IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);
Visto, in particolare, l'art. 64-quater del CAD, come introdotto
dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha istituito il «Sistema
IT-Wallet» e, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo che
demanda l'approvazione di apposite linee guida a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica
delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata,
adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il «Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 recante il
«Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visti gli articoli da 19 e seguenti del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita
l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125,
recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali».
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e,
in particolare, il comma 3;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in
materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati
informatici»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015,
recante «Modalita' tecniche di emissione della carta d'identita'
elettronica».
Visto il decreto del Ministero dell'interno dell'8 settembre 2022
recante «Modalita' di impiego della carta di identita' elettronica».
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE cosi' come
modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di
innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti;
Viste le note prot. n. AGID_0001790 del 31 gennaio 2025 assunta a
prot. DTD-0000630-A-31/01/2025 e prot- n. AGID_0005155 del 24 marzo
2025 assunta a prot. DTD-0001900-A-24/03/2025 con la quale il
direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha trasmesso la
proposta di Linee guida del Sistema IT-Wallet ai sensi dell'art.
64-quater, comma 3, del CAD e le successive interlocuzioni;
Considerato che, al fine di garantire la necessaria e tempestiva
evoluzione del Sistema IT-Wallet, in un contesto in cui il quadro
regolatorio del Portafoglio europeo di identita' digitale, di cui al
regolamento (UE) n. 910/2014, e' ancora in fase di definizione e
consolidamento, e' necessario dare attuazione a quanto disposto
dall'art. 64-quater, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, definendo un'area di sperimentazione per l'implementazione del
Sistema IT-Wallet basata su standard gia' disponibili e riconosciuti
a livello internazionale e destinati a evolversi in coerenza con gli
sviluppi normativi e tecnologici a livello unionale;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 13 febbraio 2026;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
in data 28 gennaio 2026;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 469 del 4 agosto
2025;
Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che si e'
espressa nella seduta del 13 marzo 2026;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si e'
espressa nella seduta del 30 aprile 2026;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
al glossario dell'Allegato 1 (Linee guida del Sistema IT-Wallet)
oltre le seguenti:
a) attestato elettronico: un insieme di dati di identificazione
personale o attributi firmato digitalmente, resistente alla
manomissione e non ripudiabile da chi lo ha emesso;
b) attestato elettronico di attributi: un attestato elettronico
che permette l'autenticazione delle caratteristiche, delle qualita',
dei diritti o delle autorizzazioni di una persona fisica o giuridica
o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni. Un attestato
elettronico di attributi e' definito attestato elettronico di
attributi pubblici quando contiene attributi derivanti da una fonte
autentica il cui titolare di fonte autentica e' un soggetto pubblico
e attestato elettronico di interesse pubblico quando contiene
attributi destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o
di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni,
certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore
fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate e, in generale,
quando sono considerati carte valori ai sensi dell'art. 2, comma
10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559;
c) attestato elettronico di dati di identificazione personale: un
attestato elettronico che consente l'autenticazione del soggetto a
cui i dati di identificazione personale sono riferiti;
d) attributi: un insieme di caratteristiche, qualita', diritti o
autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o
anche una sola di queste informazioni;
e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
f) catalogo degli attestati elettronici: un catalogo elettronico
contenente informazioni relative ai formati e agli schemi degli
attestati elettronici, ai dati in essi contenuti e alle fonti
autentiche. Il catalogo contiene informazioni aggiuntive che
consentono di stabilire l'autenticita' e l'affidabilita' delle
informazioni in esso contenute;
g) dati di identificazione personale: un insieme di dati
rilasciato conformemente alle Linee guida del Sistema IT-Wallet che
consente di stabilire l'identita' di una persona fisica o giuridica,
o di una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una
persona giuridica;
h) fonte autentica: un archivio o un sistema, tenuto sotto la
responsabilita' di un titolare di fonte autentica, che e' considerato
fonte primaria per gli attributi o per i dati di identificazione
personale e la cui autenticita' e' riconosciuta conformemente al
diritto unionale o nazionale, inclusa la prassi amministrativa;
i) fornitore del registro IT-Wallet: soggetto responsabile della
realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del registro
IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-quater del CAD;
l) fornitore di attestati elettronici di attributi: soggetto
pubblico o soggetto privato che rilascia attestati elettronici di
attributi, secondo la normativa, inclusi i fornitori qualificati di
attestati elettronici di attributi ai sensi del regolamento eIDAS. Il
fornitore di attestati elettronici di attributi puo' essere definito
fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico per il
soggetto designato dalla normativa per il rilascio di attestati
elettronici di interesse pubblico ai sensi dell'art. 64-quater del
CAD;
m) fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione
personale: soggetto responsabile dell'emissione di attestati
elettronici di dati di identificazione personale designato dalla
normativa per il rilascio di attestati elettronici di dati di
identificazione personale ai sensi dell'art. 64-quater del CAD;
n) fornitore di soluzione IT-Wallet: soggetto pubblico o soggetto
privato che fornisce una soluzione IT-Wallet. Il fornitore di
soluzione IT-Wallet puo' essere definito fornitore di soluzione
IT-Wallet pubblica per la soluzione IT-Wallet di cui all'art.
