IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a  sostegno
della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la  riforma
organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute
nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del  codice  di
procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche'  per  la
modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne  il
miglior coordinamento, nonche'  delega  al  Governo  per  la  riforma
organica e il riordino  del  sistema  sanzionatorio  e  di  tutte  le
procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998»  e,  in  particolare,  l'articolo
19-bis; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2023,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  maggio   2023,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  emissioni  e  circolazione  di
determinati   strumenti   finanziari   in   forma   digitale   e   di
semplificazione della sperimentazione FinTech»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 febbraio 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il  Ministro
della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  alla  parte  V,  titolo  I-bis,  del  testo  unico   delle
  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui  al
  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Alla parte V, titolo I-bis, capo  III,  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 187-ter.1: 
      1) al comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2»; 
      2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
ferma la  facolta'  di  disporre  la  confisca  di  cui  all'articolo
187-sexies.»; 
      3) i commi 9 e 11 sono abrogati; 
    b) all'articolo 187-quater, comma 1, l'alinea e'  sostituito  dal
seguente: «La Consob, con  il  provvedimento  di  applicazione  delle
sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui
dagli  articoli  14  e  15  del  regolamento  (UE)  n.  596/2014  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  aprile,  2014,  puo'
applicare:»; 
    c) all'articolo 187-quinquies, comma 1, le parole: «comma  1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
    d) all'articolo 187-sexies: 
      1) al comma 1,  la  parola:  «pecuniarie»  e'  soppressa  e  le
parole: «del prodotto o del profitto dell'illecito»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «di  una  somma  di   denaro   pari   al   profitto
dell'illecito»; 
      2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. In luogo della confisca di cui al  comma  1,  con  il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative  previste
dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di  sanzione  pecuniaria
accessoria, il pagamento di una somma  di  denaro  pari  al  profitto
dell'illecito.»; 
    e) l'articolo 187-septies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1.  Le  sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob
secondo quanto previsto dall'articolo 195. 
      2.  Alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal
presente capo non si applicano gli articoli 6,  10,  11  e  16  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  2. All'articolo 187-octies, comma 11, lettera c),  della  parte  V,
titolo I-bis, capo IV, del testo unico delle disposizioni in  materia
di intermediazione finanziaria, di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  le  parole:  «187-septies,  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «195, comma 1». 
  3. All'articolo 187-duodecies,  comma  1,  della  parte  V,  titolo
I-bis, capo V, del testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «di opposizione di cui  all'articolo
187-septies»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «avverso    il
provvedimento  che   irroga   la   sanzione   instaurato   ai   sensi
dell'articolo 195». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 stabilisce che l'esercizio  della  funzione
          legislativa non puo' essere delegato al Governo se non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  Presidente  della  Repubblica  il   potere   di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'articolo  19-bis  della  legge  5  marzo
          2024,  n.  21,  recante  «Interventi   a   sostegno   della
          competitivita' dei capitali e  delega  al  Governo  per  la
          riforma organica delle disposizioni in materia  di  mercati
          dei capitali recate dal  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  delle  disposizioni
          in materia di societa' di  capitali  contenute  nel  codice
          civile, per la modifica delle disposizioni  del  codice  di
          procedura  civile  in  materia  di  arbitrato   societario,
          nonche' per la modifica di ulteriori  disposizioni  vigenti
          al fine di assicurarne il  miglior  coordinamento,  nonche'
          delega al Governo per la riforma organica e il riordino del
          sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie
          recati  dal  medesimo  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 58 del 1998»: 
                «Art.  19-bis  (Delega  al  Governo  per  la  riforma
          organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte
          le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al
          decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58).  -  1.  Il
          Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nei  termini  di  cui
          all'articolo  19,  comma  1,  su  proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto, per  i  profili
          di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o  piu'
          decreti legislativi per la riforma organica e  il  riordino
          del  sistema  sanzionatorio  e  di   tutte   le   procedure
          sanzionatorie recati dal testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  sulla  base  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  individuazione,  selezione,  determinazione   e
          coordinamento delle condotte  illecite  e  dei  trattamenti
          sanzionatori,  anche  in  ragione  della  rilevanza   delle
          condotte e della loro continuazione,  nonche'  distinguendo
          l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla  base
          del criterio di offensivita'; 
                  b) individuazione  dei  casi  di  applicazione  del
          principio del ne bis in idem ai fini  della  piu'  adeguata
          valorizzazione  di  tale  principio   e,   ove   opportuno,
