IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli», ed in particolare l'art. 16,
paragrafo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli
indigenti;
Visto il regolamento (UE) n. 532/2014 della Commissione del 13
marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei
agli indigenti;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, recante «Devoluzione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle
attribuzioni statali in materia alimentare» ed in particolare l'art.
1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto» come modificato dal decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della
distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta'
sociale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 58, che
al comma 1 prevede «E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della
produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate
alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni
caritatevoli»;
Visto il comma 2 del citato art. 58, rubricato «Fondo per la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti» che
prevede come «Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro
il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione
che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni
caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, recante
«Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le
organizzazioni caritatevoli, destinatarie delle derrate alimentari da
distribuire agli indigenti, come i soggetti (singoli, enti
caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e
iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA;
Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione
degli sprechi»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 3 gennaio 2017 recante «Disposizioni generali
concernenti le modalita' di utilizzo del fondo nazionale contro gli
sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166» nel quale
il «Tavolo permanente di coordinamento», di cui all'art. 8 della
legge 19 agosto 2016, n. 166, e' individuato come «Tavolo per la
lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, «Regolamento recante modifica del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178
del 16 ottobre 2023 recante «Regolamento recante la riorganizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste a norma dell'articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», la quale attribuisce, alla
tabella 13 - capitolo 1526, denominato «Assegnazione all'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura finalizzata al Fondo per la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», una
dotazione complessiva, per l'anno 2026, di euro 54.900.000,00;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del 23 gennaio 2026, n. 33234, recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026
al n. 170;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare prot. 158594 del 2 aprile 2026 recante «Modifica al
decreto ministeriale 10 maggio 2021 recante "Composizione del Tavolo
per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare"»;
Acquisito il parere favorevole dei componenti del «Tavolo» espresso
in via telematica, a seguito di richiesta del 3 aprile 2026, in
ordine alla proposta formulata dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, che tiene conto delle
necessita' espresse dalle organizzazioni caritatevoli, di destinare
le risorse di cui al Fondo nazionale indigenti di euro 54.900.000,00
all'acquisto del paniere di prodotti, come definito all'allegato 1
del presente decreto;
Considerato che la finalita' primaria del Fondo nazionale indigenti
e' quella di finanziare la distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti e permanendo le condizioni di disagio sociale ed
economico, si rende necessario provvedere al sostentamento delle
classi sociali piu' deboli;
Visto il formale concerto espresso dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con nota U.0006273 dell'8 giugno 2026, acquisita
al protocollo Masaf n. 272873 del 9 giugno 2026
Decreta:
Art. 1
Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti per l'anno 2026
1. E' adottato il programma annuale di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno 2026, a valere sulle
risorse del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui
all'art. 58, comma 1 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari
a euro 54.900.000,00 per l'anno 2026.
2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono
riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per
l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1 e per la consegna
dei prodotti alle organizzazioni caritatevoli, come definite
dall'art. 1, comma 4, del decreto 17 dicembre 2012, recante
«Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti».
4. E' riconosciuto ad AGEA il rimborso dei contributi dovuti ad
ANAC per le gare bandite per l'attuazione del programma adottato con
il presente decreto, a valere sulle risorse residue e sui ribassi
d'asta.
5. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed
amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, di cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre 2012, sono
ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate
alimentari per singola aggiudicazione della fornitura di prodotto.