IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno
della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma
organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute
nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di
procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la
modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il
miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per la riforma
organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le
procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998» e, in particolare, l'articolo
19-bis;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di
determinati strumenti finanziari in forma digitale e di
semplificazione della sperimentazione FinTech»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 febbraio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro
della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla parte V, titolo I-bis, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo I-bis, capo III, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187-ter.1:
1) al comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'articolo
187-sexies.»;
3) i commi 9 e 11 sono abrogati;
b) all'articolo 187-quater, comma 1, l'alinea e' sostituito dal
seguente: «La Consob, con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui
dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo'
applicare:»;
c) all'articolo 187-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) all'articolo 187-sexies:
1) al comma 1, la parola: «pecuniarie» e' soppressa e le
parole: «del prodotto o del profitto dell'illecito» sono sostituite
dalle seguenti: «di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria
accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito.»;
e) l'articolo 187-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob
secondo quanto previsto dall'articolo 195.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. All'articolo 187-octies, comma 11, lettera c), della parte V,
titolo I-bis, capo IV, del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «187-septies, comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «195, comma 1».
3. All'articolo 187-duodecies, comma 1, della parte V, titolo
I-bis, capo V, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «di opposizione di cui all'articolo
187-septies» sono sostituite dalle seguenti: «avverso il
provvedimento che irroga la sanzione instaurato ai sensi
dell'articolo 195».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 19-bis della legge 5 marzo
2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno della
competitivita' dei capitali e delega al Governo per la
riforma organica delle disposizioni in materia di mercati
dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni
in materia di societa' di capitali contenute nel codice
civile, per la modifica delle disposizioni del codice di
procedura civile in materia di arbitrato societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti
al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche'
delega al Governo per la riforma organica e il riordino del
sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie
recati dal medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998»:
«Art. 19-bis (Delega al Governo per la riforma
organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte
le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, nei termini di cui
all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili
di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu'
decreti legislativi per la riforma organica e il riordino
del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure
sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, selezione, determinazione e
coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti
sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle
condotte e della loro continuazione, nonche' distinguendo
l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base
del criterio di offensivita';
b) individuazione dei casi di applicazione del
principio del ne bis in idem ai fini della piu' adeguata
valorizzazione di tale principio e, ove opportuno,
individuazione delle ipotesi di retroattivita' della lex
mitior in materia di sanzioni amministrative;
c) revisione delle disposizioni sulle procedure
sanzionatorie, nel rispetto dei principi del
contraddittorio, della piena conoscenza degli atti
istruttori, della pubblicita', della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerita' e
certezza dei termini;
d) facilitazione del ricorso a strumenti di
definizione preventiva o alternativa dei procedimenti
sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del
contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di
applicazione concordata della sanzione;
e) revisione delle competenze giurisdizionali e del
rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo per qualsiasi domanda
conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza
funzionale del tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sede di Milano;
f) revisione dei poteri delle autorita' di
vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in
materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento
alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari
degli accertamenti;
g) introduzione di sanzioni alternative alle
sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio,
revisione degli istituti della confisca e del sequestro del
profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale
soppressione, e revisione della disciplina in materia di
sanzioni interdittive;
h) revisione della disciplina relativa
all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
i) coordinamento tra le disposizioni del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari esprimono
il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per
l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo
periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto al comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il
Governo, ove necessario, puo' adottare uno o piu' decreti
correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2005, n. 301, S.O.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52,
recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e
circolazione di determinati strumenti finanziari in forma
digitale e di semplificazione della sperimentazione
FinTech» e' pubblicato nella Gazz.Uff. 17 marzo 2023, n.
65.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 187-ter.1,
187-quater, 187-quinquies, 187-sexies, 187-octies e
187-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). -
1. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di
violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16,
paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e
8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e
dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' dell'articolo 114, comma 3, del
presente decreto, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro fino a
duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a
duemilionicinquecentomila euro e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono
commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di
quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione
indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli
esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una societa', in
caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo
18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2,
3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle
relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono
commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di
quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione
indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli
esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo,
puo' applicare una o piu' delle misure amministrative
previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g),
del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facolta'
di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.
9. (abrogato).
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le
misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa
l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa
pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione
originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. (abrogato)».
«Art. 187-quater (Sanzioni amministrative
accessorie). - 1. La Consob, con il provvedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative previste per la
violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo' applicare:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo di
societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo
gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi
dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale,
della societa' di revisione legale o del responsabile
dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di
onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti
indicati alla lettera a).
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob,
con il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1,
puo' applicare le sanzioni amministrative accessorie
indicate dal comma 1, lettere a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai
commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e
non superiore a tre anni.
2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia'
commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei
reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo
o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli
187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento
delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e
b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia'
applicata l'interdizione per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della
violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti
quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e
richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
dell'attivita' professionale, nonche' applicare nei
confronti dell'autore della violazione l'interdizione
temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla
immissione di ordini di compravendita in contropartita
diretta di strumenti finanziari, per un periodo non
superiore a tre anni.».
«Art. 187-quinquies (Responsabilita' dell'ente). - 1.
L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero
fino al quindici per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a quindici milioni di euro e il
fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195,
comma 2, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a
suo vantaggio una violazione del divieto di cui
all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del
regolamento (UE) n. 596/2014:
a) da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente
o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia
finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di
cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata
fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le
persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente
nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero
della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la
CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente
titolo.».
«Art. 187-sexies (Confisca). - 1. L'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente capo
importa la confisca di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di
beni che non appartengono ad una delle persone cui e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con
il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi,
a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di
una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.».
«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - La Consob
e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo
22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di
mercato.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente
titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal
presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa
essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e
allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
trasmissione;
c) procedere ad audizione personale;
c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci,
richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai
sistemi dei partecipanti al mercato;
d) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo
187-sexies;
e) procedere ad ispezioni, anche mediante
autorizzazione di revisori legali o societa' di revisione
legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto
quando sussistono particolari necessita' e non sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
a-bis) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di
cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei
dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati
mediante connessione telematica;
c) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo
le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b),
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche'
acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al
comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e'
necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei
confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in
via cautelare:
a) ordinare la cessazione temporanea o permanente
di qualunque pratica o condotta;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma
5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il
pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra
l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti
precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti
interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e)
e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle
informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del
comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre
opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti
agli aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'articolo 195, comma
1;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e'
stata applicata entro il termine di due anni
dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3
e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la
sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base
alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli
enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita
un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge
la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.».
«Art. 187-duodecies (Rapporti tra procedimento penale
e procedimento amministrativo e di opposizione). - 1. Il
procedimento amministrativo di accertamento e il
procedimento avverso il provvedimento che irroga la
sanzione instaurato ai sensi dell'articolo 195 non possono
essere sospesi per la pendenza del procedimento penale
avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui
accertamento dipende la relativa definizione.».