          individuazione delle ipotesi di  retroattivita'  della  lex
          mitior in materia di sanzioni amministrative; 
                  c) revisione  delle  disposizioni  sulle  procedure
          sanzionatorie,    nel    rispetto    dei    principi    del
          contraddittorio,  della   piena   conoscenza   degli   atti
          istruttori,  della  pubblicita',  della   distinzione   tra
          funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerita'  e
          certezza dei termini; 
                  d)  facilitazione  del  ricorso  a   strumenti   di
          definizione  preventiva  o  alternativa  dei   procedimenti
          sanzionatori  amministrativi  in  funzione  deflativa   del
          contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi  di
          applicazione concordata della sanzione; 
                  e) revisione delle competenze giurisdizionali e del
          rito applicabile in materia di ricorsi avverso le  sanzioni
          previste dal testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva
          del   giudice   amministrativo   per   qualsiasi    domanda
          conseguente all'emanazione della sanzione e  la  competenza
          funzionale del  tribunale  amministrativo  regionale  della
          Lombardia, sede di Milano; 
                  f)  revisione  dei  poteri   delle   autorita'   di
          vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni  in
          materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento
          alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte  di
          giustizia dell'Unione europea  in  favore  dei  destinatari
          degli accertamenti; 
                  g)  introduzione  di  sanzioni   alternative   alle
          sanzioni pecuniarie, anche  di  carattere  ripristinatorio,
          revisione degli istituti della confisca e del sequestro del
          profitto  dell'illecito,  ivi  inclusa  la  loro  eventuale
          soppressione, e revisione della disciplina  in  materia  di
          sanzioni interdittive; 
                  h)    revisione    della    disciplina     relativa
          all'irregolare acquisto di azioni di cui  all'articolo  172
          del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58; 
                  i) coordinamento  tra  le  disposizioni  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58, del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   del   decreto
          legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  della  legge  28
          dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo  27  gennaio
          2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
          231. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i   profili   finanziari.   Le   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari esprimono
          il parere entro sessanta giorni dalla data di  trasmissione
          degli schemi dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1.
          Decorso tale termine,  i  decreti  sono  emanati  anche  in
          mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  previsto  per
          l'espressione del parere parlamentare  di  cui  al  secondo
          periodo scada nei trenta giorni  antecedenti  allo  spirare
          del termine previsto  al  comma  1  o  successivamente,  la
          scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. 
                3. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei  decreti  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo, ove necessario, puo' adottare uno o  piu'  decreti
          correttivi e integrativi degli  stessi,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi di cui al comma 1.». 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996,  n.  52  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema  penale»  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.  
              -  La  legge  28  dicembre  2005,   n.   262,   recante
          Disposizioni per la tutela del risparmio  e  la  disciplina
          dei mercati finanziari e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2005, n. 301, S.O.  
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,
          recante «Attuazione della  direttiva  2006/43/CE,  relativa
          alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
          consolidati,  che  modifica  le  direttive   78/660/CEE   e
          83/349/CEE,  e  che  abroga  la  direttiva  84/253/CEE»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              - Il decreto-legge 17 marzo 2023,  n.  25,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  10  maggio  2023,  n.  52,
          recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  emissioni  e
          circolazione di determinati strumenti finanziari  in  forma
          digitale  e  di   semplificazione   della   sperimentazione
          FinTech» e' pubblicato nella Gazz.Uff. 17  marzo  2023,  n.
          65. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   187-ter.1,
          187-quater,   187-quinquies,   187-sexies,   187-octies   e
          187-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
          58  (Testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 187-ter.1 (Sanzioni  relative  alle  violazioni
          delle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  596/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014).  -
          1. Nei confronti di un ente o di una societa', in  caso  di
          violazione  degli  obblighi  previsti   dall'articolo   16,
          paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4,  5  e
          8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati  e
          dalle relative norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di
          attuazione,  nonche'  dell'articolo  114,  comma   3,   del
          presente decreto, si applica  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria     da     cinquemila      euro      fino      a
          duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del
          fatturato,   quando   tale   importo   e'    superiore    a
          duemilionicinquecentomila   euro   e   il   fatturato    e'
          determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 
                2.  Se  le  violazioni  indicate  dal  comma  1  sono
          commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di
          quest'ultima  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          cinquemila euro fino a un milione di euro. 
