo medesimo; 
  2. Per quanto non disposto dal presente articolo, si  applicano  le
medesime  definizioni  contenute  nel  Codice  degli  incentivi.   Le
definizioni di cui al presente articolo e al Codice  degli  incentivi
si applicano, altresi', all'Allegato I.