64-quater, comma 2, del CAD o fornitore di soluzione IT-Wallet
Privata per le soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai soggetti
privati;
o) istanza IT-Wallet: un'istanza della soluzione IT-Wallet
controllata dall'utente che consente l'ottenimento e la gestione
degli attestati elettronici riferiti all'utente stesso;
p) Linee guida del Sistema IT-Wallet: le Linee guida del Sistema
IT-Wallet adottate ai sensi dell'art. 64-quater del CAD;
q) Piattaforma digitale nazionale dati (PDND): la piattaforma di
cui al comma 2, art. 50-ter del CAD;
r) portale: il sito web di riferimento del Sistema IT-Wallet
raggiungibile all'indirizzo https://wallet.gov.it
s) registro del Sistema IT-Wallet: registro contenente l'elenco
dei soggetti pubblici e soggetti privati che sono registrati al
Sistema IT-Wallet;
t) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva
1999/93/CE, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024;
u) regolamento IT-Wallet: il regolamento adottato ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del presente decreto;
v) soggetti aggregatori: soggetti pubblici o soggetti privati,
registrati nel registro IT-Wallet, che offrono e gestiscono, in nome
e per conto di un verificatore di attestati elettronici, le soluzioni
tecniche per la verifica da remoto o in prossimita' di attestati
elettronici;
z) soggetti pubblici: soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del
CAD;
aa) soluzione IT-Wallet: insieme delle soluzioni tecniche
necessarie per il corretto funzionamento delle Istanze IT-Wallet,
realizzate ai sensi dell'art. 64-quater del CAD. La soluzione
IT-Wallet PUO' essere definita soluzione IT-Wallet pubblica per la
soluzione IT-Wallet di cui all'art. 64-quater, comma 2, del CAD o
soluzioni IT-Wallet Private per le soluzioni IT-Wallet rese
disponibile dai soggetti privati;
bb) soluzioni tecniche: insieme dei sistemi hardware e software e
dei servizi realizzati dai fornitori di soluzioni IT-Wallet, dal
fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione
personale, dai fornitori di attestati elettronici di attributi, dai
verificatori di attestati elettronici e dai soggetti aggregatori;
cc) specifiche tecniche: le specifiche adottate ai sensi
dell'art. 6 del presente decreto;
dd) sperimentazione: il periodo transitorio di sperimentazione di
soluzioni tecniche basata su standard tecnologici di mercato e aperta
all'adesione volontaria dei soggetti pubblici e soggetti privati
legittimati;
ee) titolare di fonte autentica: soggetto pubblico o soggetto
privato responsabile della fonte autentica;
ff) utente: una persona fisica o giuridica, o una persona fisica
che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica, che
utilizza il Sistema IT-Wallet ed e' titolare di almeno un'Istanza
IT-Wallet;
gg) verificatori di attestati elettronici: soggetto pubblico o
soggetto privato che si affida al Sistema IT-Wallet per
l'autenticazione dei dati di identificazione personale e degli
attributi degli utenti. In questo contesto, il termine «Verificatore
di attestati elettronici» identifica anche i fornitori di servizi
digitali e, in generale, le cosiddette Relying Party (tradotto
letteralmente quali «Parte facente affidamento sulla certificazione»
o «Parte facente affidamento sul Portafoglio»), di cui al regolamento
eIDAS.