                3. Fermo quanto previsto dal  comma  1,  la  sanzione
          indicata  dal  comma  2  si  applica  nei  confronti  degli
          esponenti  aziendali  e  del  personale  della  societa'  o
          dell'ente responsabile della violazione, nei casi  previsti
          dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
                4. Nei confronti di un ente o  di  una  societa',  in
          caso di violazione degli  obblighi  previsti  dall'articolo
          18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi  1,  2,
          3, 5, 6,  7  e  11,  dall'articolo  20,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati  e  dalle
          relative  norme   tecniche   di   regolamentazione   e   di
          attuazione,  si   applica   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro. 
                5.  Se  le  violazioni  indicate  dal  comma  4  sono
          commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di
          quest'ultima  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          cinquemila euro fino a cinquecentomila euro. 
                6. Fermo quanto previsto dal  comma  4,  la  sanzione
          indicata  dal  comma  5  si  applica  nei  confronti  degli
          esponenti  aziendali  e  del  personale  della  societa'  o
          dell'ente responsabile della violazione, nei casi  previsti
          dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
                7.  Se  il  vantaggio  ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
          la sanzione amministrativa pecuniaria e'  elevata  fino  al
          triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'  tale
          ammontare sia determinabile. 
                8.  La  Consob,  anche   unitamente   alle   sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal  presente  articolo,
          puo' applicare  una  o  piu'  delle  misure  amministrative
          previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g),
          del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma  la  facolta'
          di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies. 
                9. (abrogato). 
                10. L'inosservanza degli obblighi prescritti  con  le
          misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento
          (UE) n.  596/2014,  entro  il  termine  stabilito,  importa
          l'aumento fino ad un terzo  della  sanzione  amministrativa
          pecuniaria irrogata ovvero  l'applicazione  della  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  prevista  per   la   violazione
          originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 
                11. (abrogato)». 
                «Art.     187-quater     (Sanzioni     amministrative
          accessorie). -  1.  La  Consob,  con  il  provvedimento  di
          applicazione delle sanzioni amministrative previste per  la
          violazione dei divieti di cui dagli articoli 14  e  15  del
          regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo' applicare: 
                  a) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di
          funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso
          soggetti autorizzati ai sensi  del  presente  decreto,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del  decreto
          legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  o  presso  fondi
          pensione; 
                  b) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di
          funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo  di
          societa' quotate e di  societa'  appartenenti  al  medesimo
          gruppo di societa' quotate; 
                  c)  la   sospensione   dal   Registro,   ai   sensi
          dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  del  revisore  legale,
          della societa'  di  revisione  legale  o  del  responsabile
          dell'incarico; 
                  d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
          comma 4, per i consulenti finanziari abilitati  all'offerta
          fuori sede; 
                  e)  la  perdita   temporanea   dei   requisiti   di
          onorabilita' per i partecipanti al  capitale  dei  soggetti
          indicati alla lettera a). 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la  Consob,
          con  il  provvedimento  di  applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1,
          puo'  applicare  le  sanzioni   amministrative   accessorie
          indicate dal comma 1, lettere a) e b). 
                2. Le sanzioni amministrative accessorie  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e
          non superiore a tre anni. 
                2-bis.  Quando   l'autore   dell'illecito   ha   gia'
          commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei
          reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con  dolo
          o colpa grave, delle disposizioni previste  dagli  articoli
          187-bis e 187-ter, si applica  la  sanzione  amministrativa
          accessoria dell'interdizione permanente  dallo  svolgimento
          delle funzioni di amministrazione,  direzione  e  controllo
          all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e
          b), nel caso in cui al medesimo  soggetto  sia  stata  gia'
          applicata l'interdizione per  un  periodo  complessivo  non
          inferiore a cinque anni. 
                3.  Con  il  provvedimento  di   applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          capo  la  CONSOB,  tenuto  conto   della   gravita'   della
          violazione e  del  grado  della  colpa,  puo'  intimare  ai
          soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli  emittenti
          quotati e alle societa'  di  revisione  di  non  avvalersi,
          nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
          superiore a  tre  anni,  dell'autore  della  violazione,  e
          richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
          sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
          dell'attivita'   professionale,   nonche'   applicare   nei
          confronti  dell'autore  della   violazione   l'interdizione
          temporanea dalla conclusione  di  operazioni,  ovvero  alla
          immissione di  ordini  di  compravendita  in  contropartita
          diretta  di  strumenti  finanziari,  per  un  periodo   non
          superiore a tre anni.». 
