IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante  «Organizzazione  comune  dei
mercati  dei  prodotti  agricoli»,  ed  in  particolare  l'art.   16,
paragrafo 2; 
  Visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli
indigenti; 
  Visto il regolamento (UE) n.  532/2014  della  Commissione  del  13
marzo  2014,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  223/2014   del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei
agli indigenti; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Vista la legge 6  marzo  1958,  n.  199,  recante  «Devoluzione  al
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  dell'esercizio  delle
attribuzioni statali in materia alimentare» ed in particolare  l'art.
1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto» come modificato dal decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 25 giugno 2003, n. 155,  recante  «Disciplina  della
distribuzione  dei  prodotti  alimentari  a  fine   di   solidarieta'
sociale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 58,  che
al comma 1 prevede «E' istituito presso l'Agenzia per  le  erogazioni
in agricoltura un fondo per  l'efficientamento  della  filiera  della
produzione e dell'erogazione e per  il  finanziamento  dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti  nel  territorio  della  Repubblica  italiana.  Le  derrate
alimentari sono distribuite agli  indigenti  mediante  organizzazioni
caritatevoli»; 
  Visto il comma 2 del  citato  art.  58,  rubricato  «Fondo  per  la
distribuzione di  derrate  alimentari  alle  persone  indigenti»  che
prevede come «Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene  adottato,  entro
il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale  di  distribuzione
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   cooperazione
internazionale  e  l'integrazione  del  17  dicembre  2012,   recante
«Indirizzi, modalita' e strumenti per  la  distribuzione  di  derrate
alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n.  45,  che  definisce  le
organizzazioni caritatevoli, destinatarie delle derrate alimentari da
distribuire  agli  indigenti,  come   i   soggetti   (singoli,   enti
caritatevoli o raggruppamenti di enti  caritatevoli)  riconosciuti  e
iscritti all'albo dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA; 
  Vista la legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante  «Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari  e
farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione
degli sprechi»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  3  gennaio  2017   recante   «Disposizioni   generali
concernenti le modalita' di utilizzo del fondo nazionale  contro  gli
sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166» nel  quale
il «Tavolo permanente di coordinamento»,  di  cui  all'art.  8  della
legge 19 agosto 2016, n. 166, e'  individuato  come  «Tavolo  per  la
lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, «Regolamento recante modifica  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 16 ottobre 2023 recante «Regolamento recante la  riorganizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste a norma dell'articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2025,  n.  199,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», la  quale  attribuisce,  alla
tabella 13 - capitolo 1526, denominato «Assegnazione all'Agenzia  per
le  erogazioni  in  agricoltura   finalizzata   al   Fondo   per   la
distribuzione di derrate  alimentari  alle  persone  indigenti»,  una
dotazione complessiva, per l'anno 2026, di euro 54.900.000,00; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del 23 gennaio 2026,  n.  33234,  recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio  2026
al n. 170; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare prot. 158594  del  2  aprile  2026  recante  «Modifica  al
decreto ministeriale 10 maggio 2021 recante "Composizione del  Tavolo
per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare"»; 
  Acquisito il parere favorevole dei componenti del «Tavolo» espresso
in via telematica, a seguito di  richiesta  del  3  aprile  2026,  in
ordine alla proposta formulata dal Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  che  tiene  conto   delle
necessita' espresse dalle organizzazioni caritatevoli,  di  destinare
le risorse di cui al Fondo nazionale indigenti di euro  54.900.000,00
all'acquisto del paniere di prodotti, come  definito  all'allegato  1
del presente decreto; 
  Considerato che la finalita' primaria del Fondo nazionale indigenti
e' quella di finanziare la distribuzione di derrate  alimentari  alle
persone indigenti e permanendo le condizioni di  disagio  sociale  ed
economico, si rende  necessario  provvedere  al  sostentamento  delle
classi sociali piu' deboli; 
  Visto il formale concerto espresso dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con nota U.0006273 dell'8 giugno  2026,  acquisita
al protocollo Masaf n. 272873 del 9 giugno 2026 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Programma  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
                      indigenti per l'anno 2026 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno  2026,  a  valere  sulle
risorse del «Fondo per il finanziamento dei  programmi  nazionali  di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti»,  di  cui
all'art. 58, comma 1 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  pari
a euro 54.900.000,00 per l'anno 2026. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma  annuale  sono
riportate  nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1 e per  la  consegna
dei  prodotti  alle  organizzazioni   caritatevoli,   come   definite
dall'art.  1,  comma  4,  del  decreto  17  dicembre  2012,   recante
«Indirizzi, modalita' e strumenti per  la  distribuzione  di  derrate
alimentari agli indigenti». 
  4. E' riconosciuto ad AGEA il rimborso  dei  contributi  dovuti  ad
ANAC per le gare bandite per l'attuazione del programma adottato  con
il presente decreto, a valere sulle risorse  residue  e  sui  ribassi
d'asta. 
  5. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi prestati dalle  organizzazioni  caritatevoli,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari per singola aggiudicazione della fornitura di prodotto.