IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
               con delega all'innovazione tecnologica 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» (CAD); 
  Visto, in particolare, l'art. 64-quater del  CAD,  come  introdotto
dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024,  n.  56  che  ha  istituito  il  «Sistema
IT-Wallet» e, in particolare, il comma 3 del  medesimo  articolo  che
demanda l'approvazione di apposite  linee  guida  a  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita'  politica
delegata  in  materia  di  innovazione  tecnologica,  ove   nominata,
adottato  su  proposta  dell'AgID  e  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentite l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale,
per i profili  di  competenza,  e  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il «Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile  1999,  n.  116  recante  il
«Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visti gli articoli da 19 e seguenti  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata  istituita
l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125,
recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali». 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  recante  il
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.  12  e,
in particolare, il comma 3; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  e  altre  misure  urgenti   per   gli   investimenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Vista la legge 28 giugno 2024,  n.  90,  recante  «Disposizioni  in
materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale  e  di  reati
informatici»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 23  dicembre  2015,
recante «Modalita' tecniche  di  emissione  della  carta  d'identita'
elettronica». 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno dell'8  settembre  2022
recante «Modalita' di impiego della carta di identita' elettronica». 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che  abroga  la  direttiva  1999/93/CE  cosi'  come
modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012,  concernente  l'ordinamento  delle  strutture  generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata  nominata  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato  Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022  concernente  la  delega  di  funzioni  in  materia  di
innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti; 
  Viste le note prot. n. AGID_0001790 del 31 gennaio 2025  assunta  a
prot. DTD-0000630-A-31/01/2025 e prot- n. AGID_0005155 del  24  marzo
2025  assunta  a  prot.  DTD-0001900-A-24/03/2025  con  la  quale  il
direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha  trasmesso  la
proposta di Linee guida del  Sistema  IT-Wallet  ai  sensi  dell'art.
64-quater, comma 3, del CAD e le successive interlocuzioni; 
  Considerato che, al fine di garantire la  necessaria  e  tempestiva
evoluzione del Sistema IT-Wallet, in un contesto  in  cui  il  quadro
regolatorio del Portafoglio europeo di identita' digitale, di cui  al
regolamento (UE) n. 910/2014, e' ancora  in  fase  di  definizione  e
consolidamento, e'  necessario  dare  attuazione  a  quanto  disposto
dall'art. 64-quater, comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, definendo un'area di sperimentazione per l'implementazione del
Sistema IT-Wallet basata su standard gia' disponibili e  riconosciuti
a livello internazionale e destinati a evolversi in coerenza con  gli
sviluppi normativi e tecnologici a livello unionale; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 13 febbraio 2026; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica  amministrazione
in data 28 gennaio 2026; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 469  del  4  agosto
2025; 
  Sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  che  si  e'
espressa nella seduta del 13 marzo 2026; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  si  e'
espressa nella seduta del 30 aprile 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
al glossario dell'Allegato 1  (Linee  guida  del  Sistema  IT-Wallet)
oltre le seguenti: 
    a) attestato elettronico: un insieme di dati  di  identificazione
personale  o  attributi   firmato   digitalmente,   resistente   alla
manomissione e non ripudiabile da chi lo ha emesso; 
    b) attestato elettronico di attributi: un  attestato  elettronico
che permette l'autenticazione delle caratteristiche, delle  qualita',
dei diritti o delle autorizzazioni di una persona fisica o  giuridica
o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni. Un attestato
elettronico  di  attributi  e'  definito  attestato  elettronico   di
attributi pubblici quando contiene attributi derivanti da  una  fonte
autentica il cui titolare di fonte autentica e' un soggetto  pubblico
e  attestato  elettronico  di  interesse  pubblico  quando   contiene
attributi destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato  o
di    altre    pubbliche    amministrazioni,    di    autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate e, in generale,
quando sono considerati carte valori  ai  sensi  dell'art.  2,  comma
10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559; 
    c) attestato elettronico di dati di identificazione personale: un
attestato elettronico che consente l'autenticazione  del  soggetto  a
cui i dati di identificazione personale sono riferiti; 
    d) attributi: un insieme di caratteristiche, qualita', diritti  o
autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di  un  oggetto  o
anche una sola di queste informazioni; 
    e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    f) catalogo degli attestati elettronici: un catalogo  elettronico
contenente informazioni relative  ai  formati  e  agli  schemi  degli
attestati elettronici,  ai  dati  in  essi  contenuti  e  alle  fonti
autentiche.  Il  catalogo  contiene   informazioni   aggiuntive   che
consentono  di  stabilire  l'autenticita'  e  l'affidabilita'   delle
informazioni in esso contenute; 
    g)  dati  di  identificazione  personale:  un  insieme  di   dati
rilasciato conformemente alle Linee guida del Sistema  IT-Wallet  che
consente di stabilire l'identita' di una persona fisica o  giuridica,
o di una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una
persona giuridica; 
    h) fonte autentica: un archivio o un  sistema,  tenuto  sotto  la
responsabilita' di un titolare di fonte autentica, che e' considerato
fonte primaria per gli attributi o  per  i  dati  di  identificazione
personale e la cui  autenticita'  e'  riconosciuta  conformemente  al
diritto unionale o nazionale, inclusa la prassi amministrativa; 
    i) fornitore del registro IT-Wallet: soggetto responsabile  della
realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del registro
IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; 
    l) fornitore di  attestati  elettronici  di  attributi:  soggetto
pubblico o soggetto privato che  rilascia  attestati  elettronici  di
attributi, secondo la normativa, inclusi i fornitori  qualificati  di
attestati elettronici di attributi ai sensi del regolamento eIDAS. Il
fornitore di attestati elettronici di attributi puo' essere  definito
fornitore di attestati  elettronici  di  interesse  pubblico  per  il
soggetto designato dalla  normativa  per  il  rilascio  di  attestati
elettronici di interesse pubblico ai sensi  dell'art.  64-quater  del
CAD; 
    m) fornitore di attestati elettronici di dati di  identificazione
personale:  soggetto   responsabile   dell'emissione   di   attestati
elettronici di dati  di  identificazione  personale  designato  dalla
normativa per  il  rilascio  di  attestati  elettronici  di  dati  di
identificazione personale ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; 
    n) fornitore di soluzione IT-Wallet: soggetto pubblico o soggetto
privato  che  fornisce  una  soluzione  IT-Wallet.  Il  fornitore  di
soluzione IT-Wallet  puo'  essere  definito  fornitore  di  soluzione
IT-Wallet  pubblica  per  la  soluzione  IT-Wallet  di  cui  all'art.