                «Art. 187-quinquies (Responsabilita' dell'ente). - 1.
          L'ente e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da ventimila euro fino a quindici milioni di  euro,  ovvero
          fino al quindici  per  cento  del  fatturato,  quando  tale
          importo e' superiore  a  quindici  milioni  di  euro  e  il
          fatturato e'  determinabile  ai  sensi  dell'articolo  195,
          comma 2, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a
          suo  vantaggio  una   violazione   del   divieto   di   cui
          all'articolo 14 o del divieto di cui  all'articolo  15  del
          regolamento (UE) n. 596/2014: 
                  a)   da   persone   che   rivestono   funzioni   di
          rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente
          o di una  sua  unita'  organizzativa  dotata  di  autonomia
          finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano,
          anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
                  b) da persone  sottoposte  alla  direzione  o  alla
          vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 
                2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti  di
          cui al comma  1,  il  prodotto  o  il  profitto  conseguito
          dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata
          fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 
                3. L'ente non e'  responsabile  se  dimostra  che  le
          persone indicate nel comma  1  hanno  agito  esclusivamente
          nell'interesse proprio o di terzi. 
                4. In relazione agli illeciti di cui al  comma  1  si
          applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero
          della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo
          6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la
          CONSOB, con riguardo agli illeciti  previsti  dal  presente
          titolo.». 
                «Art.  187-sexies  (Confisca).  -  1.  L'applicazione
          delle sanzioni amministrative previste  dal  presente  capo
          importa la confisca di una somma di denaro pari al profitto
          dell'illecito. 
                2. Qualora non sia possibile eseguire la  confisca  a
          norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
          denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. 
                3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di
          beni che non appartengono  ad  una  delle  persone  cui  e'
          applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. 
                3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con
          il   provvedimento   di   applicazione    delle    sanzioni
          amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi,
          a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di
          una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.». 
                
                «Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). -  La  Consob
          e' l'autorita' nazionale competente ai sensi  dell'articolo
          22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di
          mercato. 
                2.  La  CONSOB  compie  tutti  gli   atti   necessari
          all'accertamento  delle   violazioni   delle   disposizioni
          contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e  nel  presente
          titolo,  utilizzando  i  poteri  ad  essa  attribuiti   dal
          presente decreto. 
                3. La CONSOB puo' nei  confronti  di  chiunque  possa
          essere informato sui fatti: 
                  a)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto
          qualsiasi forma  stabilendo  il  termine  per  la  relativa
          comunicazione; 
                  b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
          conversazioni telefoniche, a comunicazioni  elettroniche  e
          allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
          trasmissione; 
                  c) procedere ad audizione personale; 
                  c-bis) in relazione a strumenti derivati su  merci,
          richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai
          sistemi dei partecipanti al mercato; 
                  d) procedere al  sequestro  dei  beni  che  possono
          formare  oggetto  di  confisca   ai   sensi   dell'articolo
          187-sexies; 
                  e)   procedere   ad   ispezioni,   anche   mediante
          autorizzazione di revisori legali o societa'  di  revisione
          legale a procedere a verifiche o ispezioni  per  suo  conto
          quando  sussistono  particolari  necessita'   e   non   sia
          possibile  provvedere  con  risorse  proprie;  il  soggetto
          autorizzato  a  procedere  alle   predette   verifiche   ed
          ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale; 
                  f) procedere  a  perquisizioni  nei  modi  previsti
          dall'articolo  33  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dall'articolo  52
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
                4. La CONSOB puo' altresi': 
                  a) avvalersi della collaborazione  delle  pubbliche
          amministrazioni, richiedendo la comunicazione  di  dati  ed
          informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
          25, comma 1, del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196,  ed  accedere  al  sistema  informativo  dell'anagrafe
          tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
          3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; 
                  a-bis)  accedere  direttamente,  mediante  apposita
          connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi  di
          cui all'articolo 55, comma 7, del  decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259; 
                  b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore  dei
          dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, o  acquisire  direttamente  tali  dati
          mediante connessione telematica; 
                  c) richiedere la comunicazione  di  dati  personali
          anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                  d) avvalersi, ove necessario,  dei  dati  contenuti
          nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui  all'articolo
          20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  secondo
          le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b),
          del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.  197,  nonche'
          acquisire anche mediante accesso diretto i  dati  contenuti
          nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15; 
                  e)   accedere   direttamente,   mediante   apposita
          connessione telematica, ai dati  contenuti  nella  Centrale
          dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla  deliberazione
          del  Comitato  interministeriale  per  il  credito   e   il
          risparmio del 29  marzo  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994. 
