IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                 ed 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di prezzi petroliferi con  nessi  alle  crisi  dei
mercati internazionali», convertito, con modificazioni,  dalla  legge
13 maggio 2026, n. 79, e, in particolare l'art. 3 che, al comma 1, al
fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti   dall'aumento
eccezionale  del  prezzo  del  gasolio  utilizzato  come  carburante,
riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in
Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art.  24-ter,
comma 2, lettera a), del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, un contributo  straordinario,  sotto  forma  di
credito di imposta, commisurato  alla  maggiore  spesa  sostenuta  in
ciascuno dei  mesi  di  vigenza  dell'agevolazione  per  l'anno  2026
rispetto al prezzo del  mese  di  febbraio  dello  stesso  anno  come
rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il comma 3, del citato art. 3 del  decreto-legge  n.  33  del
2026,  ai  sensi  del  quale  con   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,  con  particolare
riguardo alla verifica delle condizioni di  cui  al  suddetto  comma,
alle procedure di concessione del contributo sotto forma  di  credito
d'imposta, anche ai  fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  ivi
previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle  condizioni  di
revoca e all'effettuazione dei controlli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante
«Disposizioni in materia di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare,  l'art.  17  che  prevede  la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche'  l'art.  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli  articoli
8 e 9 in materia di  registrazione  degli  aiuti  subordinati  a  una
procedura di concessione; 
  Considerato che la grave difficolta' in cui versano le  imprese  di
autotrasporto di merci a causa degli aumenti eccezionali  del  prezzo
dei carburanti richiede  l'attuazione  di  procedure  celeri  per  il
riconoscimento  dei  contributi  di  cui  al  citato   art.   3   del
decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33; 
  Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  dispone  di
strumenti  idonei  alla  ricezione  delle   domande   delle   imprese
destinatarie del contributo di cui al presente decreto; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
riconoscimento del contributo nel rispetto  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27  ottobre  2003,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei  prodotti
energetici e dell'elettricita' e in particolare l'art. 4  in  materia
di livello minimo di tassazione; 
  Considerato che nel mese di marzo 2026, in  seguito  alle  tensioni
internazionali verificatesi in Iran e nei Paesi del Golfo, il gasolio
ha avuto considerevoli aumenti del costo di  acquisto,  incrementando
il gia' assai elevato livello della  crisi  di  liquidita'  economica
della totalita' delle imprese di trasporto su strada  di  merci,  che
risulta essere uno  dei  settori  maggiormente  colpiti  dalla  crisi
economica per i costi aggiuntivi dovuti  ad  aumenti  eccezionalmente
marcati dei prezzi dei carburanti; 
  Vista la comunicazione della Commissione C/2026/2593 del  5  maggio
2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di  Stato  in  risposta
alla crisi in Medio Oriente»  e,  in  particolare,  la  Sezione  2.2.
«Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per  le  imprese  attive
nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne»; 
  Dato atto che il sostegno alle imprese di  autotrasporto  di  merci
disciplinato dall' art. 3 del decreto-legge n. 33  del  2026  rientra
tra le forme di sostegno temporaneo dei prezzi  dell'energia  per  le
imprese attive nel trasporto su  strada  di  cui  alla  comunicazione
della Commissione C/2026/2593  che  al  paragrafo  (66)  della  sopra
richiamata Sezione 2.2 dispone che l'aiuto risulta compatibile con il
mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo  3,  lettera  c),
TFUE, purche', inter alia, «gli aiuti coprono una quota fino al 70  %
dei costi supplementari per il combustibile causati  dalla  crisi  in
Medio Oriente» e  «sono  concessi  per  un  periodo  ammissibile  che
decorre dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026 al  piu'  tardi,  sulla
base del consumo attuale di combustibile da parte del beneficiario  o
del suo ultimo consumo di combustibile risalente a prima della crisi»
nonche'  siano  escluse  le  «imprese  che  si  trovavano   gia'   in
difficolta' (ai sensi  del  regolamento  generale  di  esenzione  per
categoria) nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026»; 
  Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio    2016,    n.    97    -    si    provvede    a    pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito  predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture   e   della   mobilita'    sostenibili    alla    voce
«Amministrazione trasparente» -  «Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario; 
  Valutata la possibilita'  di  collaborazione  con  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli  per  quanto  concerne  l'organizzazione  della
piattaforma digitale per la  presentazione  delle  istanze  da  parte
delle imprese  e  conseguente  invio  dei  dati  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Tenuto conto degli esiti  del  confronto  con  le  associazioni  di
categoria del trasporto di merci su strada; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  del  credito  d'imposta  nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e  le
modalita'   di   attuazione   della   disciplina    del    contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  3,
del  decreto-legge  18   marzo   2026,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni,  con  la  legge  13  maggio  2026,  n.   79,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi  alle
crisi dei mercati  internazionali»,  e  finalizzato  a  mitigare  gli
effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo  dei
carburanti con particolare riguardo alle  procedure  di  concessione,
nel rispetto del limite di spesa previsto,  nonche'  alla  richiesta,
alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.