IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Rilevato che in data 16 luglio 2026 si e' verificato il  crollo  di
una parte dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di  Bolzano  e
la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale,  a  seguito
del quale l'immobile risulta interamente inagibile; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire  il
regolare e ordinato svolgimento  dei  procedimenti  civili  e  penali
presso il tribunale di Bolzano e la procura della  Repubblica  presso
il medesimo tribunale; 
  Rilevato che prima del 30  settembre  2026  non  e'  oggettivamente
possibile garantire la piena funzionalita' della sede del tribunale e
della procura  della  Repubblica  presso  il  medesimo  tribunale  e,
quindi, l'ordinaria trattazione dei procedimenti civili e penali e lo
svolgimento delle connesse attivita' di cancelleria e segreteria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 23 luglio 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale 
 
  1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate  tra  il  16
luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al  tribunale  di  Bolzano
sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo
quelle che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 e'  sospeso  il  decorso
dei termini per il compimento  di  qualsiasi  atto  dei  procedimenti
civili e penali pendenti presso  il  tribunale  e  la  procura  della
Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per  la  stessa
durata, i termini per la proposizione  degli  atti  introduttivi  del
giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, i termini
di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i
termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio  durante
il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine  di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e  ricade  in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il  termine  in  modo  da  consentirne  il
rispetto. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano  nei  seguenti
casi: 
    a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al  diritto
all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile  o
ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti  per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di  amministrazione
di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di
cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;  procedimenti
per l'adozione di ordini di protezione contro  gli  abusi  familiari;
procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di
procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23
e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere,
tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di
urgenza  e'  fatta  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario  o  dal  suo
delegato, con decreto non impugnabile e, per le cause gia'  iniziate,
con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile; 
    b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine
di allontanamento d'urgenza dalla  casa  familiare  e  del  sequestro
disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione
o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo  304,
comma 6, del codice di procedura penale,  procedimenti  in  cui  sono
applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di
applicazione di misure di sicurezza detentive,  nonche',  quando  gli
imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si  proceda,
nei  procedimenti  in  cui  sono  applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza personali; 
    c) nei casi di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-bis, del  codice
di procedura penale; 
    d) nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere
con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali  opera
la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del  pubblico  ministero  o  della  persona
sottoposta alle indagini o del  suo  difensore,  pronuncia  ordinanza
nella quale sono specificamente enunciate le ragioni  dell'urgenza  e
la natura degli atti  da  compiere.  Allo  stesso  modo  il  pubblico
ministero provvede con decreto  motivato  quando  deve  procedere  al
compimento degli  atti  previsti  dall'articolo  360  del  codice  di
procedura penale. 
  4. La sospensione di cui al comma 2 per i termini stabiliti per  la
fase delle  indagini  preliminari  non  opera  nei  procedimenti  per
delitti di criminalita' organizzata e terrorismo. 
  5. Nei procedimenti penali di cui ai commi  1  e  2  sono  altresi'
sospesi, per lo stesso periodo,  il  corso  della  prescrizione  e  i
termini previsti dagli articoli 303 e 308  del  codice  di  procedura
penale. 
  6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del  comma  1  non  si
tiene conto del periodo compreso tra la data originaria  dell'udienza
rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini  sono
stati sospesi a norma del comma 2 non  si  tiene  conto  del  periodo
compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026. 
  7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  in  deroga
agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.