                  e-bis) avvalersi, ove  necessario,  anche  mediante
          connessione telematica, dei  dati  contenuti  nell'apposita
          sezione dell'anagrafe tributaria  di  cui  all'articolo  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605. 
                5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e  al
          comma 4, lettera b), sono esercitati previa  autorizzazione
          del procuratore della Repubblica. Detta  autorizzazione  e'
          necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui  al
          comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4,  lettera  c),  nei
          confronti di soggetti  diversi  dai  soggetti  abilitati  e
          dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE)
          n. 596/2014 e del presente decreto. 
                6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
          l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento  (UE)
          n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche  in
          via cautelare: 
                  a) ordinare la cessazione temporanea  o  permanente
          di qualunque pratica o condotta; 
                  b) salvo quanto previsto dall'articolo  114,  comma
          5, adottare tutte le misure necessarie a garantire  che  il
          pubblico sia  correttamente  informato  con  riguardo,  tra
          l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti
          precedentemente  divulgate,  anche  imponendo  ai  soggetti
          interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica. 
                7. E' fatta salva l'applicazione  delle  disposizioni
          degli articoli 199, 200, 201,  202  e  203  del  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili. 
                8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d),  e)
          e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e  delle
          informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
          eseguiti e delle dichiarazioni rese  dagli  interessati,  i
          quali sono invitati a firmare il processo verbale  e  hanno
          diritto di averne copia. 
                9. Quando si e' proceduto a sequestro  ai  sensi  del
          comma 3,  lettera  d),  gli  interessati  possono  proporre
          opposizione alla CONSOB. 
                10. Sull'opposizione la  decisione  e'  adottata  con
          provvedimento motivato emesso entro  il  trentesimo  giorno
          successivo alla sua proposizione. 
                11. I valori  sequestrati  devono  essere  restituiti
          agli aventi diritto quando: 
                  a) e' deceduto l'autore della violazione; 
                  b) viene provato che gli aventi diritto sono  terzi
          estranei all'illecito; 
                  c) l'atto di contestazione degli  addebiti  non  e'
          notificato nei termini prescritti dall'articolo 195,  comma
          1; 
                  d) la sanzione  amministrativa  pecuniaria  non  e'
          stata   applicata   entro   il   termine   di   due    anni
          dall'accertamento della violazione. 
                12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3
          e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di  finanza  che
          esegue gli accertamenti richiesti agendo con  i  poteri  di
          indagine  ad  essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi. 
                13. Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati
          acquisiti dalla Guardia di  finanza  nell'assolvimento  dei
          compiti previsti dal comma  12  sono  coperti  dal  segreto
          d'ufficio   e   vengono,    senza    indugio,    comunicati
          esclusivamente alla CONSOB. 
                14. Il provvedimento della  CONSOB  che  infligge  la
          sanzione  pecuniaria  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.
          Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
          CONSOB procede alla esazione delle  somme  dovute  in  base
          alle norme previste per  la  riscossione,  mediante  ruolo,
          delle entrate dello Stato, degli enti  territoriali,  degli
          enti pubblici e previdenziali. 
                15.  Quando  l'autore   della   violazione   esercita
          un'attivita' professionale, il provvedimento  che  infligge
          la   sanzione   e'   trasmesso   al    competente    ordine
          professionale.». 
                «Art. 187-duodecies (Rapporti tra procedimento penale
          e procedimento amministrativo e di opposizione).  -  1.  Il
          procedimento   amministrativo   di   accertamento   e    il
          procedimento  avverso  il  provvedimento  che   irroga   la
          sanzione instaurato ai sensi dell'articolo 195 non  possono
          essere sospesi per  la  pendenza  del  procedimento  penale
          avente  ad  oggetto  i  medesimi  fatti  o  fatti  dal  cui
          accertamento dipende la relativa definizione.».