IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che in data 16 luglio 2026 si e' verificato il crollo di
una parte dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e
la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito
del quale l'immobile risulta interamente inagibile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire il
regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali
presso il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso
il medesimo tribunale;
Rilevato che prima del 30 settembre 2026 non e' oggettivamente
possibile garantire la piena funzionalita' della sede del tribunale e
della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e,
quindi, l'ordinaria trattazione dei procedimenti civili e penali e lo
svolgimento delle connesse attivita' di cancelleria e segreteria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 23 luglio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale
1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16
luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano
sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo
quelle che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 e' sospeso il decorso
dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti
civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della
Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa
durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del
giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, i termini
di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i
termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante
il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti
casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto
all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o
ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione
di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di
cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti
per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di
procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23
e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere,
tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di
urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo
delegato, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate,
con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine
di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro
disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione
o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,
comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono
applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di
applicazione di misure di sicurezza detentive, nonche', quando gli
imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda,
nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di
sicurezza personali;
c) nei casi di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-bis, del codice
di procedura penale;
d) nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere
con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera
la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona
sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza
nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e
la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico
ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al
compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di
procedura penale.
4. La sospensione di cui al comma 2 per i termini stabiliti per la
fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per
delitti di criminalita' organizzata e terrorismo.
5. Nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2 sono altresi'
sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i
termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura
penale.
6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si
tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza
rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono
stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo
compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga
agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.