IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
ed
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni
urgenti in materia di prezzi petroliferi con nessi alle crisi dei
mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 2026, n. 79, e, in particolare l'art. 3 che, al comma 1, al
fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante,
riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in
Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art. 24-ter,
comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in
ciascuno dei mesi di vigenza dell'agevolazione per l'anno 2026
rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come
rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il comma 3, del citato art. 3 del decreto-legge n. 33 del
2026, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare
riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma,
alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi
previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di
revoca e all'effettuazione dei controlli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli
8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una
procedura di concessione;
Considerato che la grave difficolta' in cui versano le imprese di
autotrasporto di merci a causa degli aumenti eccezionali del prezzo
dei carburanti richiede l'attuazione di procedure celeri per il
riconoscimento dei contributi di cui al citato art. 3 del
decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33;
Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone di
strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese
destinatarie del contributo di cui al presente decreto;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
riconoscimento del contributo nel rispetto delle norme dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato;
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricita' e in particolare l'art. 4 in materia
di livello minimo di tassazione;
Considerato che nel mese di marzo 2026, in seguito alle tensioni
internazionali verificatesi in Iran e nei Paesi del Golfo, il gasolio
ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando
il gia' assai elevato livello della crisi di liquidita' economica
della totalita' delle imprese di trasporto su strada di merci, che
risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi
economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente
marcati dei prezzi dei carburanti;
Vista la comunicazione della Commissione C/2026/2593 del 5 maggio
2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta
alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2.
«Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive
nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne»;
Dato atto che il sostegno alle imprese di autotrasporto di merci
disciplinato dall' art. 3 del decreto-legge n. 33 del 2026 rientra
tra le forme di sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le
imprese attive nel trasporto su strada di cui alla comunicazione
della Commissione C/2026/2593 che al paragrafo (66) della sopra
richiamata Sezione 2.2 dispone che l'aiuto risulta compatibile con il
mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c),
TFUE, purche', inter alia, «gli aiuti coprono una quota fino al 70 %
dei costi supplementari per il combustibile causati dalla crisi in
Medio Oriente» e «sono concessi per un periodo ammissibile che
decorre dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026 al piu' tardi, sulla
base del consumo attuale di combustibile da parte del beneficiario o
del suo ultimo consumo di combustibile risalente a prima della crisi»
nonche' siano escluse le «imprese che si trovavano gia' in
difficolta' (ai sensi del regolamento generale di esenzione per
categoria) nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026»;
Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili alla voce
«Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;
Valutata la possibilita' di collaborazione con l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della
piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte
delle imprese e conseguente invio dei dati al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Tenuto conto degli esiti del confronto con le associazioni di
categoria del trasporto di merci su strada;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di
assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le
modalita' di attuazione della disciplina del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 3,
del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con
modificazioni, con la legge 13 maggio 2026, n. 79, recante
«Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle
crisi dei mercati internazionali», e finalizzato a mitigare gli
effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei
carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione,
nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla richiesta,
alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.