64-quater, comma 2,  del  CAD  o  fornitore  di  soluzione  IT-Wallet
Privata per le soluzioni  IT-Wallet  rese  disponibile  dai  soggetti
privati; 
    o)  istanza  IT-Wallet:  un'istanza  della  soluzione   IT-Wallet
controllata dall'utente che  consente  l'ottenimento  e  la  gestione
degli attestati elettronici riferiti all'utente stesso; 
    p) Linee guida del Sistema IT-Wallet: le Linee guida del  Sistema
IT-Wallet adottate ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; 
    q) Piattaforma digitale nazionale dati (PDND): la piattaforma  di
cui al comma 2, art. 50-ter del CAD; 
    r) portale: il sito web  di  riferimento  del  Sistema  IT-Wallet
raggiungibile all'indirizzo https://wallet.gov.it 
    s) registro del Sistema IT-Wallet: registro  contenente  l'elenco
dei soggetti pubblici e  soggetti  privati  che  sono  registrati  al
Sistema IT-Wallet; 
    t) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  23  luglio  2014   in   materia   di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche  nel  mercato  interno  e  che   abroga   la   direttiva
1999/93/CE,  come  modificato  dal  regolamento  (UE)  2024/1183  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024; 
    u)  regolamento  IT-Wallet:  il  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'art. 6, comma 3, del presente decreto; 
    v) soggetti aggregatori: soggetti pubblici  o  soggetti  privati,
registrati nel registro IT-Wallet, che offrono e gestiscono, in  nome
e per conto di un verificatore di attestati elettronici, le soluzioni
tecniche per la verifica da remoto  o  in  prossimita'  di  attestati
elettronici; 
    z) soggetti pubblici: soggetti di cui all'art. 2,  comma  2,  del
CAD; 
    aa)  soluzione  IT-Wallet:  insieme  delle   soluzioni   tecniche
necessarie per il corretto  funzionamento  delle  Istanze  IT-Wallet,
realizzate  ai  sensi  dell'art.  64-quater  del  CAD.  La  soluzione
IT-Wallet PUO' essere definita soluzione IT-Wallet  pubblica  per  la
soluzione IT-Wallet di cui all'art. 64-quater, comma  2,  del  CAD  o
soluzioni  IT-Wallet  Private  per  le   soluzioni   IT-Wallet   rese
disponibile dai soggetti privati; 
    bb) soluzioni tecniche: insieme dei sistemi hardware e software e
dei servizi realizzati dai  fornitori  di  soluzioni  IT-Wallet,  dal
fornitore  di  attestati  elettronici  di  dati  di   identificazione
personale, dai fornitori di attestati elettronici di  attributi,  dai
verificatori di attestati elettronici e dai soggetti aggregatori; 
    cc)  specifiche  tecniche:  le  specifiche  adottate   ai   sensi
dell'art. 6 del presente decreto; 
    dd) sperimentazione: il periodo transitorio di sperimentazione di
soluzioni tecniche basata su standard tecnologici di mercato e aperta
all'adesione volontaria dei  soggetti  pubblici  e  soggetti  privati
legittimati; 
    ee) titolare di fonte autentica:  soggetto  pubblico  o  soggetto
privato responsabile della fonte autentica; 
    ff) utente: una persona fisica o giuridica, o una persona  fisica
che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica,  che
utilizza il Sistema IT-Wallet ed e'  titolare  di  almeno  un'Istanza
IT-Wallet; 
    gg) verificatori di attestati elettronici:  soggetto  pubblico  o
soggetto  privato  che   si   affida   al   Sistema   IT-Wallet   per
l'autenticazione  dei  dati  di  identificazione  personale  e  degli
attributi degli utenti. In questo contesto, il termine  «Verificatore
di attestati elettronici» identifica anche  i  fornitori  di  servizi
digitali e,  in  generale,  le  cosiddette  Relying  Party  (tradotto
letteralmente quali «Parte facente affidamento sulla  certificazione»
o «Parte facente affidamento sul Portafoglio»), di cui al regolamento
eIDAS.